CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 giugno 2012
674.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 28 giugno 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 11.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di Pag. 26passare, prima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 5263, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, quindi, all'esame, in sede referente, del nuovo testo della proposta C. 4149 Comaroli, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, e abbinata C. 4843 Moffa, e, infine allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
  Avverte inoltre che le interrogazioni saranno svolte al termine della seduta in sede referente, e non, come inizialmente previsto, alle ore 13.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo MARCHIGNOLI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 5263, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
  Il decreto-legge si suddivide in due capi e 21 articoli. Il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 9, reca interventi immediati per il superamento dell'emergenza, mentre il Capo II, contenente gli articoli da 10 a 21, reca interventi per la ripresa economica delle zone terremotate.
  L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, specifica l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni del provvedimento, il quale si estende ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato disposto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 – Statuto dei diritti del contribuente (il quale prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può possa sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili).
  Al riguardo ricorda, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che il predetto decreto ministeriale 1o giugno 2012 ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma. Nell'allegato 1 al decreto sono individuati i 104 comuni danneggiati dagli eventi sismici; il decreto prevede, inoltre, che con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti e che possano essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, anche altri comuni colpiti dagli eventi sismici.
  I commi 2 e 4 attribuiscono ai Presidenti delle regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto la carica di Commissari delegati ai fini del decreto-legge, affidando loro la responsabilità di coordinare gli interventi per la ricostruzione Pag. 27nelle regioni di rispettiva competenza, per tutta la durata dello stato di emergenza; ai sensi del comma 5, i Commissari delegati possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province colpite dal sisma, provvedendo ad adottare opportune modalità di coordinamento e di programmazione degli interventi.
  Il comma 3 proroga fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e del 30 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, che verrà dichiarato chiuso con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 2, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, il quale, ai sensi del comma 2, è ripartito, sulla base di criteri oggettivi relativi all'effettività e quantità dei danni, come asseverati dalle regioni, tra le regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle predette regioni e di concerto con il Ministro dell'economia: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce anche i criteri generali di riparto, che devono assicurare parità di trattamento tra i soggetti danneggiati.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 3 e 4.
  Il comma 3 dispone che il Fondo sia innanzitutto alimentato, nel limite di 500 milioni di euro, con le risorse derivanti dal temporaneo aumento, nella misura di 2 centesimi al litro, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. La disposizione affida l'aumento delle aliquote a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, che, in forza di tale previsione, ha ridefinito le aliquote con sua determinazione del 7 giugno 2012.
  Pertanto, l'accisa sulla benzina è passata, dall'8 giugno e fino al 31 dicembre, da 704,20 a 724,20 euro per mille litri, mentre l'accisa sul gasolio da autotrazione è passata, sempre dall'8 giugno e al 31 dicembre, da 593,20 a 613,20 per mille litri.
  L'ultimo periodo del comma 3 abroga inoltre l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva che eventuali aumenti erariali dell'accisa avessero effetto, nelle regioni che hanno istituito l'imposta regionale sulla benzina, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione: pertanto, in forza di tale abrogazione, i predetti aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario.
  Il comma 4 riserva all'Erario il maggior gettito ottenuto nei territori delle autonomie speciali dall'incremento di 2 centesimi dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante, rinviando la determinazione dell'ammontare del maggior gettito ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Al riguardo ricorda infatti che il gettito dei due tributi in questione (accisa erariale e imposta regionale), al pari del gettito di altri tributi erariali, spetta alle regioni a statuto speciale (salvo la Sicilia) ed alle province autonome, nelle quote stabilite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, e che l'ordinamento finanziario di questi enti, basato, sulle compartecipazioni ai tributi erariali, prevede altresì la possibilità che venga riservato all'erario statale l'incremento di gettito delle imposte riscosse nel territorio delle regioni stesse, disposto dalla legge statale per far fronte a specifiche esigenze.
  In base al comma 5 il Fondo è inoltre alimentato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Pag. 28europea, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, nonché, per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992 (dove sono riportati i capitoli del bilancio statale sui quali possono essere effettuate le riduzioni necessarie al recupero delle somme per il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, qualora sia necessario attingere a tale Fondo per finanziare interventi della protezione civile per eventi calamitosi). La norma specifica che con decreto del Presidente del Consiglio saranno indicate le riduzioni e le voci di spesa interessate, nonché le conseguenti modifiche al patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Si prevede inoltre che le voci di spesa oggetto di riduzione possano essere reintegrate utilizzando i risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi conseguenti all'attività di spending review, in attuazione del decreto-legge n. 52 del 2012, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.
  Il comma 6 intesta ai presidenti delle Regioni interessate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo, e dove confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.
  L'articolo 3, comma 1, dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possano essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché indennizzi a favore delle imprese.
  In particolare, si prevede che possano essere erogati contributi:
   per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente riportato;
   per le attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi, comprese quelle relative ad enti non commerciali ed alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;
   per i danni subiti da strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
   per i danni subiti da edifici di interesse storico-artistico;
   per far fronte ad oneri sostenuti per traslochi e depositi conseguenti a disposizioni di sgombero disposte dalle competenti autorità e per l'allestimento di alloggi temporanei,
   per la delocalizzazione temporanea di attività danneggiate dal sisma al fine di garantire la continuità produttiva.

  I commi 2 e 3 dettano la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi.
  I commi da 4 a 7 introducono procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, agevolando e le decisioni dei condomini sui necessari interventi edilizi sugli immobili danneggiati dal terremoto consentendo di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, permettendo di avviare i lavori edilizi di ripristino in parziale deroga alla normativa sui titoli Pag. 29abilitativi edilizi ed agli obblighi dichiarativi (escluse le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi), consentendo di acquisire certificazione di agibilità sismica dei luoghi di lavoro rilasciata da un professionista abilitato.
  I commi da 8 a 10 prevedono invece norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza degli edifici, che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo in particolare il rilascio provvisorio del certificato di agibilità sismica in assenza di talune gravi carenze strutturali e stabilendo che il livello di sicurezza dell'edificio dovrà essere definito in misura pari almeno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.
  I commi 11 e 12 prevedono procedure semplificate per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive nei territori coliti dal sisma, prevedendo a tal fine che i Direttori regionali dell'Agenzia regionale di protezione civile delle regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto di protezione civile della Regione Veneto, provvedano alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di aree pubbliche e private, e consentendo che le attività produttive siano spostate in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, con la presentazione di una autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.
  Il comma 13 autorizza i Presidenti delle regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fermo restando che tali attività rispettino la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  L'articolo 4 dispone, ai commi 1 e 2, che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici (edifici ad uso scolastico; strutture edilizie universitarie; caserme in uso all'amministrazione della difesa; immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico) e definiscano modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali. A tal fine i Presidenti si avvalgono del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali.
  Il comma 3 prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
  Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all'aggiornamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dei piani di emergenza comunali, prevedendo, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo dei prefetti.
  L'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma, prevedendo, al comma 1, la destinazione di risorse, nonché autorizzando le regioni, al comma 2, a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati.
  Il comma 3 consente all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna di adottare, per l'anno scolastico 2012/2013, interventi di adattamento del calendario scolastico, dell'articolazione e della composizione di classi e sezioni, nonché interventi in materia di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni. Il comma 4 autorizza invece il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad emanare, ove necessario, un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle norme vigenti, lo svolgimento degli Pag. 30scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei comuni interessati dal sisma.
  L'articolo 6, comma 1, sospende fino al 31 luglio 2012 i processi civili, penali e amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. La previsione riguarda, sia pure marginalmente, anche gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto, facendo riferimento a tutte le giurisdizioni speciali, investe anche i procedimenti dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
  La sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
  In base al comma 2, fino al 31 luglio 2012 sono sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a procedimenti che debbano svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati.
  Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 20 maggio erano residenti o avevano sede nei comuni terremotati alla data del 20 maggio 2012, salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.
  Il comma 4 sospende dal 20 maggio al 31 luglio 2012, a favore dei soggetti che, al 20 maggio 2012, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati, salva espressa rinuncia degli interessati, i termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
  Ancora per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 5, il quale sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo tra il 20 maggio e il 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 20 maggio 2012, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati; tale sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli interessati di rinunciarvi espressamente.
  Il comma 6 sospende fino al 31 luglio 2012 i processi penali pendenti alla data del 20 maggio 2012 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati, nonché i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.
  Il comma 7 disciplina le sorti dei processi penali in cui, al 20 maggio 2012, una parte o un difensore risultasse residente nei comuni terremotati, prevedendo il rinvio d'ufficio da parte del giudice a data successiva al 31 luglio 2012 quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente e la sospensione fino alla stessa data dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
  Il comma 8 esclude dalla sospensione prevista dai commi 6 e 7 l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; il giudizio direttissimo; la convalida dei sequestri; i processi con imputati in stato di custodia cautelare; i processi a carico di imputati minorenni. Si stabilisce inoltre che la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione Pag. 31di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.
  Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui, ai sensi dei commi 6 e 7, il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o il processo è rinviato.
  L'articolo 7 alleggerisce gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici prevedendo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012 dei suddetti comuni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.
  Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, valutati in 50 milioni di euro per il 2012, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 8, comma 1, il quale, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012.
  Al riguardo rammenta che il predetto decreto ministeriale del 1o giugno 2012 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato. Tale sospensione di termini si applica, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni citati.
  In tale contesto il comma 1 precisa che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 fino all'8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) devono essere regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.
  Ulteriori sospensioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sono disposte dai numeri 3), 6) e 9).
  Il numero 3) sospende i termini di notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento da parte degli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale a decorrere dal 1o ottobre 2011 è stata prevista la concentrazione della riscossione nell'accertamento; la disposizione sospende altresì i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione.
  Il numero 6) sospende i termini di pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
  Il numero 9), primo periodo, sospende i termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, Pag. 32nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, prevedendo inoltre che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati, in deroga al criterio generale secondo cui tali redditi sono sottoposti a tassazione secondo il principio di competenza.
  In merito alla formulazione della norma segnala come il riferimento agli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, dovrebbe essere sostituito con il riferimento all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, in quanto l'articolo 7 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel sostituire l'intero Titolo V del TUB, ha riscritto i predetti articoli 106 e 107, sostituendo la previsione del doppio elenco degli intermediari finanziari con un unico albo, disciplinato appunto dall'articolo 106.
  In tale ambito il secondo periodo del numero 9) specifica che gli eventi i quali hanno colpito i residenti dei comuni colpiti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile (il quale esenta dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile), anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi, presso la quale gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia i crediti verso i propri clienti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
  L'ultimo periodo del numero 9) sospende, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni (immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.
  Il comma 1 stabilisce altresì la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei seguenti ulteriori termini:
   il numero 1) i termini relativi agli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   il numero 2) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte al registro delle imprese per il finanziamento delle camere di commercio;
   il numero 4) il versamento dei contributi dovuti ai consorzi di bonifica, gravanti su qualunque immobile sia agricolo sia extragricolo, limitatamente alla quota dovuta per la difesa idraulica;
   il numero 5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   il numero 7) le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura e il pagamento della relativa tariffa;
   il numero 8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti.

  Il comma 2 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) debba: introdurre norme per la sospensione temporanea (non oltre il 20 novembre 2012) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, per le utenze situate nei comuni danneggiati Pag. 33dagli eventi sismici; disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi; introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici; individuare le modalità per la copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi 3 e 4.
  Il comma 3 prevede, al primo periodo, che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
  Tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013.
  Il secondo periodo del comma esenta inoltre i predetti fabbricati dall'imposta municipale propria (IMU) fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  Il comma 4 proroga invece al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma. La disposizione, che rileva per la Commissione in riferimento agli adempimenti tributari, precisa che la proroga è efficace anche qualora i predetti soggetti agiscano per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.
  Ai sensi del comma 5, sono sospese, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei comuni coinvolti dal sisma, le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.
  Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni colpiti dal sisma sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, il quale, disciplinando la responsabilità contrattuale, esenta dal risarcimento del danno il debitore che non esegue esattamente la prestazione nel caso in cui egli provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013.
  Il comma 8 differisce al 30 novembre 2012 numerosi adempimenti burocratici posti a carico delle aziende zootecniche in materia di registrazione dei capi, registrazione e comunicazione della movimentazione degli animali e degli eventi di stalla, registrazioni dell'impiego di taluni farmaci.
  Il comma 9 sospende i versamenti che gli acquirenti di latte, prodotto dai singoli produttori in esubero rispetto alla quota loro assegnata, sono tenuti a fare mensilmente all'AGEA.
  Il comma 10 reca norme che consentono di derogare alla disciplina generale stabilita per l'allevamento e l'ingrasso dei suini.
  Il comma 11 prevede che gli agricoltori ubicati nei comuni colpiti dal sisma mantengono il diritto ai pagamenti diretti di cui beneficiano gli agricoltori europei, anche in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti in materia dalla normativa comunitaria.
  Il comma 12 stabilisce che le Autorità competenti debbano rinunciare alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all'investimento in attuazione delle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR), qualora gli agricoltori ricadenti nelle aree colpite dal sisma non siano in grado di rispettare gli impegni assunti.Pag. 34
  In connessione con il comma 12 il comma 13 sostituisce, in deroga alle disposizioni comunitarie, la comunicazione che gli agricoltori sarebbero tenuti a trasmettere all'Autorità competente per essere autorizzati, in casi di forza maggiore, a non restituire gli aiuti comunitari in loro favore, con il riconoscimento, disposto per via amministrativa dall'Autorità competente all'accertamento della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso d'inerzia di detta autorità, l'accertamento del nesso di causalità tra inadempimento da parte dell'agricoltore e evento calamitoso deve essere fatto d'ufficio dall'Amministrazione competente.
  Il comma 14 stabilisce che l'attività di somministrazione dei pasti nelle aziende agrituristiche della regione Emilia Romagna possa svolgersi fino al 31 dicembre 2012 in deroga ai limiti stabiliti in materia dall'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2009 (disponibilità della materia prima agricola aziendale, idoneità sanitaria dei locali utilizzati, volume non superiore alla media di cinquanta pasti giornalieri).
  Il comma 15 dispone che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, non si applichi, fino al 31 dicembre 2012, l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica, mentre trova generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
  L'articolo 9 dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere previsto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per il conto annuale del personale.
  Per quel che concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a titolo gratuito, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012. Tale intervento è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi ammessi al Fondo, per una durata di tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.
  La disposizione specifica che per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  L'articolo 11 autorizza la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi alle imprese danneggiate dal sisma.
  La previsione riguarda le imprese ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.
  Per la concreta attuazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, con il quale saranno stabiliti i criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.
  Alla copertura dei relativi oneri si provvederà attraverso una corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.Pag. 35
  L'articolo 12, comma 1, trasferisce, per l'anno 2012, 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici.
  Il comma 2 demanda alla Regione Emilia-Romagna la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione di tali agevolazioni, in particolare per quanto riguarda: l'ammontare dei contributi massimi concedibili; le spese ammesse; i criteri di valutazione; la documentazione istruttoria; la procedura; le condizioni per l'accesso, l'erogazione e la revoca dei contributi; le modalità di controllo e di rendicontazione.
  Il comma 3 dispone che la citata somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativa al FAR, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge.
  L'articolo 13 trasferisce che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (società di scopo controllata al 100 per cento dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA). Tale trasferimento di risorse è volto a ridurre, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e che hanno subito danni, le commissioni che esse devono pagare per ottenere l'intervento della stessa Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare a garanzia dei finanziamenti bancari che le imprese richiedono.
  L'articolo 14, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, pone a carico delle Stato la quota di spettanza della Regione Emilia-Romagna relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013; ciò al fine di consentire alla Regione stessa di disporre di risorse aggiuntive da destinare ad interventi nelle zone colpite dal sisma finalizzati al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale.
  L'articolo 15, commi 1 e 2, prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.
  In particolare, si prevede la facoltà di erogare, fino al 31 dicembre 2012, una specifica indennità (e relativa contribuzione figurativa), in misura non superiore a quella prevista dalle norme in materia di interventi di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori subordinati del settore privato, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito.
  Inoltre si riconosce un'indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
  L'entità dell'indennità per i lavoratori subordinati e dell'indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori richiamati è determinata da un apposito decreto interministeriale, il quale, ai sensi del comma 3, contiene anche le modalità di attuazione ai fini dell'erogazione delle indennità medesime.
  Lo stesso comma 3 dispone che, ai fini dell'attuazione delle richiamate disposizioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipuli una convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici.
  I predetti benefici sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le l'indennità per i lavoratori subordinati e 20 milioni di euro per l'indennità una tantum per le altre categorie di lavoratori; al relativo onere si Pag. 36fa fronte utilizzando le disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  L'articolo 16, comma 1, affida al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport il compito di promuovere iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale, nelle zone colpite dal sisma, per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011.
  Il comma 2 autorizza la predetta Struttura di missione ad affidare nel 2012, con procedura d'urgenza, un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione, per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione ricettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma. Per l'affidamento dell'incarico si stabilisce un limite di spesa di euro 300.000,00, comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate al settore del turismo.
  L'articolo 17 intende accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati, al fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma e assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani.
  In particolare, il comma 1 classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come «rifiuti urbani non specificati altrimenti», in deroga al disposto Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici ed i materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.
  Il comma 2 disciplina le modalità procedurali da seguire in presenza, nelle aziende, di manufatti contenenti amianto, le precauzioni da adottare da parte degli operatori che intervengono e regola altresì la fase della bonifica.
  Ai sensi del comma 3 non sono considerati rifiuti i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico; i resti dei beni ed effetti di valore anche simbolico; i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale; il legno lavorato ed i metalli lavorati. In connessione con tale previsione il comma 15 prevede che le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione, per il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.
  Il comma 4 reca un elenco di impianti presso cui possono essere conferiti, ove occorra, i materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni.
  Il comma 5 disciplina l'attribuzione dei codici rifiuto CER ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni ed ai rifiuti provenienti dalle operazioni di demolizione selettiva.
  Il comma 6 affida la raccolta dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni ai gestori dei servizi pubblici ed ai soggetti incaricati dalle pubbliche amministrazioni.
  In base al comma 7, il trasporto dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, da avviare a recupero o smaltimento, è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati oppure dai comuni territorialmente competenti o dalle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolti.
  Il comma 8 prevede, per tali rifiuti, all'atto dell'ingresso nell'impianto, l'obbligo di pesatura e l'obbligo di redigere un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti, mentre il comma 9 consente, ai gestori degli impianti, di effettuare, previa comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti ed operazioni di selezione meccanica e cernita mediante l'utilizzo di impianti Pag. 37mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. Si prevede altresì che le suddette operazioni suddette siano effettuate in deroga alle disposizioni in materia di VIA, VAS e AIA.
  In base al comma 10 i gestori degli impianti individuati al comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente.
  Il comma 11 prevede che i gestori degli impianti individuati al comma 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti.
  Il comma 12 consente lo smaltimento negli impianti elencati al comma 4 anche dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico, secondo il principio di prossimità, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti.
  Il comma 13 prevede che le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, assicurino adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza, il comma 14 affida all'ARPA Emilia-Romagna e alle AUSL territorialmente competenti, il compito di assicurare la vigilanza circa il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo, mentre il comma 16 affida alle AUSL la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
  Il comma 17 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, ai quali si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma.
  L'articolo 18, comma 1, prevede, in deroga alle norme del Codice dell'ambiente, la possibilità di sospendere, sui richiesta degli interessati, i procedimenti in corso relativi alla bonifica dei siti inquinati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici.
  Inoltre i commi 2 e 3 sospendono o differiscono i termini del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale, mentre il comma 4 sospende per 12 mesi i controlli programmati previsti nell'AIA per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici.
  Ai sensi del comma 5 la sospensione ed il differimento dei termini contemplati dai commi 2, 3 e 4 si estendono alle autorizzazioni ambientali previste per le attività non soggette all'AIA.
  L'articolo 19 semplifica alcune procedure di autorizzazione ambientale.
  In particolare, il comma 1 consente alle aziende che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici, di ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti, prevedendo che esse comunichino all'autorità competente le modifiche non sostanziali, dopodiché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, le medesime imprese potranno procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali.
  Il comma 2 prevede l'istituzione, da parte della Regione Emilia-Romagna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione unica temporanea, cui è affidata la gestione e lo svolgimento degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dal sisma. In tale ambito si consentono l'inoltro cartaceo della documentazione relativa alle predette procedure, nonché il dimezzamento dei termini di deposito e pubblicizzazione in materia di VIA ed AIA.Pag. 38
  L'articolo 20 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13, cui si provvede nei limiti del Fondo istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge.
  L'articolo 21 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  A conclusione dell'illustrazione delle disposizioni recate dal decreto-legge, ritiene opportuno evidenziare come l'eccezionalità della situazione determinata dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 imponga un perfezionamento dei contenuti del provvedimento, di cui appare comunque condivisibile l'impianto complessivo, rilevando, in proposito, come il contributo che la Commissione Finanze offrirà con il proprio parere alla predetta opera di miglioramento del testo risulterà particolarmente importante.
  Infatti, gli eventi tellurici del maggio scorso hanno prodotto, come in analoghi casi verificatisi in passato, effetti devastanti per le persone e per il patrimonio, soprattutto immobiliare, delle aree colpite – costringendo la Protezione civile nazionale e quella regionale, ben coordinate dal commissario straordinario Errani, ad allestire quarantasei campi di accoglienza, con il prezioso concorso di circa 5.000 volontari –, ma hanno anche interessato, per la prima volta, un territorio il cui tessuto produttivo contribuisce al PIL nazionale per il 2,5 per cento, provocando l'interruzione o la notevole riduzione delle attività di circa 5.000 aziende, di cui 600 direttamente danneggiate, con ripercussioni su circa 25.000 lavoratori.
  La situazione verificatasi in Emilia-Romagna assume, quindi, i connotati di una vera e propria emergenza economica nazionale, poiché ai drammatici effetti di tipo umanitario e sociale si sono aggiunte, in questo caso, conseguenze altrettanto drammatiche di tipo economico, attesa la rilevanza regionale e nazionale di molte aziende insediate nelle zone colpite, tra le quali quelle del distretto biomedicale, polo industriale all'avanguardia in Europa, quelle agroalimentari, meccaniche e della ceramica.
  Nel prendere atto con soddisfazione dei risultati prodotti dalla proficua collaborazione, nella fase emergenziale, tra Governo nazionale, enti locali e commissari straordinari, segnala, quindi, come appaia insoddisfacente, innanzitutto, quanto finora disposto in merito all'adempimento degli obblighi tributari scadenti nel periodo tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012, ritenendo essenziale, a tale proposito, prevedere una proroga dei relativi termini molto più ampia di quella già stabilita, dal momento che pochi mesi non sono sufficienti per consentire alle imprese del territorio di rimettere in moto a pieno regime le proprie attività. Inoltre, appare fondamentale l'introduzione nel provvedimento di misure che prevedano la concessione di crediti di imposta ai soggetti che investiranno nella ricostruzione dell'apparato produttivo.
  In tale contesto, ritiene necessaria una forte assunzione di responsabilità da parte del Governo e del Parlamento, i quali sono chiamati a sostenere con le opportune misure fiscali, tra le quali quelle in precedenza indicate, la ricostruzione del tessuto industriale dell'Emilia-Romagna, che in tal modo potrà continuare a contribuire in maniera importante al PIL nazionale, in un momento in cui è più che mai urgente che il Paese riprenda un percorso di crescita economica.
  Auspica, pertanto, che il Governo seguiti a dimostrare sensibilità e disponibilità, adottando tutti gli interventi, anche di natura fiscale, che si renderanno necessari, i quali produrranno, nel tempo, rilevanti benefici anche per le casse dell'Erario.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione del fatto che il provvedimento sarà presumibilmente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente, ritiene opportuno, nessun altro chiedendo di intervenire, di inviare il seguito ad altra seduta, da convocare nella prossima settimana.

  La seduta termina alle 12.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono stati presentati taluni emendamenti (vedi allegato 1); segnala altresì che gli emendamenti Fugatti 1.1 e 1.2 sono stati ritirati. Informa quindi che le proposte emendative Fugatti 3.1 e 3.01 sono state sottoscritte dal deputato Comaroli.

  Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, formula gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 3.2, redatti anche grazie ai suggerimenti forniti dall'Agenzia del demanio, i quali intendono chiarire taluni aspetti del provvedimento.
  In particolare, gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 specificano che il parametro relativo all'utilizzo massimo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, che le eventuali deroghe a tale parametro, devono avere natura eccezionale e che l'eventuale verifica relativa da parte dell'Agenzia del demanio, circa l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle amministrazioni, di immobili in locazione passiva, comporta, oltre che alla disdetta dei relativi contratti, anche la definizione, di concerto con le amministrazioni interessate, di tempi e modalità per il rilascio degli immobili locati per i quali si dispone la disdetta.
  L'emendamento 3.2 sopprime invece il capoverso 8-bis del comma 1 dell'articolo 3, in quanto la previsione ivi contenuta, relativa all'istituzione di un fondo per la manutenzione degli immobili pubblici alimentato con una quota non superiore al 25 per cento dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione ed ottimizzazioni degli immobili di proprietà dello Stato, si sovrappone sostanzialmente con la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), la quale stabilisce che alle amministrazioni statali sia attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009. Conseguentemente alla presentazione dell'emendamento 3.2, ritiene che debba intendersi assorbito l'emendamento Fugatti 3.1.
  Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, a condizione che sia riformulato nel senso di tener conto della soppressione, proposta dall'emendamento 3.2, del capoverso comma 8-bis dell'articolo 3.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI prende atto di come taluni degli emendamenti presentati dal relatore superino alcune problematiche segnalate dall'Agenzia del demanio, in particolare con riferimento al meccanismo di disdetta degli immobili in locazione passiva previsto dall'articolo 1, comma 2, capoverso comma 222-ter, nonché in merito all'ulteriore Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, previsto dall'articolo 3, comma 1, capoverso 8-bis.
  Segnala, peraltro, come sussistano profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 2, il quale stabilisce un termine perentorio di 120 giorni entro il quale i Presidenti delle giunte regionali avviano la formazione dei programmi unitari di valorizzazione Pag. 40territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 351 del 2011: sottolinea, infatti, come tale previsione incida su una materia di competenza regionale. Propone pertanto di riformulare l'articolo nel senso di limitarne il dettato al solo secondo periodo, il quale prevede che i predetti programmi di valorizzazione contemplino anche interventi di riduzione ed ottimizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP), accoglie l'invito del relatore, riformulando conseguentemente l'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, di cui è cofirmataria.

  Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, con riferimento alle considerazioni svolte dal Sottosegretario in merito all'articolo 2, rileva come la previsione di un termine appaia indispensabile per stimolare l'effettiva formazione dei citati programmi di valorizzazione territoriale, e come l'eliminazione del termine stesso renderebbe la norma sostanzialmente inutile.

  Marco CAUSI (PD) suggerisce di riformulare integralmente l'articolo 2, nel senso di prevedere che il Governo definisca norme di coordinamento volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali.

  Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, concorda con il suggerimento del deputato Causi e formula l'emendamento 2.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 2.1 del relatore. Approva quindi l'emendamento 3.2 del relatore, risultando pertanto assorbito l'emendamento Fugatti 3.1. Approva inoltre l'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, come riformulato.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che il nuovo testo della proposta di legge C. 4149, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  In tale contesto segnala, inoltre, come le questioni affrontate dalla proposta di legge saranno probabilmente oggetto di specifiche norme nell'ambito dei provvedimenti di urgenza di razionalizzazione della spesa pubbliche che il Governo si accingerebbe ad emanare.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 12.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 28 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 12.10.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte che, su richiesta del presentatore, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-07218 Barbato è rinviato ad altra seduta.
  Avverte, altresì, che l'interrogazione n. 5-07216 Fugatti è stata sottoscritta dal deputato Comaroli e che l'interrogazione n. 5-07217 Fluvi e Garavini è stata sottoscritta dal deputato Causi.

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5-07215 Bernardo e De Camillis: Estensione dell'esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo anche ai territori delle regioni Puglia e Molise interessati dal sisma del 2002.

  Sabrina DE CAMILLIS (PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Sabrina DE CAMILLIS (PdL) ringrazia il Governo per la disponibilità a dare risposta a un'esigenza di equità avvertita dai cittadini del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002.
  In particolare, ricorda come fosse stato già accolto, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 16 del 2012, il proprio ordine del giorno n. 9/5109-AR/26, il quale impegnava il Governo a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che prevedesse l'estensione ai cittadini del Molise e della Puglia colpiti dal predetto evento tellurico dell'esenzione dall'IMU prevista, per i fabbricati inagibili a seguito del sisma che ha devastato l'Abruzzo, dal comma 5-octies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16, in considerazione del fatto che essi si trovavano nella medesima situazione di quelli dell'Abruzzo, avendo subito la perdita dell'abitazione, o perché distrutta, o perché inagibile e, in quanto tali, oggetto di ordinanza di sgombero.
  Rileva, peraltro, come alla ricostruzione si sia potuto procedere, in Molise, con un ritardo di ben cinque anni, da imputare a tutti gli attori pubblici coinvolti e, soprattutto, alla lentezza con la quale è stata predisposta la nuova mappatura del territorio, necessaria per l'applicazione delle tecniche costruttive appropriate. A tali difficoltà si è aggiunta, peraltro, quella determinata dal blocco degli stanziamenti occorrenti per la ricostruzione, affluiti regolarmente per un anno durante il Governo Prodi e svincolati soltanto durante l'ultimo anno del Governo Berlusconi.
  Sennonché, proprio quando i lavori di completamento della ricostruzione erano ripresi a pieno regime, è venuto meno lo stato di criticità, con la conseguenza che i cittadini del Molise saranno costretti a pagare l'IMU per la propria abitazione, pur non potendoci abitare.
  Confida, quindi, che la disparità di trattamento dei cittadini del Molise e della Puglia colpiti dal sisma del 2002 possa essere sanata, anche sulla scorta della disponibilità manifestata dal Governo il 19 aprile scorso e ribadita nella parte conclusiva della risposta fornita nella seduta odierna all'atto di sindacato ispettivo.

5-07216 Fugatti: Applicazione dell'aliquota IMU dello 0,4 per cento alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando tuttavia, come la stessa, al di là di una puntuale ricostruzione della normativa vigente – la quale, naturalmente, era già nota gli interroganti –, non contenga alcuna indicazione circa le iniziative che il Governo intende assumere per fare in modo che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci sia applicata l'aliquota IMU dello 0,4 per cento, equiparando il trattamento tributario di tali fattispecie a quello delle altre abitazioni principali, come avveniva nella vigenza della precedente normativa in materia di ICI.
  Si dichiara pertanto insoddisfatta, invitando il Governo ad approfondire la questione e ad attivarsi nel senso indicato dagli interroganti, anche in considerazione del fatto che la ingiustificata e illegittima disparità di trattamento da essi segnalata Pag. 42permarrebbe anche nel caso in cui i comuni deliberassero di applicare all'aliquota dello 0,76 per cento, attualmente stabilita, la riduzione dello 0,3 per cento, come indicato nella risposta.

5-07217 Fluvi e Garavini: Iniziative per evitare la restituzione ai concessionari dei giochi del deposito cauzionale di cui all'articolo 1, comma 530, lettera c), della legge n. 266 del 2005.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, sottolineando come lo scopo dell'atto di sindacato ispettivo fosse quello di sollecitare una riflessione complessiva del Governo sulle tematiche concernenti il settore dei giochi.
  Prende atto con soddisfazione, quindi, del fatto che il Governo si riserva di valutare l'adozione di iniziative normative in materia.

  Gianfranco CONTE, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.30.

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