CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 settembre 2012
702.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 settembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 4662 e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mariastella GELMINI (PdL), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge in titolo.
  Ricorda che la IX Commissione trasporti ha iniziato ad esaminare le proposte di legge C. 4662 e abbinate nella seduta del 19 ottobre 2011. Nella seduta del 19 giugno 2012 è stato adottato, come testo base, il testo unificato elaborato nel corso dei lavori del Comitato ristretto, successivamente emendato nella seduta del 4 luglio 2012.
  L'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi di modifica e riordino del Codice della strada. Sugli schemi di decreto legislativo è previsto il parere parlamentare.
  L'articolo 2 reca, ai commi 1 e 2, i principi e criteri direttivi della delega, tra i quali si segnalano:
   la riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali;
   la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica;
   la revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, Pag. 78proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea, con particolare riferimento alla gradazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento e all'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada;
   la revisione del sistema degli accertamenti degli illeciti amministrativi, prevedendo la notifica degli atti di accertamento anche mediante posta elettronica certificata, nonché di disposizioni volte a consentire il pagamento immediato, o entro i cinque giorni successivi, della sanzione, anche mediante mezzi di pagamento elettronico, con conseguente riduzione della sanzione medesima;
   la revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto;
   il riordino dei compiti della polizia stradale e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale;
   definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici.

  Il comma 3 prevede invece l'adozione di regolamenti di delegificazione, fra l'altro, nelle seguenti materie:
   caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
   disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti;
   aggiornamento della segnaletica stradale;
   disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;
   introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e persone;
   classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti;
   procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, nonché di produzione delle targhe automobilistiche.

  L'articolo 3, infine, prevede la possibilità di adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 2).
  Rilevato che i profili di competenza della X Commissione risultano decisamente limitati, formula una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 55 e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano SAGLIA (PdL), relatore, illustra il contenuto del testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge in titolo.
  La proposta di legge, che si compone di 15 articoli prevede l'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.
  Il Sistema nazionale, come definito all'articolo 1, concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di Pag. 79salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche. L'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3, che individua le funzioni attribuite ai citati organismi, prevede fra l'altro che il Sistema svolga in sintesi:
   a) il monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione;
   b) il controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale;
   c) produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali;
   d) supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale;
   e) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari.

  L'articolo 4 disciplina natura, funzioni e compiti dell'ISPRA stabilendo che si tratta di persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'ISPRA, in base alla propria legge istitutiva, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale ai sensi della presente legge.
  L'articolo 5 regola, in particolare, le funzioni di indirizzo e coordinamento di ISPRA che sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema. Tali funzioni ricomprendono principalmente:
   a) le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale;
   b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che ISPRA è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie, sul territorio di competenza delle Agenzie.

  L'articolo 6 disciplina natura e funzioni dell'Agenzie per la protezione dell'ambiente che saranno regolate da apposite leggi regionali ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano.
  L'articolo 7 disciplina i c.d. livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali che rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività, di cui all'articolo 3 della presente legge, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  Secondo l'articolo 8 l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei LEPTA sull'intero territorio nazionale.Pag. 80
  Il programma triennale, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie.
  L'articolo 9 disciplina il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), i cui poli territoriali sono costituiti dai c.d. punti focali regionali (PFR) cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA); l'articolo 10 prevede la Rete laboristica nazionale, mentre l'articolo 11 reca l'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente di ISPRA composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal direttore generale di ISPRA. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o di coordinamento per il governo del Sistema.
  L'articolo 12 reca disposizioni sul personale incaricato per gli interventi ispettivi, le cui modalità di individuazione saranno stabilite in una proposta di regolamento elaborata dall'ISPRA con il contributo delle Agenzie.
  L'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento dei diversi organismi che compongono il Sistema nazionale di protezione dell'ambiente:
   il finanziamento delle funzioni di ISPRA previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali;
   le Agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale. A tale fine le regioni annualmente destinano una quota, non inferiore all'1 per cento del proprio fondo sanitario a favore delle Agenzie.

  Le attività istituzionali non obbligatorie rispetto ai LEPTA sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente in favore di ISPRA e da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive Agenzie.
  In attuazione del principio di derivazione comunitaria «chi inquina paga», le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi agli impianti IPPC, agli impianti ed opere soggette a valutazione di impatto ambientale, agli impianti a rischio di incidente rilevante nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Infine gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente disposizioni transitorie e finali ed abrogazione di norme.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.