CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 luglio 2012
690.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione, Gero GRASSI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
Atto n. 493.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

  Gero GRASSI, presidente, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo, entro il 14 agosto prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ricorda, altresì, che la V Commissione dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 luglio.
  Precisa tuttavia che, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

  Marilena SAMPERI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo – emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n 96 (Legge comunitaria 2009) – detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento Pag. 6(CE) n. 1069/2009 relativo a norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale (SOA) e nel regolamento (UE) n. 142/2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
  Il provvedimento in esame, in sostanza, modifica il sistema sanzionatorio relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
  Rileva che, nel complesso, sono ampliati il numero e le categorie delle fattispecie illecite, con incremento delle sanzioni pecuniarie per le violazioni già previste. Di particolare rilievo risulta la ridefinizione e riclassificazione dei materiali a rischio nelle tre categorie dei sottoprodotti di origine animale, l'aumento degli obblighi per gli operatori inerenti gli impianti e stabilimenti, degli obblighi in materia di importazione, esportazione e transito dei sottoprodotti di origine animale nel territorio della UE, nonché l'introduzione di specifici obblighi di rintracciabilità.
  Osserva altresì che il provvedimento consta di 18 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 determinano, rispettivamente, il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta – ovvero le violazioni ai regolamenti nn. 1069/2009 e 142/2011 nonché le definizioni usate ai fini del decreto (riproducendo quelle contenute nei citati regolamenti. Si tratta di 27 definizioni, contenute nell'articolo 3 del regolamento n. 1069/2009, e di 58 definizioni contenute nell'allegato I del regolamento n. 142/2011). L'articolo 2 individua, inoltre, nel ministero della salute, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle ASL, le autorità competenti ai fini dell'applicazione del provvedimento.
  L'articolo 3 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle organizzazioni e degli operatori per le violazioni di specifici obblighi nello smaltimento e impiego di «sottoprodotti di origine animale» (SOA) previste dal regolamento n. 1069/2009, fatte salve le deroghe previste dal comma 6.
  L'articolo 4 determina le sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori per le violazioni di specifici obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di SOA, previste dal regolamento n. 1069/2009, fatte salve talune deroghe previste dal comma 7.
  I successivi articoli da 5 a 8 riguardano violazioni commesse dagli operatori in materia di stabilimenti e impianti dove si svolgono attività connesse di lavorazione di SOA e loro derivati.
  Si tratta, segnatamente, delle sanzioni per gli operatori relative a violazioni degli obblighi di registrazione e riconoscimento di stabilimenti e impianti (articoli 5 e 6), alle violazioni delle prescrizioni applicabili agli impianti di trasformazione e a taluni altri impianti e stabilimenti (articolo 7) e alle violazioni delle prescrizioni in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti e stabilimenti (articolo 8).
  Osserva, poi, che sono previste le sanzioni per le violazioni, da parte degli operatori, di obblighi interni e procedure di autocontrollo (articolo 9), per violazione delle norme per l'immissione sul mercato di SOA e derivati, fatte salve le deroghe di cui al comma 2 (articolo 10) e per l'immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti, anche in questo caso fatte salve le deroghe in materia (articolo 11). Con l'articolo 12 si disciplina l'apparato sanzionatorio per le violazioni degli operatori in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati di cui agli articoli da 35 e 39 del regolamento 1069/2009.
  Sono quindi previste le sanzioni, a carico degli operatori, in caso di violazione degli obblighi degli operatori in materia di importazione e transito di SOA e prodotti derivati (articoli 13, 14 e 15).
  Fa presente, quindi, che l'articolo 16 dello schema di decreto in esame sancisce che l'attività di controllo ufficiale su SOA e prodotti derivati è in capo ai soggetti pubblici di cui all'articolo 2 (ministero della salute, regioni e province autonome Pag. 7di Trento e di Bolzano e ASL) ognuno nell'ambito delle proprie competenze; inoltre, precisa che lo svolgimento delle attività di controllo deve avvenire mediante le sole risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) e contiene un richiamo ai doveri di riservatezza cui sono tenute le Autorità in ordine alle notizie acquisite in conformità alla legislazione vigente.
  L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie volte ad assicurare l'invarianza della spesa nell'attuazione del provvedimento.
  L'articolo 18, infine, prevede le disposizioni finali e, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 36 del 2005 che reca le disposizioni sanzionatorie in applicazione dell'abrogato regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 36 del 2005 (comma 1).
  Ricorda che il citato articolo 10 reca l'apparato sanzionatorio in tema di «materiale specifico a rischio» a presidio della disciplina del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 del ministro della salute, relativo a Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (contrasto alla BSE). L'articolo 11 prevede invece il sequestro e la distruzione obbligatorie del materiale più pericoloso (di categoria 1 e 2) con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 2 prevede, in caso di recidiva nelle violazioni, la sanzione accessoria della sospensione – per un periodo da 10 a 20 giorni lavorativi – del provvedimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento 1069/2009, che consente l'attività (che ha dato origine all'illecito).
  Il comma 3 dell'articolo 18 prevede – ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – che siano sempre disposti il sequestro e la distruzione del materiale di categoria 1 e 2 (si tratta di varie categorie di SOA), con spese a carico del soggetto che ha commesso l'illecito. Il comma 4 rinvia, per quanto non previsto dal provvedimento, alla disciplina, della legge quadro in materia di sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981).
  Osserva che è, poi, previsto dal comma 5 che all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sono tuttavia fatte salve: le disposizioni di cui alla citata legge 689/1981 in materia di accertamento delle violazioni (articolo 13), contestazione e notificazione (articolo 14), accertamenti mediante analisi di campioni (articolo 15) e obblighi di rapporto (articolo 17); le previsioni del decreto legislativo n. 80 del 2000 in materia di controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
  Infine, il comma 6 dell'articolo 18 prevede – nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano – l'applicazione del decreto in esame nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

  Gianni MANCUSO (PdL), relatore per la XII Commissione, riconoscendosi totalmente nella relazione svolta dall'onorevole Samperi, avverte che provvederanno congiuntamente alla formulazione di una proposta di parere all'esito del dibattito e che comunque, come è stato fatto presente dal presidente Grassi, occorre attendere il parere della Conferenza Stato-regioni prima di potersi esprimere sul provvedimento in esame.

  Gero GRASSI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.