CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 settembre 2012
700.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 6 settembre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 13.10

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio 2011.
C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
C. 5325 Governo.

Tabella n. 11.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato dall'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per lunedì 10 settembre alle ore 16.
  Ricorda che per quanto concerne l'emendabilità del disegno di legge di approvazione del rendiconto, sono ammissibili soltanto emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale. Per quanto concerne il disegno di legge di assestamento, invece, si Pag. 71applicano le consuete regole di ammissibilità concernenti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio.
  In particolare, gli emendamenti tendenti a introdurre variazioni compensative all'interno del medesimo stato di previsione devono essere presentati presso la Commissione di merito. In via di prassi, peraltro, tali emendamenti possono essere anche presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti tendenti a introdurre variazioni compensative fra diversi stati di previsione ovvero, nei limiti di ammissibilità, variazioni non compensative, possono essere invece presentati presso la Commissione bilancio. Gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio e si intenderanno presentati a nome dell'intera Commissione. Gli emendamenti respinti dovranno invece essere ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo fine di consentirne a quest'ultima la reiezione ai fini della ripresentazione in Assemblea. Fanno eccezione a questa regola gli emendamenti compensativi all'interno dello stato di previsione di competenza della Commissione di merito che, ove respinti dalla Commissione, potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.

  Americo PORFIDIA (Misto), relatore, osserva che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura dell'anno finanziario, realizza l'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
  Ricorda, quindi, che gli articoli da 35 a 38 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica prevedono che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.
  Come noto, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
  Evidenzia, quindi, che il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 – attuando per la prima volta la nuova legge di contabilità – reca due novità.
  In primo luogo, il conto consuntivo viene articolato per missioni e programmi di spesa. In particolare, per ciascun programma di spesa vengono esposti i risultati relativi alla gestione di competenza (ovvero l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa), alla gestione di cassa (ovvero le somme effettivamente riscosse dallo Stato e i pagamenti effettivamente compiuti), ed alla gestione dei residui (ovvero le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui attivi e passivi).
  Inoltre al Rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa – anch'essa articolata per missioni e programmi – che illustra i risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi fissati con le previsioni di bilancio, le risorse impiegate con l'indicazione dei residui accertati, nonché gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento.
  Il disegno di legge recante il Rendiconto per il 2011 è, infine, corredato del Rendiconto economico, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato.
  La relazione illustrativa evidenzia come la missione «Difesa e sicurezza del territorio» figuri tra quelle che assorbono la maggior parte della spesa complessiva sia in termini di competenza (22.656 milioni di euro pari al 3,2 per cento) sia in termini Pag. 72di cassa (23.066 milioni di euro, pari al 3,3 per cento). Si tratta, come noto di risorse destinate ai programmi concernenti l'approntamento e impiego delle Forze armate terrestri, navali, aeree e dei Carabinieri e la pianificazione generale delle Forze armate e degli approvvigionamenti militari. Inoltre, si assiste a una riduzione nel 2011 di spese per acquisto di armamenti e mezzi militari. Infatti, dai dati indicati nel Rendiconto economico emerge che la riduzione è pari a 820 milioni di euro per il Ministero della difesa e 70 milioni per la Guardia di finanza.
  Venendo ai dati contabili, segnala che il conto consuntivo del Ministero della difesa per il 2011 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 22.963,75 milioni di euro. Il Rendiconto presenta quindi un incremento di circa 2.406 milioni rispetto alle previsioni iniziali per il 2011 e di circa 1.649 milioni rispetto alle previsioni assestate. Tali risorse sono suddivise in 4 missioni (difesa e sicurezza, ricerca e innovazione, servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche e fondi da ripartire) a loro volta articolate in 11 programmi.
  L'incidenza percentuale delle risorse per la difesa sul bilancio dello Stato è stata pari al 4,4 per cento (con un incremento dello 0,1 per cento rispetto al precedente esercizio finanziario).
  Gli impegni totali ammontano a 22.947,79 milioni e rappresentano il 99,93 per cento delle previsioni definitive di competenza. L'importo relativo alle autorizzazioni definitive di cassa è di 24.126,60 milioni, mentre nel bilancio di previsione risultava pari a 20.665,95 milioni. I pagamenti, che assommano a 23.210,30 milioni, rappresentano il 96,2 per cento delle autorizzazioni di cassa.
  Infine, i residui, che nelle previsioni al 1o gennaio 2011 erano pari a 5,776,44 milioni di euro, al 31 dicembre 2011 ammontano a 4.885,10 milioni, di cui 1.660,27 milioni relativi alle spese correnti e 3.224,82 milioni in conto capitale.
  Le spese correnti, nel bilancio di competenza, presentano un incremento di 2.368,77 milioni di euro (dai 17.066,63 milioni di euro del bilancio di previsione ai 19.435,40 milioni del rendiconto). Le spese in conto capitale, originariamente previste in 3.490,21 milioni, hanno raggiunto, nel Rendiconto, i 3.528,35 milioni di euro, con un incremento di 38,13 milioni.
  Osserva, poi, che la citata Nota integrativa al Rendiconto, con riguardo al conto consuntivo del Ministero della Difesa, evidenzia un dato critico. Infatti, nel 2011, come anche negli anni precedenti, vi è stata un'ulteriore erosione della disponibilità nel settore dell'operatività (»Consumi intermedi») pari a di 545 milioni di euro. Trattandosi della categoria di spesa che assicura la pronta disponibilità di personale e mezzi, la formazione e l'addestramento, e la manutenzione di mezzi ed equipaggiamenti, La Nota integrativa esplicitamente afferma che la suddetta contrazione sta avendo ripercussioni sempre più critiche sulle capacità esprimibili dello strumento militare nel suo complesso e che tale situazione, se protratta nel tempo, porterebbe al default funzionale dello strumento militare.
  Ricorda, altresì, che unitamente al giudizio di parificazione, viene trasmessa al Parlamento anche un'apposita relazione predisposta dalla Corte dei conti che, per la parte riferita al Ministero della difesa, reca aspetti meritevoli di attenzione.
  In particolare, circa le misure di riorganizzazione dello strumento militare in corso di esame presso il Senato, la Corte segnala le difficoltà di conseguire l'obiettivo di riduzione del personale nella misura perseguita dal Governo (ovvero giungere ad un totale di 150.000 militari e 20.000 civili, con una riduzione rispettivamente di 33.000 militari e 10.000 civili). Ciò in quanto il tempo stimato è di circa 20 anni se non intervengono altri strumenti. La Corte, infatti, rileva che anche «il prepensionamento, peraltro reso ulteriormente problematico dalle riforme previdenziali, dovrà comunque essere affiancato da altri strumenti, quali la mobilità verso altre amministrazioni centrali e locali e con programmi di assistenza al reinserimento nel mondo del lavoro anche esterno Pag. 73non escludendo a priori, ove fattibile e conveniente, l'incentivazione a forme di part-time per talune funzioni e categorie di personale». Per quanto attiene al ricorso all'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) la Corte esprime perplessità sul ricorso a tale istituto in quanto esso «solo apparentemente realizza la fine del rapporto di servizio ed in termini di costo, sia pure con allocazioni diverse, non determina effetti finali».
  Circa la riorganizzazione dell'area tecnico amministrativa, nella medesima relazione la Corte dei conti fa presente che il riordino recentemente operato con il decreto ministeriale 22 giugno 2011 tende essenzialmente a concentrare sul centro di responsabilità «Segretario generale» la decisionalità di tutta l'area tecnico-amministrativa (dal procurement all'alta tecnologia), il che «non appare coerente con il sistema generale delle amministrazioni statali... e pone problemi in ordine alla titolarità delle Direzioni e dei rapporti del Direttore con gli altri dirigenti».
  Quanto agli enti vigilati dal Ministero della difesa, la Corte analizza i progressi gestionali dell'Agenzia Industrie Difesa e le prime attività svolte da Difesa Servizi S.p.A, per adesso limitate a una serie di convenzioni con le Direzioni e gli Stati maggiori, in attesa dell'emanazione di una specifica direttiva, recante «Modalità e procedure per l'attribuzione a Difesa Servizi S.p.A. dell'attività di valorizzazione economica di beni e servizi resi dall'Amministrazione della difesa e relativa gestione», che tracci le linee di azione della società.
  Da ultimo, sono presi in esame gli stati di avanzamento di alcuni dei più rilevanti programmi d'arma, quali il JSF (Joint Strike Fighter), il programma per gli elicotteri NH-90 – per il quale si è reso necessario una ripianificazione dei programmi di spesa originari, di fatto slittati al periodo 2014-2019 –, nonché il programma FREMM. Sui costi di quest'ultimo la Corte fa presente che «gli attuali stanziamenti, non consentirebbero il prosieguo del programma secondo le tempistiche di produzione previste. Saranno quindi necessarie ulteriori risorse, a partire dal 2013, per i restanti 1.008,1 milioni».
  Per quanto concerne il disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, precisa che esso contiene sia per lo stato di previsione dell'entrata, sia – per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa – le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni possono riguardare sia modifiche già apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia variazioni proposte direttamente con il disegno di legge di assestamento medesimo. Queste ultime possono essere determinate, sul fronte delle entrate, dall'eventuale revisione delle stime del gettito e, sul fronte delle spese, dall'esigenza di adeguare le spese aventi carattere discrezionale ad esigenze sopravvenute. Per quanto riguarda le previsioni di cassa, poi, l'assestamento provvede alla rimodulazione di tali previsioni in funzione dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi – ossia dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio e provenienti da precedenti esercizi finanziari – quali effettivamente accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
  Lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, approvato con la legge n. 184 del 2011, reca stanziamenti in termini di competenza pari a 19.962,13 milioni di euro (17.517,19 milioni per spese correnti e 2.444,93 milioni in conto capitale) e pari a 20.324,78 milioni in termini di cassa (17.868,83 milioni per spese correnti e 2.455,95 milioni in conto capitale). La consistenza presunta dei residui al 1o gennaio 2012 era valutata in 4.445,20 milioni di euro; conseguentemente la massa spendibile ammonta a 24.407,33 milioni e il coefficiente di realizzazione si attesta sull'83,27 per cento.
  Il disegno di legge di assestamento del bilancio, come detto, interviene sulle previsioni iniziali sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2012, che hanno già prodotto Pag. 74i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in esame.
  Per effetto sia delle variazioni intervenute in dipendenza di atti amministrativi, sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame le previsioni assestate di competenza risultano pari a 20.844,81 milioni di euro. Le autorizzazioni di cassa, dopo l'assestamento di bilancio, ammontano a 21.628,87 milioni. Essendo i residui al 31 dicembre pari a 4.885,10 milioni di euro, la massa spendibile corrisponde quindi a 25.729,91 milioni, e conseguentemente il coefficiente di realizzazione passa dall'83,27 per cento all'84,06 per cento.
  Le variazioni complessive ammontano, quindi, a +882,68 milioni di euro per le previsioni di competenza (di cui 806,68 milioni per atto amministrativo e 76 milioni di euro per variazioni proposte dal disegno di legge) e a +1.304,09 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa (di cui 943,20 milioni di euro per atto amministrativo e 360,89 milioni di euro per variazioni proposte dal disegno di legge).
  Entrando più nel dettaglio, osserva che le variazioni per atto amministrativo hanno riguardato principalmente il fondo per le missioni internazionali (+600 milioni di euro) e la ripartizione di spettanza del Ministero della difesa del fondo destinato al potenziamento e finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, di cui all'articolo 33, comma 8 della legge di stabilità 2012 (+200 milioni di euro), oltre che l'integrazione delle dotazioni di capitoli deficitari con storno dall'apposito fondi di riserva (+136,52 milioni). Peraltro, le variazioni di competenza per atto amministrativo hanno riguardato quasi interamente le spese di parte corrente (+778,78 milioni di euro).
  Quanto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, la manovra proposta con il disegno di legge di assestamento 2012 prevede, per lo stato di previsione del Ministero della Difesa, un aumento di circa 76 milioni di euro delle previsioni in termini di competenza e di circa 360,89 milioni in termini di autorizzazioni di cassa. Rileva, altresì, che tra le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, vi è anche quella relativa allo stanziamento, in misura identica alle risorse erogate lo scorso anno ovvero pari a 674.000 euro, di contributi a favore delle associazioni combattentistiche, come auspicato dalla nostra Commissione durante l'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 482). Le somme sono recuperate dalla riduzione dello stanziamento per la cosiddetta «mini naja».
  Il complesso delle variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento incrementa il volume dei residui di 439,89 milioni di euro rispetto alla valutazione iniziale, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di +257,25 milioni e di +182,64 milioni.
  In conclusione, si riserva di presentare le prescritte relazioni sulla base dei chiarimenti del Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere durante il dibattito.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di un sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato in oggetto.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in oggetto reca norme volte a istituire un nuovo sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, ad introdurre livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta) e a far chiarezza Pag. 75sul meccanismo di finanziamento al medesimo sistema delle agenzie, sia per le risorse pubbliche che per la definizione di criteri e limiti di afflusso dei contributi provenienti dai privati.
  Rileva, quindi, che il testo unificato si compone di 15 articoli.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento che, come anticipato, istituisce e disciplina il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale «ISPRA» e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.
  L'articolo 2 contiene le definizioni del testo normativo, mentre l'articolo 3 elenca le funzioni del citato sistema nazionale che, in sintesi, riguardano azioni di monitoraggio dello stato dell'ambiente e delle risorse ambientali, di controllo dei fattori di inquinamento di produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente, di supporto tecnico-scientifico in materia ambientale; di formazione e di aggiornamento del personale sui temi ambientali.
  Gli articoli 4 e 5 riguardano la personalità giuridica, nonché i compiti e le funzioni che svolge l'ISPRA. L'articolo 6 si occupa, invece, delle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. L'articolo 7 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (lepta), ai sensi del Titolo V della Costituzione. L'articolo 8 prevede la predisposizione di un programma triennale delle attività del Sistema nazionale che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie. L'articolo 9 regola la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale (SINA), mentre l'articolo 10 stabilisce che il sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale. L'articolo 11 istituisce – al fine di esprimere il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o di coordinamento per il governo del sistema – il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente e dal direttore generale dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie. L'articolo 12 reca disposizioni sul personale ispettivo, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento delle funzioni di ISPRA e delle Agenzie. Infine, gli articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e finali e l'abrogazioni di norme.
  Evidenzia, quindi, che con riguardo ai profili di competenza della Commissione difesa, assume rilievo l'articolo 12 del provvedimento che disciplina l'attività ispettiva. In particolare, al comma 1, è previsto che un apposito regolamento ministeriale stabilisca le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, le competenze del suddetto personale e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività.
  Al riguardo, osserva che il decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009 disciplina le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. In questo ambito, l'articolo 7 del citato decreto esplicitamente prevede che, all'interno delle aree militari, sia l'Amministrazione della difesa a provvedere direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli. In modo ancora più esplicito, l'articolo 9 del medesimo decreto prevede che – sempre nell'ambito dell'Amministrazione della difesa – l'attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e l'accertamento degli illeciti, possa essere svolta esclusivamente dal Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente e dal Corpo delle Capitanerie di Porto ai sensi dell'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  Sarebbe pertanto necessario precisare nel testo del provvedimento che tale disciplina dovrà essere salvaguardata anche dall'emanando regolamento.Pag. 76
  Inoltre, suscita perplessità la formulazione del comma 5 dell'articolo 12, secondo cui «il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie, possono individuare e nominare, tra il citato personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria». Infatti, dovrebbe essere precisato che il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti svolgono solo una mera attività ricognitiva tra coloro i quali già rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre, non dovrebbe invece essere consentito conferire ex novo la suddetta qualifica.
  Conclusivamente, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

Pag. 77