CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 246

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD), indi del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, al ridimensionamento delle strutture e all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. Rileva che l'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per Pag. 247acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; l'elenco delle amministrazioni include taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari. Osserva che l'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la durata del Commissario, mentre l'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica. Si sofferma sull'articolo 5, che conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche; al Commissario spetta il compito di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala, fa notare, alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi. Rileva che l'articolo 6 detta i requisiti per la nomina del Commissario straordinario, mentre l'articolo 7 modifica le norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; rileva che si estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; osserva che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip. Evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici attraverso la pubblicazione dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni; l'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni che si avvalgono di Consip Spa. Sottolinea che l'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi, mentre l'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Rileva che l'articolo 12 stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica. Osserva che l'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, mentre l'articolo 13-bis reca modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche, segnala, sono volte ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria la nomina di un commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Precisa che il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti Pag. 248dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Fa notare che l'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ravvisa l'opportunità che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima. Reputa quindi opportuno prevedere che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica si cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.

  Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime rilievi critici in ordine alla previsione di cui all'articolo 2, comma 5, secondo la quale le disposizioni del decreto-legge costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nel segnalare le censure della Corte costituzionale nei confronti di previsioni di simile tenore, ritiene opportuno che la richiamata norma qualifichi come principi di coordinamento finanziario le sole norme di principio recate dal decreto-legge e non tutte le disposizioni in esso contenute.

  Il deputato Lido SCARPETTI (PD), nel condividere i contenuti del provvedimento, ritiene eccessivamente vincolante la previsione di cui all'articolo 7, che estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip ivi richiamato a tutte le pubbliche amministrazioni. Fa notare che sarebbe opportuno rendere più flessibile tale norma.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) rileva che il provvedimento non enuncia l'entità dei risparmi di spesa che il commissario straordinario dovrebbe perseguire e non evidenzia inoltre le modalità attraverso cui le autonomie territoriali dovrebbero concorrere al raggiungimento di tali obiettivi. Esprime perplessità in relazione ai contenuti dell'articolo 3, nelle previsioni che assegnano un incisivo controllo al commissario straordinario sulle spese sanitarie effettuate dalle regioni commissariate. Ravvisa l'opportunità che il suddetto controllo possa essere esteso anche a spese diverse rispetto a quelle sanitarie.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD) segnala che la versione originaria del decreto-legge contemplava un più ampio potere di intervento del commissario straordinario, esteso a tutte le spese delle regioni commissariate; a tutela delle autonomie regionali, rileva, è stata poi modificata al Senato la formulazione del testo limitando il suddetto potere di controllo del commissario straordinario alle sole spese sanitarie, mentre in relazione ad altre voci di spesa, ad esempio i trasporti, lo stesso commissario straordinario può esercitare funzioni di sollecitazione come gli compete nei confronti delle regioni non commissariate.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla senatrice Bastico e dal deputato Scarpetti in relazione ai contenuti dell'articolo 7. Esprime quindi il proprio orientamento favorevole in ordine alle osservazioni del relatore.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) avanza rilievi critici sulla circostanza che il contenuto del decreto-legge sancisce di fatto che l'azione di governo necessiti di un commissario straordinario delegato per attuare i provvedimenti di spending review; aggiunge che la mancata previsione della scadenza temporale di tale funzione rischia di determinare evidenti difficoltà nell'ordinario funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Paventa inoltre il rischio che le competenze regionali siano Pag. 249fortemente compresse dall'azione del commissario straordinario nominato dal governo. Per tali motivi, dichiara che non intende esprimere il proprio voto sulla proposta di parere del relatore.

  Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), nel condividere le considerazioni del deputato Gottardo, fa notare che le previsioni di cui all'articolo 2, che assegnano specifici poteri al commissario straordinario, non tengono conto delle specificità delle autonomie regionali. Sottolinea che sarebbe stato preferibile attuare la riforma del federalismo fiscale piuttosto che delineare una revisione delle spese delle pubbliche amministrazioni attraverso la nomina di un commissario straordinario.

  Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 74/12: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, rilevando che l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione delle disposizioni; lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. Precisa che la responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, i quali possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici. Osserva che l'articolo 2 istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, dettando le modalità di riparto; l'articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possano essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private, nonché gli indennizzi a favore delle imprese. Si dispone, evidenzia, anche in ordine alla delocalizzazione delle attività produttive, prevedendosi procedure semplificate. Rileva che l'articolo 4 dispone che i Presidenti delle regioni stabiliscano, d'intesa tra di loro, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e interventi per accelerare la ricostruzione delle strutture sanitarie danneggiate. Segnala che l'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica prevedendo la destinazione di risorse e autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico. Sottolinea che l'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di agevolare la ripresa delle attività. Evidenzia che l'articolo 8 esenta temporaneamente dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Rileva che l'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali. L'articolo 10, sottolinea, prevede l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici. Precisa che l'articolo 14 dispone che lo Stato si Pag. 250faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Fa notare che l'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. L'articolo 17, sottolinea, è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. L'articolo 19, segnala, reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale. Richiama l'utile ed incisiva attività svolta dalle regioni e dagli enti locali, che hanno operato con spirito di collaborazione, coordinando le relative competenze e responsabilità ed attivando di fatto una proficua modalità di federalismo solidale. Reputa opportuno prevedere il diretto coinvolgimento degli enti locali interessati nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina recata dal provvedimento e ravvisa altresì l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione dei servizi sociali siano attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

  Il deputato Chiara BRAGA (PD) evidenzia che il provvedimento prevede un ampio coinvolgimento del complessivo sistema delle autonomie locali. Fa notare che sarebbe opportuno precisare, all'articolo 3, comma 11, che la deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina della VIA, andrebbe estesa anche al titolo III-bis, recante la disciplina dell'AIA. In ordine all'articolo 5, nella parte in cui sono previsti interventi a favore delle scuole attraverso l'assegnazione delle risorse finanziarie, sarebbe preferibile prevedere l'intesa della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-Regioni.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) fa notare che il coinvolgimento dei sindaci in sede di adozione dei provvedimenti contemplati dal decreto-legge potrebbe comportare un rallentamento delle procedure di intervento; ritiene peraltro che i sindaci saranno comunque sentiti dalle amministrazioni regionali nella fase di adozione dei suddetti provvedimenti.

  La senatrice Mariangela BASTICO (PD) evidenzia la drammaticità e la gravità degli effetti provocati dagli eventi sismici, che hanno coinvolto circa 950 mila persone e hanno distrutto o lesionato oltre 500 chiese e 2 mila edifici storici. Nel valutare favorevolmente i contenuti del decreto-legge, reputa apprezzabile la scelta operata dal Governo di coinvolgere attivamente regioni e autonomie locali negli interventi di ricostruzione e di sostegno. In relazione al patto di stabilità, ritiene necessario renderlo più flessibile escludendo dal relativo saldo il riferimento alle spese per la ricostruzione delle scuole e per il personale specializzato delle sopraintendenze dei beni culturali.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Bastico. In relazione all'articolo 14, sul settore agricolo e agroindustriale, avanza rilievi critici in ordine alla mancata applicazione della norma alle regioni Veneto e Lombardia. Ritiene che debba essere corretta tale anomalia.

  Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'osservazione del deputato Pizzetti, fa notare l'incongruenza della presenza di una pluralità di piani di sviluppo rurale distinti per ogni singola regione. Nel segnalare che la regione Emilia-Romagna ha utilizzato efficacemente le risorse del proprio fondo di sviluppo rurale, reputa opportuno che le altre regioni possano riprogrammare i relativi piani di sviluppo rurale al fine di assegnare una Pag. 251quota dei corrispondenti fondi ad interventi di solidarietà in Emilia-Romagna.

  Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuna una complessiva ridefinizione dei programmi di sviluppo rurale anche al fine di operare forme di solidarietà regionale nei confronti dell'Emilia-Romagna.

  La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD) fa notare che molte regioni hanno già attivato interventi di solidarietà a favore dell'Emilia-Romagna. Sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Trattato Fiscal Compact.
S. 3239 Governo.

(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante la ratifica del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. Rileva che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato; l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore. Sottolinea che il cosiddetto fiscal compact prevede che gli Stati contraenti debbano avere bilanci in pareggio o in avanzo, espressi in termini strutturali. Si tratta, evidenzia, di un obiettivo già in vigore, per il quale è prevista dal Trattato la fissazione di un limite di tolleranza: non oltre lo 0,5 per cento di PIL di disavanzo. Viene poi delineato, rileva, un meccanismo di correzione automatico istituito a livello nazionale: nel caso in cui le correzioni non siano adottate, a giudizio della Commissione europea, uno Stato membro che aderisca al fiscal compact può adire la Corte di Giustizia. Segnala che non è invece automatica la procedura per la correzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Sottolinea che, nel definire intensità e obiettivi della correzione e nel valutare eventuali inadempimenti, si prevede la verifica degli specifici parametri di rilievo che connotano l'economia del Paese interessato. Novità del Trattato, precisa, è la previsione sulla comunicazione ex ante al Consiglio e alla Commissione dei piani di emissione dei titoli del debito pubblico; si prevedono quindi misure relative al coordinamento delle politiche economiche e al processo di convergenza, nonché la previsione di ricorrere anche alla cooperazione rafforzata per favorire il processo di convergenza e l'impegno al coordinamento degli Stati sulle grandi riforme di politica economia che i Paesi contraenti intendono adottare. Fa notare che la data di entrata in vigore del Trattato è fissata al 1o gennaio 2013, se verrà ratificato da almeno dodici Stati contraenti dell'Area Euro, ovvero prima, il primo giorno del mese successivo al deposito del dodicesimo atto di ratifica.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
S. 3240 Governo.

(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante la ratifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES). Rileva che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato; l'articolo 3 la copertura finanziaria. Chiarisce che nel maggio 2010, sull'onda dell'emergenza determinata dalla crisi del debito sovrano greco, l'ECOFIN delibera la creazione di due strumenti temporanei di assistenza per gli Stati membri della zona euro in condizioni finanziarie critiche: il Meccanismo europeo di Stabilizzazione Finanziaria (EFSM) e il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF). Rammenta che per rendere permanente l'operatività dei meccanismi di sostegno, nel luglio 2011 viene concordata tra gli Stati membri europei l'istituzione del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). Il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), precisa, è un fondo europeo con una capacità massima di prestito pari a 60 miliardi di euro, la cui attivazione è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI). Osserva che il Fondo europeo per la stabilità finanziaria (EFSF) ha una struttura patrimoniale garantita dagli Stati dell'area euro sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. Sottolinea che l'idea dell'istituzione di un meccanismo permanente per la gestione delle crisi dell'area euro è stata inizialmente prospettata dal Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre del 2010 al fine di sostituire, a partire dal luglio del 2013, le soluzioni temporanee approntate per la gestione della crisi greca, l'EFSM e l'EFSF; un accordo ha riguardato l'anticipazione di un anno dell'entrata in vigore del MES, stabilendo che questi inizierà ad operare dal luglio 2012 (anziché nel 2013). Rileva che sulla base delle decisioni del Consiglio europeo, il 2 febbraio 2012 gli Stati membri della zona euro hanno firmato il trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES); si stabilisce che il meccanismo sia attivabile solo se indispensabile per la salvaguardia della stabilità dell'area euro e che i finanziamenti siano sottoposti a rigorose condizioni. Sottolinea che la governance del MES prevede che l'organo decisionale sia rappresentato dal Consiglio dei Governatori, composto dai ministri finanziari dei paesi appartenenti all'area euro; tutte le altre decisioni sono adottate a maggioranza qualificata e l'assistenza finanziaria è attivata soltanto a seguito della richiesta di uno Stato membro.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
S. 3350 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Lido SCARPETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame. Rileva che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva l'adozione di decreti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento Pag. 253tra la disciplina da esso recata e la normativa speciale relativa all'attività lavorativa a bordo delle navi, a quelle in ambito portuale e a quelle concernenti il trasporto ferroviario. Fa notare che a seguito dell'ultima proroga introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il termine scadeva il 15 maggio 2012. Decorso il suddetto termine per l'emanazione dei regolamenti di coordinamento, osserva, sono abrogate le relative discipline speciali di settore, con conseguente immediata applicazione delle disposizioni tecniche previste dal predetto decreto legislativo, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati per i menzionati settori. Precisa che la disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, consente di far salva la normativa speciale di settore fino all'emanazione dei decreti di coordinamento, mentre la disposizione di cui al comma 2 intende modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che attualmente consente ai datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui al medesimo articolo 29, comma 5, di autocertificare, fino al 30 giugno 2012, l'effettuazione della valutazione dei rischi. In assenza della proroga, sostiene, tali datori di lavoro sarebbero obbligati a elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese. Evidenzia che per evitare l'applicazione del regime ordinario in materia di valutazione dei rischi si intende, pertanto, prorogare fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al citato articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigente disciplina speciale. Precisa che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata aggiunta la previsione che i suddetti decreti finalizzati a consentire il coordinamento tra la disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa speciale debbano essere adottati entro un maggior termine, pari a cinquantacinque mesi, rispetto a quello attualmente previsto.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.35.

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