CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 luglio 2012
689.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 9.30.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di accertamento della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.
C. 5361 Valducci.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvia VELO (PD), relatore, sottolinea che, con l'avvio dell'esame della proposta di legge in esame, la Commissione Trasporti prosegue l'impegno sui temi della sicurezza stradale che già ha condotto all'approvazione della legge di riforma del codice della strada n. 120 del 2010 e all'elaborazione del testo base C. 4662 e abbinate. Osserva che, se con la proposta di legge C. 4662 e abbinate, che reca una delega per la riforma complessiva del codice, la Commissione Trasporti ha inteso indicare la necessità di un intervento di complessiva «manutenzione normativa» del codice, anche per razionalizzare i numerosi interventi succedutisi nel tempo, con la proposta di legge in esame si intende invece operare alcuni specifici interventi Pag. 36di riforma. Passando ad illustrare il contenuto degli articoli della proposta in esame, fa presente che l'articolo 1 intende disciplinare i cosiddetti Segway, che hanno conosciuto una notevole diffusione negli ultimi anni, equiparandoli ai velocipedi, analogamente a quanto disposto per le biciclette con pedalata assistita. Ricorda che, invece, attualmente una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2007 prefigura per i conducenti di Segway l'applicazione delle disposizioni del codice previste per i pedoni. Fa presente che si prevede inoltre che i Segway possano avere una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h e siano concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a 16 anni.
  L'articolo 2 interviene sul calcolo della massa massima per gli autocaravan. Fa presente che, in molti casi, per tali automezzi si pone il problema che il peso delle apparecchiature interne, quali il mobilio o attrezzature come gli apparecchi di cottura, determina il superamento del limite delle 3,5 tonnellate, previsto, dall'articolo 116 del codice, in coerenza con la direttiva 2006/126/CE, per i veicoli che è possibile guidare con la patente B. Ciò implica che risulta necessario, per guidare molti tipi di autocaravan, la patente C, non altrettanto diffusa della B, con l'effetto di creare alla diffusione degli autocaravan e all'industria del settore un danno non giustificabile da esigenze di tutela della sicurezza e della stabilità del veicolo, posto che appare ovvio che le apparecchiature interne, se pure fanno superare il limite delle 3,5 tonnellate, non appaiono motivabili da esigenze di tutela della sicurezza. D'altra parte, la previsione di una deroga esplicita per gli autocaravan pone evidenti problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, poiché le possibilità di deroga al limite sono esplicitamente previste dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) della direttiva e veicoli quali gli autocaravan non sono riconducibili a nessuna delle fattispecie indicate da tale disposizione. Evidenzia che si è quindi pensato di intervenire sulla modalità di calcolo della massa massima, prevedendo che ai fini di questa non rilevi il peso delle apparecchiature interne, entro un limite complessivo di 1,5 tonnellate, in modo da non superare il limite delle 3,5 tonnellate e, conseguentemente, permettere la guida dei camper con la sola patente B. Con riferimento a tale disposizione, ritiene tuttavia necessario compiere un approfondimento, con l'apporto del Governo, in ordine alla compatibilità dell'esclusione del peso delle apparecchiature interne ai fini del calcolo della massa massima degli autocaravan con la disciplina dell'Unione europea ai fini dell'omologazione dei veicoli. In proposito, ricorda che la direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, definisce all'allegato II la «massa massima» come «massa a pieno carico tecnicamente ammissibile» e il precedente allegato I ricomprende, ai fini del calcolo della massa, anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell'accompagnatore, valutata in 75 kg, nonché il serbatoio del carburante considerato pieno al 90 per cento.
  L'articolo 3 intende potenziare le modalità di controllo dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei soggetti che guidino in stato di alterazione psicofisica di cui all'articolo 187 del codice della strada. In particolare, fa presente che il provvedimento sostituisce i commi 2-bis e 3; evidenzia che, rispetto al testo vigente, si prevede, in via generale, che si possa procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente «abbia fatto uso» di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere che il soggetto si trovi «sotto l'effetto conseguente all'uso» di tali sostanze, fattispecie evidentemente più ristretta. In caso di accertamenti, si farà comunque ricorso all'esame di campioni del fluido del cavo orale, anziché a campioni di mucosa del cavo orale, mentre attualmente la scelta se procedere all'esame dei campioni del fluido, in alternativa Pag. 37alla mucosa, era rimessa al decreto di attuazione della disposizione. Si prevede inoltre che a procedere ai controlli sia il personale sanitario e non il «personale sanitario ausiliario delle forze di polizia». Conseguentemente si modifica il comma 3, sostituendo il riferimento al prelievo, presso strutture sanitarie, di «campioni di liquidi biologici» con quello al prelievo di «campioni di fluido del cavo orale o di sangue». È inserito inoltre un nuovo comma 3-bis che prevede che l'esito positivo degli accertamenti dei commi 2-bis e 3 determina che il soggetto sia considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo. Si prevede, infine, con un'integrazione del comma 6, la revisione della patente di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo, ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlata alla recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Giudica di particolare rilievo anche la disposizione dell'articolo 4, che, tra le altre cose, consente una riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni per violazioni del codice della strada quando il pagamento venga effettuato entro cinque giorni. Fa presente che la ratio della disposizione è quella di affiancare all'inasprimento delle sanzioni operato negli ultimi anni una disposizione che consenta un incentivo a comportamenti virtuosi, qual è il pagamento in tempi rapidi della sanzione. Ciò nella convinzione, da ritenersi valida non solo con riferimento alla sicurezza stradale, che l'effetto dissuasivo di una sanzione derivi, prima che dalla sua entità, dalla sua certezza. Si prevede inoltre la possibilità di pagamento in forma elettronica della sanzioni e la possibilità di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima. Si prevede in fine la stipulazione di convenzioni con banche e intermediari finanziari, al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti in forma elettronica.
  Ritiene di notevole impatto anche la disposizione di cui all'articolo 5, che intende inasprire l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni del codice della strada che determinino la commissione del reato di omicidio colposo. Osserva che, attualmente, il codice penale prevede, all'articolo 589, una specificazione per l'omicidio colposo che sia commesso per violazioni del codice della strada, disponendo per tale fattispecie una pena da due a sette anni (articolo 589, secondo comma); tale pena è inasprita da tre a dieci anni quando l'omicidio colposo sia commesso da un conducente con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o che abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 589, terzo comma). Rileva che l'articolo 5 prevede, attraverso modifiche alla disciplina in materia di revoca della patente di guida come sanzione accessoria di cui all'articolo 222 del codice della strada che, in presenza dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo e terzo comma, sia sempre disposta la revoca della patente di guida, mentre attualmente è prevista la sospensione per quattro anni e la revoca nel solo caso di presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, attraverso una modifica dell'articolo 219 del codice della strada, la patente non potrà essere riacquistata se non dopo cinque anni dalla commissione dell'omicidio colposo di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, elevati a quindici nel caso del reato di cui all'articolo 589, terzo comma.
  Ritiene che un periodo di revoca così lungo fornisca sufficienti garanzie per quel che concerne la sicurezza collettiva, evitando però i profili problematici sia di carattere costituzionale, sia di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, in entrambi i casi con riferimento al rispetto della libertà di circolazione, che una revoca perpetua, come quella prospettata nel testo iniziale dell'A.C. 4662, potrebbe comportare, Pag. 38come segnalato nel corso dell'istruttoria su tale proposta di legge sia dal Ministro dell'interno sia dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Anche su questo aspetto ritiene comunque di acquisire l'avviso del Governo. In tale ottica, segnala che, per quel che riguarda la coerenza della previsione con l'articolo 16 della Costituzione in materia di libertà di movimento, la giurisprudenza della Corte costituzionale, esaminando fattispecie analoghe, come quella della sospensione e del ritiro della patente, in un caso a dire il vero risalente, nonché, in tempi più recenti, del fermo amministrativo della patente, ha riconosciuto la piena legittimità di restrizioni anche significative alla possibilità di utilizzo degli autoveicoli. Osserva, in particolare, che la Corte ha evidenziato, con riferimento alla sospensione e al ritiro della patente, che «poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita» (Sentenza. n. 6/62) e che, per quel che concerne il fermo amministrativo del veicolo, deve ritenersi «manifestamente erroneo il riferimento all'articolo 16 della Costituzione, sotto il profilo della limitazione alla libertà di movimento, giacché la sanzione accessoria si limita a sottrarre la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale» (ordinanza n. 282/2001).

  Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel prendere atto delle osservazioni e delle richieste di chiarimento effettuate dal relatore, si riserva di effettuare un approfondimento al riguardo, al fine di esprimere la posizione del Governo in una successiva seduta.

  Mario VALDUCCI, presidente, chiede al rappresentante del Governo di poter effettuare un approfondimento anche riguardo al tema della revoca, per valutare la possibilità di estendere a 10 anni l'attuale periodo di revoca della patente in caso di omicidio colposo, attualmente fissato a 5 anni dal provvedimento in oggetto. Preannuncia, inoltre, la presentazione di un emendamento in tema di sostituzione delle lanterne semaforiche con lampade a luce led, anche al fine di pervenire ad una migliore procedura di sostituzione delle lanterne semaforiche, conseguendo anche l'obiettivo di un consistente risparmio energetico. Nel rimandare all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, rileva l'opportunità di porre un termine assai ravvicinato, al fine di pervenire rapidamente alla conclusione dell'esame in sede referente.

  Jonny CROSIO (LNP), pur comprendendo la necessità di pervenire rapidamente all'approvazione della proposta di legge in esame, fa presente che la questione oggetto del provvedimento è di grande rilievo e auspica quindi che possa essere fissato un termine congruo per la presentazione degli emendamenti.

Sui lavori della Commissione

  Silvia VELO (PD) chiede che la Commissione svolga un'ulteriore audizione dell'amministratore delegato di Poste italiane, dal momento che nella precedente audizione che si era svolta nel mese di maggio erano state date dalla società rassicurazioni riguardo alle ipotesi di esuberi, tagli e chiusure di uffici postali, che non sembrano però poter essere attese. Nel fare presente che in Toscana si evidenziano prospettive allarmanti di tagli dei servizi postali, rileva che i comunicati emessi dalla società forniscono un quadro non del tutto coerente rispetto alla chiusura degli uffici postali, e giudica necessario che il Parlamento venga informato al riguardo, dal momento che la chiusura degli uffici postali riguarderebbe territori periferici e Pag. 39priverebbe l'utenza debole ivi residente di un servizio essenziale. Preannuncia, inoltre, nel caso in cui non ci fosse la disponibilità dei rappresentanti di Poste italiane a riferire in Commissione prima della sospensione estiva dei lavori, che solleverà la questione in Assemblea.
  Chiede inoltre che, nell'ambito dell'attività conoscitiva sull'attuale situazione del trasporto marittimo, possano essere audite anche le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori dei porti italiani.

  Jonny CROSIO (LNP), nell'associarsi alla richiesta della collega Velo riguardo all'audizione dell'amministratore delegato della società Poste italiane, auspica che questi possa fornire un quadro chiaro che, a suo giudizio, non è emerso dalla recente audizione del Ministro Passera.

  Angelo COMPAGNON (UdCpTP), nell'associarsi alla richiesta dei deputati che l'hanno preceduto, fa presente che la situazione sul territorio è assai delicata e che la questione della riduzione dei servizi postali, che ha ormai assunto una certa urgenza, è stata più volte posta all'attenzione del Governo attraverso atti di sindacato ispettivo, ai quali tuttavia non è stata ancora data alcuna risposta dal Governo.

  Mario VALDUCCI, presidente, nel rimandare alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza le determinazioni riguardo alle richieste di audizioni testé formulate, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 luglio 2012.

Audizione di rappresentanti di ANIASA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.30.

Audizione di rappresentanti di ASSILEA sull'attuale situazione del trasporto stradale e autostradale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

Audizione di rappresentanti di ASSOPORTI sull'attuale situazione del trasporto marittimo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di FEDEPILOTI e di ANGOPI sull'attuale situazione del trasporto marittimo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 18 luglio 2012, alla pagina 148, seconda colonna, ventiquattresima riga, sopprimere le parole da «, previa ricognizione» a «suddette società» e alla pagina 149, prima colonna, settima riga, dopo le parole «e locale,» aggiungere la seguente: «di».