CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 giugno 2012
670.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 32

  Cinzia CAPANO (PD), relatore, in primo luogo ricorda che il parere verrà espresso solo sulle parti di competenza della Commissione Giustizia, tralasciando qualsiasi valutazione sul resto. Osserva che il provvedimento mira ad un nuovo assetto delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti. Si tratta di interventi in merito ai quali si può sicuramente esprimere un giudizio positivo senza tuttavia escludere la possibilità di alcuni futuri assestamenti all'esito di una prima fase applicativa, al fine di assicurare comunque una tutela adeguata e certa del lavoratore senza che ciò comporti eccessive rigidità a danno del datore di lavoro e quindi del mercato.
  Con riferimento ai licenziamenti individuali, si è intervenuti rivedendo l'impianto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che attualmente delinea in termini molto ampi l'area della tutela reale, ossia della reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento giudicato illegittimo.
  È rimasta inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), mentre si è modificato il regime dei licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (per giustificato motivo oggettivo), introducendo un regime sanzionatorio, differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, che si concretizza nella reintegrazione (nei casi più gravi) o nel pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi), definita in termini certi nel suo ammontare massimo.
  Al fine di assicurare un rapido svolgimento dei processi, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.
  Per quanto attiene al licenziamento individuale, il comma 42 dell'articolo 1 alla lettera b) modifica l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, che ha per oggetto proprio questa materia. In particolare, la lettera b) sostituisce, con 10 nuovi commi, gli attuali commi da 1 a 6 dell'articolo 18.
  Nel caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto) o intimato in forma orale, come si è detto, viene sostanzialmente confermata la normativa vigente, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (tutela reale), indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, nonché un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione (e comunque non inferiore a 5 mensilità). Resta fermo, poi, che il lavoratore può optare, in alternativa, per un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale.
  Nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo (cosiddetto licenziamento disciplinare), rispetto alla disciplina vigente, che prevede in ogni caso l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese oltre i 15 dipendenti (o oltre i 5 se si tratta di imprenditore agricolo), si introduce una distinzione tra diverse ipotesi. Vi è l'ipotesi che in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato ovvero a fatto che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari: in questi casi continua a valere la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Per quanto concerne l'indennità, rispetto alla normativa vigente viene quindi fissato un tetto massimo e, allo stesso tempo, soppresso il limite minimo di 5 mensilità. Riguardo all'obbligo, a carico del datore, di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, si specifica (e trattasi, anche in questo caso, di un elemento di novità rispetto alla Pag. 33normativa vigente) che dalle somme dovute si scomputino i contributi accreditati in favore del lavoratore in conseguenza di eventuali altre attività lavorative (comma 4). Vi è poi l'ipotesi della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi: in questi casi non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale (in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo). Nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (cosiddetto licenziamento per motivi economici), non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale; tuttavia, il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e riconoscere un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
  Nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce al lavoratore un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale. Ai fini della determinazione in concreto dell'indennità il giudice deve tenere conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, e motivare in modo specifico al riguardo). Tuttavia si applica la tutela reale qualora il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento.
  Proprio quest'ultima fattispecie susciterebbe delle perplessità che portano ad alcune considerazioni di carattere generale sul testo. In generale il provvedimento riconosce un ambito esteso al potere discrezionale del giudice che si sostituisce al regime assai rigido di onere della prova fino ad oggi vigente spostando spostando l'onere della prova sul lavoratore. Nel caso del licenziamento inefficace, proprio in ragione dell'inversione dell'onere della prova, si potrebbe provocare un ricorso preferenziale dei datori a questa forma di licenziamento che consente loro di tacere le ragioni del licenziamento sottraendosi alla tutela reale.
  Vi è poi una serie di disposizioni di tipo trasversale (applicabili cioè in tutte le ipotesi di licenziamenti illegittimi) che innovano la normativa vigente: a) il fatto che nella determinazione dell'indennità spettante al lavoratore il giudice debba dedurre quanto eventualmente percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (nuovo comma 2) e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (nuovo comma 4), nonché valutare il comportamento delle parti nell'ambito della procedura di conciliazione (nuovo comma 7). Anche in questo caso vi è un margine di discrezionalità a favore delle valutazioni del giudice che potrebbe determinare delle incertezze nella fase di applicazione concreta della nuova normativa. b) l'introduzione di una fattispecie di revoca del licenziamento (individuale) da parte del datore, in virtù della quale, qualora vi sia una revoca entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza applicazione di sanzioni o indennità (comma 10).Pag. 34
  I commi da 47 a 69 introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
  Per le controversie sull'impugnazione dei licenziamenti previsti dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori viene introdotto dalla riforma un rito particolarmente snello che elimina tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio. Il rito può, tuttavia, articolarsi in quattro gradi di giudizio.
  Il procedimento si svolge essenzialmente in due fasi. Vi è una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda. Vi è poi una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l'opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto (strutturata sul giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro, già previsto dal codice di procedura civile).
  La fase della tutela urgente – che è quella che costituisce la maggiore novità della procedura – si apre con il ricorso al Tribunale del Lavoro, con il quale il lavoratore può opporsi alla decisione del datore di lavoro. In questo caso il giudice è tenuto a fissare l'udienza preliminare entro 40 giorni dal deposito del ricorso (attualmente il termine è di 60 giorni). Punto centrale di questa prima fase è l'ampia discrezionalità del giudice nella gestione dell'istruttoria con l'omissione di ogni formalità che egli ritenga non essenziale al contraddittorio. Già alla prima udienza, il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva.
  La fase successiva – sempre davanti allo stesso Tribunale del lavoro – è quella della possibile opposizione (con ricorso) all'ordinanza di accoglimento o di rigetto del ricorso, da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine di fissazione dell'udienza di discussione è di 60 giorni. Al contrario che per la prima fase urgente, qui si detta un termine di 10 gg. prima dell'udienza di discussione per la costituzione dell'opposto, mediante memoria scritta.
  Dopo la decisione sull'opposizione si passa ad una eventuale terza fase che è quella del reclamo davanti alla Corte d'Appello. Il reclamo deve essere depositato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, con udienza di discussione entro 60 giorni dal reclamo-ricorso. Infine, l'ultima istanza è quella del ricorso alla Corte di Cassazione, entro 60 giorni dalla decisione d'appello, con udienza che va fissata non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso.
  Osserva che non è prevista, nelle disposizioni sul nuovo rito speciale d'impugnazione dei licenziamenti, una disposizione di chiusura che, al fine di evitare lacune normative, rinvii, per quanto non previsto dalle nuove disposizioni processuali, alla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile, relative al rito del lavoro. Ciò comporta alcuni elementi di incertezza e confusione che non possono essere risolti con l'ampliamento dei poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.
  La scelta di seguire la falsariga del procedimento ai sensi dell'articolo 28 della legge n.300 del 1970 per la repressione della condotta sindacale appare una soluzione condivisibile anche considerato che il ricorso a provvedimenti anticipatori si è pienamente sviluppato in materia di licenziamenti, nel tentativo di ottenere provvedimenti giurisdizionali in tempi accettabili. Questo intervento assicura quindi una disciplina processuale ad hoc alle ipotesi di licenziamento capace di garantire una pronuncia in tempi celeri, benché non definitiva.
  A suo parere desta alcune perplessità la disciplina della fase processuale prevista per l'opposizione all'ordinanza che chiude la fase sommaria. Essa viene interamente disciplinata ex novo, ma non assoggettata al rito del lavoro, neanche per le parti non regolamentate attraverso una norma di chiusura.Pag. 35
  In generale viene riconosciuto un ambito troppo esteso al potere discrezionale del giudice che non ha senso nella fase di opposizione ove invece sarebbe opportuno mantenere la disciplina del rito del lavoro, quantomeno per le parti non modificate anche per evitare confusioni ed incertezze ad esempio nel regime di decadenza dalla prova, ovvero tra strumenti diversi di impugnazioni tra reclamo ed appello o diversa decorrenza di termini per impugnare.
  Rileva che non si può non rilevare che ancora una volta si cerca di ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, peraltro conferendo un potere discrezionale al giudice forse non pienamente compatibile con l'articolo 111 della Costituzione, che richiede un giudice terzo, regole predeterminate e rispetto del contraddittorio, anziché procedere con interventi di organizzazione e di redistribuzione di risorse umane e materiali che sono le uniche misure idonee a garantire l'accellerazione dei processi.
  Il comma 58 dell'articolo 2 prevede che, in caso di sentenza di condanna per una serie di reati di particolare allarme sociale previsti dal codice penale – associazione con finalità di terrorismo (articolo 270-bis), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 289-bis), associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis) e delitti commessi per agevolare l'attività della stessa o avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall'appartenenza all'associazione; scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter), strage (articolo 422), il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca di una serie di prestazioni assistenziali di cui il condannato risulti titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione di invalidità civile. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone l'ulteriore revoca dei trattamenti previdenziali erogati al condannato qualora una precedente sentenza abbia accertato che questi trattamenti derivino, anche parzialmente, «da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite» connesse ai suddetti reati. Rispetto a tale normativa, della quale si condivide pienamente la ratio, potrebbe essere opportuno riflettere se tra le prestazioni assistenziali revocabili debba essere ricompresa anche la pensione di invalidità civile, che risponde a particolari presupposti riconducibili ad interessi di rilevanza costituzionale.
  Per quanto il provvedimento offra spunto ad una serie di riflessioni su alcune disposizioni specifiche, appare opportuno che esso si trasformi quanto prima in legge, rinviando tali riflessioni alla fase applicativa dello stesso.
  Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Manlio CONTENTO (PdL), preliminarmente non può nascondere l'imbarazzo del gruppo PDL nell'affrontare in tempi eccessivamente ristretti e compressi un provvedimento di rilevanza tale per il mercato del lavoro come quello in esame.
  A tale proposito osserva che, per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia il testo pone una serie di questioni che meriterebbero sicuramente approfondimenti volti a prefigurare le ricadute applicative delle novità normative contenute in esso.
  Si sofferma quindi sul nuovo rito previsto dal testo nonché sull'ampliamento della sfera di discrezionalità riconosciuta al giudice, evidenziando i rischi dell'approvazione di una normativa non del tutto corretta facendo affidamento ad una consapevole interpretazione «pretoria» del giudice.
  Ritiene in proposito che la nuova normativa possa dar luogo ad uno stato di incertezza giuridica in merito ad istituti che invece, specie in un momento di grave crisi economica, avrebbero bisogno di assoluta certezza applicativa. In particolare ritiene pericoloso per l'economia nazionale riformare la disciplina del lavoro in maniera approssimativa in un momento in cui molte imprese stanno chiudendo e l'occupazione è in calo.
  A titolo personale, senza voler impegnare il suo gruppo, preannuncia l'intenzione Pag. 36di non votare a favore di un provvedimento che non si sente di condividere in pieno e che potrebbe mettere a forte disagio gli imprenditori senza per questo salvaguardare gli interessi meritevoli di tutela dei lavoratori.
  Sottolinea come sia inaccettabile che di fronte a riforme di portata estremamente rilevante per l'economia e la società italiana come quella in esame un ramo del Parlamento sia messo nella condizione di fatto di dover necessariamente approvare ciò che è trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, secondo una logica del «prendere o lasciare» che mortifica il Parlamento nel suo complesso.
  Si sofferma su alcune delle disposizioni di natura sostanziale introdotte dal provvedimento, evidenziando come l'incongruità di alcuni profili di esse abbiano poi conseguenze anche sulle disposizioni processuali di competenza della Commissione Giustizia.
  Esprime tutta la sua perplessità circa l'esigenza di approvare definitivamente il provvedimento entro il 28 giugno prossimo, rinunciando sostanzialmente all'esame di un ramo del Parlamento, per consentire al Presidente del Consiglio di presentarsi all'Europa con una riforma che darebbe all'Italia quell'affidabilità che oggi non ha.
  Non crede assolutamente che questa affidabilità sia condizionata dall'approvazione delle modifiche all'articolo 18.
  Conclude annunciando, a titolo personale, il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole, auspicando che anche gli altri deputati appartenenti al suo gruppo si astengano.

  Angela NAPOLI (FLpTP) esprime apprezzamento alla relatrice per la relazione e la proposta di parere, avendo evidenziato una serie questioni sicuramente fondate senza tuttavia per questo chiedere una modifica del testo che avrebbe la grave conseguenza di ritardare eccessivamente la sua approvazione finale. Sottolinea come l'esigenza per l'Italia di dimostrare agli altri Paesi europei di essere in grado di approvare in tempi celeri la riforma del mercato del lavoro sia di importanza tale da far soprassedere sull'opportunità di apportare alcune modifiche al testo che richiederebbero una nuova lettura da parte del Senato.

  Mario CAVALLARO (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere favorevole della relatrice, ritenendo che complessivamente il nuovo assetto del mercato del lavoro sia soddisfacente anche in relazione alle disposizioni processuali. Per quanto attiene alla cosiddetta giurisprudenza pretoria che dovrebbe sanare, per quanto possibile, le eventuali incongruenze del testo, invita la Commissione ad abbandonare qualsiasi preoccupazione ritenendo che anche in questo caso la giurisprudenza sarà in grado di applicare la normativa interpretandola nella maniera più corretta e, quando sarà necessario, evolutiva. A suo parere le eventuali modifiche al testo dovranno essere apportate solo dopo una prima fase applicativa della nuova normativa.

  Rita BERNARDINI (PD), dopo aver preannunciato il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rileva che il provvedimento, in ragione delle incertezze interpretative che suscita in alcuni punti, determinerà sicuramente un forte aumento del contenzioso. Ritiene comunque opportuno intervenire sul mercato del lavoro anche se sarebbe stato opportuno renderlo meno rigido facendo venir meno tutte quelle situazioni di privilegio che invece permangono. A tale proposito ricorda che l'articolo 18 non è applicabile ai rapporti di lavoro che fanno capo a sindacati o partiti, secondo un'ottica del tutto partitocratica e sindacatocratica. Ritiene quindi che si debba intervenire ulteriormente nella materia del mercato del lavoro per eliminare tutte quelle sacche di privilegio che neanche il testo in esame riesce a scalfire.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime la contrarietà del gruppo della Lega tanto al provvedimento in esame quanto alla proposta di parere favorevole del relatore. Si tratta, in particolare, di un testo imposto Pag. 37al Parlamento da contingenze non sempre ben chiare e trasparenti. Rileva come il provvedimento rappresenti un'occasione mancata per una riforma che sia in grado di attirare investimenti all'estero. Condivide le considerazioni di chi ritiene che il provvedimento determinerebbe un aumento del contenzioso giudiziario.

  Lorenzo RIA (UdCpTP), dopo aver condiviso le perplessità espresse nella proposta di parere, annuncia che il suo gruppo voterà a favore di tale proposta nonché del provvedimento nel suo complesso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00908 Contento e Cavallaro: Sulla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri.
(Discussione e conclusione).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Manlio CONTENTO (PdL) illustra la risoluzione da lui presentata insieme all'onorevole Cavallaro.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO evidenzia che con la risoluzione si intende impegnare il Governo affinché provveda, senza ritardo, al trasferimento sulla contabilità speciale, intestata al Commissario delegato per il superamento della situazione di sovraffollamento delle carceri, dei fondi per 122 milioni di euro.
  In verità, prima di esplicitare nel dettaglio quelli che sono i parametri e gli aspetti contenutistici afferenti all'impegno richiesto in risoluzione, ritiene sia opportuno evidenziare quella che è stata la tempistica dell'atto di sindacato ispettivo in questione, il quale è stato presentato lunedì 18 giugno 2012, è stato calendarizzato per la seduta odierna del 21 giugno ed è stato comunicato nella tarda serata di ieri.
  Tuttavia sono stati acquisiti i necessari riscontri sentendo anche il prefetto Sinesio.
  Secondo tali riscontri il saldo della contabilità speciale registra, al 30 aprile 2012, un attivo di 323,3 milioni di euro, dovuto alla differenza tra le somme per 325,1 milioni di euro trasferite dai capitoli 7473 e 7300 di bilancio dello Stato relativi all'edilizia pubblica, le somme trasferite dalla Cassa delle Ammende per progetti di edilizia penitenziaria (ex articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, così come sostituito dall'articolo 44 bis comma 7 della legge 27 febbraio 2009 n. 14), nonché le somme trasferite da Fondi regionali e da privati e gli ordinativi emessi per 1,8 milioni di euro.
  Il saldo registra, altresì, debiti per 235,9 mila euro, dovuti alla differenza tra impegni e ordinativi emessi.
  Sulla contabilità speciale, inoltre, sono assegnate somme per 122,2 milioni di euro risultanti dai quadri economici complessivi, relativi ai progetti approvati emessi in gara per la realizzazione di n. 8 padiglioni in ampliamento di istituti penitenziari esistenti.
  Pertanto, con la cassa disponibile di 323 milioni di euro – al netto delle somme assegnate per progetti approvati per 122,2 milioni di euro – potrebbero essere bandite gare per la progettazione esecutiva e per i lavori di realizzazione di n. 7 padiglioni per 93,5 milioni di euro, per i lavori di completamento delle carceri di Cagliari e di Sassari per 4,7 milioni di euro, per i lavori di completamento di n. 17 padiglioni e i lavori di recupero per un importo complessivo di 57,9 milioni di euro, nonché per i lavori di realizzazione del Pag. 38nuovo istituto di Camerino, la cui gara è in corso di pubblicazione per 45 milioni di euro.
  Quindi, con il saldo residuo delle somme disponibili sulla contabilità speciale e con il trasferimento dei fondi per 122 milioni – assegnati dal CIPE nella riunione del 20 gennaio 2012, ma non ancora trasferiti – sarà possibile bandire gare per i restanti lavori di realizzazione dei nuovi istituti penitenziari di Torino, Catania e Pordenone, nonché per il nuovo padiglione di Napoli Secondigliano, per i quali è prevista una spesa complessiva di circa 123 milioni di euro.
  Fatte, dunque, le dovute precisazioni, chiede che la risoluzione sia riformulata chiedendo un impegno del Governo a sollecitare il CIPE al trasferimento nella disponibilità del Commissario delegato dei predetti fondi.

  Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo anche a nome dell'onorevole Cavallaro, accetta la richiesta di riformulazione proposta dal Governo (vedi allegato 2)

  La Commissione approva la risoluzione 7-00908 (nuova formulazione) Contento e Cavallaro.

  La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

  La seduta comincia alle 14.15.

5-06769 Bernardini: Sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Catanzaro.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come i detenuti, soprattutto se stranieri, si trovino in una condizione di particolare fragilità psicologica e ritiene che il Governo debba obbligatoriamente risolvere il problema della carenza di personale specializzato e in grado di fornire supporto psicologico ai detenuti, non essendo accettabile la giustificazione, fornita in forma standardizzata in quasi tutte le risposte, dell'avvenuta riduzione delle risorse economiche. Parimenti, sul tema della carenza di personale di polizia penitenziaria, è inaccettabile la giustificazione, anch'essa generica e standardizzata, dell'attesa di assegnazione delle nuove risorse umane disponibili. Auspica che in futuro il Governo voglia fornire risposte specifiche indicando, per ogni istituto penitenziario, quali provvedimenti intenda adottare.

5-06770 Bernardini: Sul tentativo di suicidio di un detenuto nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta. Sottolinea come i detenuti, soprattutto se stranieri, si trovino in una condizione di particolare fragilità psicologica e ritiene che il Governo debba obbligatoriamente risolvere il problema della carenza di personale specializzato e in grado di fornire supporto psicologico ai detenuti, non essendo accettabile la giustificazione, fornita in forma standardizzata in quasi tutte le risposte, dell'avvenuta riduzione delle risorse economiche. Parimenti, sul tema della carenza di personale di polizia penitenziaria, è inaccettabile la giustificazione, anch'essa generica e standardizzata, dell'attesa di assegnazione delle nuove risorse umane disponibili. Auspica che in futuro il Governo voglia fornire risposte specifiche indicando, per ogni istituto penitenziario, quali provvedimenti intenda adottare.

Pag. 39

5-06777 Bernardini: Sul trattamento sanitario riservato ad un detenuto nel carcere di Cosenza.

  Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Rita BERNARDINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in considerazione degli accertamenti medici effettuati e delle cure prestate al detenuto.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 21 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

  La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.
Audizione del professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bologna, Giulio Illuminati, del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.
(Svolgimento e conclusione).

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Giulio ILLUMINATI, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Bologna, Giovanni TAMBURINO, Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Rodolfo SABELLA, Presidente, Anna CANEPA, Vice Presidente, Angelo BUSACCA, componente della Giunta esecutiva centrale, dell'Associazione nazionale magistrati, e Bruno BOTTI, componente della Giunta dell'Unione delle Camere penali italiane, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Donatella FERRANTI (PD), Rita BERNARDINI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) per porre domande.

  Replicano quindi Rodolfo SABELLA, Anna CANEPA, Angelo BUSACCA, Giulio ILLUMINATI, e Bruno BOTTI.

  Fulvio FOLLEGOT, presidente, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 40