CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2012
673.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 3

  Mercoledì 27 giugno 2012. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 8.45.

Sui lavori della Giunta.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che in data 14 giugno 2012 il deputato Gianluca Pini ha sollecitato la trattazione di una sua domanda di insindacabilità, relativa a una causa civile intentata nei suoi confronti dal sig. Ellero Morgagni. Sulla questione era stata dapprima nominata relatrice la collega Santelli, indi, in seguito a sua rinuncia, il collega Fabio Gava, a sua volta cessato dalla carica di membro della Giunta. L'ultima seduta in cui è stato affrontato l'argomento risale al 28 luglio 2010. Nel frattempo, per come narra il deputato interessato nella sua lettera dello scorso 14 giugno, è intervenuta nei suoi confronti una sentenza di condanna da parte del tribunale di Forlì, rispetto alla quale egli ha preannunziato l'intenzione di appellarsi.
  Si riserva pertanto di indicare un nuovo relatore e comunica di aver già chiesto al deputato Pini di far pervenire copia della sentenza. Quando tale documento, utile per l'istruttoria, sarà pervenuto, il seguito dell'esame sarà posto all'ordine del giorno e, come da Regolamento, il deputato Pini sarà invitato a intervenire.

  La Giunta prende atto.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Antonino Lo Presti, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Roma.
(Esame e conclusione).

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, in via preliminare constata che opportunamente il deputato Lo Presti in Pag. 4questo momento non è presente, conformemente a molti precedenti (ricorda, tra i tanti, quelli del 26 settembre 2001 inerente all'onorevole Bielli, dell'8 ottobre 2003 inerente all'onorevole Mancuso e, da ultimo, quello del 9 febbraio 2011 relativo all'onorevole Belcastro, allora anch'egli membro della Giunta).
  La domanda in titolo (la documentazione relativa alla quale è in distribuzione) concerne una citazione per danni civili avanzata nei confronti del collega Lo Presti dall'avvocato Grazia Volo, per il tramite della sua patrocinante Anna Sistopaoli. Il danno del quale si chiede il risarcimento è fissato nell'atto di citazione in via equitativa in 200 mila euro. In realtà è convenuta, insieme al collega Lo Presti, anche la signora Liliana D'Angelo, imprenditrice di Trapani, dalla cui storia personale e lavorativa nasce tutta la vicenda. Da quel che risulta dalle notizie di stampa, la signora D'Angelo ha indirizzato al presidente della Confindustria della Sicilia, Ivan Lo Bello, una lettera nella quale ha denunziato di essere stata raggirata in una complessa serie di operazioni societarie. Questo raggiro sarebbe consistito nella cessione di quote di sue imprese a entità societarie riconducibili a due soggetti, l'ingegner Marcello Pacifico e il commercialista Gianluca Piredda, entrambi operanti a Trapani.
  L'operazione si sarebbe risolta poi in una pesante perdita patrimoniale per la D'Angelo, la quale si è quindi determinata ad adire l'autorità giudiziaria sia in sede civile sia in sede penale, con precise e circostanziate denunzie. Tuttavia tali denunzie si sono sostanzialmente arenate presso la procura di Trapani. Di qui l'amarezza e il moto di ribellione della D'Angelo che ha scritto a Lo Bello, ipotizzando l'esistenza di un muro di silenzio eretto attorno alle sue problematiche, dovuto ad una rete di relazioni più o meno implicite nelle quali sarebbe, ad avviso della D'Angelo, coinvolta anche l'avvocato Volo.
  Di tale vicenda si è avuta – come accennato – larga eco sui quotidiani locali, in particolare sulla Sicilia – edizione di Trapani. Proprio riprendendo le notizie di stampa, il deputato Lo Presti ha presentato il 15 febbraio 2012 un'interrogazione a risposta scritta (la n. 14932) con la quale ha chiesto se il Governo, nelle persone dei ministri Guardasigilli e dell'interno non avesse intenzione di assumere iniziative di carattere ispettivo presso gli uffici giudiziari di Trapani e comunque di quali informazioni disponesse in ordine al condizionamento di poteri forti o legati alla criminalità organizzata sull'imprenditoria locale. È ovvio che il merito della vicenda, appena sintetizzata, non interessa l'esame della Giunta, restando evidentemente il compito di assegnare i torti e le ragioni nella vicenda imprenditoriale della signora D'Angelo rimesso all'autorità giudiziaria.
  È invece altrettanto ovvio che l'atto di citazione – che non casualmente ha scelto il foro di Roma, luogo della sede della Camera, come competente per la lite – ha per oggetto proprio l'interrogazione parlamentare del collega Lo Presti. Nella pagina 6 della citazione per danni, infatti, si legge testualmente che «il deputato avvocato Antonino Lo Presti, recependo il contenuto della missiva in maniera acritica e senza esperire alcuna necessaria preventiva verifica, ha infatti irresponsabilmente ritenuto di poter presentare sinanche un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, ove la lettera della D'Angelo è stata riassunta in maniera pressappochista [...]. L'interrogazione parlamentare, svolta dunque dinnanzi al maggior consesso del nostro Paese, dopo aver rappresentato un ruolo falso e diffamatorio dell'avvocato Volo nella vicenda, si conclude con un ulteriore gravissimo attacco all'esponente, atteso che il deputato ha interpellato tanto il Ministro della giustizia quanto il Ministro dell'interno». Ne deriva che la parte attrice si duole proprio e in via esclusiva dell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Lo Presti, ciò che evidentemente è del tutto precluso dall'articolo 68 della Costituzione.
  La delibera d'insindacabilità, domandata dal collega Lo Presti, si appalesa dunque come un atto eminentemente dovuto. Non solo, infatti, il collega Lo Presti Pag. 5viene citato in giudizio per una tipica attività di raccolta del malumore sociale nel territorio della sua elezione e di rappresentanza rispetto al medesimo territorio, ma viene addirittura ritenuto responsabile giuridicamente esclusivamente per il deposito dell'atto ispettivo.
  Crede pertanto necessario, in conclusione, che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare che i fatti concernono un'opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

  Marilena SAMPERI (PD) concorda con la proposta del Presidente e relatore, rimarcando come, addirittura, in questo caso manchi ogni esternazione extra moenia del deputato Lo Presti, sicché la fattispecie in titolo si rivela come un caso scolastico di insindacabilità parlamentare.

  Federico PALOMBA (IdV), associandosi alle considerazioni della collega Samperi, osserva come si tratti di un caso di attività parlamentare tipica oggetto di contestazione giudiziaria, ciò che in fondo è una rarità.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) voterà a favore della proposta del Presidente e relatore. È rimasto incuriosito dalla circostanza che l'atto di citazione nei confronti del deputato Lo Presti non venga da un quisque de populo, bensì da una professionista di grido: a suo avviso, potrebbero derivarne anche conseguenze disciplinari.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) voterà ovviamente a favore della proposta del Presidente e relatore, ma intende sottolineare come il clima dell'antipolitica ormai abbia travolto tutti gli istituti di garanzia parlamentare, tanto che un avvocato oggi si permette l'operazione intimidatoria e ’locupletatoria’ consistente nella richiesta di un risarcimento iperbolico persino a fronte di un atto tipico della funzione parlamentare.

  Maurizio PANIZ (PdL) si associa alle considerazioni del collega Paolini e, rivolto al collega Mantini, osserva che, sebbene l'avvocato Volo sia un'affermata professionista, non può essere la Giunta a indicare percorsi ulteriori rispetto alla delibera d'insindacabilità, restando iniziative disciplinari rimesse ad altri soggetti.

  Federico PALOMBA (IdV) soggiunge che, nondimeno, la lite intentata dalla parte attrice appare davvero temeraria.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) si associa.

  Marilena SAMPERI (PD) osserva che, ove fosse stata eccepita in giudizio, l'insindacabilità sarebbe stata certamente dichiarata dal giudice.

  La Giunta, all'unanimità, approva la proposta del Presidente, conferendogli l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Enrico COSTA (PdL), relatore, prende atto della disponibilità di nuovi documenti che concernono il caso in titolo e domanda il rinvio del seguito dell'esame per poterne approfondire il contenuto.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito dell'esame della questione.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2012.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che in data 19 giugno 2012 è pervenuta una lettera dal Presidente della Camera, con cui sono richiesti elementi di Pag. 6valutazione in ordine a un conflitto d'attribuzione elevato dal tribunale di Roma. Il conflitto di cui si tratta attiene a una deliberazione d'insindacabilità della Camera, adottata – su conforme proposta della Giunta a maggioranza – in relazione a una causa civile tra i deputati Berlusconi e Di Pietro. Si tratta della stessa circostanza nella quale fu adottata la deliberazione in ordine al procedimento penale presso il tribunale di Bergamo, il quale pure ha elevato il conflitto, su cui la Giunta si è espressa in sede consultiva lo scorso 23 maggio 2012 e la cui deliberazione, ai fini della costituzione in giudizio, è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea di oggi.
  Come di consueto, la documentazione del caso è a disposizione. Al proposito, il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 97 del 2012, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 aprile 2012 e notificata alla Camera nell'ultimo giorno utile, vale a dire il 18 giugno 2012 (il termine sarebbe scaduto il 17 giugno ma, trattandosi di una domenica, la scadenza era prorogata al giorno successivo).
  Come si può osservare dall'incartamento, l'autorità procedente che ha elevato conflitto appare essere incorsa in un errore materiale, che tuttavia ha ripercussioni sostanziali. Come noto, gli articoli 37, comma 4, della legge n. 87 del 1953 e 24, comma 3, delle Norme integrative sui giudizi innanzi alla Corte costituzionale, approvate nel 2008, prescrivono che – una volta che sia stata dichiarata l'ammissibilità del conflitto – il potere ricorrente deve notificare all'altro potere copia dell'ordinanza di ammissibilità unitamente a copia del ricorso con cui il conflitto è elevato.
  Si tratta di adempimenti che la disciplina dei giudizi innanzi alla Corte costituzionale considera necessari per la corretta formazione del contraddittorio processuale.
  Nella documentazione notificata alla Camera dei deputati il 18 giugno 2012, mentre appare regolare la notifica dell'ordinanza di ammissibilità (la n. 97 del 2012), carente invece è la notifica della copia del ricorso del tribunale ordinario di Roma, giacché alla Camera sono state notificate soltanto le pagine dispari del medesimo (1, 3 e 5) e non le pari (la 2 e la 4).
  Parrebbe doversene desumere che in questo modo la Camera, formalmente chiamata in giudizio solo con la notifica avvenuta il 18 giugno, non è stata posta nella condizione di valutare compiutamente le ragioni del conflitto e le doglianze del potere giudiziario che si pretende menomato dalla delibera della Camera, come prescritto dal predetto articolo 24. Essendo il testo del ricorso incompleto, sono dunque pregiudicate anzitutto la possibilità per la Camera – e per la Giunta, in questa fase – di valutare compiutamente le ragioni del ricorrente; ma anche, più in generale, la possibilità di compiuta difesa processuale da parte della Camera stessa.
  A questo punto, si pone l'alternativa se ritenere che la Giunta non possa esprimere il proprio parere per l'ufficio di presidenza, in ragione del vizio, di carattere «pregiudiziale», che ha citato; oppure se – viceversa – esso attenga a un profilo processuale, di stretta competenza del giudizio costituzionale, di talché i vari gruppi parlamentari possano comunque esprimere il loro orientamento per la costituzione della Camera nel giudizio o contro.

  Antonio LEONE (PdL), posto che il parere della Giunta non è comunque vincolante per l'ufficio di presidenza, ritiene che sia sufficiente che essa rappresenti all'Ufficio medesimo, organo cui spetta avanzare proposte per l'Assemblea, il vizio dedotto.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con il collega Leone.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ipotizza che le pagine mancanti possano essere richieste all'autorità giudiziaria.

  Federico PALOMBA (IdV), rimarcata la sua ferma contrarietà ai contenuti della deliberazione d'insindacabilità che ha dato Pag. 7origine al conflitto in titolo, che ha costituito una lesione inaccettabile dell'onore di un deputato, si domanda come sia possibile precludere a quel deputato di chiedere giustizia. Chiede pertanto che – nel caso in cui la strada accennata dal Presidente Castagnetti non fosse condivisa – l'esame della questione sia rinviato.

  Marilena SAMPERI (PD) chiede che l'esame della questione sia rinviato, in ragione dell'esigenza di approfondire la giurisprudenza costituzionale sulle questioni evocate.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, rinvia il seguito della discussione anche in ragione della circostanza che in Assemblea sta per iniziare la chiama per la prima delle votazioni fiduciarie previste in data odierna.

  La seduta termina alle 9.30.