CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 settembre 2012
703.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Antonio Malaschini.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di Governo.
C. 16 cost. Zeller, C. 441 cost. Amici, C. 650 cost. D'Antona, C. 978 cost. Bocchino, C. 2168 cost. Baccini, C. 2473 cost. Casini, C. 2816 cost. Jannone, C. 2902 cost. Versace, C. 3068 cost. Luciano Dussin, C. 3573 cost. Calearo Ciman, C. 3738 cost. Mario Pepe (PdL), C. 4051 cost. Calderisi, C. 4282 cost. Pag. 14Sardelli, C. 4315 cost. Mantini, C. 4490 cost. Antonio Pepe, C. 4514 cost. Donadi, C. 4691 cost. Della Vedova, C. 4847 cost. Calderisi, C. 4915 cost. Vassallo, C. 5053 cost. Bossi, C. 5120 cost. La Loggia, C. 5337 cost. Maran e C. 5386 cost., approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Considerato che i relatori, onorevole Bressa e onorevole Calderisi, sono impossibilitati ad essere presenti alla seduta odierna essendo impegnati presso la Giunta per il regolamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 442 Bressa, C. 1915 Di Pietro, C. 2664 Colombo, C. 2668 Veltroni e C. 4874 Cambursano.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, considerato che i relatori, onorevole Bressa e onorevole Calderisi, sono impossibilitati ad essere presenti alla seduta odierna essendo impegnati presso la Giunta per il regolamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
C. 5210 Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, considerato che i relatori, onorevole Bressa e onorevole Calderisi, sono impossibilitati ad essere presenti alla seduta odierna essendo impegnati presso la Giunta per il regolamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.
C. 5105 d'iniziativa popolare e C. 5377 Sbrollini.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2012.

  Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Nuovo testo unificato C. 55 Realacci ed abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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  Maria Elena STASI (PT), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, che si propone di riformare il sistema delle agenzie ambientali.
  Rileva, in particolare, che – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica – viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione, all'articolo 1, del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), disciplinato dall'articolo 4, e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, disciplinate dall'articolo 6.
  L'articolo 2 reca un elenco di definizioni ai fini dell'applicazione della legge, mentre l'articolo 3 elenca in modo dettagliato le funzioni del Sistema, che vanno, tra l'altro, dal monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione al controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale; dalla produzione e trasmissione dell'informazione ambientale al supporto tecnico e scientifico e alla collaborazione con le altre amministrazioni operanti in campo ambientale L'articolo precisa che il Sistema svolge le funzioni precedentemente accennate nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 4, destinato a disciplinare l'ISPRA, è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede di Comitato ristretto al fine di sostituire il lungo elenco di attribuzioni previsto dal testo originario delle proposte di legge con disposizioni più di principio che dettano le linee generali e gli obiettivi da perseguire. Viene quindi previsto che l'ISPRA, in base alla propria legge istitutiva, svolga funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientale e coordinamento del Sistema e che emani, altresì, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.
  Inoltre viene disposto che l'ISPRA operi in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. La norma, inoltre, ribadisce la sottoposizione dell'ISPRA alla vigilanza del Ministero dell'ambiente – in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 istitutivo dell'ISPRA – e l'autonomia tecnicoscientifica e organizzativa.
  L'articolo 5 elenca le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee sotto il profilo tecnico le attività del Sistema nazionale, che ricomprendono, tra le altre, le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale e le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.
  L'articolo 6 disciplina le agenzie regionali, alle quali viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, nonché affidato alle rispettive regioni il compito di disciplinarne struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione Pag. 16delle attività (nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale di attività del Sistema di cui al successivo articolo 8). Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un comma 2-bis che novella l'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 496 del 1993 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, volto a definire le procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle Agenzie, nonché le procedure per l'istituzione e l'aggiornamento di un'Anagrafe dei direttori delle agenzie regionali per l'ambiente. La norma specifica, inoltre, che le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA e le altre tipologie di attività che le agenzie possono svolgere. Si prevede, infine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apportano alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie le necessarie modifiche per assicurare il rispetto della presente legge, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.
  L'articolo 7 prevede la definizione dei LEPTA e la loro determinazione e aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Sistema nazionale è tenuto a garantire tali livelli essenziali anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  L'articolo 8 disciplina la programmazione delle attività dell'ISPRA, prevedendo, al comma 1, la predisposizione di un programma triennale di attività (nell'ambito del quale sono adottati i piani delle attività predisposti dalle agenzie) al fine di assicurare l'attuazione dei LEPTA sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i punti focali regionali ambientali (PFR), che insieme costituiscono la rete SINANET. L'ISPRA è peraltro integrata in un sistema a rete, il Sistema delle Agenzie Ambientali, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA).
  L'articolo 10 prevede l'organizzazione di una rete accreditata di laboratori nazionali che si occupano di analisi ambientali.
  L'articolo 11 disciplina l'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale deputato a promuovere e indirizzare lo sviluppo del Sistema.
  L'articolo 12 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.
  L'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e delle agenzie. Tale disposizione disciplina in particolare: la definizione di un contributo statale annuale integrativo del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle attività istituzionali (comma 1); il finanziamento delle agenzie mediante una quota annuale del fondo sanitario regionale (commi 2 e 3) in relazione ai LEPTA da garantire. La norma prevede inoltre la definizione di nuovi tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente sulla base dei quali porre a carico dei gestori le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli.
  L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali e l'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge 21 gennaio 1994 n. 61, ma solo «per le parti non coerenti o configgenti con la presente legge», senza indicare quindi espressamente le disposizioni oggetto di abrogazione.

  Isabella BERTOLINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'Agenda digitale.
Nuovo testo unificato C. 4891 Gentiloni Silveri ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Rinvio dell'esame).

  Isabella BERTOLINI, presidente, considerato che il Governo ha preannunciato la Pag. 17presentazione, entro breve tempo, di un provvedimento su analoga materia, rinvia l'esame ad altra seduta.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
Nuovo testo unificato C. 5103 Damiano ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, illustra il testo del provvedimento, che interviene su alcuni aspetti della recente riforma del sistema previdenziale, con l'obiettivo di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.
  Il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, al fine di prevedere, in via sperimentale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, secondo il sistema delle quote, con liquidazione del trattamento pensionistico interamente il sistema di calcolo contributivo.
  Il comma 2 amplia i requisiti previsti dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n.201 del 2011, in relazione alle categorie di lavoratori che si trovino in determinate condizioni e siano in possesso di specifici requisiti, ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici (lavoratori in mobilità, titolari di prestazioni a carico di fondi di solidarietà, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lavoratori che beneficiano dell'esonero dal servizio), includendovi anche taluni lavoratori impegnati in attività usuranti.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, al fine di ampliare i requisiti previsti in relazione a lavoratori che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro sulla base di accordi collettivi o individuali o che abbiano fruito di permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici.
  L'articolo 3 riconosce piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
  L'articolo 4 prevede che, ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.
  L'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.
  In conclusione, considerato che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

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