CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2012
673.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elisa MARCHIONI (PD), relatore, prima di illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 sono state adottate due deliberazioni del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza e alcune ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile conformi alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, in corso di esame da parte del Parlamento.
  Il provvedimento d'urgenza in esame «supera» i provvedimenti commissariali già adottati, prorogando, innanzitutto, lo stato di emergenza e autorizzando i presidenti delle regioni interessate ad assumere importanti poteri di intervento in relazione alle necessità. Il decreto-legge, inoltre, sulla scorta di precedenti decreti emanati in occasione di altri eventi sismici (da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2009 riguardante gli eventi sismici che colpirono l'Abruzzo), reca una disciplina articolata che investe molti ambiti, al fine di fronteggiare l'emergenza e avviare la fase della ricostruzione. A differenza di quest'ultimo decreto, che individuava nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, il presente decreto sostanzialmente demanda l'attuazione delle misure ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni interessate, che operano come commissari delegati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Attività produttive Pag. 53segnala, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 1, 10, 11, 12 13 e 16 del decreto-legge in titolo.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, evidenzia che, in ragione dell'entità dei danni provocati e per favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati, lo stato di emergenza è prorogato al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.
  L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio (comma 1) alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il Fondo è ulteriormente rimpinguato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, con un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, sulla scorta di quanto previsto per il nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze definito dal decreto-legge n. 59 del 2012.
  L'articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese (comma 1). Viene quindi definita la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi (commi 2 e 3) e sono dettate specifiche procedure per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, anche attraverso la possibilità di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 (commi 4, 5, 6 e 7). Vengono quindi previste norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (commi 8, 9 e 10). Si dispone, inoltre, in ordine alla delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, il ricorso a procedure semplificate (articoli 11 e 12). Da ultimo, il comma 13 autorizza i Presidenti delle regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  L'articolo 4 prevede che i Presidenti delle regioni interessate, d'intesa tra loro, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e definiscano le modalità organizzative atte a consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali. Il comma Pag. 543 intende accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le predette regioni nell'ambito delle tipologie di intervento originariamente definite e prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non in contrasto con termini fissati a livello comunitario. Il comma 5 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i comuni predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  L'articolo 5 interviene in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati –, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.
  L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.
  L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.
  L'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto ministeriale 1o giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (comma 1). Il comma 2 dispone l'introduzione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), di norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture, relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Successivamente, l'AEEG dovrà disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, ed introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria. L'onere sarà riversato sulle specifiche componenti tariffarie delle bollette. Il comma 3 esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Il comma 4 proroga al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, mentre ai sensi del comma 5 sono sospese le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore. Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013. I commi 8-14 sospendono e differiscono numerosi adempimenti a carico delle aziende zootecniche ubicate nei territori interessati dal sisma, dispongono che le stesse possano derogare alle norme sull'allevamento, e che gli aiuti da erogare o gli investimenti già erogati non vadano persi per il mancato rispetto, da parte degli agricoltori richiedenti, dei correlati obblighi. Il comma 15 dispone Pag. 55che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma si sospenda temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia) e si applichi, invece, il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
  L'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.
  L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa. Infine, è previsto che per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, mentre per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
  L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Alla concreta attuazione della disposizione si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, che stabilirà i criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi. All'onere recato dall'articolo 11 si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
  L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvederà la predetta Regione, con propri provvedimenti. Con propri atti, la regione dovrà stabilire, tra l'altro: l'ammontare dei contributi massimi concedibili;le spese ammesse; i criteri di valutazione; la documentazione istruttoria;la procedura; le condizioni per l'accesso, l'erogazione e la revoca dei contributi; le modalità di controllo e di rendicontazione. Il comma 3 riguarda gli aspetti contabili dell'operazione e dispone che la citata somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), relativa al FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge).
  L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, società di scopo a responsabilità limitata partecipata al 100 per cento da ISMEA, al fine di abbattere, per le imprese agricole che hanno subito danni, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.
   L'articolo 14 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle Pag. 56politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del programma di sviluppo rurale 2007-2013.
  L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma.
  La promozione di tali iniziative è effettuata per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2011. In particolare, il comma 2 prevede che la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine Italia, di cui al comma 1, è autorizzata ad affidare un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione, per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione ricettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma. Per l'affidamento dell'incarico, da effettuarsi nell'anno 2012 con procedura d'urgenza, è previsto il limite di spesa di euro 300.000,00 e, comunque, deve essere effettuato nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 17 è finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma nonché di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine, vengono fornite norme di classificazione dei «rifiuti» derivanti da crolli e demolizioni e individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.
  L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.
  L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività o di ricostruzione con modifiche sostanziali, al fine di consentire alle aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso di potere ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive.
  L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
  L'articolo 21 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
  In attesa dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, si riserva di formulare la proposta di parere, ove i tempi lo consentano, sul testo eventualmente modificato del decreto-legge in titolo.

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  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) concorda con la proposta della relatrice di esprimere il parere la prossima settimana.

  Fabio GARAGNANI (PdL), nel concordare anch'egli sull'opportunità di deliberare il parere la prossima settimana, lamenta l'assoluta mancanza di coinvolgimento delle forze politiche di opposizione a livello regionale nelle decisioni sull'emergenza terremoto assunte a qualsiasi livello istituzionale. Sottolineato che nella gestione delle emergenze è indispensabile il contributo di tutti, chiede che sia posto riparo a questa grave anomalia.

  Alberto TORAZZI (LNP) chiede alla relatrice di conoscere la quantità complessiva delle risorse destinate agli interventi nelle regioni terremotate. Chiede altresì di approfondire i contenuti dell'ordinanza della Protezione civile del 2 giugno 2012, con particolare riferimento alla nuova fattispecie della «agibilità sismica» posta a carico dei titolari di attività produttive. Raccomanda infine che, nella ripartizione dei fondi per la ricostruzione, si tenga adeguatamente conto delle province di Mantova e di Rovigo.

  Raffaello VIGNALI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.