CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 121

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 79 del 20 giugno 2012, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa», già approvato, con modifiche, dal Senato il 17 luglio 2012.
  Preliminarmente, osserva che si tratta di un provvedimento che ha un contenuto Pag. 122plurisettoriale. Precisa come la relazione allegata al provvedimento specifichi in merito che «il tratto caratterizzante ed unificante» delle disposizioni del decreto «è costituito dalla loro connotazione emergenziale, variamente atteggiata a seconda dei contesti settoriali di intervento, sia che attengano alla operatività di una componente essenziale del soccorso tecnico urgente, sia che riguardino l'affinamento di strumenti di prevenzione e di contrasto delle più serie minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica, rappresentate dal terrorismo e dalla criminalità organizzata».
  Al riguardo, fa tuttavia presente che nella relazione del Governo non si forniscono elementi circa la riconducibilità a tale tratto unificante del contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge né, in ogni caso, alle suddette specificazioni della citata relazione può farsi riferimento per le numerose disposizioni, recanti ulteriori interventi, introdotte dal Senato nel corso dell'esame del provvedimento.
  Dopo aver indicato le modifiche apportate dal Senato (introduzione di un comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, soppressione dell'articolo 1, introduzione degli articoli aggiuntivi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 6-bis e 6-ter e modifica dell'articolo 4), osserva – tenuto conto dell'avvenuta soppressione dell'articolo 1, che recava disposizioni in materia di armi – che l'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo. Si tratta di una norma che interviene su una questione direttamente riconducibile al mercato immobiliare e, più precisamente, agli oneri amministrativi gravanti sulle parti in caso di compravendita di immobili.
  L'obbligo di comunicazione in parola è ora posto in capo all'Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell'interno. A tal fine, le norme in esame prevedono l'ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.
  L'articolo 2-bis, novella il regio decreto n. 773 del 1931, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di pubblica sicurezza per la somministrazione di alcolici presso enti collettivi e circoli privati.
  L'articolo 2-ter, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato.
  L'articolo 2-quater, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, interviene in tema di limiti di età per il concorso per l'accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.
  L'articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell'equipollenza di titoli, conseguiti all'esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.
  L'articolo 3 stabilisce, per l'accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e sul superamento di un successivo corso di formazione professionale.
  L'articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Pag. 123soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio avvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei Vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.
  I commi 1 e 2 del successivo articolo 4 riducono, quindi, il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei Vigili del fuoco che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012.
  Anche in questo caso, con riferimento ai profili di interesse della VIII Commissione, ritengo si possa esprimere apprezzamento per una norma che consentirà di esplicare in modo più efficace i compiti che al Corpo dei Vigili del fuoco sono demandati, anche per quel che riguarda la lotta agli incendi boschivi che, soprattutto, in questo periodo rischia, se non bene affrontata, di trasformarsi in una vera e propria emergenza in molte aree del Paese.
  Il comma 2-bis del medesimo articolo 4 estende, poi, al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei Vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.
  L'articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone invece l'assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio-superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.
  L'articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.
  L'articolo 5 prevede la riassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.
  L'articolo 6 trasforma l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, venendo meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell'interno.
  L'articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul cosiddetto election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.
  Il successivo articolo 6-ter salvaguarda, invece, gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. È altresì specificato che a tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.
  Al riguardo, rileva che si tratta di disposizioni che incidono sulla materia oggetto del recente decreto-legge n. 59 del 2012, con il quale è stato riordinato il quadro normativo che regola il ruolo, le competenze e le attività della Protezione civile. Aggiunge che si tratta di disposizioni che Pag. 124sono state oggetto di un'ampia e approfondita discussione proprio alla Camera, nel corso della discussione in sede referente presso le Commissioni riunite I e VIII, del citato decreto-legge n. 59 del 2012.
  In particolare, ritiene opportuno richiamare, sia pur brevemente, i termini della discussione svoltasi sul punto in Assemblea, nella seduta del 19 giugno 2012, nel corso della quale, in occasione dell'esame di uno specifico emendamento della collega Lanzarin (di contenuto normativamente equivalente a quello del citato articolo 6-ter del provvedimento in esame, salvo per il fatto che quest'ultimo si riferisce solo a due delle quattro opere considerate dalla proposta emendativa della collega Lanzarin), poi respinto, il Governo aveva dichiarato la propria disponibilità a rivedere, alla scadenza del 31 dicembre 2012, eventuali opere infrastrutturali che dovessero richiedere una proroga del commissariamento. Aggiunge, inoltre, che, nella seduta del giorno successivo, 20 giugno 2012, il Governo accoglieva quindi l'ordine del giorno 9/5203-A/24 presentato dalla collega Lanzarin, oltre che da lui stesso e dal collega Distaso, nella qualità di relatori per la VIII e per la I Commissione, con il quale la Camera, con riferimento «alle gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni» ha impegnato il Governo «ad individuare, entro il 31 dicembre 2012, tra le predette gestioni, ritenute di particolare interesse strategico, quali siano meritevoli di apposito provvedimento di proroga sino al completamento e all'entrata in esercizio delle relative opere».
  In conclusione, ritiene che, proprio in ragione di quanto accaduto lo scorso mese di giugno alla Camera, la Commissione debba esprimere, nell'ambito del prescritto parere sul provvedimento in esame, un giudizio sulla norma contenuta nel citato articolo 6-ter coerente con le decisioni assunte dalla Commissione medesima in occasione dell'esame del decreto legge n. 59 del 2012, chiedendo quindi la soppressione dell'articolo 6-ter.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, rileva come l'inserimento nel testo del decreto legge in esame della disposizione di cui all'articolo 6-ter riproponga ancora una volta la questione dei diversi criteri che presiedono alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge nei due rami del Parlamento. Si riserva, pertanto, di sottoporre all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'opportunità di individuare lo strumento più idoneo per indurre una riflessione generale su tale aspetto.

  Agostino GHIGLIA (PdL), raccogliendo l'invito del relatore ad approfondire la questione dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame, ritiene che il parere della Commissione debba essere finalizzato al ripristino della situazione quo ante, vale a dire al rispetto dell'accordo raggiunto in materia di proroga delle gestioni commissariali in sede di conversione in legge del decreto-legge sulla Protezione civile.
  Nel lamentare, inoltre, l'assenza del Governo alla seduta odierna, chiede a tutti se sia possibile immaginare una soluzione, anche facendo ricorso alla predisposizione di un apposito ordine del giorno o di un'apposita risoluzione, per tenere conto sia del lavoro fatto al Senato nel corso dell'esame di questo provvedimento d'urgenza che di quello precedentemente fatto alla Camera in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile.

  Ermete REALACCI (PD) sottolinea che la questione a suo tempo affrontata e debitamente approfondita alla Camera, in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile, verteva non sull'elenco delle opere che dovessero beneficiare della proroga delle gestioni commissariali, ma, più seriamente, sulla necessità di svolgere un'adeguata istruttoria, giustamente demandata al Governo con l'ordine del giorno richiamato dal relatore, che consentisse di svolgere una verifica puntuale su tutte le gestioni commissariali prima di definire quali e quante fossero meritevoli di essere prorogate per consentire il rapido completamento delle opere.Pag. 125
  Ritiene pertanto non accettabile il testo dell'articolo 6-ter introdotto al Senato, essendo necessario svolgere, in tempi adeguati, quell'istruttoria che il Parlamento ha demandato al Governo.
  Quanto alla riflessione svolta dal presidente della Commissione in ordine all'inserimento, da parte del Senato, nel testo del decreto-legge di una norma come quella contenuta nell'articolo 6-ter, ritiene che, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e la nota indirizzata dal Capo dello Stato ai Presidenti dei due rami del Parlamento, la questione dei limiti all'emendabilità dei decreti legge debba essere attentamente valutata alla luce del dettato costituzionale che, in relazione allo strumento della decretazione d'urgenza, richiede i presupposti della necessità e dell'urgenza.

  Manuela LANZARIN (LNP) esprime condivisione sulla considerazione svolta dal presidente della Commissione circa i diversi criteri di valutazione delle proposte emendative riferite ai decreti legge da parte della Camera e da parte del Senato. Condivide, inoltre, ogni iniziativa, come quella prospettata dall'onorevole Ghiglia, che vada nella direzione di una verifica puntuale di tutte le gestioni commissariali ai fini della individuazione di quelle che meritano di essere prorogate anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2012, ferma restando la necessità che non venga vanificato (con la richiesta di soppressione dell'articolo 6-ter) il lavoro fatto al Senato che consente di completare opere infrastrutturali strategiche e attese da decenni dai territori interessati.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dal relatore, rileva che il proseguimento delle gestioni commissariali di cui all'articolo 6-ter del provvedimento in esame, sono, di fatto, una condizione essenziale per il reperimento delle risorse necessarie al completamento delle relative opere e che questo elemento, distintivo rispetto a tutte le altre gestioni commissariali, va tenuto in attenta considerazione, anche per comprendere appieno la genesi dell'introduzione da parte del Senato della norma in questione.

  Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dai colleghi che hanno fin qui sottolineato l'importanza di un rapido completamento delle opere indicate nell'articolo 6-ter, fa notare come su una delle gestioni commissariali oggetto di tale articolo sia in corso un articolato dibattito presso la regione interessata. Aggiunge che, a suo avviso, la forzatura effettuata con l'inserimento dell'articolo 6-ter nel decreto legge in questione apra la strada ad operazioni analoghe in altri provvedimenti in relazione ad altre opere infrastrutturali. Invita quindi a prendere nella dovuta considerazione il contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione dell'esame del decreto legge in materia di protezione civile che rappresentava un buon punto di equilibrio nella definizione della questione della proroga delle gestioni commissariali.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP) ritiene che, anche in ragione della delicatezza della questione oggetto del dibattito, sia necessario acquisire l'orientamento del Governo.

  Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi alla richiesta del collega Bonciani, stigmatizza l'assenza del Governo alla seduta odierna. Ritiene, inoltre, che non sia affatto convincente l'argomento proposto dal collega Gottardo, dato che uno degli obiettivi della riforma della Protezione civile è proprio quello di sopprimere la pletora di commissari straordinari che tante risorse hanno sperperato e tanto pochi risultati hanno prodotto.
  Nel preannunciare, quindi, la volontà del gruppo del Partito Democratico di votare a favore di una proposta di parere che chiedesse la soppressione dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame, richiama tutti i gruppi presenti in Commissione, anche per non mortificare il ruolo Pag. 126e la dignità dell'organo parlamentare, ad un doveroso atto di coerenza con quanto deciso dalla Camera solo un mese fa in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile.

  Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) si unisce alla richiesta del collega Bonciani di acquisire l'orientamento del Governo sulla disposizione in questione.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, propone quindi di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, in modo da poter acquisire la disponibilità del Governo a pronunciarsi sulla disposizione di cui all'articolo 6-ter.

  La Commissione concorda.

  La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 14.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, informa che il Governo ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione solo a partire dalle ore 15.

  Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, stigmatizza l'assenza del Governo, che giudica grave anche alla luce delle richieste avanzate nella seduta di questa mattina dai rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione. Ritiene, tuttavia, di dover confermare l'impostazione data alla relazione già svolta e, in tal senso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento, con una condizione con la quale si chiede la soppressione dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Manuela LANZARIN (LNP) fa presente che sarebbe comunque preferibile acquisire l'orientamento del Governo, prima di procedere alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore, sulla quale preannuncia, comunque, il voto contrario del gruppo della Lega Nord.

  Tommaso FOTI (PdL) richiama tutti i colleghi ad una realistica presa d'atto di quanto avvenuto al Senato, che, pur non essendo in linea con quanto concordato sul piano politico alla Camera in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile, non inficia, tuttavia, la possibilità che il Governo proceda, entro il 31 dicembre, alla verifica di quali siano le gestioni commissariali meritevoli di essere prorogate oltre tale data. In tal senso, chiede al relatore di trasformare in osservazione la condizione contenuta nella proposta di parere dallo stesso formulata, ritenendo che in tal caso sia possibile addivenire ad un voto unanime di tutti i gruppi presenti in Commissione.

  Salvatore MARGIOTTA (PD), relatore, pur esprimendo il massimo rispetto per tutte le posizioni e le proposte formulate dai colleghi intervenuti nel dibattito, giudica necessario e quasi doveroso mantenere nella proposta di parere la condizione soppressiva dell'articolo 6-ter del provvedimento, anche a salvaguardia del ruolo e delle prerogative della Commissione.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) deplora il metodo politico, improntato a forzature, che ha portato all'introduzione al Senato dell'articolo 6-ter nel testo del decreto-legge in esame. A suo avviso, infatti, tale episodio non potrà che aprire la strada ad una serie infinita e inaccettabile di altre forzature a danno della coerenza e anche della serietà delle scelte legislative adottate in occasione dell'approvazione del decreto-legge di riforma della Protezione civile. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Italia dei Valori sulla proposta di parere formulata dal relatore, auspicando che la sua approvazione possa portare davvero alla soppressione da parte della Camera dell'articolo 6-ter del provvedimento in esame.

  Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere apprezzamento per quanto appena detto dal relatore, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico Pag. 127sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Armando DIONISI (UdCpTP), dopo aver ripercorso la vicenda che aveva portato al rigetto da parte della Camera, in sede di esame del decreto-legge sulla Protezione civile, di tutti gli emendamenti con i quali si chiedeva la proroga di diverse gestioni commissariali, invita il collega Foti a rivedere la posizione espressa a nome del gruppo del Popolo della Libertà, preannunciando il voto favorevole del gruppo dell'Unione di Centro sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizione, formulata dal relatore.

AUDIZIONI

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

  La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, sulle politiche per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Il Ministro Corrado CLINI svolge una relazione sulle politiche per la tutela delle risorse idriche e per la difesa del territorio dal rischio idrogeologico.

  Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Raffaella MARIANI (PD), Chiara BRAGA (PD), Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), Salvatore MARGIOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Alessandro BRATTI (PD) e Giulia COSENZA (PdL).

  Il ministro Corrado CLINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.

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