CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 luglio 2012
675.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 303

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, richiama i contenuti della relazione svolta e formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 63/2012: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 304

  Mario ADINOLFI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge in esame propone una disciplina transitoria, nelle more della «ridefinizione delle forme di sostegno dell'editoria», affidata ad un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 maggio 2012 (C. 5270).
  Ricorda che l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti di cui alla Legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla «gestione 2013», e ha stabilito che il Governo provvede alla «revisione del regolamento» di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge opera su più fronti e, in particolare, su: rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2); sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4); acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).
  Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite, tra l'altro, a: periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-bis); semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-bis) e per l'editoria non profit e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis).
  Di seguito saranno sinteticamente indicati i contenuti del decreto-legge, nel testo come modificato dal Senato, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata.
  L'articolo 1 individua, nei commi da 1 a 6 e 7-bis, nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, validi – nel caso di quelli indicati al comma 2 – a decorrere dai contributi relativi al 2013, ovvero, nel caso di quelli indicati al comma 7-bis, al 2012.
  L'obiettivo complessivo è quello di dettare una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.
  In particolare, il comma 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte dalle imprese editrici già considerate dallo stesso articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010.
  Si tratta di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca in Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1o dicembre 2001.
  I soggetti indicati possono richiedere i contributi, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, purché la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite. Pertanto, rispetto all'assetto normativo vigente, la percentuale minima per l'accesso ai contributi viene maggiorata del 10 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali.
  Inoltre, si modifica la definizione di testata nazionale e si introducono nuovi criteri di ammissibilità per il calcolo delle copie distribuite e norme volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti che subentrino al contratto di cessione in uso o acquistino una testata già destinataria dei contributi.
  Con riferimento ai requisiti, si evidenzia, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge abroga quelli riferiti al tetto massimo alle entrate pubblicitarie.Pag. 305
  Ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati dall'articolo 1, ma per i quali non è precisata la relativa decorrenza, riguardano:
   l'inclusione fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici anche dei grafici editoriali; nella composizione deve comunque esservi prevalenza di giornalisti e la maggioranza deve risultare dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato (non si precisa più se a tempo pieno). Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi;
   l'introduzione, per le imprese editrici richiamate al comma 2, nonché per le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, del requisito di un numero minimo di dipendenti (5 o 3, rispettivamente, nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici), con prevalenza di giornalisti, impiegati nell'intero anno di riferimento del contributo e regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   l'attestazione e la certificazione dei dati relativi a tiratura, distribuzione e vendita. Tali previsioni, non essendo specificati i destinatari, sembrano avere valenza generale;
   la previsione, per le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute;
   la previsione che il divieto di distribuzione degli utili si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.

  Il comma 7 si riferisce alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011.
  Il comma 7-ter annovera tra gli enti sovvenzionabili dalle fondazioni bancarie, tra gli altri, anche le cooperative giornalistiche.
  L'articolo 1-bis sostituisce – a decorrere dai contributi relativi al 2012 – la disciplina per la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, introducendo un requisito temporale minimo di anzianità di pubblicazione o di diffusione.
  L'articolo 2 reca i nuovi criteri di calcolo dei contributi che valgono, per tutti i soggetti indicati all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, a decorrere dai contributi relativi al 2012.
  Il comma 1 ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse disponibili e che, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione mediante riparto proporzionale. Il comma 2 dispone che l'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010.
  Fermi tali parametri, il calcolo continua a derivare dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti – che, però, sono ora circoscritti – e di una quota rapportata alle copie, che ora sono quelle vendute e non più quelle distribuite. In particolare, la quota rapportata ai costi è prevista fino al 50 per cento dei costi sostenuti per: personale dipendente (solo con riferimento a giornalisti e poligrafici e fino agli importi massimi indicati); acquisto della carta; stampa; abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa; distribuzione. Non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale.
  L'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare: euro 2,5 milioni per i quotidiani nazionali; euro 1,5 milioni per i quotidiani locali, delle minoranze linguistiche ed editi e diffusi all'estero; euro 300 mila per i periodici. Pag. 306
  Quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a: euro 0,25 per i quotidiani nazionali; euro 0,20 per i quotidiani locali; euro 0,40 per i periodici.
  L'importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque superare: euro 3,5 milioni per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale; euro 200 mila per i periodici.
  Con DPCM sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo.
  Il comma 3 reca la definizione di «copie vendute».
  Il comma 4 dispone che i nuovi criteri di calcolo non si applicano ai contributi in favore di imprese editrici di periodici che non abbiano scopo di lucro, e che le risorse destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti alla stampa. In caso di insufficienza delle risorse, si procede al riparto proporzionale fra gli aventi diritto.
  Il comma 5 concerne la concessione di contributi alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti, per le quali si conferma la previsione di un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi, sebbene ora questi siano circoscritti alle spese per la diffusione ed il «personale».
  A differenza dell'articolo 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 223/2010 – che è abrogato dal decreto-legge – il comma non concerne anche le agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche.
  Ulteriori novità riguardano la misura del contributo massimo, che da euro 1 milione scende a euro 800 mila, e la previsione relativa all'obbligo della certificazione del bilancio.
  Il comma 5-bis dispone che le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all'intero contributo anche per i contributi relativi al 2010.
  Il comma 6 dispone una riduzione dei contributi per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento (il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, legge n. 250 del 1990, passa dal 70 per cento al 40 per cento della media dei costi, mentre il tetto complessivo alla somma di tutti i contributi è ridotto dall'80 per cento dei costi al 50 per cento).
  Il comma 7 assoggetta l'erogazione dei contributi diretti alla stampa alla disciplina dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e fissa al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi.
  Il comma 8 dispone che ai componenti della Commissione tecnica consultiva rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi.
  L'articolo 3 reca misure per favorire il passaggio all'editoria digitale.
  In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che tutte le tipologie di imprese editrici di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, «possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale».
  Una prima lettura interpretativa potrebbe far ritenere che l'intento della disposizione sia quello di consentire l'accesso sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee che ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale (possibilità che finora era esclusa per l'unica fattispecie di pubblicazione telematica esplicitamente regolata, riferita ai quotidiani e ai periodici organi di movimenti politici).
  Una seconda lettura interpretativa deriva dal combinato disposto del comma 1, primo periodo, e del comma 2, secondo periodo, il quale dispone che, «per le Pag. 307testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2».
  Infatti, quest'ultima previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che le imprese che editano in formato digitale, anche se non esclusivamente, «possono continuare a percepire i contributi», indipendentemente dal requisito percentuale minimo di vendite delle copie cartacee. Nell'ambito di questa lettura, la pubblicazione in formato digitale rappresenterebbe, dunque, un requisito alternativo.
  Al riguardo evidenzia, peraltro, che al requisito della percentuale minima di vendita non sono soggette le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, pur essendo le stesse destinatarie delle disposizioni recate dal comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame.
  In assenza di specifica indicazione, si riterrebbe, infine, che si possa fare riferimento ai contributi a partire da quelli relativi al 2012.
  Il comma 1, secondo periodo, stabilisce alcune caratteristiche che la testata digitale deve possedere, tra le quali un numero minimo di articoli giornalieri con aggiornamenti diversificati in base alla periodicità del prodotto. Il comma 2, peraltro, consente «la riduzione di periodicità».
  Appare necessario chiarire il raccordo fra le due previsioni.
  Il medesimo comma 2 prevede, inoltre, alcune disposizioni di semplificazione.
  Il comma 3 quantifica la misura del contributo per la pubblicazione della testata in formato digitale in una quota pari, per i primi 2 anni, al 70 per cento dei costi sostenuti e in una quota calcolata in base al numero di copie digitali vendute in abbonamento, pari euro 0,10 per copia.
  La norma, fa salvo il «rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2», e al contempo precisa che, in caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, «i costi di produzione dell'edizione cartacea» concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)».
  Il comma 5 dispone che le tipologie di costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale sono definiti con DPCM di natura non regolamentare, aggiornato periodicamente.
  I commi 5-bis e 5-ter inseriscono, rispettivamente, fra i ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni quelli derivanti da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme, e fra i soggetti tenuti ad iscriversi al ROC le imprese concessionarie di pubblicità sul web e su altre piattaforme digitali.
  Il comma 4 reca la definizione di «testata in formato digitale» valida a decorrere dai contributi relativi al 2013, precisandone i requisiti.
  L'articolo 3-bis dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero on line, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative.
  L'articolo 4 reca disposizioni afferenti diversi ambiti.
  Il comma 1 contiene norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa e dispone l'obbligatorietà, dal 1o gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, nel rispetto della regola «de minimis» di cui al regolamento CE n. 2998/2006 della Commissione, è previsto un credito di imposta per il 2012, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro.
  Ricorda al riguardo che, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (cosiddetti de minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sugli aiuti «de minimis», approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro. Peraltro la Commissione europea, con comunicazione Pag. 308del 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, fino al 31 dicembre 2010.
  Il comma 3 stabilisce che il prezzo di riferimento per la determinazione dei rimborsi spettanti a Poste italiane a fronte del riconoscimento di tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali sia il prezzo pieno per il periodo 14 agosto 2009-31 dicembre 2009 e, per il periodo 1o gennaio 2010-31 marzo 2010, la tariffa fissata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2010 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Dall'applicazione della disposizione devono derivare risparmi per almeno 10 milioni di euro, destinati ad integrare le risorse per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1, nonché finalizzati al sostegno e allo sviluppo del settore editoriale.
  I commi da 4 a 6 riguardano la possibilità, da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo di una rete telematica.
  L'articolo 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle «amministrazioni centrali» dello Stato.
  L'articolo 5-bis consente l'applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria.
  Con riferimento ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, segnala, con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legge relative ai contributi e al credito di imposta a favore di imprese editrici, che su analoghe disposizioni (articoli da 4 a 8 della legge n. 62 del 2001 recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, notificate dall'Italia ai sensi dell'articolo 108 TFUE) è intervenuta la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2004 (Decisione 2006/320/EC – GUUE L 118/8, 3 maggio 2006).
  La Commissione ha riconosciuto la natura di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 TCE, attuale articolo 107, paragrafo 1 TFUE) delle disposizioni, consistenti rispettivamente in contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e in un credito di imposta. Tuttavia le misure sono state dichiarate compatibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) TCE (attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE) che considera compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Il limitato effetto distorsivo sugli scambi intracomunitari giustificherebbe, secondo la Commissione, tale compatibilità.
  Alla luce di tale pronuncia le disposizioni del decreto-legge in esame non sembrano in contrasto con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

  Gianluca PINI (LNP) richiama i contenuti dell'articolo 3, che giudica tra i più innovativi del provvedimento, chiedendo chiarimenti in ordine al rapporto tra pubblicazione cartacea e pubblicazione in formato digitale, ai fini dell'accesso ai contributi.

  Mario ADINOLFI (PD), relatore, sottolinea come le disposizioni richiamate si prestino in effetti ad alcuni dubbi interpretativi, sui quali non si è soffermato in questa sede, e rispetto alle quali occorrerebbe definire una chiara tempistica. Si tratta tuttavia di aspetti che non sembrano ricadere nelle competenze della XIV Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 27 giugno e delle osservazioni dei colleghi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

  Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per le modifiche apportate al parere, che riflettono sia il tono del dibattito che le specifiche proposte avanzate. Rileva quindi come, sin dal 2009, nel parere espresso sulla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione della procedura Lamfalussy, la XIV Commissione avesse già prefigurato, in materia di revisione dell'architettura della vigilanza finanziaria europea, alcune delle soluzioni che vengono ora prospettate in sede europea. Si tratta di questioni che occorre continuare a monitorare.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

  Gianluca PINI (LNP) osserva che sui temi in esame vi è sempre stata sintonia in XIV Commissione: già tre anni fa si erano gettate le basi per soluzioni che, se adottate sin da allora, avrebbero evitato probabilmente di dover ricorrere, oggi, ad uno «scudo anti spread».
  Nel ringraziare il relatore per aver accolto le sue osservazioni, preannuncia l'astensione, costruttiva, del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea.
COM(2012)85 final.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di direttiva COM(2012)85, recante disposizioni relative al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea, di particolare rilievo e il cui esame sarà avviato questa settimana anche dalla Commissione Giustizia, competente sul merito dell'atto. Pag. 310
  Le questioni affrontate dalla proposta sono già oggetto di specifica normativa europea. In particolare, il quadro giuridico vigente si compone di quattro decisioni-quadro. Segnala che la proposta di direttiva in esame non provvede a un organico consolidamento della normativa in materia, che probabilmente sarebbe opportuno, stanti le persistenti significative difformità delle discipline applicate nei diversi Stati membri, da cui discendono anche numerosi ostacoli all'utilizzo efficace dello strumento della confisca.
  Per inquadrare le questioni oggetto della proposta è bene richiamare alcuni dati quantitativi sui fenomeni sottostanti.
  Nelle valutazioni riportate dalla Commissione europea, i proventi di reato sarebbero ammontati, nel 2009, a circa 2.100 miliardi di dollari USA, vale a dire il 3,6 per cento del PIL mondiale. Per quanto concerne l'Italia, la Banca d'Italia ha stimato che nel 2011 sarebbero stati di circa 150 miliardi di euro i proventi della criminalità organizzata oggetti di riciclaggio.
  Ciononostante, gli interventi di blocco e confisca, nell'ambito dell'Unione europea, dei proventi delle attività criminali risultano limitati numericamente e per l'importo, e comunque nettamente insufficienti a consentire un'efficace azione di contrasto alle attività criminali.
  La documentazione a disposizione evidenzia che l'Italia si contraddistingue per un'azione particolarmente incisiva, nell'ambito dell'Unione europea, per un verso in ragione della diffusione dei fenomeni di criminalità organizzata e, per altro verso, in considerazione della qualità della legislazione adottata dal nostro Paese, oggetto di apprezzamento anche da parte della Commissione europea al punto da costituire, sotto molteplici profili, un modello esemplare.
  Come rilevato in precedenza, la proposta di direttiva non stravolge l'assetto normativo vigente e, in particolare, non interviene sulla disciplina della confisca anche nell'ambito di procedimenti amministrativi, fiscali o civili, di cui pure, a giudizio della stessa Commissione europea, vi sarebbe necessità.
  In sostanza, rispetto alle esigenze da più parti richiamate (si vedano in particolare le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale – GAFI), l'ambito di intervento della proposta risulta limitato, non provvedendosi in particolare ad estendere il campo di azione della confisca obbligatoria. Le modifiche prospettate dalla proposta sono, quindi, essenzialmente dirette a facilitare la confisca a seguito di una condanna penale; a consentirne il ricorso, nei casi in cui non si possa ottenere una condanna penale a motivo della morte o della fuga di un indagato; a garantire che le autorità giudiziarie possano aggredire beni che altrimenti rischierebbero di essere sottratti a confisca e a indurre le competenti autorità nazionali a gestire i beni confiscati in modo redditizio.
  La proposta è stata adottata sulla base delle disposizioni dell'articolo 82, par. 2 e dell'articolo 83, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti, rispettivamente, il riconoscimento reciproco delle sentenze e l'adozione di norme minime per la definizione di reati particolarmente gravi di carattere transnazionale.
  I due articoli richiamati costituiscono la frontiera più avanzata del lavoro che le istituzioni europee stanno svolgendo con impegno e coerenza negli ultimi anni per la costruzione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per il progressivo superamento della frammentazione del quadro giuridico che tuttora si presenta in Europa e che ostacola l'attività di contrasto alla criminalità organizzata.
  Senza entrare nel dettaglio delle diverse disposizioni della proposta di direttiva, sottolinea la necessità di una serie di chiarimenti da acquisire in primo luogo da parte del Governo per quanto concerne: il carattere sussidiario della confisca di beni per valore corrispondente, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3; la necessità di adeguamento del nostro ordinamento per quanto concerne talune fattispecie di reato per le quali la normativa nazionale attualmente non prevede la confisca; il rischio che le condizioni e i presupposti Pag. 311previsti dall'articolo 4 relativamente ai poteri estesi di confisca possano ingenerare incertezze sul piano attuativo e attenuare l'efficacia della normativa già vigente a livello nazionale; la possibilità di prevedere che le disposizioni in materia di confisca, senza condanna, di cui all'articolo 5, possano riferirsi anche al caso di soggetti che non siano in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni interessati; la necessità che il nostro ordinamento sia modificato per recepire talune novità conseguenti al medesimo articolo 5; l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione del regime, di cui all'articolo 6, relativo alla confisca nei confronti di terzi qualora i proventi di reato siano stati trasferiti agli stessi.
  Molto interessanti appaiono le disposizioni di cui all'articolo 10 che richiedono agli Stati membri di istituire uffici centralizzati chiamati a garantire una gestione efficiente e redditizia dei beni sottoposti a congelamento. Il nostro ordinamento ha già provveduto a questo scopo mediante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. In proposito potrebbe risultare opportuno acquisire dal Governo qualche informazione e dato sull'attività svolta dall'Agenzia e sui risultati conseguenti.
  Le considerazioni di carattere generale in precedenza svolte per quanto concerne il raccordo tra le disposizioni recate dalla proposta di direttiva e l'ordinamento già vigente a livello europeo si ripropongono in termini più puntuali con riferimento all'articolo 14. In particolare, si tratta di chiarire se il reciproco riconoscimento varrebbe anche con riferimento alle decisioni di confisca adottate in assenza di condanna ovvero assunte in una sede diversa dal procedimento penale.
  In conclusione, per quanto concerne i profili di sussidiarietà, si può affermare che la proposta appare pienamente giustificata anche in ragione degli obiettivi stabiliti dal Programma di Stoccolma per il rafforzamento dell'azione di contrasto della criminalità organizzata che, nell'attuale scenario della globalizzazione dell'economia, assume sempre più spesso carattere transnazionale, superando ampiamente le capacità di intervento dei singoli Stati.

  Massimo POMPILI (PD) osserva come su analoga materia, con particolare riferimento alla decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, era intervenuto un emendamento presentato dal suo gruppo al disegno di legge comunitaria per il 2011; si tratta di temi che meritano adeguato approfondimento, anche con riferimento ai profili riguardanti la criminalità organizzata.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che l'emendamento, a prima firma dell'onorevole Garavini, fu poi ritirato su invito del Governo, che intendeva procedere ad un intervento organico in materia. Il tema, in ogni caso, potrà essere senz'altro approfondito da parte della Commissione Giustizia, competente per il merito sulle questioni richiamate.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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