CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 luglio 2012
675.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 luglio 2012 — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.40.

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

  Elisa MARCHIONI (PD), relatore, informa i colleghi che presso la Commissione di merito sono state presentate circa 1000 proposte emendative il cui esame dovrebbe iniziare nella seduta di questa sera. Considerato che l'esame in Assemblea del provvedimento è stato fissato per il prossimo lunedì 9 luglio e che la deliberazione del parere da parte della Commissione è prevista nella seduta del prossimo giovedì 5 luglio, propone ai colleghi di formulare la proposta di parere sul testo originario del decreto-legge, a meno che non sia possibile disporre, entro tempi ragionevoli del testo eventualmente modificato dalla Commissione di merito. Si dichiara, comunque, disponibile a valutare con attenzione tutte le proposte e le osservazioni che emergeranno dal dibattito, precisando che gli articoli da 11 a 18 riguardano più direttamente le competenze della Commissione.

  Fabio GARAGNANI (PdL) dichiara di condividere il percorso indicato dal relatore e preannuncia l'intenzione di proporre alcune osservazioni da inserire nella proposta di parere, anche sulla base delle proposte emendative a sua firma presentate presso la Commissione di merito.

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  Enzo RAISI (FLpTP) dichiara di condividere la proposta della relatrice.

  Giovanni FAVA (LNP) ritiene necessario svolgere alcune considerazioni di merito sul complesso del provvedimento e su alcune disposizioni che più direttamente interessano le competenze della X Commissione.
  Con riferimento all'articolo 11, chiede se la spesa complessiva di 100 milioni sia destinata a ciascuna delle tre regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia o se debba essere tra queste ripartita.
  Con riferimento all'articolo 12 recante interventi a favore della ricerca industriale, riterrebbe opportuno estendere anche alla Lombardia l'assegnazione di 50 milioni di euro previsti per l'Emilia-Romagna. Ritiene altresì opportuno applicare estendere alla regione Lombardia i finanziamenti per il rilancio del settore agricolo e agroindustriale.
  Per quanto riguarda l'individuazione degli impianti di cui all'articolo 17, comma 4, ai fini del trattamento e trasporto dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, ritiene necessario integrare l'elenco con gli impianti collocati anche nella regione Lombardia. Con riferimento all'articolo 18, ritiene importante prorogare le disposizioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera.
  Invita pertanto il relatore ad inserire nella proposta di parere, qualora sia espressa sul testo non modificato, queste sue riflessioni.

  Matteo COLANINNO (PD) ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di merito riferite specifiche disposizioni del provvedimento d'urgenza. Con riferimento all'articolo 1 osserva che, nella logica della sussidiarietà che caratterizza il rapporto fra regione ed enti Locali, appare necessario che le regioni si avvalgano per l'attuazione degli interventi del presidente della provincia e dei sindaci dei comuni, dando sostanza al ruolo di coordinamento degli enti previsto dal Testo unico degli enti locali per quanto riguarda le province. Ritiene, inoltre, necessario che i presidenti delle regioni definiscano insieme le modalità e i tempi di intervento al fine di evitare una discontinuità territoriale negli interventi stessi.
  Con riferimento al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, sottolinea la necessità di approvare tempestivamente i provvedimenti per alimentarlo e, in particolare, quello relativo alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici.
  Ritiene necessario estendere la deroga al Patto di stabilità alle province che pure hanno le responsabilità sulle scuole superiori e sulle strade provinciali. Giudica insufficiente la deroga di soli 5 milioni di euro al Patto per il territorio mantovano: nel caso in cui non sia possibile estendere la deroga del Patto di Stabilità, sarebbe utile azzerare il saldo patto per gli enti (province e comuni) coinvolti dal sisma.
  Sottolineato che il decreto-legge prevede in alcuni articoli il riferimento alla sola regione Emilia-Romagna, certamente più duramente colpita rispetto ad altre, rileva tuttavia che il territorio mantovano dovrebbe ricevere le medesime forme di sostegno del territorio emiliano. Segnala gli articoli riferiti alla sola regione Emilia-Romagna che, a suo avviso, dovrebbero essere estesi alla regione Lombardia o, qualora questo non tosse possibile per motivi di contenimento della spesa, dovrebbero fare riferimento ai soli territori lombardi, emiliani e veneti colpiti dal sisma, contemperando in tal modo l'equità di trattamento con il contenimento della spesa pubblica. Si tratta dell'articolo 3, comma 6, per gli interventi in deroga alle norme edilizie e paesaggistiche; dell'articolo 5, comma 3, per l'adattamento del calendario nel prossimo anno scolastico, di articolazione delle classi e delle sezioni; dell'articolo 12 per gli interventi a sostegno della ricerca industriale; dell'articolo 14 per gli interventi di sostegno al settore agricolo e agroindustriale; dell'articolo 19 per la semplificazione di procedure di autorizzazione in materia di rifiuti e ambiente; dell'articolo 17, comma 4, per l'individuazione degli impianti cui conferire i materiali derivanti dai crolli. In particolare, Pag. 237si prevede la possibilità di conferire i materiali derivanti dal crollo parziale o totale di edifici causati dal sisma e dalla demolizione degli stessi unicamente presso impianti elencati ed ubicati nella regione Emilia-Romagna. Non si fa alcun riferimento agli impianti ubicati nella provincia di Mantova (circa 25 impianti). La possibilità di ritirare rifiuti urbani, costituiti da inerti da demolizione, presso impianti che possono anche non essere autorizzati a codici CER riferiti agli urbani (CER 200399) è concessa per effetto del decreto-legge medesimo e solo per gli impianti da esso individuati. Rileva che la disposizione in esame pone un tema di sostenibilità ambientale ed economica, evidenziando che l'invio a recupero di rifiuti ha costi inferiori del 20 o 30 per cento rispetto all'attività di smaltimento. Sollecita, pertanto, l'individuazione di ulteriori impianti ubicati nella provincia di Mantova.
  Segnala, infine, la criticità relativa alla programmazione degli interventi sulle infrastrutture (per quanto riguarda la provincia di Mantova e, in particolare, sul ponte di San Benedetto Po) e la necessità di procedere ad interventi di somma urgenza per interventi strutturali e infrastrutturali a favore dei consorzi di bonifica che hanno subito ingenti danni.
  Ritiene infine necessario definire in tempi rapidi le disposizioni per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché le modalità per il riconoscimento dei contributi a favore delle imprese. Sottolinea altresì l'importanza di un forte raccordo fra le regioni per mettere a punto interventi omogenei sui diversi territori. Ritiene di primaria importanza, vista l'entità dei danni e le ridotte risorse disponibili, agire sugli sgravi fiscali delle spese sostenute per la ricostruzione anche nell'ambito del cosiddetto decreto crescita.

  Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che, rispetto ai danni stimati nei territori colpiti dal sisma pari circa a 5 miliardi, risultano decisamente insufficienti le risorse stanziate per il provvedimento in esame che ammontano a circa 2,5 miliardi di euro. Ricordato che per il terremoto dell'Abruzzo sono stati stanziati circa 8 miliardi di euro, riterrebbe necessario un incremento di risorse a fronte di un monitoraggio della spese nei primi sei mesi.

  Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene opportuno, al fine di accelerare le procedure di ricostruzione degli edifici sia pubblici sia privati, concepire un meccanismo di autocertificazione che consenta la realizzazione di tutti i lavori necessari rinviando a un secondo momento la certificazione degli interventi realizzati.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. 63/12: Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.
C. 5322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea LULLI (PD), relatore, sottolinea che il decreto-legge in esame propone una disciplina transitoria delle forme di sostegno all'editoria, in attesa di una ridefinizione della materia, affidata ad un disegno di legge approvato contestualmente dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 11 maggio (C. 5270) recante delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno.
  Si ricorda che con il decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 29, comma 3) si è disposta la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla «gestione 2013», e si è stabilito che il Governo provveda alla revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, emanato con Pag. 238decreto del Presidente della Repubblica n. 223/2010, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Per conseguire la razionalizzazione della spesa, il decreto-legge opera prioritariamente sui seguenti fronti:
   rideterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di calcolo dei contributi con connessa limitazione dei costi ammissibili (articoli 1 e 2);
   sostegno all'editoria digitale e modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita (articoli 3 e 4);
   acquisto di spazi sui media per le campagne di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni (articolo 5).

  Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori disposizioni riferite a periodici pubblicati o diffusi all'estero (articolo 1-bis); semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni (articolo 3-bis) e per l'editoria non profit e delle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis).
  L'articolo 1 individua nuovi requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, validi a decorrere dai contributi relativi al 2013 per alcune tipologie di imprese e al 2012 (comma 2) per le cooperative di giornalisti (comma 7-bis). L'obiettivo complessivo è quello di dettare una disciplina volta a razionalizzare l'uso delle risorse attraverso meccanismi in grado di correlare il contributo erogato agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale delle imprese editoriali.
  In particolare, il comma 2 incrementa le percentuali minime di vendita necessarie per poter accedere ai contributi, che devono essere raggiunte dalle imprese editrici. Si tratta di quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani non aventi scopo di lucro; quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca in Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; quotidiani e periodici organi di movimenti politici editi da società trasformatesi in cooperativa entro il 1o dicembre 2001. I soggetti indicati possono richiedere i contributi purché la testata, nazionale o locale, sia venduta, rispettivamente, nelle misure di almeno il 25 per cento o il 35 per cento delle copie distribuite. Pertanto, rispetto all'assetto normativo vigente, la percentuale minima per l'accesso ai contributi viene maggiorata del 10 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e del 5 per cento per le testate locali. Con riferimento ai requisiti, si evidenzia, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge abroga quelli riferiti al tetto massimo alle entrate pubblicitarie.
  Ulteriori disposizioni relative all'accesso ai contributi individuati dall'articolo 1, ma per i quali non è precisata la relativa decorrenza, riguardano:
   l'inclusione fra i soggetti che possono far parte delle cooperative editrici anche dei grafici editoriali; nella composizione deve comunque esservi prevalenza di giornalisti e la maggioranza deve risultare dipendente della cooperativa con contratto a tempo indeterminato;
   l'introduzione, per le imprese editrici richiamate al comma 2, nonché per le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, del requisito di un numero minimo di dipendenti (5 o 3, rispettivamente, nel caso di imprese editrici di quotidiani o periodici), con prevalenza di giornalisti, impiegati nell'intero anno di riferimento del contributo e regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   l'attestazione e la certificazione dei dati relativi a tiratura, distribuzione e vendita;
   la previsione, per le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, che l'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci si estende anche ai dati relativi alle copie distribuite e vendute;
   la previsione che il divieto di distribuzione degli utili si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono contributi Pag. 239diretti e, quindi, anche alle imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche.

  Il comma 7 si riferisce alle domande relative al credito di imposta sulla carta per il 2011.
  Il comma 7-ter annovera tra gli enti sovvenzionabili dalle fondazioni bancarie, tra gli altri, anche le cooperative giornalistiche.
  L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, recante disposizioni su contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero – a decorrere dai contributi relativi al 2012 – introduce un requisito temporale minimo di almeno tre anni di pubblicazione o di diffusione.
  L'articolo 2 reca i nuovi criteri di calcolo dei contributi. I contributi spettano nei limiti delle risorse disponibili e, in caso di insufficienza, si procede alla riduzione mediante riparto proporzionale. L'importo complessivo del contributo corrisposto a ciascuna impresa non può comunque superare quello riferito al 2010. Fermi restando questi parametri, il calcolo continua a derivare dalla somma di una quota rapportata ai costi sostenuti – che, però, sono ora circoscritti – e di una quota rapportata alle copie vendute e non più quelle distribuite. In particolare, la quota rapportata ai costi è prevista fino al 50 per cento dei costi sostenuti per personale dipendente (solo con riferimento a giornalisti e poligrafici e fino agli importi massimi indicati); acquisto della carta; stampa; abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa; distribuzione. Non sono ammessi i costi sostenuti per attività di consulenza e acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale. L'importo complessivo della quota di contributo rapportata ai costi non può comunque superare 2,5 milioni di euro per i quotidiani nazionali; 1,5 milioni di euro per i quotidiani locali, delle minoranze linguistiche ed editi e diffusi all'estero; 300 mila euro per i periodici. Quanto alla quota del contributo correlata al numero di copie vendute, a ciascuna impresa è corrisposto un importo unitario – comunque non superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia – fino a 0,25 euro per i quotidiani nazionali; 0,20 euro per i quotidiani locali; 0,40 euro per i periodici. L'importo complessivo della quota rapportata alle vendite non può comunque superare 3,5 milioni di euro per i quotidiani, senza differenziazione tra diffusione nazionale e locale; 200 mila euro per i periodici. A differenza della quota rapportata ai costi, nel caso della quota rapportata alle vendite, non si esplicita la disciplina applicabile alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e di quotidiani delle minoranze linguistiche. Con DPCM, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti condizioni, termini e modalità di applicazione di quanto disposto per le due quote di contributo. Il comma 5 concerne la concessione di contributi alle agenzie di informazione radiofonica costituite in forma di cooperative di giornalisti, per le quali si conferma la previsione di un contributo annuo pari al 30 percento dei costi, sebbene ora questi siano circoscritti alle spese per la diffusione ed il «personale». La disciplina non si applica alle agenzie di stampa quotidiane costituite come cooperative giornalistiche. Ulteriori novità riguardano la misura del contributo massimo, che da 1 milione di euro scende a 800 mila euro, e la previsione relativa all'obbligo della certificazione del bilancio.
  Il comma 5-bis dispone che le imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale mantengono il diritto all'intero contributo anche per i contributi relativi al 2010. Il comma 6 dispone una riduzione dei contributi per le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento.
  L'articolo 3 reca misure per favorire il passaggio all'editoria digitale. Preliminarmente, evidenzia che la norma, nella sua previsione testuale, si presta ad alcuni dubbi interpretativi. In particolare, il comma 1, primo periodo, dispone che Pag. 240tutte le tipologie di imprese editrici di cui all'articolo 1, comma 2, 4 e 5, che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, «possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale».
  Rileva che, una prima lettura interpretativa potrebbe far ritenere che l'intento della disposizione sia di consentire l'accesso sia ad un contributo per le pubblicazioni cartacee sia ad un contributo per le pubblicazioni in formato digitale (possibilità che finora era esclusa per l'unica fattispecie di pubblicazione telematica esplicitamente regolata, riferita ai quotidiani e ai periodici organi di movimenti politici). Una seconda lettura interpretativa deriva dal combinato disposto del comma 1, primo periodo, e del comma 2, secondo periodo, il quale dispone che, «per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2». Infatti, quest'ultima previsione sembrerebbe doversi leggere nel senso che le imprese che editano in formato digitale, anche se non esclusivamente, «possono continuare a percepire i contributi», indipendentemente dal requisito percentuale minimo di vendite delle copie cartacee. Nell'ambito di questa lettura, la pubblicazione in formato digitale rappresenterebbe, dunque, un requisito alternativo. Al riguardo evidenzia, peraltro, che al requisito della percentuale minima di vendita non sono soggette le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, nonché di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, pur essendo le stesse destinatarie delle disposizioni recate dal comma 1, primo periodo, dell'articolo in esame.
  L'articolo 3-bis dispone, per le testate periodiche di piccole dimensioni realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, ovvero online, la possibilità di esonero dall'applicazione di alcune previsioni legislative.
  L'articolo 4 reca disposizioni afferenti diversi ambiti. Il comma 1 contiene norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa e dispone l'obbligatorietà, dal 1o gennaio 2013, della tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici. Al fine di sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, è previsto un credito di imposta per il 2012, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il comma 3 stabilisce che il prezzo di riferimento per la determinazione dei rimborsi spettanti a Poste italiane a fronte del riconoscimento di tariffe postali agevolate per la spedizione di prodotti editoriali. Dall'applicazione della disposizione devono derivare risparmi per almeno 10 milioni di euro finalizzati, tra l'altro, al sostegno e allo sviluppo del settore editoriale. I commi da 4 a 6 riguardano la possibilità, da parte dei rivenditori di quotidiani e periodici, di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'utilizzo di una rete telematica.
  L'articolo 5 dispone in materia di ottimizzazione della spesa per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato.
  L'articolo 5-bis consente l'applicazione di un regime agevolativo per le spedizioni postali di stampe promozionali da parte di soggetti operanti nel terzo settore e da parte delle associazioni d'arma e combattentistiche. Si prevede, inoltre, la non applicazione del rimborso a Poste italiane Spa della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa ordinaria.
  Osserva che il contenuto del testo è positivo e condivisibile, perché volto ad una razionalizzazione dei contributi all'editoria rideterminando la loro quantificazione sulla base delle copie effettivamente vendute – e non più stampate – e dell'occupazione professionale delle imprese editoriali. Sottolineato infine che le disposizioni interessano solo marginalmente le competenze della X Commissione, ritiene opportuno acquisire gli orientamenti dei colleghi prima di presentare la proposta di parere.

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  Gabriele CIMADORO (IdV) chiede al relatore di chiarire quale sia l'importo totale dei contributi sia diretti sia indiretti riconosciuti alle imprese editrici.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) chiede se nella nuova normativa sia previsto un controllo rigoroso sul numero delle copie vendute.

  Raffaello VIGNALI (PdL), nell'associarsi alla richiesta dell'onorevole Cimadoro in merito all'entità complessiva dei finanziamenti all'editoria, chiede di quantificare e di conoscere la destinazione dei risparmi che saranno realizzati con il provvedimento in esame.

  Enzo RAISI (FLpTP) esprime soddisfazione per il fatto che i contributi alla stampa quotidiana e periodica saranno finalmente correlati al numero delle copie vendute e non più a quello delle copie distribuite, come avvenuto finora. Con riferimento alla domanda dell'onorevole Formisano, sottolinea che vi è già un dipartimento della Presidenza del Consiglio addetto al controllo sulle copie vendute.
  In merito al contenuto, sottolinea che le disposizioni in esame si riferiscono unicamente ai finanziamenti diretti all'editoria e non toccano in alcun modo la spinosa questione dei finanziamenti indiretti che costituiscono la parte prevalente degli introiti della stampa quotidiana e periodica. Giudica scandalosa la normativa italiana in materia soprattutto se confrontata con quella di altri Paesi europei in cui o non sono previsti finanziamenti o, in alcuni casi, sono finanziati solamente organi di stampa indipendenti per garantire il diritto al pluralismo dell'informazione. Lamenta che in Italia circa un terzo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali è dovuto alla distribuzione che – diversamente da quanto avviene nel resto d'Europa – non è stata liberalizzata. Chiede quindi al relatore di quantificare precisamente la riduzione dei contributi che sarà realizzata con il provvedimento in esame.

  Elisa MARCHIONI (PD), nel sottolineare l'importanza straordinaria dell'emittenza locale che rappresenta un patrimonio di democrazia e di pluralismo dell'informazione, lamenta che nel provvedimento in esame non sono previsti contributi a favore di questo settore. Sottolineato che su tutto il territorio italiano sono diffuse radio e TV locali che esprimono un grande valore in termini di professionalità impiegando altresì numerosi addetti, paventa – in mancanza di contributi mirati – la progressiva scomparsa delle emittenti televisive locali che necessitano di finanziamenti per la loro sopravvivenza.

  Fabio GARAGNANI (PdL), nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Marchioni, riterrebbe opportuno privilegiare contributi a stampa periodica e quotidiana escludendo tuttavia le testate organi di partiti politici. Invita pertanto il relatore a prevedere nella sua proposta di parere una osservazione o una condizione volta a destinare i contributi unicamente alle testate che non sono organi di partito e all'emittenza locale.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), sottolineata la natura transitoria del provvedimento in esame, chiede al relatore se esista un fondo per l'editoria e se sia previsto un tetto massimo di contributi destinati alle imprese; in questo caso chiede se, aumentando il numero delle imprese nel settore editoriale, diminuisca la quota di contributi a ciascuna assegnati.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) sottolinea la necessità di procedere non solo ad una razionalizzazione dei contributi ma ad un opera di moralizzazione relativamente alle loro modalità di erogazione.

  Alberto TORAZZI (LNP), nell'associarsi alla richiesta di chiarimento in merito al risparmio che si realizzerà con il provvedimento in esame, sollecita il relatore a quantificare anche i contributi indiretti di cui beneficia l'editoria. Invita quindi il Pag. 242relatore a prevedere nella proposta di parere una condizione sui contributi indiretti.

  Ludovico VICO (PD) precisa che il decreto-legge in esame non presenta una riforma complessiva dell'editoria che è oggetto di un disegno di legge delega già depositato in Parlamento. In questo caso, si tratta di una disciplina transitoria riferita esclusivamente a una razionalizzazione dei contributi in modo tale da realizzare risparmi significativi senza venire meno ad una dimensione pluralistica dell'informazione. Il principio di razionalizzazione è stato correttamente basato sul riconoscimento dei contributi in base al numero di copie vendute. Sottolinea infine l'importanza del sostegno alla stampa locale che rappresenta anche un veicolo per la pubblicità e il successo delle piccole e medie imprese.

  Enzo RAISI (FLpTP), nella consapevolezza della transitorietà del provvedimento ritiene tuttavia utile approfondire la questione relativa alla quantificazione dei contributi indiretti all'editoria.

  Andrea LULLI (PD), relatore, nel riservarsi di fornire dati precisi sui contributi diretti e indiretti all'editoria e sul risparmio complessivo che sarà realizzato con questo provvedimento, sottolinea che le disposizioni in esame riguardano elusivamente contributi diretti e che il principio ispiratore è nel senso di una maggiore trasparenza in difesa del pluralismo dell'informazione. Ribadisce che il testo interessa solo marginalmente le competenze della X Commissione, tuttavia ritiene opportuno evidenziare alla Commissione di merito la necessità di chiarire la portata normativa dell'articolo 3 volto a favorire il passaggio all'editoria digitale. Da una sommaria analisi dei dati a sua disposizione rileva che nel 2012 i contributi diretti ammontano a 53 milioni, con una riduzione di 67 milioni rispetto al 2011.
   Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Torazzi, ritiene non sia possibile inserire nella proposta di parere una condizione sui contributi indiretti che non sono oggetto del provvedimento in esame. Riconosce tuttavia che si tratta di un problema evidente relativamente al finanziamento dell'editoria che dovrebbe essere affrontato in altra sede. Ribadita la sostanziale condivisione dei contenuti del merito del testo in esame, ritiene tuttavia non giustificabile la totale mancanza di riferimenti all'emittenza televisiva locale.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame emendamento e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione Trasporti sull'emendamento 2.100 del relatore presentato nel corso dell'esame in sede legislativa del provvedimento in titolo, sul quale non sono stati presentati subemendamenti. Ricorda che la X Commissione, lo scorso 22 marzo, ha espresso un parere favorevole sul testo esaminato in sede referente dalla Commissione Trasporti.

  Salvatore RUGGERI (UdCpTP), relatore, ricorda che la proposta di legge, già esaminata in sede consultiva, reca disposizioni mirate a modificare le tipologie nelle quali si articola l'attività di autoriparazione, accorpando in una nuova categoria, denominata meccatronica, le attuali categorie di meccanica e motoristica e di elettrauto.
  L'emendamento 2.100 del relatore, presentato presso la Commissione Trasporti in sede legislativa, riguarda la disciplina Pag. 243transitoria. Tale disciplina era già prevista nella proposta esaminata dalla Commissione all'articolo 2 e stabiliva che, per un periodo di cinque anni, le imprese autorizzate allo svolgimento delle attività di meccanica e motoristica, da un lato, e di elettrauto, dall'altro, potessero proseguire lo svolgimento delle medesime attività per dotarsi poi, allo scadere dei cinque anni, dei necessari requisiti, ovvero delle attrezzature e delle strumentazioni definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'emendamento in questione sostituisce l'articolo 2 sopra descritto con un nuovo testo che dispone l'adeguamento da parte delle regioni dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122 del 1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge; il medesimo emendamento introduce quindi un articolo 2-bis che modifica le norme transitorie prevedendo che le imprese che sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica che alle attività di elettrauto siano abilitate di diritto alla nuova attività di meccatronica (comma 1); che le imprese abilitate solo alle attività di meccanica e motoristica o di elettrauto possano proseguire la propria attività per un periodo di cinque anni, al termine dei quali il responsabile tecnico non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) (avere esercitato per un periodo di almeno tre anni come operaio qualificato l'attività di autoriparazione) ovvero di cui alla lettera c) (avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea) dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 122 del 1992, deve frequentare il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 (comma 2); che qualora il responsabile tecnico nelle ipotesi di cui al comma 2 abbia già compiuto cinquantacinque anni possa proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (comma 3).
  Propone, quindi, in relazione alle disposizioni modificate che riguardano in maniera molto marginale le competenze della X Commissione, di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.