CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 giugno 2012
671.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 25 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 17.10.

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge n. 74 del 2012 reca disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Si tratta di un'area molto vasta e densamente popolata, caratterizzata dalla presenza di un tessuto economico e produttivo assai pregevole e sulla quale insiste una preziosa rete di emergenze storico-architettoniche, testimonianza di un passato di rimarchevole interesse. Le conseguenze nefaste degli eventi sismici sono pesantissime, tanto nella vita quotidiana delle popolazioni coinvolte – gli sfollati assommano a circa 16mila – quanto sulle strutture produttive, così come sulle strutture socio-assistenziali e sul patrimonio culturale. Il decreto – che segue due deliberazioni del Consiglio dei ministri e alcune ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile – rappresenta la prima risposta normativa per fronteggiare la fase di pronto intervento prodromico all'avvio della ricostruzione: a tal fine, i 21 articoli Pag. 43di cui esso si compone sono suddivisi in tre capi a seconda che si tratti di interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente.
  Osserva che le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Cultura sono contenute prioritariamente negli articoli 4 e 5. L'articolo 4 detta disposizioni per la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici e disposizioni relative ad interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale danneggiato. In particolare, il comma 1 prevede che i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa tra loro, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano, fra l'altro, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici. In tale ambito vengono compresi, per quanto più direttamente ci riguarda, quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie nonché gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali). Rileva che non viene indicato il termine entro il quale tale piano di interventi urgenti dovrà essere predisposto. Aggiunge, inoltre, che la specificazione «formalmente dichiarati» riferita al patrimonio di enti ecclesiastici escluderebbe un gran numero di chiese ed edifici religiosi di sicuro interesse culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela per i quali, però, non è stata perfezionata la procedura di verifica dell'interesse medesimo. Il comma 2 detta disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi urgenti previsti dal precedente comma per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati: la competenza spetta ai presidenti delle regioni interessate, che si avvalgono del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di interventi urgenti previsto al precedente comma e nei limiti delle risorse individuate, gli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, gli interventi di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, la rimozione controllata e il ricovero delle macerie del patrimonio culturale danneggiato, l'avvio degli interventi di ricostruzione, ripristino, conservazione, restauro e miglioramento strutturale del patrimonio culturale danneggiato, avvengono secondo modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il presidente della regione interessata.
  Al riguardo, segnala che tale specifica previsione – che rinvia ad una intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il presidente della regione interessata – non risulta perfettamente coerente con la disposizione precedente – comma 1, lettera a) – che pone in capo ai soli presidenti delle regioni la predisposizione del piano di interventi urgenti. Osserva inoltre che l'intesa con il Mibac sarebbe da prevedere anche per la redazione del detto piano, al fine di consentire un minimo di coerenza tra la programmazione degli interventi e le effettive disponibilità finanziarie. Rileva, altresì, che per un pieno successo degli interventi indicati nel secondo periodo del comma in parola – di straordinaria importanza per la conservazione e il recupero del patrimonio storico-artistico danneggiato dal sisma – occorre disporre una specifica dotazione di spesa – la cui consistenza deve essere adeguata alle necessità – per la prima messa in sicurezza da porre in capo alle Direzioni regionali per i beni culturali – che sono stazioni appaltanti nonché dotate di contabilità speciale –, così come è indispensabile riconosce al personale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente e generosamente reso e il Pag. 44rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Osserva che pare inoltre necessario prevedere l'assunzione a tempo determinato di personale specializzato di III area al fine di potenziare l'organico delle strutture periferiche del Ministero presenti nei territori coinvolti da sisma. Osserva, inoltre, che molte risultano essere le sedi di archivi e biblioteche lesionate e inagibili a causa del sisma: in tali casi si impone il trasferimento del patrimonio bibliografico e archivistico ad altra sede, mentre negli altri casi si imporranno comunque interventi di risistemazione del materiale, una volta che i locali che ospitano gli archivi e le biblioteche siano stati messi in sicurezza. In particolare, rileva che sono due i problemi principali che attengono alla strategia di salvaguardia e salvataggio degli archivi operata dalla Soprintendenza archivistica d'intesa con la Direzione Regionale dei beni culturali e del paesaggio: il primo è costituito dal difficile reperimento dei locali in cui ospitare gli archivi recuperati e dalla loro predisposizione per consentire interventi di riordinamento necessari per ridare funzionalità agli archivi recuperati; il secondo problema è costituito proprio dalla necessità di ridare rapidamente funzionalità agli archivi così da consentire, ad esempio, ai comuni di riprendere la normale attività. Ne consegue che occorrono risorse dedicate sia per attrezzare i nuovi e provvisori spazi con adeguate scaffalature ed elementari sistemi di sicurezza antintrusione ed antiincendio, sia per finanziare gli interventi di primo riordinamento. Analoghe sono le esigenze per il recupero in emergenza del patrimonio bibliografico, prodromico al ripristino dei servizi e delle situazioni conservative ordinarie.
  In merito alle disposizioni del primo periodo del comma in parola, osserva come l'affidamento della realizzazione degli interventi al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche appaia inadeguata in riferimento al patrimonio ecclesiastico. Il Provveditorato, in quanto Ministero delle infrastrutture e lavori pubblici, ha prevalentemente competenza nell'edilizia demaniale (nella quale si annoverano caserme delle forze dell'ordine, prefetture, edifici di proprietà dello Stato, con esclusione di beni in consegna ai ministeri, e quindi anche al Ministero, mentre la struttura tecnica specializzata per intervenire sui beni culturali è costituita dall'articolazione Soprintendenze e Direzioni regionali. Pertanto, per il patrimonio ecclesiastico tutelato, il Commissario potrebbe avvalersi della Direzione regionale per i beni culturali competente per territorio. A seguito delle audizioni informali svolte in Commissione nella scorsa settimana in ordine alla tutela dei beni culturali, rileva peraltro che è emersa decisamente la necessità di definire un più efficace coordinamento e una precisa gestione dell'evento sismico, a partire dalla indicazione di una sede in cui i soggetti competenti – Protezione civile nazionale e regionale, regione, province, prefetture, comuni, edifici religiosi, Ministero – possano confrontarsi e assumere decisioni rapide e condivise, tese ad evitare di perdere per sempre beni culturali – ad esempio, i campanili – o a metterli in sicurezza, come ad esempio, al patrimonio mobile, in particolare di proprietà di enti religiosi. Sempre in ordine al patrimonio religioso, al fine di accelerare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino di beni tutelati, dalle audizioni è emerso che la norma dovrebbe precisare che gli enti religiosi possono procedere agli interventi previa redazione di perizia e asseverazione di un professionista abilitato, fermo restando che la perizia deve essere trasmessa alla Soprintendenza competente, che potrà sospendere i lavori se in dissenso con l'intervento, pur garantendo la conservazione del bene e la sua messa in sicurezza.
  Rileva, inoltre, che il decreto in parola non ha disposto alcuna previsione in favore delle attività di spettacolo: tale settore ha subito danni ingenti alle strutture (moltissimi sono i teatri pubblici inagibili) e alla propria ordinaria programmazione (innumerevoli gli spettacoli annullati mentre Pag. 45le sale cinematografiche sono deserte). Nell'immediato, ritiene pertanto indispensabile disporre un budget dedicato all'allestimento, nei territori coinvolti dal sisma, di tensostrutture adeguate ad accogliere spettacoli e a sostenere una conveniente programmazione teatrale e cinematografica. Analoga attenzione dovrà inoltre essere posta al sostegno delle imprese che svolgendosi in luoghi al chiuso (teatri e cinema) registrano il crollo verticale delle presenze di spettatori, così come forme di sostegno al reddito per i lavoratori del settore. Ricorda che gli eventi sismici hanno avuto pesantissime conseguenze anche sulle sedi del sistema di istruzione: nella sola Emilia Romagna sono ben 223 le scuola danneggiate (oltre 71 mila gli studenti coinvolti), di cui oltre 90 da demolire; anche l'Ateneo di Ferrara ha riportato danni significativi. Su questo problema, e più in generale sulla materia scolastica, interviene l'articolo 5. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le risorse finanziarie individuate con il decreto ministeriale 30 luglio 2010 in attuazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, possano essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili in conseguenza degli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012.
  Ricorda che l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2008 ha previsto l'assegnazione al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – predisposto nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 443 del 2001 – di un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il Programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso. In attuazione di tali disposizioni con l'adozione della delibera CIPE n. 114 del 2008 sono stati accantonati contributi pari a circa 115 milioni di euro in termini di volume di investimento per un 3o Programma stralcio, poi ritirato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito della Conferenza unificata del 29 ottobre 2010. Il comma 2 del citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008 dispone in ordine alla revoca delle economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge e rivenienti da precedenti finanziamenti. Il comma 3 dell'articolo 7-bis prevede che la revoca delle economie precedentemente citate è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  Riterrebbe pertanto opportuno un coordinamento tra la disposizione in esame e il contenuto dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 137 del 2008 che, al comma 3, dispone in ordine alla riassegnazione delle risorse revocate. Ritiene che potrebbe essere altresì opportuno valutare che sia acquisita la previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 1997 n. 281, anziché della Conferenza Stato-regioni. Il medesimo comma 1 dell'articolo 5 dispone che le risorse finanziarie individuate dal decreto ministeriale 30 luglio 2010 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca. La relazione tecnica evidenzia che l'importo complessivamente revocato con tale decreto ministeriale ammonta a 73,668 milioni di euro. In considerazione dell'alto numero di edifici adibiti ad uso scolastico e ai servizi per l'infanzia danneggiati dal Pag. 46sisma, osserva che le risorse finanziarie messe a disposizione appaiono assolutamente insufficienti. Segnala pertanto che, ai fini del ripristino e della messa in sicurezza dei detti edifici potrebbe essere assegnata alle province coinvolte e ai comuni interessati quota parte dello stanziamento di 100 milioni per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 53 comma 5 delle legge 35 del 2012 e dello stanziamento di 100 milioni per la costruzione di nuovi edifici scolastici di cui alla tabella n. 5 della delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012. Tale misura andrebbe altresì raccordata con l'esclusione delle spese di edilizia scolastica dal patto di stabilità, come richiesto più volte dal Parlamento. Il comma 2 prevede che le regioni in cui si trovano i territori colpiti dagli eventi sismici indicati al comma 1 sono autorizzate a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della normativa di settore previgente e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere. In proposito, ricorda che la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.
  Riterrebbe, quindi, opportuno specificare che la «previgente normativa» alla quale si è inteso fare riferimento è l'articolo 4 della legge n. 23 del 1996. Il comma 3 dispone che, nei limiti di durata dello stato di emergenza – che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è prorogato fino al 31 maggio 2013 – e per fronteggiare lo stesso, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna può adottare, per l'anno scolastico 2012/2013, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, dell'articolazione e della composizione di classi e sezioni, nonché interventi in materia di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni. Segnala che le disposizioni normative vigenti affidano le competenze in tali ambiti in parte alle regioni, in parte alle istituzioni scolastiche, ferma la competenza degli Uffici scolastici regionali – che costituiscono l'amministrazione periferica del Ministero – in materia di ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale. Infatti l'articolo 138 del d.lgs. 112 del 1998 ha delegato alle regioni la determinazione del calendario scolastico, a partire dall'anno scolastico 2002/2003, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, sono assegnati almeno 200 giorni.
  In particolare, ricorda che nell'ambito delle funzioni regionali di determinazione del calendario l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, dispone che gli adattamenti dello stesso sono stabiliti dalle medesime istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa. Anche per quanto riguarda l'organizzazione didattica, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 dispone che, nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune. L'articolo 5, comma 3, dispone, inoltre, che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale. L'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, affida ai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali la ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale, con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse. Il comma 6 affida ai dirigenti dell'amministrazione scolastica e ai dirigenti scolastici Pag. 47la responsabilità del rispetto dei criteri e dei parametri relativi alla formazione delle classi, previsti dallo stesso decreto. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che le parole «di articolazione e di composizione» dovrebbero essere sostituite dalle parole «dell'articolazione e della composizione», poiché riferite alla previsione di «interventi di adattamento». Il comma 4 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad emanare, ove necessario, un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle norme vigenti, lo svolgimento degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei comuni interessati dal sisma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ordinanza in questione è stata emanata, sulla base dell'autorizzazione recata dal decreto-legge in commento, l'8 giugno 2012 (O.M. n. 52); essa dispone che i candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e di secondo grado degli istituti scolastici colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo (istituti che devono essere puntualmente individuati dall'Ufficio scolastico regionale), sostengono esclusivamente le prove orali, che hanno preso avvio a partire dal 22 giugno scorso. La medesima ordinanza, inoltre, ha confermato la validità dell'anno scolastico anche per gli istituti che, a causa dell'emergenza, non abbiano potuto rispettare il limite minimo di 200 giorni di lezione e, con riferimento agli scrutini per il passaggio alla classe successiva, ha disposto l'ammissione degli studenti alla classe successiva anche in deroga al limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
  Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che le parole «nei comuni di cui al comma 1», riferendosi, secondo la tecnica legislativa corretta, al comma 1 dell'articolo 5, dovrebbero essere sostituite con le parole «nelle aree di cui al comma 1», in considerazione del fatto che quest'ultimo non cita comuni. Ove, invece, si intenda fare riferimento al comma 1 dell'articolo 1 – nel quale si parla di «comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo» – occorre esplicitarlo. Segnala inoltre che nel decreto in esame sarebbe auspicabile inserire una norma per consentire la sospensione delle tasse per gli studenti universitari che risiedono nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorso per i quali è stato adottato il decreto ministeriale dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari: si tratterebbe di una norma in favore del diritto allo studio per giovani che risiedono in zone particolarmente compite sotto il profilo economico e sociale. Ricorda, poi, che l'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale, nelle zone colpite dal sisma. La promozione di tali iniziative è effettuata per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2011. La relazione illustrativa precisa che la spesa pari a euro 300.000 trova copertura nelle disponibilità presenti sul capitolo di spesa 854 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di competenza della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», nell'ambito del CDR n. 17 «Turismo». Segnala, infine, che l'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo. A tale proposito, ricorda che i due violenti sismi del 20 e del 29 maggio hanno particolarmente danneggiato l'edilizia rurale, pregiudicandone la futura permanenza a caratterizzare il paesaggio campestre. In considerazione degli alti costi e delle difficoltà di intervento nel Pag. 48recupero di tale edilizia, riterrebbe necessario raccomandare una particolare attenzione nell'erogazione dei contributi in favore del ripristino di questi specifici immobili.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame del provvedimento in discussione.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, ritiene innanzitutto sia importante poter rendere il parere prima che si dia luogo all'esame degli emendamenti nella Commissione di merito, di guisa che i rilievi formulati possano essere tenuti in considerazione ai fini della modifica del testo. Aggiunge che la Conferenza dei presidenti dei gruppi potrebbe prevedere l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea a partire al prossimo 9 luglio, così che la Commissione dovrebbe esprimere il parere di competenza alla Commissione di merito entro mercoledì 4 luglio prossimo.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide le osservazioni contenute nella relazione della relatrice, che propone senz'altro di trasformare in condizioni ai fini del parere. Chiede, al riguardo, di chiarire che, nella fase della ricostruzione, siano rispettati i criteri di edificazione antisismica per gli edifici religiosi. Sottopone, inoltre, all'attenzione della relatrice e della Commissione l'opportunità di sospendere il pagamento delle tasse universitarie, tenendo però conto del criterio del reddito.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, rispondendo all'onorevole Barbieri, osserva innanzitutto come l'attuale normativa già imponga di rispettare, nella fase della ricostruzione, i criteri di edificazione antisismica citati. Con riguardo alla proposta di sospendere il pagamento delle tasse universitarie, tenendo conto del criterio del reddito, osserva come anche chi ha redditi elevati, nelle zone colpite dal terremoto, si può venire a trovare in una situazione, magari solo temporanea, di disagio economico. Si tratta comunque di materie di competenza delle Commissioni bilancio e finanze.

  Giovanni LOLLI (PD) osserva innanzitutto come, per ricostruire con criteri totalmente antisismici, si dovrebbe procedere prima all'abbattimento totale dei manufatti danneggiati. Suggerisce, poi, di ottenere dal Ministero per i beni e le attività culturali la sospensione della verifica della programmazione delle attività, all'esito del quale è condizionato il mantenimento della qualifica di istituzione culturale.

  Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) apprezza in modo particolare l'attenzione della relatrice per le istituzioni dello spettacolo.

  Manuela GHIZZONI (PD), presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.35.

RISOLUZIONI

  Lunedì 25 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 17.35.

7-00898 Siragusa: Sulla questione dei precari della scuola.
(Discussione e rinvio).

  Alessandra SIRAGUSA (PD) illustra la risoluzione in titolo, auspicando che il Governo si impegni a prorogare all'anno scolastico 2012/2013 le misure legislative contenute nel decreto cosiddetto «salvaprecari», come da lei già richiesto nella Pag. 49sua interrogazione 5-06669. Ricorda che in riferimento a questa ultima il sottosegretario Rossi Doria, nel corso della seduta del 21 giugno scorso, ha risposto limitandosi a ribadire la necessità di una norma al riguardo.

  Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che l'adesione del suo gruppo alla risoluzione in discussione, che condivide in linea generale, è condizionata all'eliminazione dei riferimenti, ivi contenuti, alle misure adottate dal Governo precedente. Auspica quindi si proceda alla formulazione di una risoluzione unitaria, alla definizione della quale si dichiara disponibile, per individuare lo strumento legislativo più opportuno a prorogare le misure legislative contenute nel decreto cosiddetto «salvaprecari».

  Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda all'onorevole Barbieri che, anche con riferimento alle risoluzioni discusse nel corso delle sedute precedenti, tutti i gruppi hanno lavorato al fine di perseguire e raggiungere la massima condivisione possibile.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce quanto già rappresentato in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Siragusa, ribadendo che, per un'eventuale estensione delle misure a tutela dei precari anche all'anno scolastico 2012/2013, è necessaria una norma che lo consenta, con relativa copertura finanziaria. Illustra, quindi, una nota del Ministero riferita alla risoluzione in titolo (vedi allegato).

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 670 del 21 giugno 2012, a pagina 53, prima colonna, ottava riga, sostituire la terza parola con la seguente «XI».

Pag. 50