CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2012
679.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 LUGLIO 2012

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COMITATO DEI NOVE

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263-A Governo.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 11.30.

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263-A Governo.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che la Commissione nella seduta del 5 luglio ha conferito mandato al relatore, on. Tommaso Foti, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame.
  Rileva quindi come nella seduta odierna l'Assemblea abbia deliberato, su Pag. 23proposta dello stesso relatore, il rinvio in Commissione del provvedimento, al solo fine di esaminare taluni emendamenti di recepimento del parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta odierna, nonché al fine di inserire nel testo il contenuto dell'emendamento 3.500 già esaminato dal Comitato dei nove, senza pertanto riaprire il dibattito su tutti i restanti aspetti del provvedimento medesimo.
  Ricorda, inoltre che, secondo quanto stabilito in occasione della votazione sulla proposta di rinvio, la discussione in Assemblea sul provvedimento riprenderà alle ore 13 di oggi.

  Tommaso FOTI (PdL), relatore, informa di avere predisposto i seguenti emendamenti – dei quali raccomanda l'approvazione – volti a recepire integralmente le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel citato parere espresso dalla Commissione Bilancio: 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 3.501, 3.502, 3.503, 3.504, 4.500, 4.501, 4-bis.500, 5-bis.500, 7.500, 7-bis.500, 8.500, 8.501, 8.502, 8.503, 11-bis.500, 12.500, 12-bis.500, 16.500, 17.500, 19.500, 19-ter.0500 e 20.500 (vedi allegato). Informa, altresì, di avere predisposto gli emendamenti 2.504, 4.503 e 11.500 (vedi allegato), volti a recepire le condizioni formulate nel già richiamato parere dalla Commissione Bilancio, dei quali raccomanda l'approvazione unitamente all'emendamento 3.500 (vedi allegato) già esaminato dal Comitato dei nove.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.500, 2.504, 2.501, 2.502, 2.503, 3.501, 3.502, 3.500, 3.503, 3.504, 4.500, 4.503, 4.501,4 bis.500, 5-bis.500, 7.500, 7-bis.500, 8.500, 8.501, 8.502, 8.503, 11.500, 11-bis.500, 12.500, 12-bis.500, 16.500, 17.500, 19.500, 19-ter.500 e 20.500 del relatore.

  Tommaso FOTI (PdL) relatore, rileva come nel parere espresso dalla Commissione Bilancio siano contenute quattro osservazioni, che condivide nel merito e che riterrebbe utile far confluire in un ordine del giorno, che potrebbe, se condiviso, essere sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione a testimonianza della volontà della Commissione medesima che il Governo proceda nel senso indicato nelle osservazioni del parere della V Commissione.

  La Commissione delibera, quindi, di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.
  Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.

Decreto-legge 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263-A Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 24

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 16 luglio 2012.
  Avverte che, come convenuto per le vie brevi con i rappresentanti dei gruppi: nella seduta odierna si svolgeranno l'illustrazione e l'esame preliminare del provvedimento; il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna; nella seduta di domani, 11 luglio, la Commissione esaminerà le proposte emendative eventualmente presentate; nella seduta di giovedì 12 luglio la Commissione delibererà, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, preliminarmente, sottolinea che il decreto-legge in esame ha un contenuto estremamente tecnico e complesso, frutto dell'introduzione al Senato di una normativa di dettaglio che, peraltro, ha consentito di non limitare l'intervento normativo ad una semplice proroga dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle imprese che eseguono lavori pubblici, ma di approntare una disciplina transitoria che in qualche modo consente e facilità il passaggio per migliaia di imprese dalla vecchia alla nuova normativa.
  Con riferimento, quindi, al contenuto specifico del provvedimento in esame, osserva che il decreto-legge in esame, composto da un unico articolo, interviene su alcune disposizioni dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 recante il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prorogare l'entrata in vigore delle norme che disciplinano la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e la garanzia globale di esecuzione.
  Nello specifico, il comma 1 dispone la proroga di 180 giorni (vale a dire fino al 5 dicembre 2012) dei termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 in materia di qualificazione.
  Il comma 2 dispone invece la proroga di un anno (vale a dire fino all'8 giugno 2013) del termine di entrata in vigore, previsto dal comma 5 dell'articolo 357 del Regolamento, delle disposizioni in materia di garanzia globale di esecuzione recate dalla parte II, titolo VI, capo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.
  La relazione illustrativa evidenzia che tale intervento di proroga nasce dalla volontà di evitare il blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere di importo superiore ai 75 milioni di euro, stante la difficoltà segnalata dal mondo delle banche e delle assicurazioni di dare attuazione al sistema delle garanzie richieste. La stessa relazione sottolinea che la proroga non comporta una riduzione del livello di garanzia della PA negli appalti, considerato che nel periodo di proroga si mantiene comunque lo stesso livello attuale di tutela, attraverso gli istituti e le forme già previsti dal Codice dei contratti pubblici (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale).
  Prima di dare conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, fa presente che il testo iniziale del decreto-legge prevedeva, al comma 1, anche la proroga dei termini indicati ai commi 12 e 14, relativi alle attestazioni rilasciate e ai certificati di esecuzione dei lavori emessi fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cioè, prima dell'emanazione del presente decreto, quindi fino all'8 giugno 2012).
  A tale proroga si accompagnava la disposizione di cui dal comma 3 dell'articolo 1, che demandava ad apposito decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e trasporti (da adottarsi prima della scadenza della proroga), il compito di stabilire modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste Pag. 25dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del nuovo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).
  Nel corso dell'esame al Senato i commi 12 e 14 sono stati espunti dalla disposizione di proroga recata dal comma 1 del presente decreto ed è stato interamente sostituito il testo del comma 3.
  In luogo delle citate disposizioni il Senato ha introdotto, nel nuovo comma 3 (che riscrive i i commi 12 e 14, nonché inserisce ulteriori commi aggiuntivi all'articolo 357), un'articolata disciplina di dettaglio che, oltre a prevedere la proroga di ulteriori 180 giorni prevista al comma 1 del presente decreto, modifica le disposizioni dettate dai commi citati.
  Al riguardo, ritiene utile fornire una rapida ricostruzione della normativa vigente, prima di proseguire l'analisi delle norme stabilite dal nuovo comma 3 del decreto-legge in esame.
  In estrema sintesi, ricorda che l'articolo 357 disciplina il regime transitorio per l'applicazione delle nuove categorie di qualificazione introdotte, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, dall'Allegato A al regolamento medesimo.
  Come sottolineato dall'AVCP «in base al principio tempus regit actum, ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell'8 giugno 2011 si applica la disciplina regolamentare prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Di conseguenza, i contratti per variazioni minime, per verifica triennale, per integrazioni di categorie/classifiche e per rinnovo dell'attestazione, sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto. Durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie «non variate»), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare: le attestazioni rilasciate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e quelle emesse ai sensi del Regolamento».
  Diverso è il problema per le cosiddette categorie variate.
  In base alla proroga recata dal presente decreto-legge, il 4 dicembre 2012 coinciderà con l'ultimo giorno di validità dei vecchi attestati SOA riportanti una o più qualificazioni nelle cosiddette categorie variate ovvero OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2. Per tali categorie variate, a decorrere dal 5 dicembre 2012 le imprese attestate dovranno ottenere dalle stazioni appaltanti, anche attraverso l'intervento della SOA di riferimento, la riemissione per intero dei certificati di esecuzione dei lavori.
  Fa peraltro presente che, in merito alla proroga concessa dal testo iniziale del comma 1 del presente decreto-legge, la relazione illustrativa ha sottolineato che la misura adottata in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è volta a superare, mediante il prolungamento del periodo a loro disposizione, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nel riemettere, previa conversione nelle corrispondenti nuove categorie, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti con riferimento alle vecchie categorie, rilasciati in vigenza della precedente normativa (la relazione segnala che il numero di casi è pari a circa 25.000).
  Ai sensi della lettera a) del comma 3, il nuovo testo del comma 12 del Regolamento, come riscritto dal comma 3 in esame, chiarisce quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire la distinzione tra categorie non variate (per le quali le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 hanno validità fino alla naturale scadenza) e categorie variate. Per tali ultime categorie viene prevista la cessazione della relativa validità dal 546o giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento (cioè di fatto si ripropone la proroga di 180 giorni, cioè fino al 5 dicembre 2012, che era prima prevista dal comma 1 del testo iniziale del decreto-legge). Rispetto al testo vigente del comma 12 viene poi specificato, alla fine, che tale cessazione opera per le imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei Pag. 26certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.
  Ai sensi della lettera b) del comma 3, nei casi in cui non si perviene alla riemissione, viene in soccorso la disciplina dettata dal comma 12-ter, in base al quale le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18, OS 21, OS 2, OS7 e OS8 rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nelle categorie indicate dal medesimo comma, di fatto introducendo una sorta di tabella di corrispondenza fra le vecchie e le nuove categorie.
  Il comma 12-ter prevede, altresì, che gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal 546o giorno dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 5 dicembre 2012), si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.
  Ai sensi della lettera c) del comma 3, il nuovo testo del comma 14 riproduce la parte del testo vigente che disciplina la qualificazione nelle categorie OG10 e OS35, mentre la disciplina inerente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie variate, che nel testo vigente è contenuta nel comma 14, viene riscritta e spostata nel nuovo comma 14-bis.
  Con riferimento alle categorie «variate» OS12, OS18, OS21, OS2, OS7 e OS8 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, viene prevista – innovando rispetto al testo vigente – l'utilizzabilità dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS12-A, OS18-A, OS21, OS2-A e OS7, in maniera analoga alla disposizione relativa alle attestazioni recata dal comma 12-ter.
  In tale caso, diversamente da quanto accade al comma 12-ter, si prevede l'utilizzabilità anche per la categoria OG11 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, a condizione di attribuire in via convenzionale l'importo delle lavorazioni eseguite – secondo le percentuali indicate dalla norma – alle categorie OS3 (20 per cento), OS28 (40 per cento) e OS30 (40 per cento).
  In base all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) riguarda la «fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30».
  La parte del testo vigente del comma 14, che attualmente prevede la riemissione del certificato su richiesta dell'impresa interessata, viene sì trasposta nel nuovo comma 14-bis, ma limitatamente alle ipotesi (da ritenersi del tutto circoscritte) in cui l'impresa abbia interesse a conseguire la qualificazione nella corrispondente categoria residuale introdotta dal nuovo sistema di qualificazione. Anche in questo caso la norma introduce una sorta di tabella di corrispondenza fra vecchie e nuove categorie, per la cui dettagliata esposizione rimando alla documentazione predisposta dagli uffici.
  La parte finale del comma (ultimi due periodi) riproduce fedelmente quanto già previsto dal testo vigente del comma 14 con riferimento all'allegato B, prevedendo, in particolare, che la riemissione del certificato avvenga secondo l'allegato B.1.
  Per il comma 3-bis del decreto in esame resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi (alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto), ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  La lettera d) del comma 3 aggiunge un comma 21-bis, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del Pag. 272010, in base al quale, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, si prevede, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2013, una maggiore tolleranza (dal 25 per cento al 50 per cento) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'articolo 77, comma 6) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
  Secondo quanto affermato dal Governo, la disposizione in esame «è volta a evitare che, a causa della crisi economica del settore, che ha visto notevolmente ridursi l'attività delle imprese, le stesse perdano la qualificazione già acquisita, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA».
  Detto questo sul piano del contenuto specifico del decreto-legge in esame, ritiene opportuno segnalare l'ampio consenso che ha caratterizzato l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, sia in Commissione lavori pubblici che in Assemblea.
  Si tratta di un fatto politicamente importante che ha consentito di andare oltre gli obiettivi più ridotti perseguiti con il testo originario del decreto-legge.
  Così, in primo luogo, si è scongiurato il rischio di una paralisi nel settore degli appalti, per la necessità per oltre 10 mila imprese di richiedere e conseguire nuovi certificati di esecuzione lavori, riferiti alle diverse categorie previste dal nuovo sistema di qualificazione delle imprese del settore (con inevitabile ingorgo degli uffici delle stazioni appaltanti «costrette» a riemettere circa 25 mila nuove certificazioni).
  La semplice proroga dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni non avrebbe, tuttavia, risolto i problemi che hanno originato tale critica situazione.
  È stata pertanto prevista al Senato la modifica del testo del decreto-legge originario per definire subito, senza fare rinvio a successivi provvedimenti ministeriali, soluzioni adeguate alle necessità di tutti gli operatori del settore.
  Nel ribadire, quindi, il suo giudizio positivo sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, formula l'auspicio che esso possa trovare altrettanta condivisione qui alla Camera, al fine di una sua rapida approvazione definitiva.
  Conclude, quindi, invitando il rappresentante del Governo, anche in ragione della tecnicità delle disposizioni contenute nel decreto-legge ad esprimersi sulla bontà o meno delle stesse e, più in generale, della soluzione normativa individuata dal Senato nel corso dell'esame.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA, dopo aver segnalato che le modifiche del Senato incidono su disposizioni di rango secondario, esprime perplessità sulle disposizioni di cui al nuovo comma 14 bis dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativamente alla definizione in via convenzionale della validità delle vecchie attestazioni relative alla categoria OG11 con attribuzione di percentuali diverse in ordine alla utilizzabilità, per le relative sottocategorie, dei certificati di esecuzione dei lavori.

  Tino IANNUZZI (PD), relatore, accoglie le osservazioni del sottosegretario Improta. Esprime, peraltro, l'auspicio che il Governo, ove ritenesse opportuno – come sembra trasparire dalle considerazioni svolte dal sottosegretario Improta – approfondire la riflessione su alcune delle norme introdotte dal Senato, voglia fornire al più presto alla Commissione, anche in ragione della ristrettezza dei tempi di esame, gli elementi di conoscenza e di giudizio in suo possesso sull'applicazione di tali norme, ivi comprese le eventuali proposte di modifica delle stesse norme. Al riguardo, fa notare come occorra comunque definire la migliore soluzione normativa sotto il profilo della tutela delle imprese che operano nel settore, a partire da quelle piccole e medie che ne costituiscono l'ossatura, della semplificazione degli adempimenti e delle procedure a carico delle stazioni appaltanti, del rilancio di un settore fondamentale dell'economia italiana qual è quello degli appalti pubblici.

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  Alessio BONCIANI (UdCpTP) esprime condivisione in ordine alle perplessità manifestate dal rappresentante del Governo, aggiungendo riserve anche sul ricorso ad una fonte normativa di rango primario per modificare una fonte normativa di rango secondario. Rileva, tuttavia, che prima di prendere in considerazione l'ipotesi di apportare modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sia indispensabile acquisire tutti gli elementi relativi alla concreta possibilità, in considerazione del termine di scadenza del decreto-legge in esame, di un'eventuale terza lettura da parte del Senato.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide le perplessità manifestate dal sottosegretario Improta su alcune norme contenute nel provvedimento in esame, che rischiano, a suo avviso, di escludere o comunque di rendere più difficile l'accesso al mercato degli appalti di quelle imprese che, proprio nello spirito del nuovo quadro normativo, hanno fatto della specializzazione e della qualificazione professionale il loro carattere distintivo.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, prendendo spunto dalle considerazioni del sottosegretario Improta in ordine al ricorso ad una fonte di rango primario per modificare una disposizione di rango secondario, ricorda che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012, i criteri per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate ai decreti legge risultano più restrittivi.

  Raffaella MARIANI (PD), pur convenendo sul fatto che, sul piano tecnico-giuridico, le modifiche ad un decreto ministeriale non dovrebbero intervenire attraverso fonti di rango primario, rileva, tuttavia, che se non si fosse proceduto in tal senso, migliaia di imprese sarebbero rimaste fuori dal mercato degli appalti e migliaia di stazioni appaltanti sarebbero rimaste oberate da gravosi oneri burocratici per la riemissione delle certificazioni necessarie per consentire alle imprese di transitare nel nuovo sistema di qualificazione.
  Conviene, inoltre, su quanto affermato dal relatore circa la necessità che, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato e, ancor più, delle perplessità espresse dal sottosegretario Improta, sia necessario svolgere, pur nella estrema ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, un approfondimento sulla portata e sugli effetti del testo in esame, al fine di verificare la sua idoneità a perseguire scopi general, e non particolari ed a sostenere il rilancio del settore degli appalti, attraverso una semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici a carico delle imprese.
  Conclude, infine, stigmatizzando il comportamento del Governo che, da un lato, non sembra voler accogliere la richiesta ripetutamente avanzata dal partito Democratico di presentare in Parlamento un organico progetto di revisione della normativa sugli appalti pubblici e, dall'altro, continua ad emanare sempre nuovi e disorganici provvedimenti che incidono sul medesimo settore, privando tuttavia il Parlamento del diritto-dovere di svolgere con l'attenzione e la serietà che sarebbe necessaria tutti gli indispensabili approfondimenti istruttori.

  Tommaso FOTI (PdL), pur condividendo molte delle osservazioni svolte dalla collega Mariani, ritiene che la Commissione debba valutare la possibilità di procedere ad una rapida approvazione del decreto-legge in esame, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per la sua conversione in legge, salvo verificare nelle prossime settimane l'opportunità o la necessità di intervenire con latri provvedimenti sulla materia oggetto del medesimo decreto-legge per correggere eventuali errori.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che, come già ricordato, il termine per la presentazione di emendamenti ed Pag. 29articoli aggiuntivi è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 677 del 5 luglio 2012:
   a pagina 125, seconda colonna, dopo l'undicesima riga, siano aggiunti i seguenti periodi:

  «Angelo ALESSANDRI, presidente, propone alla Commissione di apportare correzioni meramente formali alle parti originarie del testo del decreto non modificate dagli emendamenti approvati in corso di seduta.

  La Commissione consente»;
   a pagina 126, prima colonna, alla venticinquesima riga, dopo la parola «solidaristico», siano inserite le seguenti «o sindacale»;
   a pagina 126, prima colonna, alla ventottesima riga, deve leggersi «a scorte e beni mobili strumentali all'attività» in luogo di «a beni mobili»;
   a pagina 126, seconda colonna, dopo la ventunesima riga, sia aggiunto il seguente periodo:
  «f-quater) concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti.»;
   a pagina 128, prima colonna, all'ultima riga, prima delle parole «è necessaria», siano inserite le seguenti «eccetto i prefabbricati,»;
   a pagina 128, seconda colonna, alla dodicesima riga, prima delle parole «è necessaria» siano inserite le seguenti «eccetto i prefabbricati,»;
   a pagina 132, prima colonna, alla ventitreesima riga, deve leggersi «si rivolgono» in luogo di «possono rivolgersi»;
   a pagina 136, seconda colonna, alla quattordicesima riga, prima delle parole «Sono prorogati», siano inserite le seguenti «Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,»;
   a pagina 136, seconda colonna, alla diciottesima riga, deve leggersi «in detti territori per effetto degli eventi sismici» in luogo di «nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1».

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