CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2012
673.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 88

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Gozi, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge si compone di 21 articoli suddivisi in tre capi a seconda che si tratti di interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.
  L'articolo 1 precisa che le disposizioni del decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province nei territori interessati dal sisma.
  L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio e ne disciplina le modalità di riparto e di finanziamento. Ulteriori disposizioni riguardano l'intestazione ai Commissari delegati di apposite contabilità speciali.
  L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese. L'articolo reca, altresì, la disciplina per l'accertamento dei danni e definisce le procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari, norme transitorie Pag. 89nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive e lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature.
  L'articolo 4 detta disposizioni per la predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e per definire le modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici; nell'ambito di tale piano si provvede, tra l'altro, alle esigenze connesse agli interventi di ricostruzione, ripristino e conservazione del patrimonio culturale danneggiato. Si prevedono, inoltre, alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato e la predisposizione e l'aggiornamento dei piani di emergenza comunali.
  L'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati –, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.
  L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.
  L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.
  L'articolo 8 elenca, tra l'altro, una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (commi 1 e 4), reca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (comma 2), esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma (comma 3), sospende e differisce adempimenti a carico delle aziende zootecniche (commi 8-14), sospende temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma (comma 15).
  L'articolo 9 autorizza il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.
  L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.
  L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
  L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012.
  L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite Pag. 90dal sisma, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare al fine di abbattere, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e danneggiate, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.
  L'articolo 14 dispone che lo Stato assicuri la quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.
  L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma.
  L'articolo 17 reca disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. A tal fine sono previste disposizioni in materia di classificazione dei «rifiuti» derivanti da crolli e demolizioni ed è individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.
  L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.
  L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive o i procedimenti di ricostruzione con modifiche sostanziali.
  L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
  L'articolo 21 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Dal punto di vista dell'esame del contenuto del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, osserva che il decreto-legge reca alcune disposizioni che presentano profili di rilevanza comunitaria.
  In particolare, l'articolo 2, che disciplina le modalità di finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, prevede che tale Fondo venga alimentato con le risorse eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002. Si ricorda che in caso di calamità naturali il principale strumento che l'Unione europea mette a disposizione è il Fondo di solidarietà (FSUE), istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002. Il FSUE può fornire aiuti finanziari agli Stati membri in caso di catastrofi naturali che provochino danni diretti stimati in oltre 3 mld. di euro o superiori allo 0,6 per cento del RNL dello Stato interessato. In circostanze eccezionali può essere fornito aiuto anche a una regione colpita da una catastrofe straordinaria, che abbia determinato profonde ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione. L'intervento del Fondo avviene sotto forma di convenzione, con l'obiettivo di aiutare lo Stato beneficiario ad attuare i seguenti interventi di emergenza: a) ripristino delle infrastrutture nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e organizzazione dei servizi di soccorso; c) messa in sicurezza delle infrastrutture Pag. 91di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale; d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. La domanda di contributo deve pervenire alla Commissione entro 10 settimane dal primo danno. La parte di sovvenzione non utilizzata entro un anno va rimborsata alla Commissione. Il FSUE dispone di una dotazione annuale di 1 miliardo di euro.
  L'articolo 4, comma 4, inoltre, consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, tra l'altro, prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non siano in contrasto con termini fissati a livello comunitario.
  L'articolo 8, al comma 8, differisce al 30 novembre 2012 taluni adempimenti burocratici che le disposizioni nazionali, in attuazione di norme comunitarie, pongono a carico delle aziende zootecniche, e, al comma 10, consente lo spostamento e stazionamento di animali in deroga alla direttiva 2008/120/CE. I commi 11 e 12 del medesimo articolo 8 dispongono rispettivamente in merito agli aiuti chiesti in base al Regolamento (CE) n. 73/2009 – che ha stabilito norme comuni sui regimi di sostegno diretto agli agricoltori – e alla rinuncia alla restituzione di quanto già erogato a titolo di aiuto all'investimento in attuazione delle misure del PSR. Si ricorda che la possibilità di concedere deroghe alla normativa di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 è espressamente contemplata dall'articolo 75 del Regolamento n. 1122/2009, in cui si prevede che l'agricoltore continui a godere del diritto all'aiuto – per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale – anche nel caso in cui non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. Queste ultime sono individuate dall'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 73/2009 (al quale l'articolo 75 del Regolamento n. 1122/2009 rinvia espressamente) che riconosce come causa di forza maggiore la «calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda».
  Infine, l'articolo 17, che è volto a definire una specifica disciplina in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, nonché gli articoli 18 e 19, ed i commi 11 e 12 dell'articolo 3, che recano disposizioni in materia di autorizzazioni ambientali, intervengono in ambiti regolati da normativa nazionale emanata in attuazione di direttive comunitarie.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.
Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli e abb.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è il testo unificato di tre proposte di legge (C. 2844, C. 3553 e C. 3773), elaborato dalle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive) e adottato come testo base.
  Il provvedimento è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Esso persegue lo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica come si evince dal richiamo effettuato dall'articolo 2 al Regolamento (CE) n. 443/2009 che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove. Inoltre, essa si pone l'obiettivo di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione Pag. 92COM(2010)186 della Commissione che delinea una strategia diretta a favorire lo sviluppo e la diffusione di veicoli non inquinanti ed efficienti sul piano energetico («veicoli verdi»).
  Il Capo I (Artt. 1-7) reca le disposizioni generali e i principi fondamentali.
  In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni del provvedimento. In particolare vengono definiti veicoli a basse emissioni complessive, oggetto del provvedimento, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.
  L'articolo 2 indica le finalità del provvedimento nell'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
  L'articolo 3 prevede che entro sei mesi il Governo promuova un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del Capo I in commento, nonché dei contenuti dell'intesa.
  L'articolo 4 prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). Sono comunque fatte salve le competenze dell'Unione europea in materia di norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE e l'individuazione degli standard è affidata all'Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico italiano, organismi designati come organismi nazionali di normalizzazione dalla medesima direttiva.
  L'articolo 5 prevede che entro il 1o giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.
  L'articolo 6 prevede che le opere per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio siano approvate con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino anche la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell'assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica.
  L'articolo 7 prevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscano opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione.
  Il Capo II (Artt. 8-11) reca disposizioni per la realizzazione di un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  In particolare, l'articolo 8 prevede che con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un piano nazionale per definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale.
  L'articolo 9 prevede che il piano sia finanziato da un apposito fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sarà finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilità.
  L'articolo 10 prevede l'attivazione di un'apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la gestione separata Pag. 93dalla Cassa depositi e prestiti, per programmi di ricerca finalizzati, tra le altre cose, alla pianificazione delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; alla realizzazione di unità di bordo per la comunicazione con le stazioni di ricarica; allo sviluppo dell'interoperabilità tra unità di bordo e sistemi di ricarica, da un lato, e piattaforme di infomobilità per la gestione del traffico in ambito urbano; alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
  L'articolo 11 prevede che entro un mese dall'approvazione del piano nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riguardo, tra le altre cose, all'individuazione di un sistema tariffario idoneo ad incentivare l'uso dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
  Il Capo III (Artt. 12-14) prevede incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.
  In particolare, l'articolo 12 prevede un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo per la rottamazione immatricolato da almeno dieci anni. Il contributo è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore.
  L'articolo 13 istituisce un Fondo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l'anno 2013.
  L'articolo 14 prevede che le regioni possano disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Si prevede inoltre che le amministrazioni locali possano consentire la circolazione dei veicoli alimentati a energia elettrica e da carburanti alternativi nelle aree a traffico limitato e possano escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Si prevede infine che le regioni e le amministrazioni locali possano inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni.
  Il Capo IV, composto dal solo articolo 15, reca le disposizioni finanziarie.
  In particolare, l'articolo 15 prevede che alla copertura finanziaria del finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e del Fondo per l'erogazione degli incentivi, per un onere complessivo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente.
  Ricorda, quanto ai documenti all'esame dell'UE, che il 28 aprile 2010 la Commissione ha presentato una strategia per promuovere l'uso di veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico (COM(2010)186) intesa a garantire, nel lungo termine, la «decarbonizzazione» del settore dei trasporti (riduzione delle emissioni tra l'80 e il 95 per cento entro il 2050). La strategia sottolinea la necessità di un quadro politico nel settore dei veicoli, che riguardi: i veicoli alimentati da un motore ricaricato con energia elettrica; i veicoli dotati di motori elettrici che producono l'energia a bordo a partire da pile a combustibile che funzionano a idrogeno; i carburanti per motori a combustione alternativi alla benzina e al diesel, quali biocarburanti liquidi e gassosi (GPL, GNC e biogas).
  La strategia individua una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica riguardanti in particolare: la standardizzazione di ricarica che assicuri l'interoperabilità e la connettività tra la colonnina di ricarica e il caricatore a bordo; le infrastrutture, al fine di creare un'adeguata rete di ricarica per le batterie; la produzione e la distribuzione di energia elettrica, prevedendo, tra l'altro, le «reti intelligenti» e protocolli di comunicazione tra rete e veicolo per programmare automaticamente la ricarica nei momenti non di punta o quando l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili è in eccedenza; il riciclaggio e il Pag. 94trasporto delle batterie che hanno esaurito la propria capacità di stoccaggio. Infine, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità regionali e locali nel favorire l'introduzione sul mercato di tecnologie di propulsione alternative e a basso consumo energetico in occasione di appalti pubblici, con particolare riguardo alla riduzione delle emissioni di CO2 soprattutto in ambiente urbano.
  Il 28 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato il Libro bianco «Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)144) che individua 40 iniziative da realizzare entro il 2020 al fine di favorire la realizzazione di uno spazio europeo unico dei trasporti più concorrenziale e una rete di trasporti pienamente integrata. Il Libro bianco inserisce tra gli obiettivi da raggiungere la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nei trasporti del 60 per cento. Tra le misure prospettate figura anche l'esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale nelle città.
  Il 6 giugno 2012 il gruppo di alto livello CARS 21 ha presentato in una relazione finale alla Commissione europea la visione per il futuro dell'industria automobilistica nel 2020, fornendo raccomandazioni per compiere progressi rapidi in materia di elettromobilità e di carburanti alternativi (idrogeno, metano, biocombustibili e carburanti sintetici) per i motori a combustione interna. Sulla base di tali proposte, la Commissione intende presentare, entro l'autunno 2012, un piano d'azione a sostegno dell'industria automobilistica europea.
  Ricorda infine che nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, il 19 ottobre 2011 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte relative all'attivazione di un nuovo «meccanismo per collegare l'Europa» (Connecting Europe facility) che prevede uno stanziamento di 9,1 miliardi di euro per progetti infrastrutturali energetici, orientati alla realizzazione degli obiettivi del pacchetto clima energia per il 2020 (COM(2011)658). Per ciò che concerne le reti elettriche, la Commissione ritiene necessario potenziarle, modernizzarle e ampliarle sia per mantenere i livelli esistenti di sicurezza del sistema, sia per favorire l'integrazione del mercato, ma soprattutto per favorire il trasporto e la distribuzione dell'elettricità da fonti rinnovabili, destinata a più che raddoppiare nel periodo 2007-2020.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 20 giugno, una proposta di parere favorevole, che ha sottoposto alla valutazione dei colleghi ai fini della sua approvazione, tenuto conto del fatto che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 19 giugno.

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  Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno richiamare, sul tema in esame, alcune considerazioni, sia con riferimento alle valutazioni svolte in passato dalla XIV Commissione che rispetto all'attualità europea.
  Ricorda infatti che, in sede di esame – nella fasce ascendente – della Comunicazione della Commissione europea sulla revisione della procedura Lamfalussy e sul rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza, la XIV Commissione sin dall'ottobre 2008 aveva individuato alcune debolezze del sistema di vigilanza bancaria, che sono poi emerse con evidenza con lo scoppiare della crisi. Nel parere espresso il 24 giugno 2009 – che meriterebbe di essere ricordato nelle premesse al parere formulato dal relatore – si rilevava infatti come l'intervento proposto dalla Commissione europea apparisse condivisibile nelle sue linee generali ma non sufficientemente ambizioso quanto alle modalità e agli strumenti proposti, e si invitava il Governo a promuovere un'attenta riflessione in merito alla possibilità di attribuire alla Banca centrale europea compiti specifici sulle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
  Ritiene che su questo punto – sulla necessità di rafforzare il potere di supervisione bancaria a livello europeo – si possa registrare una sostanziale convergenza dei gruppi politici, come peraltro emerso nel corso del dibattito, svoltosi ieri in Assemblea, sulle mozioni aventi ad oggetto la politica europea dell'Italia e la ratifica del Fiscal compact. Il gruppo del PD riterrebbe peraltro opportuno estendere tale vigilanza anche agli operatori finanziari, evitando inutili duplicazioni e sovrapposizioni di autorità. Invita sul punto il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere una osservazione in tal senso, che riprenda i contenuti dell'osservazione a) formulata nel richiamato parere del 24 giugno 2009. Si tratta cioè di mettere in evidenza il fatto che l'Italia procede all'attuazione della direttiva 2010/78/UE nel proprio ordinamento ma contemporaneamente – anche alla luce dei contenuti del rapporto presentato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy – ritiene necessario proseguire i negoziati per giungere, entro il dicembre 2012, al rafforzamento di poteri di vigilanza integrati.

  Mario PESCANTE, presidente, osserva che nella proposta di parere formulata dal relatore, si sottolinea, in premessa, la necessità di una immediata revisione dell'architettura della vigilanza finanziaria europea, che in base ai regolamenti istitutivi delle autorità europee dovrebbe essere avviata dalla Commissione europea entro il 2 gennaio 2014, al fine di operare una maggiore concentrazione delle funzioni di vigilanza in capo ad un'unica autorità a livello europeo.

  Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea la necessità, in questa fase complessa, e tenuto conto delle attuali dinamiche dei mercati finanziari, definire non solamente le caratteristiche che dovrà avere l'autorità tenuta a vigilare, ma anche – e soprattutto – quale debba essere l'oggetto della verifica. Occorre cioè comprendere quali siano le storture dei mercati – quali quelle verificatesi nei mercati statunitense e anglosassone – che non debbono riproporsi; si riferisce, in particolare, al mercato dei derivati, che tanti danni ha provocato e può ancora provocare.

  Gianluca PINI (LNP) con riferimento al parere richiamato dal collega Gozi, approvato nel giugno 2009, osserva come la XIV Commissione avesse sin da allora ben presente l'insufficienza degli strumenti di controllo sia a livello europeo che nazionale. Oggi si manifesta con impellenza la necessità di distinguere la vigilanza che deve rivolgersi ai grandi gruppi bancari – che si dedicano prevalentemente ad attività di carattere speculativo – e quella rivolta alle banche di credito, spesso di minori dimensioni, a carattere locale e mutualistico, che svolgono funzioni di credito per le PMI e le famiglie. Parimenti occorrerebbe sottolineare la necessità di Pag. 96pervenire, a livello nazionale, ad una maggiore uniformità e trasparenza nelle attività di vigilanza; osserva infatti come troppo spesso si sia assistito a evidenti disparità di trattamento nella valutazione degli istituti di credito da parte della Banca d'Italia.

  Mario ADINOLFI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, e ritiene che si debba prestare particolare attenzione a non focalizzarsi esclusivamente sui prodotti derivati, che spesso hanno natura assicurativa, e dei quali solamente alcune tipologie espongono a rischio gli istituti di credito e, conseguentemente, i risparmiatori; ricorda peraltro che la crisi che ha investito l'economia europea è nata negli Stati Uniti come crisi del credito, con particolare riferimento ai prestiti subprime. Né ritiene convincente la distinzione della vigilanza su banche d'affari e banche commerciali, che assume carattere politico, tenendo presente che anche piccoli istituti di credito cooperativo locale possono provocare grandi danni.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) prende atto del dibattito svoltosi e delle osservazioni dei colleghi, che in gran parte condivide; si riserva pertanto di formulare una nuova proposta di parere che tenga conto di tali rilievi.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Atto n. 479.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 479 introduce una nuova disciplina sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, impiegati per combattere i parassiti delle piante coltivate sia in ambito agricolo che extra agricolo. Scopo è quello di ridurne l'impatto sia sulla salute umana che sull'ambiente, diminuendo i conseguenti rischi. Allo stato tali prodotti sono disciplinati solo relativamente alla immissione in commercio, ed ai controlli sulla presenza di residui tollerati negli alimenti.
  Il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/196) ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il mancato recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il termine prescritto per il recepimento era il 26 novembre 2011
  Passando al dettaglio del contenuto del provvedimento, ricorda quanto segue.
  L'articolo 1 indica il contenuto del provvedimento, volto a ridurre l'utilizzo del fitosanitari ed ad incentivare il ricorso a metodi di difesa alternativi.
  L'articolo 2 circoscrive l'ambito d'applicazione delle norme ai prodotti fitosanitari, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore. Rilevante è l'esplicito richiamo al «principio di precauzione» come possibile causa di interventi limitativi.
  L'articolo 3 reca le definizioni necessarie all'applicazione del decreto, che ricalcano quelle dell'articolo 3 della direttiva, ma che hanno anche una maggiore estensione rinnovando definizione scritte all'articolo 3 del decreto legislativo n. 194/95 sulla commercializzazione dei fitofarmaci, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 290/01 sui procedimenti di autorizzazione. La definizione del «fitofarmaco» riproduce quella di cui all'articolo 2, par. 1 del reg. n. 1107/2009.
  L'articolo 4 attribuisce la programmazione, l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste ai tre dicasteri dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute, per quanto di competenza di ciascuno. L'attività menzionata potrà avvalersi Pag. 97del «Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», che l'articolo 5 prevede sia istituito dai due dicasteri dell'agricoltura e dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore: 23 il numero massimo dei componenti, sei dei quali designati dalla Conferenza Stato-regioni e i restanti dalle amministrazioni centrali.
  Il Consiglio è tenuto a proporre un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere adottato con decreto del Mipaaf entro il 26 novembre 2012 (così l'articolo 6 che ne prevede il contenuto, le modalità di revisione e la trasmissione alla Commissione UE). Il Piano indicherà misure, tempi e modalità di realizzazione degli obiettivi, che devono in ogni caso essere riferiti ai seguenti settori: protezione degli utilizzatori, tutela dei consumatori, salvaguardia dell'ambiente, conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Nelle fasi di definizione e di modifica del Piano si applicano disposizioni volte a garantire la partecipazione del pubblico secondo le modalità previste nel codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006 di recepimento della direttiva 2003/35/CE).
  In particolare l'articolo 2 della direttiva (che mira a rendere pienamente operativo l'articolo 7 della convenzione di Aarhus del 1998) prevede che «Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi» in materia ambientale.
  L'attuazione di tale disposizione trova una garanzia generale nel disposto dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che include, tra i principi sulla produzione del diritto ambientale, il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.
  L'articolo 7 detta le regole secondo le quali le regioni dovranno procedere alla definizione di un sistema di formazione obbligatoria degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti di prodotti fitosanitari, distinto in formazione di base e di aggiornamento, nelle materie elencate nell'allegato I. L'omogeneità della formazione sarà assicurata dalla individuazione, nel Piano, di requisiti validi per l'intero territorio nazionale. La formazione si concluderà con il rilascio di una abilitazione, attestante il possesso delle conoscenze richieste: le regioni e province autonome sono le autorità responsabili, tenute ad istituire il descritto sistema entro il 26 novembre 2013.
  Il possesso del certificato di abilitazione diverrà obbligatorio per tutti gli operatori, a decorrere dal 26 novembre 2015: l'articolo 8 disciplina il certificato d'abilitazione per gli addetti alla attività di vendita o consulenza, e l'articolo 9 regola quello destinato agli acquirenti o utilizzatori professionali. In entrambi i casi la validità del certificato è limitata a cinque anni, ed il rinnovo prevede la partecipazione ad un corso di aggiornamento; restano valide, fino alla loro scadenza, le abilitazioni rilasciate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 di disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti.
  L'articolo 10 stabilisce le prescrizioni aggiuntive a quelle definite con gli articolo 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290, che si applicano alla vendita dei prodotti fitosanitari a decorrere dal 26 novembre 2015 (co. 1 e 2). I commi 3-5 regolano le condizioni di vendita agli utilizzatori non professionali, che dovranno essere informati: sui rischi per la salute umana e per l'ambiente, sulle condizioni di stoccaggio, sulla corretta manipolazione e applicazione dei prodotti, sulle condizioni di smaltimento, sulle possibili alternative. Un decreto interministeriale dovrà infine regolare la vendita attraverso canali alternativi a quella diretta (come la vendita on-line).
  L'articolo 11 specifica quali programmi per informare e sensibilizzare la popolazione debbano essere definiti dal Piano. Il Ministero della salute è il soggetto cui spetta l'adozione di piani di controllo, anche sulla base della relazione annuale Pag. 98che l'Istituto superiore di Sanità è tenuto a trasmettergli sui casi d'intossicazione acuta; la diffusione dei risultati conseguiti con l'attuazione del piano è invece demandata al Ministero dell'ambiente.
  L'articolo 12 regolamenta i controlli cui debbono essere sottoposte le attrezzature destinate ad una applicazione professionale dei fitosanitari, al duplice scopo: tutelare la salute umana e l'ambiente; garantire una adeguata efficacia dei trattamenti. Dei controlli funzionali (per i quali si veda l'allegato II) debbono essere incaricati idonei Centri, sottoposti a verifica da parte delle regioni e province autonome.
  L'articolo 13 vieta l'irrogazione aerea, attribuendo nel contempo alle regioni e province autonome un potere di deroga (previo parere favorevole del Ministero della salute) per i casi, e da esercitare nei modi, dallo stesso articolo stabiliti. È anche previsto il rilascio da parte delle regioni di un'autorizzazione eccezionale (comma 8) in situazione di emergenza fitosanitaria, nel caso non siano disponibili prodotti già registrati.
  L'articolo 14 dispone che il Piano definisca misure che tutelino dai fitosanitari sia l'ambiente acquatico che le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, aggiuntive rispetto a quelle già definite con il codice ambientale (d.lgs. 152/06) e con il regolamento sui fitofarmaci (reg. (CE) n. 1107/2009, di abrogazione della dir. 91/414/CE).
  L'articolo 15 prevede che per aree specifiche il Piano definisca misure rafforzate di tutela, come limitazioni o divieti dell'uso di fitosanitari. Le aree degne di particolare tutela sono: quelle utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (che necessitano di un'attenzione particolare, come donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani e i lavoratori particolarmente esposti); le aree protette (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) o quelle destinate alla conservazione degli habitat e delle specie (di cui alla legge 157/92 sulla caccia ed al decreto del Presidente della Repubblica 357/97 di recepimento della direttiva habitat); le aree trattate di recente e frequentate dai lavoratori agricoli.
  L'articolo 16 individua gli obblighi (che saranno definiti nel Piano) in materia di raccolta, conservazione o trasmissione di dati, che sono posti a carico dei soggetti che commercializzano e vendono, o acquistano e utilizzano, prodotti fitosanitari; i primi sono tenuti a trasmettere annualmente i dati di vendita al SIAN (per via telematica) o alle regioni (su supporto magnetico), mentre i secondi sono tenuti alla conservazione, per almeno tre anni successivamente ai trattamenti, del registro dei trattamenti effettuarti, nel quale siano riportati cronologicamente i trattamenti eseguiti ed indicati i prodotti utilizzati; la compilazione del registro può essere peraltro curata dai CAA.
  L'articolo 17 demanda al Piano la individuazione delle misure atte a garantire la salute umana e la tutela ambientale nelle seguenti operazioni: stoccaggio, manipolazione dei prodotti, smaltimento o recupero delle miscele residuate e degli imballaggi, pulizia delle attrezzature impiegate.
  L'articolo 18 definisce le metodologie di difesa sanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, che comprendono: la difesa integrata obbligatoria di cui al successivo articolo; la difesa integrata volontaria, le cui premesse sono state definite con l'articolo 6 delle legge n. 4/2011 sull'etichettatura; l'agricoltura biologica disciplinata dal reg. (CE) n. 834/2007.
  A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 19 stabilisce la obbligatorietà, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di applicare i principi generali di difesa integrata stabiliti all'allegato III, inclusi: il ricorso alle specificate tecniche colturali; il monitoraggio degli organismi nocivi; la predilezione per metodi biologici rispetto a quelli chimici; l'utilizzo di prodotti che agiscano selettivamente sugli organismi da combattere e siano applicati alle dosi minime necessarie. Alle regioni spetta il compito di adottare le misure necessarie alla realizzazione della difesa integrata obbligatoria, misure che debbono Pag. 99essere comunicate entro il 30/4/2013 al Mipaaf. Questi trasmette alla Commissione una relazione sullo stato d'attuazione delle misure (entro il 30 giugno 2013).
  L'articolo 20 ancora dispone che sia il Piano a definire ed incentivare l'adesione alla difesa integrata volontaria; le produzioni così ottenute rientrano nel sistema di qualità definito con l'articolo 2 della legge n. 4/2011. La legge febbraio 2011 n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, con l'articolo 2, commi 2-6, ha istituito un «Sistema di qualità nazionale di produzione integrata», con adesione su base volontaria, che garantisce la produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi (di produzione e di difesa) volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione. I prodotti conformi al Sistema, in ragione della loro specificità, possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il Piano conterrà anche gli orientamenti necessari alla promozione dell'agricoltura biologica, prodotta secondo la disciplina stabilita con il reg. (CE) n. 834/2007 (articolo 21).
  L'articolo 22 prevede la selezione di un sistema di indicatori atti a valutare i progressi realizzati nella riduzione dei rischi ed a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze.
  I controlli (articolo 23) sono affidati a Stato, regioni e province autonome, che saranno coordinati dal Piano.
  Con l'articolo 24 è definito il quadro sanzionatorio che prevede l'applicazione di un'ammenda per le seguenti ipotesi di violazioni: mancato possesso del certificato di abilitazione; la sanzione si applica anche al distributore che si avvalga del personale in difetto (commi 1 e 5); inadempienze del distributore (comma 2); mancata informazione, su quanto di dovere, degli utilizzatori professionale e di quelli non professionali (commi 3 4); non corretta etichettatura dei prodotti venduti agli utilizzatori non professionali (comma 6); utilizzo di attrezzature prive dei periodici controlli funzionali (comma 7); irrogazione aerea priva di autorizzazione o difforme dall'autorizzazione (commi 8 e 9); inosservanza delle norme a tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti d'approvvigionamento di acqua potabile (comma 10); violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati di vendita (comma 12); violazione dell'obbligo di tenuta del registro dei trattamenti (comma 13). La reiterazione di qualunque violazione comporta l'applicazione della pena accessoria della sospensione o revoca dell'abilitazione alla vendita o all'acquisto e utilizzo (di cui agli artt. 8 e 9). Anche la reiterazione delle ultime due ipotesi di violazione comporta la sospensione o revoca dell'autorizzazione: la sospensione tuttavia non può eccedere i sei mesi.
  L'articolo 25 reca le norme di copertura, stabilendo che le amministrazioni interessate debbano svolgere i compiti loro attribuiti con le risorse disponibili e in condizioni d'invarianza della spesa pubblica. La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi all'attuazione di determinati articoli prevedendo che la copertura sia rinvenuta nelle risorse disposte dai Piani di sviluppo rurale (a tal fine viene individuata la specifica misura del Piano sul quale graverà la spesa). I controlli funzionali delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti sono invece a carico degli operatori, cui verranno applicate le tariffe da determinarsi e che saranno aggiornate ogni tre anni.
  L'articolo 26 dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione, incompatibili con lo schema in esame: articolo 23 sul rilascio del certificato di abilitazione alla vendita; articolo 26 sulle condizioni per il rilascio di autorizzazione all'acquisto; articolo 27 sull'organizzazione dei corsi di aggiornamento; articolo 42 che regola l'obbligo di trasmissione dei dati di vendita e di utilizzazione.
  Sotto il profilo della compatibilità del provvedimento in esame in relazione alla normativa comunitaria, ricorda che lo schema di decreto recepisce la direttiva 2009/128/CE, che ha istituito un quadro Pag. 100normativo comune per un utilizzo sostenibile dei pesticidi a norma del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (di cui alla decisione n. 1600/2002/CE). La direttiva n. 128 è diretta a regolare l'utilizzo di tutti i pesticidi, ma attualmente la sua applicazione è circoscritta ai soli fitosanitari (secondo la definizione di cui al reg. (CE n. 1107/2009), e solo in futuro se ne prevede l'estensione anche ai biocidi.
  Sulla base dell'esame dell'articolato dello schema di decreto in esame sembra evidenziarsi una piena aderenza dello stesso alla struttura e al contenuto della direttiva comunitaria a cui dà attuazione.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
Atto n. 480.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame intende superare le disposizioni attualmente contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, che aveva recepito nell'ordinamento la precedente disciplina comunitaria sull'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti. Il decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2001/44/CE del 15 giugno 2001, che ha modificato la direttiva 76/308/CEE (la materia è poi confluita, come si è già detto, nella direttiva 2008/55/CE). Tali disposizioni non vengono esplicitamente abrogate dalle norme in esame; l'articolo 18 dello schema prevede infatti che essa continuino ad applicarsi fino al 1o gennaio 2012.
  Segnala quindi che il 2 febbraio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/24/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011.
  Passando all'esame dettagliato del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 dello schema fissa l'ambito oggettivo di applicazione della mutua assistenza amministrativa: essa è applicabile anche ai tributi ed ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le Autorità locali, o per conto dell'Unione, nonché ai corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti in specifiche ipotesi. In precedenza (articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 69 del 2003) essa riguardava solo le imposte sul reddito e sul capitale, le imposte sui premi assicurativi, i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto, le accise ed altri prelievi.
  Sono escluse dalle procedure di mutua assistenza recate dallo schema le somme relative a contributi previdenziali obbligatori, a corrispettivi diversi da quelli per il rilascio di documenti e certificati, a diritti contrattuali percepiti a titolo di corrispettivi per pubblici servizi e a sanzioni pecuniarie penali. Si ricorda in merito che l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 16/2012 ha recentemente precisato che non sono rateizzabili i pagamenti dei crediti degli enti previdenziali, nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.
  Ricorda inoltre che l'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies del decreto-legge n. 16/2012 ha introdotto norme volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l'accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.Pag. 101
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE, viene definito il titolo uniforme (UIPE) e il modulo standard di notifica (UNF); il titolo uniforme è il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Tale atto è l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito; non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro. Per «modulo standard di notifica» si intende quel modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare. Si definisce altresì la rete CCN, ovvero quella piattaforma europea comune basata su una rete comune di comunicazione, al fine di assicurare la trasmissione di dati tra le autorità richiedenti e quelle adite.
  L'articolo 3 reca le norme di organizzazione, individuando l'autorità centrale competente per l'Italia nel Direttore Generale delle finanze, e abilitando alla ricezione/formulazione delle domande di assistenza gli uffici di collegamento delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, nonché il Dipartimento del MEF, per i crediti derivanti dai tributi di rispettiva competenza secondo l'ordinamento giuridico (per il Dipartimento delle finanze la competenza concerne i tributi locali). Il D.Lgs. n. 69/2003 demandava l'attività di assistenza, in genere, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 4 dello schema si occupa della procedura di assistenza per la richiesta di informazioni tra Stati Membri; a tal fine gli uffici di collegamento nazionali forniscono all'autorità richiedente di altri Stati membri le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi delle disposizioni che regolano l'anagrafe tributaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973). In tale attività essi si avvalgono di specifici poteri di accertamento in materia di imposte sui redditi e di IVA, ovvero del potere di richiedere a soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo i dati, le notizie e i documenti relativi ai rapporti e alle operazioni con i clienti, nonché alle garanzie prestate. La relazione illustrativa specifica che tale previsione si rende necessaria per agevolare i flussi informativi anche in una fase antecedente alla riscossione coattiva, in ottemperanza alle disposizioni europee. Sono altresì previsti casi in cui le informazioni non vengono fornite, in ottemperanza all'articolo 5 della direttiva (ad esempio, ove possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o per esigenze di tutela della sicurezza o dell'ordine pubblico).
  Gli articoli 5 e 6 dispongono, rispettivamente, in ordine alle informazioni fornite senza preventiva richiesta di altro Stato e in relazione alla presenza in Italia di funzionari stranieri durante le indagini e i procedimenti giurisdizionali.
  L'articolo 7 dello schema disciplina le procedure di assistenza per le richieste di notifica formulate da uno Stato membro a un altro Stato membro. Accanto alla specificazione delle condizioni alle quali è possibile accedere alla procedura, la norma proposta supera il decreto legislativo n. 69 del 2003 – in ottemperanza alle citate prescrizioni della direttiva – specificando che tale richiesta deve essere accompagnata dal modulo standard di notifica (in luogo di indicare gli elementi della domanda di notifica). L'effettuazione delle notifiche ai destinatari è affidata agli Uffici di collegamento nazionali, secondo le proprie competenze e mediante le proprie articolazioni territoriali. È previsto invece, per i tributi locali, che il Dipartimento delle finanze si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le norme sulla notifica delle cartelle di pagamento nel procedimento di riscossione tramite ruolo. Le spese di notifica sono a carico del debitore nella misura di 5,88 euro; l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata (aggiornabile con decreto del MEF). È prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa Pag. 102pecuniaria (da 100 a 1000 euro) in caso di omessa o tardiva notifica, salve specifiche ipotesi.
  L'articolo 8 si occupa delle attività di assistenza per il recupero dei crediti. In conformità alla direttiva, sono stabilite le condizioni per formulare la domanda di recupero, che risultano più articolate rispetto a quelle richieste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2003. Si conferma l'avviamento della procedura se il credito – o il titolo che ne permette l'esecuzione – non sono contestati nello Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede. Si procede altresì se essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente, o le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale; il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso. Le domande di recupero sono accompagnate dal citato «titolo uniforme» che, come già detto, costituisce la principale novità del provvedimento in esame, rispetto alla disciplina attuale (in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva). Esso ha efficacia immediatamente esecutiva (senza necessità di previo riconoscimento diretto del titolo esecutivo). Di conseguenza, come specifica la relazione illustrativa, è sufficiente il titolo – senza preventiva notifica di cartella di pagamento o altra forma di intimazione – perché l'agente della riscossione proceda ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo può anche essere iscritta l'ipoteca sui beni immobili del debitore. Il decreto legislativo n. 69 del 2003 prevedeva invece l'equiparazione al ruolo dei titoli esecutivi esteri e la riscossione dei crediti esteri previa notifica della cartella di pagamento. Gli uffici di collegamento, secondo le proprie competenze, affidano le somme da recuperare in carico agli agenti della riscossione con modalità demandate a provvedimento secondario. Ove il titolo uniforme riguardi crediti diversi, rientranti nella competenze di più Uffici di collegamento, la riscossione avviene mediante un unico affidamento a all'agente della riscossione, individuato dal predetto provvedimento.
  Analogamente all'articolo 7, per i tributi locali il Dipartimento delle finanze si avvale di Equitalia S.p.A. Si stabilisce che all'agente della riscossione spettino: il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, come previste da legislazione vigente. La possibilità di rateizzare i pagamenti è accordata nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Inoltre, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero si applicano gli interessi di mora.
  Con l'articolo 9 si disciplina l'ipotesi di contestazione da parte dell'interessato della pretesa avanzata da parte di uno Stato membro. L'articolo in esame prefigura due ipotesi: in primis si disciplina il caso del debitore che intende contestare il credito, il titolo iniziale o il titolo uniforme, ovvero la notifica effettuata dall'autorità competente dello Stato membro richiedente. In tal caso si deve adire l'organo competente di quest'ultimo Stato membro, in conformità alle leggi ivi vigenti. È prevista dunque la sospensione della procedura instaurata dagli Uffici di collegamento, salva domanda contraria dell'autorità richiedente, fino alla decisione dell'organo cui compete la risoluzione della controversia. Nel caso in cui il recupero sia avviato – a seguito della richiesta motivata dell'autorità richiedente – e l'esito della contestazione sia favorevole al debitore, l'autorità richiedente restituisce l'importo recuperato ed ogni somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito. Su domanda dell'autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli Uffici di collegamento richiedono anche l'adozione di misure cautelari. Se oggetto di contestazione è la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro Pag. 103adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro, il debitore deve adire l'organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti. Un'ulteriore ipotesi di sospensione del recupero è prevista ove vi sia, con l'autorità competente dello Stato membro richiedente, una procedura amichevole avviata ai sensi della normativa convenzionale in materia di doppia imposizione sui redditi, e l'esito di tale procedura possa influire sull'ammontare e sull'esistenza del credito per il quale io stata richiesta l'assistenza (salvo il caso di estrema urgenza per frode o insolvenza).
  L'articolo 10 si occupa delle ipotesi di modifica o di ritiro della domanda di assistenza al recupero; nel dettaglio, ove ciò implichi una modifica dell'importo del credito, gli Uffici devono proseguire l'azione intrapresa nei limiti dell'importo residuo, sulla base del nuovo titolo uniforme. Nel caso in cui la modifica della domanda comporti un aumento del credito, gli Uffici di collegamento procedono, sempre sulla base del nuovo titolo uniforme, alla riscossione dell'ulteriore importo.
  Per quanto riguarda l'adozione di misure cautelari per garantire il recupero delle somme, l'articolo 11 affida agli Uffici di collegamento il compito di richiedere – ai sensi delle norme interne, ovvero dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 – l'adozione delle misure cautelari, su domanda dell'Autorità richiedente di altro Stato membro e sulla base di precise condizioni (nel caso di contestazione del credito o del titolo al momento della presentazione della domanda, ovvero se il credito non è ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente). Conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2010/24/UE, è previsto che le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l'esecuzione nell'altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell'adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta ed immediata efficacia nell'ordinamento interno.
  Ai sensi dell'articolo 12, le procedure di assistenza si attivano solo se il periodo che intercorre tra il momento in cui il credito è diventato esigibile nello Stato richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza sia inferiore o pari a superiore a cinque anni; in caso di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di controversia. La disposizione fissa altresì la decorrenza di tale periodo nel caso di dilazioni. Rispetto alla legislazione vigente, si segnala l'introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della procedura, che si verifica qualora i crediti siano di importo totale inferiore a 1500 euro, in ossequio all'articolo 18 della direttiva.
  L'articolo 13 reca disposizioni di coordinamento relative ai flussi informativi, alla trasmissione telematica di dati e atti tra autorità competenti, nonché in materia di prescrizione dei crediti; essa, in particolare, è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Si affida al Dipartimento delle finanze il compito di comunicare annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari in viale e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
  L'articolo 14 disciplina il regime linguistico, mentre l'articolo 15 si occupa di segreto d'ufficio e scambio informativo, in particolare prevedendo che le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi delle procedure disciplinate dalle norme proposte siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata, alle informazioni di analoga natura, dalla legislazione interna.
  In materia di spese, l'articolo 16 affida agli agenti della riscossione il compito di recuperare i crediti dal debitore e di trattenere ogni spesa connessa con la procedura di recupero, in conformità con le Pag. 104disposizioni vigenti nell'ordinamento interno; ove il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.
  Gli articoli 17 e 18 disciplinano la successione di leggi nel tempo; in particolare, si prevede che le disposizioni in commento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2012. In ordine alla decorrenza delle norme in commento, ricorda che l'analisi di impatto della regolamentazione esplicitamente prevede l'applicazione retroattiva della disciplina proposta. Rimane applicabile la vecchia disciplina (di cui al citato decreto legislativo n. 69 del 2003) alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate anteriormente alla predetta data.
  Da ultimo, l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Dal punto di vista dell'esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, rileva che le disposizioni inserite nello schema di decreto appaiono pienamente conformi al contenuto della Direttiva 2010/24/UE, che stabilisce la disciplina relativa all'assistenza che i paesi membri devono fornire per il recupero di eventuali crediti relativi a dazi, imposte e altre misure applicate in un altro paese dell'UE.
  Tuttavia segnala che l'articolo 16, relativo alle spese, non riproduce integralmente la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 2 della direttiva nella parte in cui questa prevede espressamente che «gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione della presente direttiva». Potrebbe risultare pertanto opportuno integrare in tal senso l'articolo 16 del decreto onde evitare dubbi interpretativi in merito.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
COM(2011)650 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Enrico FARINONE (PD) valuta condivisibili e apprezzabili le osservazioni formulate nella proposta di parere e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Comunicazione della Commissione – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020». (COM(2011)808).
Proposta di regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.
(COM(2011)809).

Proposta di regolamento che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020).
(COM(2011)810).

Pag. 105

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020.
(COM(2011)811).

Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020».
(COM(2011)812).

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
(COM(2011)817).

Proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).
(COM(2011)822).

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

  Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, del Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) «Orizzonte 2020», un pacchetto di proposte accompagnate da una comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 808), presentate il 30 novembre del 2011. Trattasi anzitutto di una proposta di regolamento istitutivo (COM(2011) 809), una proposta di regolamento concernente le regole di partecipazione al programma e di diffusione dei risultati (COM(2011) 810), nonché una proposta di decisione recante specifica attuazione del programma (COM(2011) 811). Integra il pacchetto una proposta di regolamento del programma di ricerca e formazione della CECA (COM(2011) 812), disciplinata nell'ambito del trattato Euratom. Completano infine l'iniziativa della Commissione Europea due proposte concernenti l'Istituto Europeo di innovazione e Tecnologia (IET), alla luce del ruolo che quest'ultimo è chiamato a ricoprire all'interno di Orizzonte 2020: una proposta di regolamento che modifica quello istitutivo dell'IET COM(2011) 817, e una proposta di decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dello stesso COM(2011) 822.
  Elaborato al termine di un'ampia consultazione con le parti interessate, il programma quadro Orizzonte 2020 intende sostenere la ricerca e l'innovazione unificando e al contempo aumentando sensibilmente i finanziamenti attualmente erogati dall'UE nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013, con una dotazione finanziaria pari a circa 87 miliardi di euro.
  L'insieme di proposte della Commissione persegue gli obiettivi stabiliti dalla strategia per la crescita e l'occupazione «Europa 2020» e dalle relative iniziative faro, che attribuiscono alla ricerca e all'innovazione un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (per i quali si prevedono stanziamenti pari 490,9 miliardi di euro, con un incremento del 9 per cento al netto dell'aumento degli stanziamenti).
  Tra gli obiettivi principali della strategia figura l'incremento della spesa per ricerca e sviluppo (R&S) al 3 per cento del PIL entro il 2020. La proposta, ad avviso della Commissione, è inoltre centrale ai fini della realizzazione e del pieno funzionamento dello Spazio europeo della ricerca (SER), nonché della creazione di una leadership industriale e scientifica europea.
  Alla luce del Quadro valutativo relativo al 2011, elaborato dalla Commissione europea, che misura le prestazioni degli Stati membri in materia di innovazione, il divario che separa l'Unione e i paesi leader a livello globale (Stati Uniti e Giappone), appare ancora eccessivo e particolarmente marcato nel settore privato. L'Italia rimane un «innovatore moderato», con una prestazione al di sotto della media UE e una spesa per Ricerca e Sviluppo nel 2009 pari all'1,26 per cento del PIL a fronte di un obiettivo per il 2020 Pag. 106dell'1,53 per cento, indicato dal Governo nell'aprile del 2012 nel Programma Nazionale di Riforma (PNR 2012).
  Obiettivo generale di Orizzonte 2020 è la promozione dell'innovazione attraverso un approccio ampio, che copra anche processi e sistemi. Il programma intende sostenere l'innovazione dalla ricerca all'adozione commerciale (anche da parte del settore pubblico), prestando particolare attenzione alle attività di sostegno vicine agli utilizzatori finali e al mercato, quali attività di dimostrazione della fattibilità, pilotaggio, verifica teorica (proof-of-concept), fissazione di norme tecniche, attività a sostegno dell'innovazione sociale e delle strategie sul fronte della domanda, come la prestandardizzazione o gli appalti precommerciali, gli appalti per soluzioni innovative, la normalizzazione, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto e altre misure incentrate sugli utilizzatori per contribuire ad accelerare l'introduzione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Sarà lasciato un margine sufficiente agli approcci «dal basso verso l'alto» e a meccanismi aperti, semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, agli imprenditori e alle imprese migliori in Europa la possibilità di proporre soluzioni rivoluzionarie di loro scelta.
  In tale contesto, la proposta (COM(2011)809) articola il programma Orizzonte 2020 sulla base di tre priorità interconnesse.
  La prima priorità (cui sono destinati 27,8 miliardi di euro) è quella di generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare e ampliare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale, e consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER).
  La seconda priorità è quella della leadership industriale, volta a sostenere l'attività economica, comprese le PMI, e alla quale sono destinati 20,3 miliardi di euro). Accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle imprese rafforzando l'innovazione attraverso investimenti strategici nelle tecnologie chiave sia nei settori maturi sia in quelli emergenti. Inoltre, la proposta mira ad attrarre maggiori investimenti privati in ricerca e innovazione.
  La terza priorità è quella di innovare per affrontare le priorità politiche e le Sfide per la società identificate nella strategia Europa 2020. Ci si propone di creare una massa critica di risorse e di conoscenze intersettoriali.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, desidera sottolineare in particolare due degli obiettivi perseguiti dalla Commissione europea, ricordando peraltro che le proposte in esame sono assegnate per il merito alla VII Commissione Cultura e alla X Attività produttive:
   Il primo obiettivo è quello della semplificazione. Orizzonte 2020 persegue la standardizzazione delle regole di partecipazione introducendo un quadro normativo unico, completo e trasparente, da applicare a tutti i componenti – con talune deroghe specifiche – al fine di una maggiore semplificazione e di una riduzione degli oneri e dei costi amministrativi. Si prevede la creazione di uno sportello unico informatico di facile utilizzo (e-Orizzonte 2020). I meccanismi di finanziamento saranno improntati a una maggiore flessibilità, nonché all'accettazione delle preferenze delle parti interessate anche in materia di contabilità, con una semplificazione dei criteri di registrazione delle spese e di rimborso (singoli importi forfettari, un unico tasso fisso per i costi indiretti) risultante altresì in una riduzione del tasso di errore finanziario. La Commissione ritiene possibile ridurre di 100 giorni il tempo medio necessario per l'ottenimento di una sovvenzione nell'ambito di Orizzonte 2020. Il sistema di controllo dovrebbe assicurare un'adeguata gestione dei rischi, la legalità e la regolarità delle transazioni, garantendo al contempo l'opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, anche alla luce dei costi di quest'ultimo: ciò dovrebbe tradursi in verifiche ex ante della capacità finanziaria obbligatorie per i soli coordinatori, una strategia di audit finanziario di un campione rappresentativo, integrato da una selezione basata sulla valutazione dei rischi connessi, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri gravanti sui partecipanti, una riduzione del periodo limite per i controlli ex Pag. 107post da cinque a quattro anni e un concetto di verifica unica.
   Il secondo obiettivo della Commissione europea è di garantire un'intensa partecipazione delle piccole e medie imprese (anche microimprese) a Orizzonte 2020, riconoscendo il loro potenziale innovativo e di immissione nel mercato di scoperte tecnologiche rivoluzionarie e innovazioni nei servizi. Tanto la semplificazione delle regole quanto l'allestimento di uno sportello unico dedicato, mirano a favorire PMI. Le azioni dedicate alle PMI nell'ambito della priorità «Sfide per la società» e dell'obiettivo «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali» dovrebbero ammontare al 15 per cento del loro stanziamento (ovvero circa 8,6 miliardi di euro). A un'azione di Orizzonte 2020 devono partecipare almeno tre soggetti giuridici indipendenti l'uno dall'altro, ciascuno dei quali deve essere stabilito in uno distinto Stato membro o un paese associato.

  Ai sensi dell'articolo 14 della proposta di regolamento (COM(2011)810), le proposte pervenute saranno valutate e selezionate sulla base dei criteri di (i) eccellenza, (ii) impatto sul perseguimento della strategia Europa 2020 e (iii) qualità ed efficienza dell'attuazione. Qualora si sostenga un'azione indiretta di ampio rilievo per diversi obiettivi specifici, lo stanziamento si compone degli importi rispettivamente assegnati a ciascun obiettivo in questione.
  Orizzonte 2020 può trovare attuazione sia per mezzo di partenariati pubblico-privato, sia di partenariati pubblico-pubblico. Particolare attenzione è infine attribuita alle iniziative di programmazione congiunta fra Stati membri.
  Le attività di comunicazione e diffusione costituiscono parte integrante di tutte le azioni sostenute da Orizzonte 2020: un importante valore aggiunto del livello unionale è infatti la possibilità di diffondere e comunicare i risultati su scala continentale per aumentarne l'incidenza.
  Entro la fine del 2017 la Commissione esegue una valutazione intermedia del programma Orizzonte 2020 e una valutazione ex post entro la fine del 2023.
  La Commissione, giudicando efficace il fondo di garanzia istituito nell'ambito del 7oPQ, prevede un fondo di garanzia che lo sostituisce e gli succede per l'intera durata di «Orizzonte 2020».
  Nell'ambito della proposta COM(2011)809) si prescrive il rispetto dei principi etici e della pertinente legislazione nazionale, unionale e internazionale. La Commissione europea non richiede esplicitamente l'uso di cellule staminali embrionali umane, adulte o embrionali, e qualsiasi ricerca su di esse può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Si prevede, altresì, un'efficace promozione della parità di genere.
  Il programma quadro di ricerca e innovazione è infine integrato da una proposta di regolamento istitutivo del programma Euratom di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (CECA) per il periodo dal 2014 al 2018.
  Con la proposta COM(2011)812 si prevede un regolamento unico che copre tutti gli aspetti pertinenti lo svolgimento di attività di ricerca nei settori dell'energia nucleare (fusione e fissione) e della radioprotezione. L'obiettivo generale del programma Euratom è migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia (articolo 3). Il programma è attuato mediante azioni indirette nonché azioni dirette di ricerca e innovazione svolte dal Centro comune di ricerca (articolo 6) e mira al coordinamento con le attività di ricerca degli Stati membri. La dotazione finanziaria del programma Euratom è di 1789 milioni di euro (articolo 4), di cui: (a) 709 milioni per azioni indirette di ricerca e sviluppo della fusione; (b) 355 milioni per azioni indirette per la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione; (c) 724 milioni di euro per azioni dirette del CCR.Pag. 108
  Le azioni indirette del programma Euratom sono in linea con gli obiettivi specifici «sfide della società», «eccellenza scientifica» e «leadership industriale» del programma quadro.
  Le azioni dirette nucleari del CCR mirano a mobilitare le capacità e le competenze necessarie a contribuire al perseguimento dei più rigorosi standard di sicurezza (safety) nucleare nonché dell'uso pacifico dell'energia nucleare e di altre applicazioni non di fissione, per fornire una base scientifica alla pertinente normativa UE e rispondere a eventuali emergenze.
  Il programma Orizzonte 2020 intende integrare le attività svolte negli Stati membri in modo coordinato e sinergico con altri programmi unionali in settori quali l'educazione, lo spazio, l'ambiente, la competitività e le PMI insieme con i fondi della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale. Le proposte sono dunque state elaborate per massimizzare il valore aggiunto e l'impatto unionali, mantenendo il centro d'interesse sugli obiettivi e le attività non altrimenti conseguibili. Secondo la Commissione, solo così è possibile garantire una massa critica ed economie di scala nei settori chiave – come quello nucleare – di mobilitare rapidamente competenze d'eccellenza e multi-disciplinari e di utilizzare al meglio il finanziamento pubblico.
  Nelle valutazioni di impatto allegate alla proposta di regolamento COM(2011) 809, la Commissione sottolinea la necessità di affrontare a livello UE alcuni fallimenti del mercato che determinano sottoinvestimenti nella ricerca da parte del settore privato, in forza di fattori di rischio, incertezza, obsolescenza e conseguenti perdite.
  Dal punto di vista economico, la Commissione stima che entro il 2030 Orizzonte 2020 dovrebbe generare una variazione di 0,92 per cento del PIL, 1,37 per cento delle esportazioni, –0,15 per cento delle importazioni, e 0,40 per cento dell'occupazione.
  Per quanto riguarda l’iter delle proposte presso le istituzioni europee, il Consiglio Competitività riunitosi a Bruxelles il 30 e 31 maggio, ha adottato un orientamento generale parziale concernente la proposta di regolamento che istituisce il programma quadro Orizzonte 2020. Il testo elaborato dalla presidenza danese recepiva alcune richieste precedentemente emerse, come quella di garantire un ruolo di maggior rilievo alle scienze umanistiche e aumentare dal 15 al 20 per cento la quota dei finanziamenti destinati alle PMI. Cionondimeno, Malta, Lituania e Austria hanno espresso riserve in merito al finanziamento di progetti di ricerca sulle cellule staminali, benché la formulazione ricalcasse fedelmente quella già concordata all'interno dell'attuale programma quadro.
  La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo dovrebbe votare un progetto di relazione nel novembre 2012. La votazione in plenaria è prevista nel dicembre 2012.
  Quanto all'esame presso altri Parlamenti nazionali della proposta di regolamento COM(2011)809, nonché di alcune delle altre proposte contenute nel pacchetto, (sulla base dei dati riportati nel sito IPEX), esso risulta concluso dalle seguenti Assemblee parlamentari: Austria (Nationalrat), Irlanda (Dàil Èireann), Lituania (Parlamento), Polonia (Sejm), Portogallo (Assembleia da Repùblica), Slovenia (Assemblea nazionale); l'esame risulta avviato da parte di: Belgio (Senato), Repubblica ceca (Senato), Finlandia (Parlamento), Germania (Bundestag e Bundesrat), Polonia (Senato), Romania (Senato), Slovacchia (Consiglio nazionale), Svezia (Parlamento), Regno Unito (House of Lords).
  Presso il Parlamento italiano, ricordo che nel documento finale sulle proposte relative alle future prospettive finanziarie dell'UE per il periodo 2014-2020, approvato il 28 marzo scorso dalla XIV Commissione e dalla Commissione Bilancio, è stato rilevato che il forte incremento in termini percentuali delle risorse destinate alle azioni per la ricerca, l'innovazione, l'istruzione e la cultura, per quanto coerente con la strategia Europa 2020, non appare comunque sufficiente rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento alla mancanza tra gli obiettivi prioritari di riferimenti al patrimonio culturale, all'uso della tecnologia a fini diinnovazione Pag. 109sociale, agli incentivi alla registrazione di brevetti ad alto valore aggiunto e ai temi della salute e dell'alimentazione.
  Anche la 7a Commissione Istruzione del Senato nella sua risoluzione del 13 marzo 2012 sul pacchetto delle proposte relative a Orizzonte 2020 ha sottolineato la mancanza di un esplicito riconoscimento alla valenza delle ricerche svolte a livello nazionale, che nel caso italiano annoverano settori di eccellenza quali, ad esempio, le ricerche sismica e vulcanica, sulla conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale, nonché di carattere storico, umanistico, letterario o filosofico, carenza che rischierebbe di esprimere implicitamente una valutazione negativa.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell'Unione europea.
COM(2012)85 final.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, dichiara di non essere nelle condizioni di illustrare, nella seduta odierna, i contenuti del provvedimento, e riterrebbe pertanto opportuno rinviarne l'esame.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del presidente Sandro GOZI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

  Sandro GOZI, presidente, ricorda che sono attualmente assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, due progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
  Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che, in ragione del contenuto e degli effetti degli interventi prospettati, delle eventuali segnalazioni del Governo e dell'attività degli altri parlamenti nazionali, presentino elementi rilevanti ai fini della valutazione di sussidiarietà da parte della Commissione stessa.
  Sulla base di una prima valutazione, riterrebbe opportuno svolgere l'esame di conformità al principio di sussidiarietà della Proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)238 definitivo). Il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il 3 settembre 2012.
  Ai fini dell'avvio dell'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, sottopone all'attenzione della Commissione i seguenti progetti di atti:
   1) la comunicazione della Commissione «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», assegnata in sede primaria Pag. 110alla X Commissione. Il documento ha particolare rilievo in quanto prospetta una profonda revisione della disciplina vigente al fine di perseguire tre obiettivi: 1) promuovere la crescita in un mercato interno competitivo; 2) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; 3) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione. Sarebbero, in particolare, oggetto, di revisione i regolamenti sugli aiuti de minimis e quello sulle esenzioni orizzontali;
   2) la proposta di regolamento relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)860), assegnata in sede primaria alla Commissione finanze. La proposta mira ad introdurre requisiti uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che operano sotto la denominazione di «Fondo europeo di venture capital», creando, in particolare, un passaporto europeo che contribuirebbe ad assicurare parità di condizioni per tutti gli operatori di mercato nel settore del venture capital. Lo sviluppo del venture capital era indicato nel piano d'azione per le PMI, tra i principali strumenti per il finanziamento delle PMI stesse, riducendone la dipendenza dal credito bancario (che copre attualmente l'80 per cento del fabbisogno di finanziamenti). La proposta in questione è stata indicata dal Presidente Monti come uno dei principali strumenti per rilanciare l'economia europea, purché siano operate alcune modifiche ed integrazioni volte a potenziare ulteriormente lo strumento;
   3) il pacchetto di proposte legislative relative alla fissazione dei prezzi e alle informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e alla farmacovigilanza, assegnate in sede primaria alla XII Commissione, che comprende:
    una proposta di direttiva relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia (COM (2012) 84). La proposta prospetta una profonda revisione della direttiva 89/105/CEE3 che detta una serie di requisiti procedurali volti a garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, tra cui precisi termini per le decisioni di fissazione dei prezzi e di rimborso (90 giorni per la fissazione dei prezzi, 90 giorni per il rimborso o 180 giorni per le decisioni riguardanti contemporaneamente la fissazione del prezzo e il rimborso) ed impone inoltre alle autorità nazionali competenti di motivare ciascuna decisione sulla base di criteri oggettivi e verificabili e di fornire rimedi giuridici adeguati alle aziende richiedenti. In particolare, la proposta in esame prevede: l'adeguamento di varie disposizioni alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in modo da evitare controversie interpretative. Viene, in particolare, chiarito che i termini per le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso comprendono tutte le fasi della procedura decisionale, comprese – se del caso – le valutazioni delle tecnologie sanitarie; modifica dei termini per le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso: i termini applicabili ai medicinali generici sono ridotti a 15-30 giorni se il prezzo del prodotto di riferimento è già stato fissato e il prodotto è già stato incluso nel regime di assicurazione malattia. I termini applicabili a tutti gli altri medicinali sono ridotti a 60-120 giorni. I termini sono tuttavia di 90-180 giorni nei casi in cui le autorità nazionali prevedano, per valutare l'efficacia relativa o l'efficacia a breve e lungo termine dei medicinali, procedure di valutazione delle tecnologie sanitarie come parte integrante del processo decisionale; la non interferenza dei diritti di proprietà intellettuale con le procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso.
    una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso Pag. 111umano soggetti a prescrizione medica che modifica, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (COM (2012) 48). e una proposta modificata di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica (COM (2012) 49). Le due proposte mirano a rafforzare il quadro normativo in materia di comunicazione di informazioni al pubblico sui medicinali soggetti a prescrizione da parte dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, allo scopo di incoraggiare un uso razionale dei medicinali stessi, assicurando nel contempo il mantenimento del divieto legislativo della pubblicità destinata direttamente ai consumatori relativa ai medicinali soggetti a prescrizione medica;
    una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 51) e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (COM (2012) 52). Le due proposte mirano, in particolare, a colmare le lacune individuate nel sistema di farmacovigilanza dell'UE e a garantire una maggiore trasparenza ed efficienza del sistema nei casi in cui siano stati individuati problemi di sicurezza.

  Le materie oggetto delle cinque proposte presentano un grande rilievo in quanto attengono ad aspetti fondamentali sul mercato dei farmaci, con particolare riferimento alla fissazione dei prezzi dei farmaci, alla loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia, alle informazioni ai pazienti e alla vigilanza. Si tratta di disposizioni che incidono, per un verso, sulla tutela del diritto alla salute e, per altro verso, sul corretto funzionamento del mercato e sulla spesa sanitaria.
  Propone, in conclusione, di sottoporre all'ufficio di presidenza della XIV Commissione la proposta di avviare l'esame degli atti dell'Unione europea richiamati.

  Il Comitato concorda.

  La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 669 del 20 giugno 2012, a pagina 225, seconda colonna, trentaquattresima riga, la parola «Seguito» è soppressa.

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