CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Carolina LUSSANA.

  La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
C. 5287 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere con raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arturo IANNACCONE, relatore, richiamato il contenuto del provvedimento, passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 5287 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di soli tre articoli, reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), a decorrere dal 14 maggio e sino al 31 dicembre 2012; a tal fine, il provvedimento disciplina i profili normativi connessi alla missione e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento economico, la valutazione del servizio prestato, il trattamento assicurativo e pensionistico e la disciplina penale), una normativa strumentale al suo svolgimento essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

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  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;
   taluni di questi rinvii ricomprendono disposizioni che, essendo confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera a), nella parte in cui rinvia all'articolo 3, comma 6, della legge n. 108 del 2009, il quale, ai fini della valutazione per l'avanzamento dei periodi di impiego, a sua volta rinvia alle tabelle 1, 2 e 3 allegate agli ormai abrogati decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, cioè ad una disciplina ora ricavabile, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, dal combinato disposto di numerose disposizioni del citato codice dell'ordinamento militare); i rinvii in parola, ai sensi dell'articolo 2115 del codice dell'ordinamento militare, debbono intendersi effettuati alle corrispondenti disposizioni dello stesso codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare;
   in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari e internazionali, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente. In proposito, si rileva che la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) a corredo del provvedimento dà conto delle norme derogate, anche implicitamente, mediante i rinvii disposti alla normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale (si veda, ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera a), che, nel rinviare all'articolo 3, comma 4 della legge n. 108 del 2009, prevede una disciplina uniforme relativamente all'indennità di impiego operativo da corrispondere a tutto il personale che partecipa alle missioni, in tal modo introducendo una deroga alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che, in relazione alle normali condizioni di impiego del personale militare, prevede indennità di impiego operativo differenziate nella misura, nella tassazione e nel riconoscimento ai fini previdenziali);
   il disegno di legge di conversione, nel testo presentato dal Governo al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento;

  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento raccomanda quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   richiamando quanto più volte rilevato in occasione dell'esame dei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, ribadisce la necessità che venga adottata una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni, Pag. 5al fine così di evitare che si perpetuino le catene di rinvii normativi alla disciplina contenuta in molteplici fonti normative ed aggiornando contestualmente i rinvii a disposizioni che, in quanto confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal codice in questione».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 16.