CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 settembre 2012
704.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 settembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 55 Realacci e C. 3371 Bratti.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Amalia SCHIRRU (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in esame, che prevede l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e la disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici: il testo in esame, frutto di un articolato lavoro svolto in sede referente, sia nell'ambito del Comitato ristretto che nella fase dell'esame degli emendamenti, si propone di costruire un vero e proprio «sistema nazionale» degli organismi chiamati ad esercitare le attività di vigilanza e di controllo ambientale, composto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.
  Rileva, pertanto, che la finalità del provvedimento è quella di concorrere al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle opportune attività tecnico-scientifiche. Fa notare, peraltro, che con tale intervento normativo, si cerca anche di dare omogeneità su tutto il territorio nazionale alle attività per la protezione dell'ambiente, al fine di dare certezza e sicurezza ai cittadini, ma anche alle imprese, che hanno il diritto di confrontarsi su tutto il territorio nazionale con un quadro normativo definito e con attività di controllo chiare ed omogenee: il testo unificato in esame, dunque, parte dalla consapevolezza dell'importanza ricoperta Pag. 67nell'ordinamento – in primo luogo – dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993, poi divenuta APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) e, infine, sostituita, all'inizio della corrente legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse dell'APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; al contempo, si intende valorizzare il compito delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che hanno permesso di avviare una politica di monitoraggio ambientale più attenta alle specificità dei singoli territori di competenza, rappresentando un momento significativo nel processo di affermazione e di riconoscimento della protezione ambientale in Italia.
  Segnala che, proprio partendo dalle problematiche derivanti dall'accorpamento in un unico organismo nazionale dei tre principali enti che si occupano di ambiente e dalla necessità di riordinare il «sistema delle agenzie», comprese quelle regionali, il lavoro svolto dalla VIII Commissione punta a dare risposta all'esigenza di una riforma organica, finalizzata al rilancio del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità. Per quanto attiene alle norme di più diretto interesse della XI Commissione, evidenzia, innanzitutto, l'articolo 4, che, nel disciplinare l'ISPRA, prevede, al comma 2, che tale istituto, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente, adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, stabilendo che, conseguentemente, verranno altresì revisionati e adeguati dal Ministero dell'ambiente i relativi regolamenti di funzionamento e organizzazione. Si sofferma, quindi, sull'articolo 6, in materia di Agenzie per la protezione dell'ambiente, che, al comma 2-bis, modificando il citato decreto-legge n. 496 del 1993, disciplina le modalità di definizione delle procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in particolare, l'individuazione dei requisiti per l'ammissione (che possano attestare il possesso di alta professionalità e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore ambientale), dei criteri di valutazione e delle modalità per la nomina dei vincitori. Segnala, infine, l'articolo 12, in base al quale l'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento – da emanare con apposito DPCM – che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, nonché le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Fa notare, infine, che tale articolo prevede che questo personale, individuato dal presidente di ISPRA e dai legali rappresentanti delle Agenzie, possa accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse, specificando che alle richieste non possa essere opposto il segreto industriale.
  In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.