CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 10

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in tema d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, comunica che in data 19 giugno 2012 il Presidente della Camera ha assegnato alla Giunta una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Giorgio Conte, proclamato deputato nella XVI legislatura il 10 giugno 2010, quale subentrante a Elisabetta Gardini, cessata dal mandato parlamentare poiché eletta membro del Parlamento Europeo. La domanda d'insindacabilità inerisce ad un procedimento civile promosso con citazione da Altero Matteoli, già deputato e ministro della Repubblica, attualmente senatore. Il fatto all'origine della controversia è costituito da un articolo apparso il 21 ottobre 2011 sul Fatto quotidiano, a pagina 8. Nell'articolo, a firma di Sandra Amurri, è riportato il contenuto di un colloquio della cronista con il deputato Giorgio Conte, il quale narra delle sollecitazioni che gli sarebbero pervenute in prossimità del voto sulla mozione di sfiducia al Governo Berlusconi del 14 dicembre 2010.
  È noto al riguardo che i giornali di quell'epoca riportarono riferimenti al preteso «mercato dei voti» e al connesso procedimento penale aperto dalla procura di Roma (poi archiviato) per l'asserita attività di «acquisto» dei voti medesimi. Ricorda che, soprattutto in virtù dell'orientamento di alcuni deputati che erano stati eletti in liste non collegate al Presidente del Consiglio pro tempore, la mozione di sfiducia fu respinta per tre voti. In questo contesto, il deputato Giorgio Conte narra che avrebbe ricevuto anche pressioni da tre ministri «ex AN» i quali avrebbero «giocato la carta del ricatto morale». A questo punto la cronista precisa che i ministri ex AN del Governo Berlusconi erano La Russa, Meloni e Matteoli. Il ricatto morale sarebbe consistito nel fatto di aver rivendicato nei confronti del Conte il merito di aver consigliato a Elisabetta Gardini di optare per il mandato parlamentare europeo così da rendere il posto di deputato vacante e quindi consentire il subentro di Conte. La conversazione riportata dalla giornalista si conclude con l'affermazione di Conte per cui «dopo tanti anni di politica ho capito Pag. 11che la differenza tra destra e sinistra è una distinzione politicamente doverosa ma ciò che fa la differenza, soprattutto in un Parlamento ridotto a merce di scambio, è essere una persona per bene». Nell'atto di citazione il senatore Matteoli appare dolersi di quest'ultimo passaggio, dal quale, a suo avviso, si potrebbe evincere che, a contrario, egli non sarebbe una persona per bene.
  Per doverosa precisione chiarisce che l'atto di citazione è rivolto soltanto al deputato Conte e non anche alla testata giornalistica e che la procedura di mediazione obbligatoria è stata esperita senza esito.
  Tutto ciò esposto, considerato il contesto eminentemente politico-parlamentare della vicenda e la qualità di membri del Parlamento di entrambi i contendenti, crede opportuno che la Giunta si attenga ai propri precedenti e solleciti da parte di essi la verifica di spazi di composizione stragiudiziale della controversia: ricorda al riguardo che simili tentativi sono stati sollecitati dalla Giunta nei casi, tra i tanti, Volontè-Bonino, Caruso-Biagi, Rizzo-Giordano. Se non vi sono obiezioni, a nome della Giunta farà pervenire alle parti un'esortazione nel senso indicato.
  (Così rimane stabilito).

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (Doc. IV-ter, n. 22).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che nella seduta del 4 luglio scorso il relatore Costa aveva avanzato una proposta d'insindacabilità.

  Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore. Crede sia evidente a tutti come si tratti di una proposta improvvisa, apodittica, disancorata dai dati istruttori che sono a disposizione della Giunta. Qui non si tratta di critica politica, di confronto di idee, di dialettica tra parti opposte: si tratta dell'addebito di un fatto determinato. Il convenuto ha sostenuto – ascoltato da molte migliaia di utenti della radio – che il procuratore della Repubblica mentiva. Secondo il deputato qui interessato, la sua difesa tecnica avrebbe richiesto con insistenza che la procura facesse indagini anche a discarico, in particolare delle rogatorie all'estero, e la procura della Repubblica si sarebbe rifiutata. Ma la Giunta dispone della prova documentale che invece quelle rogatorie furono inoltrate. E lo furono per ben tre volte. Quindi non è vero che la procura mentiva. È vero il contrario: mentiva il deputato Berlusconi.
  Ricorda che proprio poche sedute fa è stata deliberata l'insindacabilità con riguardo al collega Lo Presti, citato per danni proprio per aver presentato un'interrogazione parlamentare: quella era un'insindacabilità che si poteva e si doveva concedere. Non questa, che inevitabilmente si scontrerà con un conflitto d'attribuzione e che la Corte costituzionale annullerà. Citati ampi estratti dalla relazione doc. IV-quater, n. 21, ricorda che, nel corso del 2000 e del 2001, si è affermato l'indirizzo «vivente» della Corte costituzionale in materia. Partendo dal presupposto che l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni costituisce un'eccezione al principio generale della soggezione di tutti i cittadini alla giurisdizione esercitata secondo la legge, la Corte ha stabilito che di essa occorre dare un'interpretazione rigorosa e aderente alla ratio della disposizione costituzionale, che prevede un presidio a tutela della funzione e non una guarentigia personale di chi la ricopre. Alla luce di tale criterio sono sicuramente insindacabili gli atti tipici dell'attività parlamentare, anche perché Pag. 12essi sono svolti secondo le regole di correttezza formale ed espressiva dettate dai regolamenti parlamentari e fatte rispettare dai presidenti di Assemblea e di Commissione. Quelli invece svolti extra moenia sono insindacabili solo se e nella misura in cui siano «identificabili» come attività parlamentare, vale a dire abbiano una «corrispondenza sostanziale» di contenuto con atti parlamentari tipici. In buona sostanza, in tanto una dichiarazione resa alla stampa o in televisione può ritenersi attività prodromica o conseguente all'esercizio del mandato parlamentare in quanto sia fedele riproduzione all'esterno, e dunque divulgazione e rappresentazione, dei contenuti esatti di atti tipici (proposte di legge, atti di sindacato ispettivo, interventi nelle varie sedi parlamentari, eccetera: sentenze nn. 10, 11, 56, 58, 82, 320, 321 e 420 del 2000; 137 e 289 del 2001; 50, 51, 52, 79, 207, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521 del 2002, nonché 219 e 379 del 2003 e 120 e 246 del 2004; 28, 146, 164 e 235 del 2005; 331, 335, 371 e 373 del 2006, 53 e 65, 166 e 271 del 2007, 334 del 2011 e 39 del 2012). Ricorda altresì che nel 2010 la Giunta prima, e poi l'Assemblea, dichiararono sindacabile il deputato Zazzera per affermazioni molto meno gravi nei confronti dell'allora sottosegretario Mantovano e che tra l'altro avevano un indiretto aggancio con interrogazioni che il collega Zazzera aveva presentato. Quindi considera sussistente anche un problema di par condicio: non solo la proposta del relatore ignora la giurisprudenza costituzionale, ma ha lo sgradevole sapore dell'abuso della forza dei numeri. Tornando al caso specifico, sottolinea che mai il deputato interessato ha presentato atti parlamentari relativi al processo Mills, se si fa la tara a tutte le leggi ad personam, dalla ex Cirielli, ai vari lodi, eccetera. È noto peraltro che la legge ex Cirielli è una legge presentata dal collega Cirielli e non sottoscritta da Berlusconi se non al momento della sottoposizione della legge alla promulgazione. E comunque altro è la prescrizione del processo Mills, altro dire che la procura mentiva.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) rifiuta il motivo ricorrente nella politica di questi ultimi vent'anni per cui l'attività giurisdizionale e in particolare quella investigativa della procura di Milano possa essere qualificata come una persistente trama eversiva. Trova quindi logica la reazione di chi si senta leso da frasi di contenuto polemico troppo marcato e da rilievi non completamente fondati. Tuttavia, crede anche che il ragionamento per cui vi sarebbe stato un accanimento giudiziario nei confronti del deputato Berlusconi e che taluni magistrati avrebbero abusato della loro funzione è ormai radicato nel dibattito parlamentare e in tale ambito è stato ampiamente svolto. Poiché il suo gruppo sta conducendo un approfondimento sulla materia, preannunzia la sua astensione, riservandosi di esprimere in occasione dell'esame in Assemblea una posizione più definita.

  Antonino LO PRESTI (FLpTP) si associa alle considerazioni del collega Mantini e preannunzia che si asterrà.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà a favore della proposta del relatore, osservando che il dottor Robledo non è mai nominato personalmente nelle dichiarazioni oggetto di contestazione giudiziale. Rileva in proposito che l'ufficio della procura della Repubblica dovrebbe essere impersonale e imparziale e che si tratta di critiche legittime da parte di una persona che ha subito numerosissimi procedimenti penali e ha riportato ventidue assoluzioni. Peraltro, non si capisce per quale motivo la citazione per danni arrivi nel 2010 rispetto a fatti del 2006.

  Marilena SAMPERI (PD) preannunzia che il suo gruppo voterà per la sindacabilità. Per quanto riguarda la distanza temporale tra le dichiarazioni del 6 e 7 aprile 2006 e la citazione del 2010 deve rimarcare che essa è colmata dalla reiterazione dell'accusa da parte di Berlusconi, Pag. 13apparsa sul Corriere della sera del 27 febbraio 2010, come peraltro riferito dall'on. Costa nella seduta del 12 giugno scorso. Contesta il rilievo per cui il dottor Robledo non sarebbe mai stato menzionato, giacché per giurisprudenza costante della Corte di cassazione l'individuazione dell'offeso può avvenire anche sulla base di altri indizi oggettivi e univoci. Chiarito il senso della giurisprudenza costituzionale in materia d'insindacabilità, volto a circoscrivere le deroghe al principio di uguaglianza, sottolinea che per le espressioni usate extra moenia non c’è il filtro di ammissibilità che c’è per gli atti tipici e formali del mandato parlamentare.
  Poiché non sussistono gli estremi per ravvisare il nesso funzionale, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

  La Giunta, a maggioranza – 9 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni –, approva la proposta del relatore, conferendogli il mandato di predisporre il documento per l'Assemblea nel senso dell'insindacabilità.

  Federico PALOMBA (IdV) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

  La seduta termina alle 10.