CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, stante l'assenza di rappresentanti del Governo, sospende la seduta, rilevando come il perdurare della mancata partecipazione dell'Esecutivo ai lavori della Commissione Pag. 76renda estremamente problematico l'ordinato svolgimento delle sedute.

  La seduta, sospesa alle 14.20, riprende alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 487.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio.

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, formula la seguente proposta, volta a recepire gli esiti del dibattito svoltosi nella seduta del 19 luglio:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, nonché disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance atto n. 487);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:
   è opportuno modificare l'articolo 1, comma 7, lettera a), al fine di esplicitare che i cinque dirigenti di livello non generale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione ivi previsti sono ricompresi all'interno del contingente complessivo di 90 unità di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 245 del 2011;
   è, altresì, opportuno che con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 sia determinata, oltre che l'indennità accessoria per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, anche l'indennità per i consiglieri giuridici;
   l'Organismo indipendente di valutazione delle performance, pur caratterizzato da una maggiore indipendenza rispetto al soppresso organo di controllo, rientra a tutti gli effetti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione;
   considerato il parere interlocutorio sul provvedimento in esame, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel quale si chiedevano chiarimenti sull'asserita insussistenza di oneri aggiuntivi derivanti dall'aumento del personale estraneo alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a) dello schema di decreto;
   preso atto che, in risposta a tale parere interlocutorio, l'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 marzo 2012 ha comunicato al Consiglio di Stato che l'Amministrazione del Ministero non intendeva più avvalersi della disposizione prevista dal citato articolo 1, comma 7, lettera a), impegnandosi a formulare una proposta emendativa in tal senso in sede di approvazione definitiva del regolamento da parte del Consiglio dei ministri;
   considerato che il parere definitivo sul provvedimento del Consiglio di Stato, prendendo atto degli impegni assunti in via formale dall'Amministrazione, ha ritenuto che il testo in esame, così come sarà emendato dal Consiglio dei ministri in sede di approvazione definitiva del regolamento coerentemente agli impegni assunti, possa proseguire il suo iter;Pag. 77
   rilevata l'esigenza di rideterminare la dimensione del contingente di personale che può essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in linea con le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto una riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
   rilevata l'opportunità di alcune modifiche di carattere formale all'articolo 1, comma 7, lettera a), e all'articolo 3, commi 1 e 2, dello schema di decreto in esame, tese ad assicurare l'invarianza degli oneri derivanti dal provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 1, comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: al primo periodo le parole: «, di cui sei con qualifica dirigenziale non generale» sono soppresse con le seguenti: il primo periodo è sostituito dal seguente: Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in ottantuno unità, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h);
   sostituire le parole: quindici unità con le seguenti: nove unità;
   sopprimere le parole: Al relativo onere si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
   sostituire le parole: Agli uffici di diretta collaborazione sono altresì assegnati con le seguenti: Nell'ambito del contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1, agli uffici di diretta collaborazione sono assegnati;

  All'articolo 2, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È corrispondentemente ridotto il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilito dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificato dal presente decreto.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole da: determina fino alla fine del comma con le seguenti: determina l'indennità accessoria per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e l'indennità per i consiglieri giuridici nel rispetto di quanto previsto al comma 2;
   sostituire il comma 2, con il seguente: 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Gabinetto e degli Uffici di diretta collaborazione iscritte nel programma «Indirizzo politico» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

  Claudio D'AMICO (LNP), richiamando quanto già osservato nella precedente seduta, ribadisce come il provvedimento in esame sia assolutamente insoddisfacente, in quanto esso non solo non persegue una riduzione delle strutture amministrative, ma rischia di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica, riconducibili proprio alla nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per quanto attiene alla proposta formulata dal relatore, ritiene che anche gli specifici rilievi contenuti nella proposta, seppure suscettibili di migliorare il testo presentato dal Governo, rischiano di costituire poco più che parole al vento, in quanto essi non verrebbero accolti né Pag. 78dalla Commissione di merito, né dall'Esecutivo in sede di adozione definitiva del provvedimento, come accaduto per l'analogo schema di regolamento relativo al Ministero della salute. Esprime, pertanto, una decisa critica nei confronti dell'atteggiamento dell'Esecutivo, che reputa strafottente. Osserva, infatti, che mentre si aumenta la pressione tributaria e si richiedono grandi sacrifici ai cittadini, il Governo pervicacemente non riduce la spesa per i gabinetti e gli uffici di diretta collaborazione. In un quadro in cui si prospettano nuove manovre finanziarie correttive, ritiene pertanto opportuno un ritiro dell'atto in esame ed una sua integrale riscrittura. Osserva, peraltro, che la costituzione degli organismi indipendenti di valutazione della performance non solo dovrebbe realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è finalizzata a conseguire una sensibile riduzione dei costi, come rilevato anche dall'onorevole Brunetta, promotore della riforma che ha portato alla costituzione di tali organismi. In questo caso, invece, si costituisce una struttura molto articolata, con evidenti ricadute negative sulla spesa per il funzionamento del Ministero. Ritiene, pertanto necessario un atto di coraggio da parte dei componenti della Commissione che, sfruttando la forza che deriva loro dal fatto di essere rappresentanti dei cittadini, respingano con forza il provvedimento, esprimendo se necessario una valutazione negativa sullo schema.

  Antonio BORGHESI (IdV) rileva come, con il provvedimento in esame, aumenterebbero complessivamente le dotazioni organiche degli uffici di diretta collaborazione e, con l'invarianza delle dotazioni umane e finanziarie, si rischierebbe di modificare gli assetti organizzativi del Ministero. Osserva quindi che la struttura di diretta collaborazione avrà costi fissi più elevati e preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo alla proposta presentata dall'onorevole Fallica.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento alle considerazioni critiche dell'onorevole D'Amico, ricorda che l’iter del provvedimento è stato avviato dal precedente Governo, evidenziando che l'attuale Esecutivo, che pure ha dato corso all'adozione preliminare del provvedimento, si è già dichiarato disponibile ad una sua modifica. Segnala, inoltre, che la proposta di deliberazione, recependo anche molti spunti da lui segnalati nel dibattito, apporta una sensibile correzione allo schema in esame, rendendolo maggiormente compatibile con la normativa di carattere generale in materia di contenimento delle spese per le strutture amministrative. Su un piano generale, reputa tuttavia auspicabile un maggior coordinamento tra le iniziative di riorganizzazione già avviate e le disposizioni in materia di revisione della spesa, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, all'esame del Senato. Ritiene, pertanto, che, ove ve ne fosse la possibilità, sarebbe opportuno rinviare la deliberazione, al fine di meglio recepire le disposizioni del decreto-legge in corso di conversione nello schema in esame.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) condividendo le opinioni espresse, osserva come la situazione generale del Paese sia cambiata radicalmente rispetto a quando lo schema in esame è stato presentato. Pertanto ritiene che sarebbe preferibile un rinvio, aprendo sul punto un confronto con il Governo.

  Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di condividere il giudizio critico dei deputati che sono già intervenuti, segnalando che, qualora non si rinvii la deliberazione dei rilievi, esprimerà un voto contrario sulla proposta del relatore.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), in considerazione del dibattito svoltosi, rileva come sarebbe utile sapere e il Governo intenda effettivamente recepire i rilievi contenuti nella proposta di parere presentata dal relatore, e comunque soprassedere, per il momento, dal procedere alla votazione.

Pag. 79

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, fa presente che, anche in mancanza dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, la I Commissione dovrebbe licenziare lo schema di decreto nella giornata odierna. Ritiene quindi necessario procedere alla votazione della proposta.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI rileva come il provvedimento sia stato redatto in attuazione della legge n. 150 del 2009, al fine di introdurre l'organismo indipendente di valutazione nella struttura del Ministero. Osserva quindi come la proposta presentata dal relatore sia coerente con i recenti provvedimenti del Governo in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e pertanto conferma che il Governo ne recepirà il contenuto in sede di emanazione del decreto. Rileva come un rinvio non comporterebbe alcun risparmio nei costi, ma solo la proroga dell'attuale struttura del Ministero. Sottolinea infine come l'approvazione della proposta del relatore sarà utile ai fini della razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero.

  Rolando NANNICINI (PD), nel condividere l'impianto della proposta del relatore, osserva come non si possa non tenere conto in questa sede di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ritiene pertanto che sarebbe utile integrare il vincolo di carattere finanziario previsto dall'articolo 3, tenendo conto della riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale prevista dal medesimo decreto-legge n. 95 del 2012.

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, osserva come la Commissione sia competente ad esprimersi solo sui profili finanziari e come il Ministero si dovrà riorganizzare sulla base della riduzione di organico.

  Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che sia indispensabile un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in ordine alla sua valutazione sulla proposta del relatore e alla volontà di recepire i rilievi in essa contenuti in sede di adozione definitiva del regolamento. Osserva, in ogni caso, che della compatibilità tra gli schemi di riorganizzazione delle strutture ministeriali e il processo di revisione della spesa pubblica non si dovrebbe preoccupare solamente la Commissione bilancio, quasi si trattasse di un problema attinente alla copertura finanziaria, ma anche la I Commissione, che è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI conferma che il Governo recepirà i rilievi contenuti nella proposta del relatore e sottolinea come il parere contenga una riduzione dell'organico rispetto allo schema originario.

  Claudio D'AMICO (LNP), nel richiamare le considerazioni già svolte sull'impatto negativo che, a suo avviso, il provvedimento avrà sulla finanza pubblica, ribadisce l'opportunità di esprimere una valutazione contraria, sulla base delle motivazioni richiamate dallo stesso relatore nella sua proposta. Formula pertanto una proposta alternativa a quella del relatore di valutazione contraria sul provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che sarà comunque posta in votazione per prima la proposta del relatore e, nel caso in cui venisse respinta, si procederà al voto della proposta formulata dall'onorevole D'Amico.

  Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che sia precisato che la valutazione favorevole della Commissione è subordinata all'accoglimento dei rilievi formulati

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) propone una nuova formulazione della sua proposta (vedi allegato).

Pag. 80

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Atto n. 494.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, osserva che l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nel delegare il Governo a procedere, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, precisa che la finalità di detta riorganizzazione è quella di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e, nel fissare i principi e criteri direttivi per la suddetta delega, stabilisce che il Governo debba tenere conto «dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata». Rileva che, per l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa è necessaria un'attenta valutazione dell'idoneità delle strutture esistenti presso i tribunali accorpanti ad ospitare il personale magistratuale e amministrativo, attesa la già critica situazione infrastrutturale degli uffici giudiziari in tutto il territorio nazionale ed in particolare in talune aree del Paese. In proposito, sottolinea come l'accorpamento avverrebbe in strutture già oggi inadeguate. Osserva inoltre come vi siano anche notevoli criticità sull'utilizzo del personale amministrativo che finirebbero per aggravarsi con l'accorpamento delle strutture. Evidenzia inoltre come il provvedimento, che stabilisce la dimensione provinciale dei tribunali, dovrebbe coordinarsi con la prossima soppressione di circa la metà delle attuali province italiane ed occorrerebbe in proposito, a suo avviso, almeno prevedere una sospensione in attesa della definizione delle nuove province. Ritiene inoltre che il Governo, nello schema di decreto legislativo in esame, non sembra avere prestato adeguata attenzione all'incidenza della criminalità organizzata e alla effettiva situazione infrastrutturale di taluni uffici giudiziari di cui si propone la soppressione. Osserva in proposito che le attività della criminalità organizzata sono suscettibili di incidere negativamente sull'economia dei territori interessati, con evidenti ricadute sulla finanza pubblica soprattutto in termini di minori entrate tributarie. In proposito, sottolinea come sia necessario garantire un adeguato presidio dello Stato per combattere efficacemente le organizzazioni criminali, evitando il rischio che i risparmi conseguenti alla soppressione degli uffici giudiziari operanti in tali territori siano superati dalle mancate entrate tributarie derivanti dalla emersione di attività illegali e dalla confisca di beni. Evidenzia inoltre il ruolo fondamentale delle procure di prossimità nella persecuzione dei cosiddetti reati spia, che, pur non essendo direttamente qualificati come espressione dell'attività di criminalità organizzata, ne sono invece un indice importante. Rileva inoltre come vi siano notevoli criticità in ordine al trasferimento dei magistrati nelle nuove sedi giudiziarie rispetto alle norme che ne presidiano l'avanzamento in carriera. Osserva infine come il previsto trasferimento del personale della polizia giudiziaria rischi di risultare illegittimo per eccesso di delega, riferendosi la legge delega solo ai magistrati e al personale amministrativo. Sottolinea come tale disposizione rischi inoltre di avere riflessi negativi sulla finanza pubblica, essendo previste, nell'ordinamento di tale personale, specifiche Pag. 81indennità per il caso di trasferimento da una sede ad un'altra. Conclusivamente rileva che il provvedimento in esame anziché produrre risparmi, recherà un aumento dei costi e chiede al sottosegretario di rappresentare tali osservazioni critiche ai competenti organi del Governo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione della necessità di svolgere l'audizione informale in programma, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, in data 28 ottobre 2009, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb., in materia di disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Fa presente che, in data 5 novembre 2009, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, della relazione tecnica, la cui presentazione è stata sollecitata nella seduta del 25 novembre 2010 e che, in data 18 marzo 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze ha informato la presidenza che la relazione tecnica rivisitata è stata restituita non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato in quanto carente di alcuni elementi necessari alla verifica positiva, che sono stati richiesti ai competenti uffici. Osserva che, a seguito di un'ulteriore sollecitazione della suddetta relazione tecnica, nella seduta del 27 ottobre 2011, il Governo ha trasmesso, con lettera del 23 gennaio 2012 la medesima relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato rileva che la Commissione di cui all'articolo 7 del provvedimento reca una diversa composizione rispetto a quella prevista a legislazione vigente e che il registro di cui all'articolo 8 risulta accresciuto di una sezione ulteriore rispetto a quanto già previsto. Inoltre, sottolinea che l'istituzione del comitato tecnico-scientifico, con la facoltà peraltro di avvalimento di esperti, di cui all'articolo 16 si porrebbe in contrasto con gli orientamenti di contenimento della spesa. In merito alle disposizioni di cui all'articolo 23, si ravvisa inoltre la necessità di un aggiornamento della previsione relativa all'elenco delle organizzazioni didattiche. Ricorda altresì che, nella seduta del 17 maggio 2012, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prendendo atto della verifica negativa della relazione tecnica, ha deliberato di non proseguire nell'esame del testo, trasmettendo un'apposita lettera al presidente della XI Commissione. Chiede dunque al relatore come intenda procedere.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, osserva che la Commissione aveva correttamente ritenuto di soprassedere nell'espressione del parere per consentire alla Commissione di merito di adeguarsi ai rilievi contenuti nella relazione tecnica. Evidenzia quindi che, non avendo la medesima preso nuovamente in esame il provvedimento e in considerazione dell'interesse Pag. 82per lo stesso, è tuttavia possibile formulare un parere recante talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in linea con i richiamati rilievi. Osserva che naturalmente rimane nella facoltà della Commissione di merito individuare anche soluzioni diverse da quelle che si accinge ad illustrare, e, in tal caso, la Commissione bilancio le potrà valutare in sede di esame di un eventuale nuovo testo. Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge di C. 344 e abb., recante Disciplina delle attività subacquee e iperbariche;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
   le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, tese a esplicitare il quadro delle competenze istituzionali in materia di attività subacquea, rivestono natura programmatica e non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. A tal fine appare comunque necessario inserire nel testo una apposita clausola di invarianza;
   al fine di garantire che dall'istituzione del registro di cui all'articolo 5 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre prevedere che i costi di gestione del registro siano posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione attraverso un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa da determinare in relazione al costo effettivo dei servizi resi;
   all'articolo 6 è necessario prevedere una clausola di invarianza volta a garantire che le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d) del medesimo articolo siano svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al fine di garantire che dall'istituzione della commissione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica appare necessario specificare che la commissione coincide con quella di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
   appare necessario riformulare le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 all'articolo 8 al fine di garantire che dall'istituzione del registro delle imprese di lavoro subacquee non derivino effetti finanziari negativi per la finanza pubblica e precisando che il medesimo sostituisce il registro di cui agli articoli 204 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
   all'articolo 9 appare opportuna inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria;
   all'articolo 16, al fine di evitare che dall'istituzione del comitato ivi previsto derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica occorre prevedere che ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti;
   appare opportuno prevedere che i corsi di teorico-pratici siano svolti dagli assessorati regionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23 appare opportuno prevedere una clausola di invarianza che specifichi che all'istituzione dell'elenco nazionale si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;Pag. 83
   vista la relazione tecnica negativamente verificata e le osservazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze» aggiungere le seguenti: «e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 5, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'istituzione e al funzionamento dei registri si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del Registro sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione sulla base delle tariffe, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  All'articolo 6, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Le attività di certificazione e di accreditamento di cui al comma 1, lettera d) sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 7, comma 4, alinea, sostituire le parole da: ad una commissione fino alla fine del comma, con le seguenti: alla commissione di cui all'articolo 205, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

  All'articolo 8, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'istituzione e al funzionamento del registro, di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a corrispondere, rispettivamente, un diritto di iscrizione annuale ed una tariffa, da determinarsi sulla base del costo effettivo dei relativi servizi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Il registro di cui al presente articolo sostituisce il registro di cui agli articoli 204, 205, 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

  All'articolo 9, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

  Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: 6-bis. All'istituzione e alla tenuta del libretto di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 16, comma 1 sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti Pag. 84di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. All'istituzione e al funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

  All'articolo 19, comma 2-bis, aggiungere in fine le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 23, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ringrazia la Commissione che ha accolto il suo sollecito a proseguire l'esame delle proposte di legge C. 344 e abb. di cui è stato relatore presso la Commissione lavoro, collaborando proficuamente insieme alla collega Madia. Ritiene, infatti, che sia urgente rimettere mano al provvedimento, che costituisce il frutto di un lavoro complesso ed articolato, soprattutto all'indomani di eventi tragici come l'incidente subacqueo di Palinuro, verificatosi nelle scorse settimane. Fa presente che il testo unificato, da quasi tre anni all'esame della Commissione, è il frutto di un lavoro collegiale che ha visto la condivisione di tutte le associazioni di categoria, oltre che di tutti i gruppi parlamentari. Sottolinea come l'esigenza di dare chiarezza ed organicità ad una materia spesso trascurata abbia registrato il consenso dei parlamentari di tutti gli schieramenti e dei rappresentanti del Governo che hanno dimostrato in più occasioni la prioritaria esigenza di produrre un provvedimento idoneo a coinvolgere tutte le aree operative delle attività subacquee, indicando le linee guida ed i parametri di sicurezza per tali attività. Ricorda che in questi tre anni sono state molteplici le sollecitazioni al Governo al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica e la sua verifica, evidenziando come si siano susseguiti problemi tecnici, carenze di informazioni e di approfondimento. Prende, pertanto, atto con soddisfazione della proposta di parere del relatore ed auspica una celere definizione dell’iter del provvedimento, che consentirebbe di dare finalmente una risposta ad un settore che continua a sentirsi abbandonato dalle Istituzioni, per adeguare la normativa a quella dell'Unione europea e, soprattutto, per evitare che incidenti drammatici ed evitabili possano ripetersi.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.25

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 25 luglio 2012.

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Rita Arrigoni, in merito alle problematiche concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.20.

Pag. 85