CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2012
680.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 174

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 73/2012: Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione.
C. 5341 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 luglio scorso.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che sono state presentate nove proposte emendative (vedi allegato 1).
  Comunica che l'onorevole Tortoli ha fatto pervenire alla presidenza la sottoscrizione e il ritiro delle seguenti proposte emendative: Abrignani 1.4, 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.
  Con riferimento all'ammissibilità delle restanti proposte emendative, ricorda che, Pag. 175ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Aggiunge che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Sottolinea poi come la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.
  Alla luce di quanto testé detto, e considerato che il decreto-legge in esame interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione, ritiene che siano da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Lanzarin 1.1, in quanto interviene sulla disciplina di requisiti di ordine generale richiesti per l'attestazione di qualificazione delle imprese della categoria OG11;
   Piffari 1.2, in quanto reca modifiche al Codice dei contratti pubblici relativamente alla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta e della garanzia fidejussoria;
   Piffari 1.5, in quanto modifica l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2012 relativo alla qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara di voler ritirare l'emendamento a sua firma 1.3.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che, in considerazione della valutazione di inammissibilità degli emendamenti Lanzarin 1.1, Piffari 1.2 e 1.5 e del ritiro dell'emendamento Piffari 1.3, non vi sono proposte emendative da esaminare.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, fermo restando il giudizio positivo sul testo all'esame della Commissione, rileva che esso rappresenta l'ennesima tappa di un percorso discutibile intrapreso dal Governo che, da un lato, non ritiene di dover predisporre, come più volte richiesto dalla Commissione, un organico progetto di revisione della normativa sugli appalti pubblici e, dall'altro, continua ad inserire in tutti i suoi provvedimenti d'urgenza misure disorganiche e differenziate che incidono negativamente sulla coerenza e sulla stabilità del quadro normativo in materia, oltre che privare le Commissioni parlamentari competenti per materia della possibilità di istruire adeguatamente i singoli provvedimenti.
  Per questo, riterrebbe utile predisporre, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea, un ordine del giorno, che potrebbe, se condiviso, essere sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, a testimonianza della volontà unitaria della Commissione di chiedere che il Governo proceda al più presto alla elaborazione e alla presentazione in Parlamento di un provvedimento di riforma organica della disciplina in materia di appalti.Pag. 176
  Allo stesso modo riterrebbe opportuno predisporre un ulteriore ordine del giorno per impegnare il Governo ad adottare le iniziative normative necessarie per allineare alle percentuali previste dalla norma transitoria di cui al novellato comma 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (20 per cento per la categoria OS3, e 40 per cento per le categorie OS28 e OS30) quelle previste dall'articolo 79, comma 16, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento e 70 per cento), al fine di sostenere l'accesso il più ampio possibile delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici.

  Manuela LANZARIN (LNP), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, manifesta apprezzamento per l'intenzione da lui manifestata di predisporre ordini del giorno che, peraltro, vanno nella direzione da sempre indicata dalla Lega Nord a tutela delle piccole e medie imprese e a favore della semplificazione del quadro normativo e delle procedure amministrative in materia di appalti pubblici.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) stigmatizza la decisione del Governo di ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza, e quindi ad uno strumento di rango primario, per introdurre disposizioni di favore per le imprese in una fonte di rango secondario quale il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici, determinando quindi un irrigidimento della normativa. Riconosce che il più opportuno ricorso ad una modifica del regolamento avrebbe richiesto tempi lunghi non accettabili nell'ottica di voler favorire le imprese. Ciò premesso, ritiene che occorrerebbe quindi riflettere sull'opportunità di cambiare le procedure di emanazione dei regolamenti governativi e delle modifiche agli stessi regolamenti.

  Raffaella MARIANI (PD) si associa ai ringraziamenti al relatore, che ha consentito di fugare alcuni dubbi emersi nella seduta di ieri sulla portata e sugli effetti del testo del provvedimento come risultante dalle modifiche introdotte dal Senato, il quale consente di scongiurare il rischio di estromettere dal mercato circa 10 mila imprese ed evita alle stazioni appaltanti di dover riemettere circa 25 mila nuove certificazioni.
  Condivide, inoltre, pienamente la proposta avanzata dal relatore di predisporre, in vista della discussione in Assemblea, un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre un provvedimento organico e unitario di revisione della normativa sugli appalti pubblici, da discutere, con l'attenzione e lo scrupolo che la materia merita, presso le competenti Commissioni parlamentari.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime soddisfazione per il clima e il contenuto del dibattito in Commissione. Nel raccogliere, inoltre, positivamente le sollecitazioni provenienti dai deputati intervenuti, informa che il Governo ha intenzione di presentare in tempi rapidi in Parlamento un complessivo provvedimento di riordino della disciplina in materia di appalti pubblici e per il rafforzamento delle politiche infrastrutturali.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che il testo del decreto legge, non modificato dalla Commissione, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.20.

Pag. 177

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 2844 Lulli ed abb.

(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, informa che la Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato di tre proposte di legge (C. 2844, C. 3553 e C. 3773), elaborato dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) e adottato come testo base.
  Il provvedimento è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Esso persegue lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica come si evince dal richiamo effettuato dall'articolo 2 al Regolamento (CE) n. 443/2009 che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove. Inoltre, esso si pone l'obiettivo di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione che delinea una strategia diretta a favorire lo sviluppo e la diffusione di veicoli non inquinanti ed efficienti sul piano energetico («veicoli verdi»).
  Il Capo I (Artt. 1-7) reca le disposizioni generali e i principi fondamentali. In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni del provvedimento. Ai sensi di tale articolo, vengono quindi definiti «veicoli a basse emissioni complessive», oggetto in quanto tali del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.
  L'articolo 2 indica invece le finalità del provvedimento individuandole nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
  Il successivo articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.
  L'articolo 4 prevede poi che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.
  L'articolo 5 prevede che entro il 1o giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.
  L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio. Pag. 178In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.
  L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.
  Il Capo II (Artt. 8-11) reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.
  L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione separata dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
  L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'individuazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  Prima di passare all'illustrazione dei successivi articoli (12-15) del provvedimento, relativi alle misure incentivanti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive e alla copertura finanziaria del provvedimento, ritiene importante evidenziare il fatto che le disposizioni fin qui citate intervengono nella stessa materia oggetto del disegno di legge (C. 3465-4290-B) approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, attualmente all'esame della VIII Commissione in sede referente.
  Osserva, infatti, che tale disegno di legge, in relazione al quale la VIII Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni, contiene all'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura al Senato, una pluralità di norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati. È dunque evidente, a suo avviso, che questa debba essere anche l'occasione per fare il punto della situazione e per approfondire la riflessione sulle prospettive da dare al prosieguo dei lavori istruttori del citato provvedimento all'esame della VIII Commissione in sede referente.
  Tornando, quindi, al contenuto del testo unificato delle proposte di legge (C. 2844, C. 3553 e C. 3773), osserva che l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.
  L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo Pag. 179economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013.
  L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati a energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni.
  Infine, l'articolo 15, che reca le disposizioni finanziarie, prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.
  In conclusione sottolinea l'opportunità di inserire nel parere alcune condizioni che richiamino le citate Commissioni di merito alla necessità di introdurre alcune modifiche al testo oggi all'esame della Commissione, prevedendo, anzitutto, un restringimento della platea dei beneficiari delle misure incentivanti, tale da restituire al provvedimento l'originaria finalità di promuovere e sostenere, con adeguati incentivi e almeno nella fase iniziale, lo sviluppo della mobilità elettrica. Allo stesso modo, ritiene opportuno che nel parere si sottolinea la necessità di estendere anche ai nuovi edifici residenziali la previsione dell'obbligo di posizionamento di punti di ricarica di veicoli elettrici. Infine, ritiene che nel parere della Commissione debba essere sottolineata la necessità di espungere dal testo in esame la condizione prevista della riconsegna di un veicolo di almeno dieci anni, quale presupposto per l'accesso agli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.
  Circa infine il prosieguo dell'esame del citato disegno di legge C. 3465-4290-B, attualmente all'esame della VIII Commissione in sede referente, ritiene opportuno che esso prosegua il proprio iter, anche per evitare che la compresenza nel testo all'esame delle Commissioni IX e X di ambedue le discipline relative alle misure incentivanti per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni e per la realizzazione di una rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici finisca per vanificare la concreta possibilità di una sua approvazione definitiva entro il termine della legislatura.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP) esprime condivisione per molte delle considerazioni svolte dal relatore in ordine alle lacune presenti nel nuovo testo unificato elaborato dalle Commissioni IX e X e in ordine al peggioramento del suo contenuto rispetto a quello delle originarie proposte di legge. Condivide, per questo, la necessità di predisporre un parere nel quale tutte i rilievi mossi da relatore vengano evidenziati adeguatamente, ferma restando l'esigenza di predisporre idonee proposte emendative nel momento in cui il testo in questione verrà portato all'attenzione dell'Assemblea.

  Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), dopo avere sottolineato come sarebbe stata inopportuna una scelta legislativa che favorisse solo una categoria di veicoli, fa notare come le Commissioni di merito abbiano invece lavorato per estendere il campo di applicazione della scelta legislativa adottata. Concorda comunque con i rilievi dell'onorevole Ghiglia sull'opportunità di inserire nel parere una condizione che inviti le Commissioni di merito a restringere la platea dei beneficiari delle misure incentivanti, in modo da restituire al provvedimento l'originaria finalità di promuovere e sostenere, con adeguati incentivi, lo sviluppo della mobilità elettrica.

Pag. 180

  Vincenzo GIBIINO (PdL), nell'associarsi alle critiche rivolte dal relatore al nuovo testo unificato elaborato dalle Commissioni IX e X, sottolinea il fatto che i veicoli elettrici non possono comunque essere considerati come sostitutivi del parco auto circolante. Ritiene, inoltre, che per quanto riguarda la realizzazione di una rete di infrastrutture per la ricarica di tali veicoli, si debba prendere in considerazione, non solo la realizzazione delle colonnine di ricarica, ma anche e soprattutto la realizzazione delle stazioni di ricarica con sostituzione delle batterie le quali consentirebbero di dare un effettivo impulso alla diffusione dei veicoli elettrici. Conclude, quindi, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che una materia così importante ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti, sia stata di fatto sottratta alla competenza della VIII Commissione.

  Alessandro BRATTI (PD), pur riservandosi di approfondire i contenuti del nuovo testo unificato elaborato dalle Commissioni IX e X, ritiene che le critiche ad esso rivolte dal relatore rischiano di essere in parte fuorvianti, se è vero che tale testo non sembra porsi come finalità quella della promozione della mobilità elettrica, ma quella più generale di promuovere l'uso di veicoli a basse emissioni, fra i quali, certamente, figurano anche i veicoli elettrici. Rileva, inoltre, che dalla lettura del testo sembra potersi escludere che gli incentivi previsti possano essere usati anche per l'acquisto di veicoli alimentati da combustibili fossili.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV), in considerazione dei rilievi testè formulati dal collega Bratti, segnala l'esigenza di un'approfondita riflessione circa il prosieguo dei lavori sul disegno di legge C. 3465-4290-B, attualmente all'esame della Commissione in sede referente.

  Ludovico VICO (PD) precisa che le Commissioni di merito IX e X hanno svolto un lungo esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia pervenendo quindi alla definizione di un testo unificato che presenta due aspetti qualificanti, la definizione di misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche con il coinvolgimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la copertura finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per finanziare il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  Fa quindi notare come a valere sui 70 milioni il Ministero delle infrastrutture partecipa al finanziamento, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma conclusi per concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

  Agostino GHIGLIA (PdL), relatore, ringrazia il collega Vico per le utili precisazioni fornite, soprattutto in ordine al fatto che la lunghezza dell’iter presso le Commissioni di merito è stato causato dalla necessità di trovare una adeguata copertura finanziaria al provvedimento in esame. Ribadisce, nondimeno, che a suo avviso è necessario evidenziare nel parere le segnalate criticità del testo predisposto elaborato dalle Commissioni IX e X.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse.
Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 181

  Angelo ALESSANDRI, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame in sede consultiva, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, della proposta di legge C. 4568 ed abbinate, approvata in un testo unificato dalla 1a Commissione del Senato, recante «Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse», ai fini dell'espressione del prescritto parere alla I Commissione (Affari costituzionali) sulle parti di competenza del nuovo testo della citata proposta di legge n. 4568.
  Al riguardo, ricorda anzitutto che il 20 dicembre 2011 la Commissione aveva già espresso parere favorevole sul precedente testo della suddetta proposta di legge, che è stato recentemente modificato a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia.
  Pur non investendo profili di competenza della VIII Commissione, ritiene quindi opportuno accennare alle modifiche apportate al precedente testo in conseguenza del parere espresso dalla Commissione Giustizia, osservando che la prima novità concerne il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento, laddove si prevede (al fine di superare i profili di criticità derivanti dall'indeterminatezza della disposizione) non più l'obbligo, ma la facoltà di denuncia per chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona ove sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per l'incolumità della persona medesima.
  Ricorda, inoltre, che sempre in accoglimento di un'obiezione formulata dalla Commissione Giustizia, è stato soppresso il comma 6 del precedente testo, che configurava la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo.
  Con riferimento, invece, alle disposizioni di diretto interesse della VIII Commissione, rileva che nel nuovo testo è mantenuta sia la previsione dell'obbligo per i pubblici ufficiali e i corpi di polizia (ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria), di segnalare immediatamente il fatto della scomparsa al prefetto, che ha il compito di coordinare le ricerche, permettendo di far partire immediatamente le indagini, sia quella che consente al prefetto di avvalersi, nell'intraprendere le opportune iniziative, del concorso di diversi soggetti ed organismi (enti locali, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, associazioni di volontariato), fra i quali, per quel che interessa direttamente la competenza della VIII Commissione, figura anche il sistema di Protezione civile.
  Al riguardo, nel ribadire il giudizio positivo già espresso nella precedente relazione svolta su questo provvedimento, considera positivo il fatto che nel nuovo testo sia stata mantenuta la citata disposizione che consente al prefetto di avvalersi del contributo del sistema di Protezione civile (e degli altri soggetti attivi sul territorio) nella ricerca delle persone scomparse. Considera, inoltre, inoltre che tale disposizione sia coerente con la nuova disciplina sulla Protezione civile, introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012.
  Conclude, dunque, preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento, ferma restando la disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 luglio scorso.

  Salvatore MARGIOTTA (PD), preliminarmente, stigmatizza il fatto che, in conseguenza Pag. 182della scelta del Governo di non voler presentare in Parlamento un provvedimento organico di revisione della normativa in materia di appalti, le misure per la ripresa del mercato degli appalti e per il rafforzamento delle politiche infrastrutturali vengono esaminate da Commissioni parlamentari diverse dalla VIII Commissione.
  Quanto al merito del provvedimento, ritiene opportuno segnalare, ai fini della predisposizione del prescritto parere della Commissione, almeno tre questioni, a suo avviso prioritarie, per il miglioramento del provvedimento d'urgenza in corso di esame presso le Commissioni VI e X, in ordine alle quali i deputati del Partito Democratico hanno già presentato emendamenti che auspica possano essere approvati dalle Commissioni di merito.
  Ritiene che la prima criticità del decreto-legge riguardi la norma prevista dall'articolo 4, che innalza dal 50 al 60 per cento la quota di lavori che i concessionari autostradali sono tenuti ad affidare tramite gara. Pur apprezzando, infatti, la finalità perseguita da tale disposizione, ritiene che l'innalzamento al 60 per cento sia insufficiente, soprattutto in un momento di grave crisi del settore come quello attuale, a garantire un'adeguata partecipazione delle imprese, soprattutto di quelle piccole e medie, nella realizzazione degli interventi previsti nelle convenzioni di concessione.
  La seconda criticità riguarda il fatto che il Governo abbia rinunciato ad inserire nel decreto-legge in esame la preannunciata norma che avrebbe consentito di esentare le imprese di costruzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili rimasti invenduti a causa del perdurare della grave crisi del mercato immobiliare.
  Infine, fa notare come la terza criticità concerna il contenuto dell'articolo 35, laddove si prevedono norme più rigorose, a tutela dell'ambiente marino, per lo svolgimento delle attività off shore di ricerca e di coltivazione di idrocarburi, facendo salve le autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi. Si tratta di una disposizione che reca, oltre ad una misura da apprezzare, come quella che fissa una più rigida fascia di rispetto (fino alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette), anche una misura sbagliata e, a suo avviso, da correggere, come quella che fa salve tutte le concessioni in corso.
  Conclude, quindi, ribadendo l'auspicio che tali questioni possano trovare adeguato spazio nel parere che la Commissione esprimerà sul provvedimento in esame.

  Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) concorda con le considerazioni dell'onorevole Margiotta circa le criticità delle disposizioni di cui all'articolo 35 che, pur introducendo norme più rigorose a tutela dell'ambiente marino, fa salve le autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010, nonché dei procedimenti ad essi conseguenti e connessi, soprattutto con riferimento ad un'area come quella dell'Alto Adriatico particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico.
  Sottolinea infine l'opportunità di rivedere la disposizione di cui all'articolo 11 relativa a detrazioni per interventi di ristrutturazioni estendendo le stesse anche ai lavori di adeguamento sismico degli edifici, al fine anche di innescare un processo virtuoso.

  Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) fa presente che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento a tale provvedimento che introduce norme organiche per promuovere e sostenere con rinnovata forza la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal tragico terremoto del 6 aprile 2009. Al riguardo, ferma restando la necessità di approfondirne i contenuti, segnala al relatore l'esigenza che nella proposta di parere che si accinge a predisporre il contenuto di tale proposta emendativa sia adeguatamente sostenuto.

Pag. 183

  Chiara BRAGA (PD), con riferimento alle misure recate dal decreto per il sostegno e il rilancio dell'edilizia, fa notare come l'articolo 11 necessiti di una revisione. Pur apprezzando l'estensione al 50 per cento della detrazione per interventi di ristrutturazione e l'innalzamento del limite massimo di spese detraibili, sottolinea come occorra tenere distinta la misura della detrazione per interventi di ristrutturazione da quella della detrazione per interventi di efficientamento energetico, che andrebbe molto più opportunamente stabilizzata.
  Con riferimento all'articolo 12 recante misure sul piano nazionale per le città, rileva come si tratti di una disposizione che si muove nella giusta direzione, sistematizzando una pluralità di sistemi di finanziamento, in ordine ai quali occorrerebbe, a suo avviso, prevedere un maggior ruolo di coordinamento delle regioni.
  Conclude con riferimento all'articolo 57, segnalando l'esigenza che nel parere della Commissione sia evidenziata la necessità di potenziare le misure agevolative ivi previste, estendendole anche alle imprese che operano nel settore della messa in sicurezza da rischio sismico e idrogeologico.

  Franco STRADELLA (PdL) ritiene che la questione sollevata dal collega Margiotta sia meritevole di una più approfondita riflessione. Al riguardo, dopo aver ripercorso la vicenda in alcuni casi pluridecennale delle convenzioni di concessione, che all'origine non prevedevano alcun obbligo a carico dei concessionari di affidamento di lavori tramite gara d'appalto, giudica discutibile l'intervento del Governo che unilateralmente modifica il contenuto di clausole convenzionali. Aggiunge, inoltre, che l'esperienza del passato avrebbe dovuto dissuadere il Governo dall'intervenire in tal senso, atteso che, ove non concordate con gli operatori del settore, misure come quelle previste dall'articolo 4 del decreto-legge comportano, inevitabilmente, l'apertura di contenziosi lunghi ed incerti nell'esito e il rallentamento, se non il blocco, degli interventi e degli investimenti già programmati.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA fa presente la misura contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge è frutto di un confronto aperto e costruttivo con i rappresentanti dei concessionari autostradali e che, in quanto tale, appare difficilmente modificabile nella direzione segnalata dal deputato Margiotta, se davvero si vuole evitare il rischio paventato dal deputato Stradella.

  Salvatore MARGIOTTA (PD) giudica non risolutiva l'argomentazione svolta dal rappresentante del Governo, giacché lo svolgimento di una pur apprezzabile consultazione degli operatori del settore non può ritenersi vincolante in sede parlamentare, né essere considerata a priori il punto di equilibrio migliore sul piano normativo.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gabriella MONDELLO (UdCpTP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare per gli aspetti di competenza, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari sociali, la proposta di legge C. 4771, recante disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni Pag. 184senza fini di lucro, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Al riguardo, osserva che l'articolo 1 della proposta di legge sostituisce, al comma 1, l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006.
  Dato che la richiamata norma di cui al comma 1 del provvedimento è l'unica che incide direttamente sulle competenze della VIII Commissione, ritiene utile far presente quanto segue.
  Al fine di dare attuazione alla richiamata norma di cui all'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, come è espressamente indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 4771, «presso il Ministero della salute è stato istituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da funzionari delegati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che ha condotto lavori preparatori dai quali sono emerse alcune valutazioni circa la strada migliore da seguire per procedere a una puntuale disciplina di questa problematica.
  Fa altresì presente che anche nel testo novellato del citato articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 è opportunamente richiamato il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, giacché è ad esso che va riferita la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari, fra i quali rientrano anche, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h), numero 1a), «i farmaci scaduti o inutilizzabili», per i quali è previsto un apposito sistema di raccolta e smaltimento presso impianti a ciò espressamente autorizzati.
  Detto questo, osserva che, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, la quale si limita a prevedere che con decreto ministeriale sono stabiliti sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, nonché definite modalità per rendere possibile l'utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, il novellato articolo 157 delinea un più compiuto sistema di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e di donazione dei medicinali.
  In particolare, oltre a confermare (comma 1) che, fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, con decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) sono definiti sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti, si stabilisce, al comma 2 del nuovo articolo 157, che, con il medesimo decreto, siano individuate modalità per rendere possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione, da parte di queste, di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria.
  La norma specifica, peraltro, che sono comunque esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.
  In attuazione del predetto decreto, il comma 3 del nuovo articolo demanda ad un regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) la definizione dei requisiti delle ONLUS destinatarie delle donazioni.
  A tale fine le ONLUS devono essere già iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del 460 del 1997, ovvero essere in possesso di documentazione decreto legislativo n. attestante che l'ente è ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, 460 (in base al quale sono in ogni caso del medesimo decreto legislativo n. 266 del considerati ONLUS: gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 1991, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province Pag. 185autonome di Trento e di Bolzano; le organizzazioni non governative riconosciute idonee con decreto dal Ministro degli affari esteri; le cooperative sociali; i consorzi costituiti come società cooperative che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).
  Inoltre occorre che le ONLUS contemplino nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria; abbiano la disponibilità di locali, istallazioni o attrezzature idonei e sufficienti a garantire la conservazione delle specialità medicinali oggetto di erogazione liberale; dispongano di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti.
  Il citato regolamento dell'AIFA deve altresì individuare i medicinali in corso di validità che possono essere donati e prevedere che le attività di riconfezionamento dei medicinali possano essere svolte solo in officine autorizzate e sottoposte a controllo della stessa AIFA e non alterino lo stato originario del medicinale, né nuocciano all'integrità del prodotto o alla reputazione del marchio.
  In parallelo con le disposizioni dell'articolo 1, l'articolo 2 interviene invece sul regime di distribuzione dei medicinali da parte delle ONLUS.
  In particolare, il comma 1 consente a quelle ONLUS che presentino i requisiti indicati con il regolamento dell'AIFA 219 del 2006 previsto dal comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. (come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge), di essere destinatarie di donazioni di farmaci, di distribuire gratuitamente i medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi, sia direttamente sia per il tramite di enti assistenziali operanti a livello locale ed impegnati in attività di utilità sociale.
  Ciò detto, esprime un giudizio convintamente positivo sul contenuto del provvedimento in esame, che da un lato persegue meritevoli finalità sociali e dall'altro contribuisce al contenimento della spesa farmaceutica, con il reimpiego di medicinali ormai usciti dal circuito commerciale, anche se utilizzabili in piena sicurezza e nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente.
  Conclude preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento, ferma restando la mia disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2012.

  Roberto TORTOLI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Brambilla, aveva presentato una proposta di parere favorevole con condizione e con osservazione, sulla quale si era riservato di pronunciarsi l'onorevole Viola.

  Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) esprime un giudizio positivo sul contenuto della proposta di parere predisposta dal relatore per quel che concerne le parti del testo in esame riferibili a materie e temi che rientrano nella competenza della VIII Commissione.
  Quanto alle parti che esulano da tale competenza, ritiene opportuno precisare che, pur condividendone l'impianto e le finalità complessive, appare forse eccessivo il richiamo all'obbligatorietà della sterilizzazione degli animali e della presenza nei canili e gattili sanitari di volontari delle associazioni riconosciute.Pag. 186
  Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

  Michela Vittoria BRAMBILLA (PdL), relatore, pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle precisazioni del collega Viola, ritiene che la proposta di parere costituisca un testo equilibrato, frutto di una moderna concezione del randagismo come problema non solo sanitario, ma anche sociale e ambientale, e, in quanto tale condiviso da tutto il mondo dell'associazionismo e dallo stesso Ministero dell'ambiente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il parere favorevole con condizione e con osservazione, predisposto dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00821 Lanzarin: sul sistema di raccolta delle acque reflue urbane.
7-00853 Cosenza: sugli impianti di depurazione delle acque reflue.

Pag. 187