CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 193

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lucio BARANI (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I e V il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5273, recante conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica».
  Una premessa è d'obbligo: il provvedimento in esame si inserisce in un quadro di politica legislativa in cui spiccano le disposizioni, richiamate dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, costituite dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che aveva disposto a decorrere dal 2012 l'avvio di un ciclo di spending review per definire i fabbisogni standard delle amministrazioni centrali Pag. 194dello Stato, e dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha previsto la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.
  Occorre rammentare che il rapporto della Presidenza del Consiglio quantifica la spesa pubblica «rivedibile» nel medio periodo in circa 295 miliardi di euro (di questa, la quota maggiore è costituita dalla spesa degli enti sanitari locali, per il 33,1 per cento; Regioni, comuni e province incidono per il 24,3 per cento, lo Stato per il 32,5 per cento, gli altri enti dell'amministrazione centrale per il 2,4 per cento, gli enti previdenziali per il 2,5 per cento e le Università e gli altri enti locali per il 5,2 per cento). A breve termine, la spesa rivedibile sarebbe tuttavia inferiore, quantificabile in circa 80 miliardi.
  Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in merito all'articolato del decreto-legge in oggetto, segnala, in particolare, l'articolo 2, che prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari. In particolare, il comma 2 specifica le pubbliche amministrazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni in esame, individuandole in «tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario». Ciascuna amministrazione potrà individuare un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa. Osserva quindi come l'individuazione delle amministrazioni pubbliche recata dal comma in esame differisca in più aspetti dalla definizione di pubbliche amministrazioni, contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, che costituisce la disposizione ritenuta generalmente parametro di riferimento al fine di individuare la categoria delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi di tale disposizione, infatti, per amministrazioni pubbliche si intendono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
  Osserva, poi, che una diversa questione, egualmente concernente l'elencazione delle pubbliche amministrazioni recata dal comma 2, attiene all'inclusione tra le stesse di una particolare fattispecie, costituita dalle «amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario». Ciò comporta che le regioni in questione (atteso che la dizione «amministrazione regionale» sembra doversi ritenere di fatto coincidente con quella di «regione») sono sottoposte, in modo identico a tutte le altre amministrazioni pubbliche individuate dal comma in esame, alle attività del Commissario straordinario previste dall'articolo 5, incluso il potere di Pag. 195disporre ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, nonché al potere di fissazione di un termine per il raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare, in base all'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. Per effetto del comma 2 in esame, pertanto, le regioni commissariate rivestono, ai fini dell'attività di revisione della spesa in capo al Commissario, uno status differenziato rispetto alle altre amministrazioni regionali (incluse quelle sottoposte a piani di rientro ma non commissariate), non contemplate nel comma stesso; circostanza, questa, che potrebbe essere ritenuta da valutare in termini di compatibilità con i profili di autonomia regionale previsti dall'ordinamento. Ai fini di tale valutazione va peraltro tenuto presente che, sulla base della normativa vigente, le regioni commissariate per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario sono sottoposte a vincoli troppo stringenti e a forti limitazioni di carattere finanziario e contabile.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare: estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali; specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1); relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali (comma 2).
  Dunque, in virtù di tale norma, se gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono fare riferimento alle centrali regionali di acquisto, perché esse non sono state istituite, ovvero se le medesime centrali regionali non trattano il bene, esse devono fare riferimento, in seconda istanza, alla centrale nazionale di acquisto. Il comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevede – per le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie – che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze individui, entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali le suddette amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. Ai sensi del medesimo comma 449, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali dunque gli enti territoriali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti. Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 449, gli enti del Servizio sanitario nazionale (aziende sanitarie ed ospedaliere) sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 455 e 456 della legge n. 296 del 2006, le regioni possono i costituire centrali di acquisto anche assieme ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per appalti di lavori, servizi e forniture a favore delle amministrazioni territoriali di riferimento (regioni, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nello stesso territorio). Le centrali regionali di acquisto, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano Pag. 196convenzioni quadro e con Consip costituiscono un «sistema a rete» degli acquisti della P.A.
  Rileva, infine, che l'articolo 13-bis reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari. Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  Fa presente, poi, che una considerazione è d'obbligo, e cioè che in questo momento di crisi economica si deve fare di più per aiutare anche le imprese che operano con il SSN e con i servizi sanitari regionali. Per questo motivo si deve dare pari dignità ai debiti e ai crediti detenuti dalle società che lavorano con il nostro Sistema sanitario. In particolare, si riferisce alla possibilità di prevedere e considerare di certificare, limitatamente ai casi in cui non sia possibile procedere al pagamento per mancanza di fondi liquidi, i crediti vantati dai fornitori del SSN e SSR che siano certi, liquidi ed esigibili, al fine di consentire al creditore la compensazione con le imposte dovute nell'anno in corso o con somme già iscritte a ruolo.
  Questo consentirebbe alle aziende di avere una compensazione in ambito tributario diretto e creerebbe liquidità nelle casse delle imprese, fondamentale in un quadro macroeconomico molto difficile.
  Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni di merito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo per due brevi segnalazioni, innanzitutto esprime perplessità sulla scelta contenuta nel provvedimento in esame di sottoporre le aziende sanitarie all'obbligo di ricorrere ad un duplice canale per gli acquisti, la Consip e le centrali regionali di acquisto, specificando che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip.
  In secondo luogo, ricorda al relatore e alla Commissione la problematicità di una concreta realizzabilità dell'ipotesi – pur in linea di principio condivisibile – prospettata dal relatore relativa alla compensazione tra i crediti certi, liquidi ed esigibili delle imprese e le imposte da queste dovute nell'anno in corso o con somme già iscritte a ruolo; al riguardo propone che se tale ipotesi dovesse essere formalmente inserita nel parere allora che sia limitata alle sole imprese che insistono nelle zone colpite dalle calamità naturali.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 197

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte di aver inserito l'avvio dell'esame del provvedimento sin dalla giornata odierna in considerazione della possibilità di una accelerazione dell'esame parlamentare anche da parte dell'Assemblea. Il parere sarebbe pertanto posto in votazione già nella seduta di domani. Ove il provvedimento dovesse essere modificato dalla Commissione di merito, sarà ovviamente sua cura ricovoncare tempestivamente la Commissione per l'espressione di un nuovo parere sul testo risultante dagli emendamenti.

  Carmine Santo PATARINO (FLpTP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione (Lavoro) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge C. 5256 del Governo, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato e trasmesso alla Camera il 1o giugno scorso.
  In termini generali, rileva che con tale provvedimento – al centro del dibattito politico oramai da alcuni mesi – il Governo intende rispondere all'esigenza di ammodernare il mercato del lavoro italiano, intervenendo su alcune criticità strutturali, oggetto da molti anni a questa parte di un ampio dibattito, politico e culturale, che ruota intorno alle tematiche della flessibilità, del lavoro giovanile e femminile, degli ammortizzatori sociali.
  Per quanto concerne il contenuto del provvedimento, ricorda che nel corso dell’iter al Senato il testo iniziale del Governo è stato modificato in più parti, a seguito degli emendamenti approvati durante l'esame in Commissione; successivamente, nella fase dell'esame in Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione, confermandone i contenuti sostanziali.
  Fa presente che il testo attuale, si compone, dunque, di quattro articoli, che si articolano, rispettivamente, in 69, 73, 49 e 79 commi. Data l'entità del provvedimento e la moltitudine delle materie ivi trattate, in questa sede non entrerà nel merito del contenuto delle singole disposizioni ma si limiterà, piuttosto, a richiamarne le principali linee di fondo, evidenziando infine le norme che incidono sulle competenze della XII Commissione.
  Osserva, in sintesi, che il disegno di legge del Governo, nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato. Si delinea l'apprendistato quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro, nonché per l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato, ampliandone le possibilità di utilizzo e valorizzandone il ruolo formativo. Si procede altresì verso una ridistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali. Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
  Fa presente, poi, che un altro importante capitolo concerne l'ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (Aspi – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano nella prima Pag. 198volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l'introduzione di una cornice giuridica per l'istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria.
  Per quanto concerne le principali novità apportate al testo del Governo a seguito dell'esame svoltosi presso il Senato, segnala che, relativamente al lavoro a tempo determinato, si raddoppia la possibile durata del primo contratto senza causale da sei mesi ad un anno. In materia di apprendistato, viene stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità.
  Osserva che per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori over 55 anni e under 24. Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, è stato introdotto il cosiddetto salario di base, per cui il cui compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. È stata rafforzata, inoltre, l'indennità di disoccupazione una tantum.
  Rileva, quindi, che con riferimento poi alle norme volte a contenere il fenomeno delle cosiddette false partite IVA, è stato precisato l'ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata.
  Per quanto riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nel settore commerciale; nel settore agricolo, invece, è stato previsto che il ricorso ai voucher potrà essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia, sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari.
  Per i tirocini formativi e di orientamento, ricorda che è stato rafforzato il ruolo delle regioni con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata.
  Per quanto concerne l'ASpI, osserva che è stato previsto, in particolare, che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale. È stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage.
  Ulteriori novità attengono all'introduzione di una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.
  Ricorda, inoltre, che è stata espunta la soppressione della gratuità dei tickets per i disoccupati e i loro familiari, prevista al comma 1 dell'articolo 64 dell'originario disegno di legge del Governo, che si riferiva in realtà al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, e non, invece, ai tickets sui medicinali e le relative esenzioni, in quanto entrambi sono eventualmente introdotti e disciplinati dalle singole regioni.
  Infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica.
  Fa presente, poi, che dall'analisi del contenuto del provvedimento si evince che, nonostante l'indubbia rilevanza che esso assume, vista la portata della riforma ivi recata, per la maggior parte esso non incide direttamente su materia di competenza della XII Commissione. Pag. 199
  Nondimeno, possono essere citate alcune disposizioni più rilevanti sotto quest'aspetto, come l'articolo 4, che ai commi da 8 a 11 introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, nonché le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del citato regolamento. Si tratta dei lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque risiedano.
  Fa presente, poi, che un'altra disposizione significativa è quella dell'articolo 4, che ai commi da 16 a 23 modifica la disciplina sulla preventiva convalida, da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio,delle dimissioni presentate nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino (nonché di accoglienza del minore adottato o in affidamento), con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, a tutela delle lavoratrici madri.
  Altre disposizioni volte ad incidere sulle competenze della XII Commissione sono quelle contenute ai commi da 24 a 26 dell'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, laddove sono previste misure di sostegno alla genitorialità, inquadrabili tra le politiche di tutela della famiglia. Una prima misura sperimentale (comma 24, lettera a)) consiste nell'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno e nella facoltà di astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Una seconda misura sperimentale (comma 24, lettera b)) consiste nella corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale. Il comma 25 prevede che la definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali sopra descritte, nonché del numero e dell'importo dei voucher, tenendo conto anche dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza, sia rimessa ad un decreto ministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 26, infine, prevede che il decreto sopra citato determini, per il numero e l'importo dei voucher, la quota di risorse del Fondo di cui all'articolo 24, comma 27 del decreto-legge n. 201 del 2011, per il triennio 2013-2015, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio.
  Ricorda, quindi, che un'ulteriore disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui al comma 27 dell'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, concernente l'efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili, che novella alcune disposizioni della legge n. 68 del 1999 con la finalità di favorire maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.Pag. 200
  In primo luogo, vengono modificati i criteri, previsti all'articolo 4, comma 1, della richiamata legge n. 68 del 1999, per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette prevedendo che vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Restano, comunque, esclusi dalla base di computo (oltre ai lavoratori disabili già occupati, i soci di cooperative di produzione e lavoro e i dirigenti, secondo quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 68 del 1999), i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero (per la durata di tale attività), i cosiddetti lavoratori socialmente utili assunti in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2000, i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, di cui all'articolo 1, comma 4-bis della legge n. 383 del 2001, i lavoratori con contratto di inserimento e, infine, quelli occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003) (lettera a)). In secondo luogo, si modifica l'articolo 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999 – che prevede l'esclusione dagli obblighi inerenti i lavoratori disabili per determinate tipologie di datori di lavoro –, stabilendo che ai fini dell'esonero dagli obblighi di assunzione si ricomprende nel personale di cantiere del settore edile anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori (lettera b)). In terzo luogo, si introduce il comma 8-quinquies all'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, con il quale la disciplina sui procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi di assunzione, sui criteri e le modalità per la loro concessione e la definizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, viene rimessa ad un regolamento ministeriale finalizzato ad evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero e a garantire il rispetto delle quote di riserva. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (lettera c)).
  Infine, fa presente che si interviene sul comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, prevedendo che gli uffici competenti dei servizi regionali per l'impiego comunichino, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell'attivazione degli eventuali accertamenti (lettera d)). Su questa norma la relazione illustrativa evidenzia come si è ritenuto di potenziare i controlli al fine di evitare l'abuso dell'istituto degli esoneri, totale o parziale, che a legislazione vigente consente ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori o per le speciali condizioni della loro attività e, nel caso delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, per determinate mansioni, l'esclusione totale dall'obbligo di assunzione delle persone con disabilità o l'esonero parziale con occupazione dei disabili in misura ridotta.
  Rileva, che sembra, infine, rilevante, sotto il profilo delle competenze della XII Commissione, l'articolo 4, comma 62, introdotto durante l'esame al Senato, che, nell'attribuire al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'istituzione di «organismi congiunti, paritetici o comunque misti, competenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, pari opportunità, forme di remunerazione legate al risultato, servizi sociali per i lavoratori e le loro famiglie, forme di welfare aziendale, responsabilità sociale dell'impresa» (lettera c)).

Pag. 201

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri il relatore Testa aveva svolto la relazione e preannunciato di voler esprimere un nulla osta.
  In sostituzione del relatore, propone, pertanto, se nessun altro desidera intervenire, di dare un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento presso la Commissione di merito.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
Testo unificato C. 3696 Antonino Foti e abb.

(Parere alle Commissioni riunite X e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che nella giornata di ieri la relatrice, on. Bocciardo, ha svolto la relazione.

  Delia MURER (PD) esprime un apprezzamento decisamente e convintamente favorevole sulle finalità del provvedimento così bene illustrate dalla collega Bocciardo nella sua relazione. Dopo aver apprezzato, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 3 relativo alle cure parentali, in generale trova molto più condivisibile questo provvedimento che non la riforma stessa del mercato del lavoro. Voterà pertanto a favore della proposta di parere preannunciata dalla relatrice.

  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ribadisce la sua proposta di esprimere parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 484.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 19 giugno 2012.

  Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI), condividendo, in generale, le finalità del provvedimento in esame – quali la razionalizzazione dell'organizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, la riduzione dei relativi costi, il miglioramento dell'efficienza delle strutture –, stante l'attualità di tali tematiche, nel merito ravvisa tuttavia alcuni elementi di criticità. In questo senso, rileva anzitutto l'opportunità di prevedere che gli statuti degli enti si occupino anche di disciplinare i possibili sviluppi nei rapporti tra gli enti stessi e le Pag. 202analoghe strutture che esercitano la propria attività a livello internazionale.
  Fa presente, inoltre, che una struttura quale l'Organismo indipendente di valutazione della performance dovrebbe essere istituita presso tutti gli enti vigilati dal Ministero, mentre il provvedimento in esame la contempla solo con riferimento all'Istituto superiore di sanità (ISS).
  Un altro punto centrale è costituito, a suo avviso, dalle modalità di nomina degli organi di vertice degli enti, ritenendo necessario che tali nomine siano completamente svincolate dalla politica e che vengano effettuate, invece, sulla base di criteri oggettivi quali la valutazione dei curricula e delle referenze conseguite in ragione dell'attività svolta.
  Un ulteriore argomento evidenziato concerne il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), che a suo giudizio dovrebbe essere compiuto attraverso una diminuzione delle sedi centrali ed una specializzazione delle sedi periferiche, in modo da scongiurare il rischio che si creino sovrapposizioni. Rileva, inoltre, che occorrerebbe, anche per questi enti – analogamente a quanto previsto per l'ISS – stabilire le incompatibilità del direttore generale. Evidenzia altresì che il Comitato di supporto strategico, previsto dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo, dovrebbe svolgere un effettivo ruolo di coordinamento dei vari istituti, pur dovendo mantenere questi ultimi la propria sfera di autonomia.
  Evitando di entrare nel merito del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) – ente da lui considerato quanto meno pletorico – si sofferma, invece, sulla riorganizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), evidenziando che occorrerebbe riconsiderare la «doppia veste» di quest'organo, che agisce sia a livello centrale che a livello periferico, con modalità assai differenti.

  Paola BINETTI (UdCpTP), reputando il provvedimento in oggetto come uno dei più interessanti nell'ottica di progettare il futuro della sanità italiana, ritiene tuttavia che, dall'esame del testo, risultino diversi profili critici.
  Per quanto concerne l'Agenas, ad esempio, evidenzia come tale organo dovrebbe fungere da «nucleo di integrazione», che rispetti l'autonomia regionale pur nell'ottica di un progetto unitario, date le enormi difformità presenti sul territorio nazionale in materia di sanità. Invece, a suo avviso, tale obiettivo non viene efficacemente perseguito in quanto il ruolo di coordinamento dell'Agenas non è rafforzato adeguatamente nel provvedimento in esame, che dedica poco spazio a quest'organo, dettando invece una disciplina assai puntuale per quanto concerne il riordino dell'ISS. A proposito di quest'ultimo, rileva come esso abbia funzionato fino ad ora «a macchia di leopardo», nel senso che accanto a realtà positive ve ne sono altre che non sono in grado nemmeno di giustificare la loro presenza. Ravvisa, dunque, in linea con le considerazioni svolte dall'onorevole Mosella, la necessità di selezionare le persone in base ai loro meriti, accertati tramite i curricula. Occorrerebbe, pertanto, individuare modalità che consentano di effettuare le nomine dei vertici degli enti senza subire i condizionamenti della politica.
  Evidenzia altresì l'ambiguità inerente al riordino della LILT, organo che si compone di una struttura centrale e di un apparato periferico: lo schema di decreto legislativo, all'articolo 21, prende in considerazione gli organi che operano a livello centrale, tacendo completamente per quanto riguarda l'aspetto della LILT quale realtà presente e diffusa sul territorio.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), con riferimento alle previsioni relative alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), segnala l'incongruità di alcune disposizioni: l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale la LILT deve adeguare il proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ritenendo che si tratti di un termine obiettivamente non fattibile; l'articolo 22, comma 3, laddove si afferma che la LILT possa costituire una fondazione senza scopo di lucro per perseguire e promuovere Pag. 203le proprie attività, ma in modo impreciso e incompleto rispetto a quanto descritto nella relazione illustrativa; l'articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall'approvazione del nuovo statuto.
  A suo parere ognuno di questi punti contiene criticità delle quali sarebbe necessario e auspicabile tenere conto in sede di espressione del parere al Governo. Si riferisce soprattutto alla prevista decadenza e sostituzione, dopo l'approvazione del nuovo statuto, degli attuali organi della LILT, non comprendendo le ragioni di una decisione che avrebbe il probabile risultato di paralizzare o nel migliore dei casi rallentare le attività di ricerca e prevenzione della LILT, con la sostituzione di quegli stessi organi che proprio poco prima di essere sostituiti dovrebbero elaborare il nuovo statuto. A suo parere sarebbe più logico che, anche dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi rimangano in carica fino alla naturale scadenza e che poi si proceda al loro rinnovo in base al nuovo statuto, che a quel punto sarebbe già rodato.
  Ricorda poi come oggi la LILT rappresenti una realtà certamente virtuosa sia sotto il profilo delle attività svolte che sotto quello della gestione finanziaria, destinata anche a migliorare perché le proiezioni indicano che con il nuovo statuto, stante l'eliminazione di alcune figure prevista nello schema di decreto legislativo in esame, si realizzerebbero ulteriori e importanti risparmi liberando così altre risorse per le attività di ricerca.
  Fa altresì presente che la LILT – che è l'unico ente pubblico su base associativa esistente in Italia con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la prevenzione e che nel 2003 fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica – è estesa capillarmente sull'intero territorio nazionale. Oltre la sede centrale in Roma, è articolata in 106 sezioni provinciali e circa 800 delegazioni comunali, conta 395 ambulatori – spazi prevenzione e 15 hospice. È quotidianamente impegnata a diffondere la cultura della prevenzione e a farsi carico del paziente oncologico, con una funzione integrativa e complementare al Servizio sanitario nazionale. Ricorda inoltre che tale delicata missione sia affidata ad un ristretto numero di collaboratori diretti, affiancati dal contributo generoso di un corpo di cinquemila volontari permanenti, che riescono a moltiplicarsi fino a venticinquemila in occasione delle quattro campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione. Evidenzia quindi come, in sostanza, la LILT sia una grande realtà che, a suo parere, va sostenuta – pur con un contributo da parte dello Stato pari 2,9 milioni di euro, quindi obiettivamente esiguo rispetto alla sua funzione fondamentale – e non disarticolata.
  Auspica infine che le riflessioni svolte possano offrire un contributo in vista della predisposizione del parere che la Commissione si appresta a predisporre.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), preso atto della necessità si procedere al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute tenendo conto, al tempo stesso, dell'esigenza di muoversi coerentemente con la linea di razionalizzazione delle spese, che impone grande rigore, esprime rammarico per il poco tempo che la Commissione ha a disposizione per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto. Nondimeno, reputa opportuno far emergere alcuni aspetti del provvedimento che reputa particolarmente critici: innanzitutto, la disomogeneità tra i quattro capi in cui esso si articola (il capo V si compone del solo articolo 24, che contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari), per cui alcuni enti vengono disciplinati in maniera molto dettagliata – è il caso dell'Istituto superiore di sanità – mentre per altri enti sono previste disposizioni assai sintetiche.
  Per quanto riguarda l'ISS, preferisce esprimersi dopo che, nella giornata di domani, saranno auditi i rappresentanti di varie categorie sindacali.
  In merito agli IZS, ritiene che sarebbe opportuno acquisire il punto di vista delle Pag. 204regioni. Con riferimento a questi ultimi, rileva un'incongruità, in quanto, da un lato, viene evidenziata la figura del direttore generale il quale «ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica» (articolo 11, comma 5), dall'altro, si prevede che sia il consiglio d'amministrazione, e non il direttore generale, a dover subire la sanzione dello scioglimento qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione o in altre circostanze simili (articolo 11, comma 3).
  Per quanto riguarda l'Agenas, rileva che, poiché lo statuto di cui all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo dovrebbe costituire lo strumento di raccordo tra le regioni e il Governo, sarebbe necessario stabilire che esso venga deliberato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, mentre la predetta disposizione si limita a prevedere che quest'ultima sia «sentita».
  Maggiori perplessità esprime, infine, con riferimento alla LILT, configurato come ente «bicefalo», in quanto viene definito all'articolo 20 come «ente pubblico su base associativa». Si tratta di un'anomalia che ricorda di aver sollevato già a proposito dell'organizzazione della Croce rossa. Fa presente che tale anomalia risulta rafforzata dal contenuto del comma 2 dell'articolo 21, ai sensi del quale «Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente». A questo proposito, fa notare che i Presidenti sezionali, i quali rappresentano le associazioni private, finiscono per costituire la maggioranza di un ente pubblico.
  Per questa ragione, ed anche per la difficoltà di regolare i rapporti tra la LILT e gli altri enti pubblici di ricerca, ritiene che sarebbe preferibile configurare la LILT come associazione privata.
  Sempre a proposito di quest'organo, fa presente che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, la LILT può procedere alla costituzione di una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, delle proprie attività istituzionali. Ora, poiché le attività istituzionali di quest'organo riguardano la ricerca, si viene a creare, a suo avviso, il paradosso per cui un ente pubblico costituisce una fondazione per l'attività di ricerca, in modo da potersi procurare più facilmente i fondi necessari.

  Gianni MANCUSO (PdL), intervenendo sul riordino degli IZS, evidenzia l'importanza di questi organi che, accanto all'attività di ricerca scientifica veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali, svolgono anche attività correlata alla sicurezza dei vegetali.
  Si sofferma poi sulle diseguaglianze presenti sul territorio nazionale, ritenute inaccettabili in materia così delicate come la sicurezza alimentare; in particolare, segnala che in alcune regioni – Abruzzo e Molise, Campania e Calabria, Puglia e Basilicata, non si è ancora proceduto a disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli IZS, come richiesto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 270 del 1993. Ritiene, pertanto, che la riforma costituzionale del titolo V non abbia certamente giovato alla disciplina di questo settore.
  Entrando nel merito delle disposizioni concernenti il riordino degli IZS, esprime particolare apprezzamento per l'attenzione prestata al contenimento dei costi, nonché alla prevista riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione – tre contro i cinque attuali, ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo in esame.

  Laura MOLTENI (LNP) esprime forti perplessità con riferimento al capo II dello schema di decreto legislativo in oggetto, inerente al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), nutrendo dubbi sulla stessa legittimità costituzionale delle disposizioni ivi contenute, in quanto concernenti materia rientranti nella sfera della competenza regionale. In questo senso, richiama l'articolo 10, recante i principi per l'esercizio delle competenze regionali, ai sensi del quale risulta compresso l'ambito di competenza delle regioni, a fronte dell'estensione dell'area di competenza dello Stato. Pag. 205
  Ritiene altresì che anche le disposizioni degli articoli 11 e 12, riguardanti, rispettivamente, gli organi, lo statuto e il regolamento degli IZS presentino degli elementi di criticità anche per l'articolo 13, che prevede l'istituzione del Comitato di supporto strategico, organo che era stato richiesto da parte delle stesse regioni la cui rappresentanza, tuttavia, risulta svilita dalla previsione per cui «alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le regioni aventi maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le regioni con minore estensione territoriale». Tale organo manca, dunque, a suo avviso, di organicità.
  In termini più generali, ritiene che sarebbe stato preferibile procedere attraverso una revisione del decreto legislativo n. 270 del 1993, in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali e che nella legge delega del 2009 gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) non erano compresi nell'oggetto specifico della delega. Ritiene inoltre che, a seguito anche di una sentenza della Corte costituzionale, se nella legge n. 112 viene espressa la vigilanza dello Stato, questa non è però riferibile agli aspetti organizzativi e all'organizzazione interna gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) in quanto dette competenze sono proprie delle regioni.
  Alla luce delle considerazioni svolte, chiede al Ministro che dallo schema di decreto legislativo in esame venga espunto il capo II, sussistendo dubbi in ordine alla sua stessa legittimità, in quanto gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) non farebbero parte del novero degli enti sottoposti al potere di vigilanza del Ministero della salute, salvo che per i compiti specifici già attribuiti allo Stato.

  Luciana PEDOTO (PD), con riferimento al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, sottolinea che a suo avviso occorrerebbe: caratterizzarne meglio la ragione sociale, con l'attribuzione della valenza di «Enti tecnico-scientifici di rilievo nazionale», in ragione della presenza al loro interno dei Centri di referenza nazionale, vincolando quindi in loro favore una parte del finanziamento ordinario annuo di ciascun Istituto. Ciò presupporrebbe la definizione degli ambiti di operatività, e soprattutto, i criteri di attribuzione degli stessi ai singoli Istituti, stabilendo nel contempo stringenti meccanismi di valutazione e di monitoraggio delle relative attività.
  Ritiene altresì necessario prevedere un «organismo di coordinamento del sistema nazionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali», costituito da rappresentanti del Ministero della salute, delle regioni e degli Istituti, più volte sollecitato dalle regioni, ma mai preso in considerazione dal Ministero.
  Rileva, poi, l'opportunità di istituire un «coordinamento scientifico», individuato dagli stessi Istituti, che si interfacci con il Ministero della salute e le regioni per gli aspetti tecnico-scientifici.
  Fa presente, inoltre, che il direttore generale, al pari di quanto avviene per le aziende sanitarie, dovrebbe avere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, mentre il direttore sanitario dovrebbe essere un medico veterinario che gestisce l'attività scientifica e di ricerca dell'Istituto.
  Evidenzia, quindi, l'opportunità di istituire un organismo di raccordo tra il direttore generale e i portatori di interesse delle regioni di competenza; suggerisce altresì l'abbandono dell'impropria denominazione di «consiglio di amministrazione», passando a quella, ritenuta più calzante, di «comitato di coordinamento ed indirizzo», formato da non più di tre componenti – uno del Ministero della salute e due delle regioni territorialmente interessante – esperti in materia di sanità pubblica.
  Ritiene altresì che occorre prevedere, per quanto concerne il finanziamento annuo per le attività correnti e la dotazione organica di ciascun Istituto, che lo stesso sia correlato alla media delle attività svolte nel triennio precedente e far sì che il finanziamento, proprio per il ruolo «nazionale» svolto dagli Istituti, continui a provenire da apposito capitolo di bilancio del Ministero della salute, lasciando impregiudicata Pag. 206la possibilità per le singole regioni di incrementare con le proprie risorse tale fondo per lo svolgimento di particolari attività di loro interesse territoriale.
  Osserva, infine, che bisognerebbe assegnare il finanziamento per le attività di ricerca sulla base della produzione scientifica di ciascun Istituto documentata dall’impact factor ottenuto nel triennio precedente.

  Il ministro Renato BALDUZZI, intervenendo in replica agli interventi svolti sia nella seduta odierna che nella giornata di ieri, fa presente innanzitutto che la lamentata disomogeneità presente nello schema di decreto legislativo in esame è inevitabilmente connessa alle oggettive differenze esistenti tra i vari enti, che presentano natura e dimensioni assai diverse l'uno dall'altro.
  Rileva inoltre che, in sede di predisposizione del testo in oggetto, in coerenza con quanto previsto dalla legge di delega il riordino degli enti vigilati è stato effettuato in termini di organizzazione strutturale e non di modifica delle relative funzioni. Ciò ha comportato, come conseguenza, il fatto che la disciplina di un determinato ente risulti spesso incompleta, ma il Ministro ha dovuto operare in un ambito oggettivamente stretto, segnato, appunto, dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 183 del 2010.
  Per quanto riguarda poi il rapporto tra i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto (Atto del Governo n. 410) ed il contenuto dell'attuale schema di decreto legislativo, fa presente che, essendo i due schemi sono profondamente diversi, solo laddove è stato possibile si è tenuto conto delle indicazioni fornite attraverso tali pareri.
  Con riferimento ai dubbi interpretativi che sono stati sollevati, per quanto riguarda in particolare l'obiezione espressa dal presidente e relatore Palumbo circa il riferimento contenuto nell'articolo 1, comma 2 del testo, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anziché al Ministero della salute a proposito della competenza in ordine alla determinazione del fabbisogno del personale dell'ISS, chiarisce di aver richiamato l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213/2009, solo con riferimento alla procedura da seguire e non anche, certamente, al Ministero competente che in questo caso è quello della salute.
  Per quanto concerne, invece, le perplessità espresse circa la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, evidenzia che entrambe le strutture hanno la loro autonomia, rispetto sia all'ISS che al Ministro della salute, pur essendo collocate presso l'ISS.
  In merito alla mancata previsione di un capo dedicato ai poteri di vigilanza del Ministro, fa presente che si tratta di una questione che non può essere affrontata in termini generali, stanti le peculiarità di ciascun ente.
  In ordine alla questione dei tempi molto ristretti in cui la Commissione è costretta ad operare, fa notare che il riordino di taluni enti ha richiesto tempi più lunghi rispetto ad altri. Nondimeno, ritiene che vi siano le condizioni e lo spazio per approfondire le questioni problematiche emerse fino ad ora e quelle che ancora emergeranno.
  In replica all'obiezione sollevata dall'onorevole Molteni, ricorda che gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono senz'altro sottoposti al potere di vigilanza del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  Replicando alle considerazioni svolte dall'onorevole Mosella, rileva come gli enti vigilati abbiano già una dimensione internazionale, pur essendo localizzati. Con riferimento alla questione delle nomine dei loro vertici, osserva che le scelte sono state effettuate seguendo criteri meritocratici. Se gli IZS hanno creato qualche problema in più rispetto agli altri enti, è anche vero che comunque la media delle prestazioni offerte è decisamente elevata, basti pensare ai settori veterinario e della qualità degli alimenti, molto apprezzati anche all'estero. Pag. 207
  Non concorda, infine, con la valutazione poco positiva dell'Agenas formulata dall'onorevole Mosella, evidenziando come, invece, si tratti di un ente molto snello, che peraltro grava poco sul bilancio dello Stato. Sempre a proposito di quest'organo, replica all'onorevole Binetti evidenziando che non si è voluto intervenire pesantemente in quanto si tratta di un ente riorganizzato da poco tempo, anche se attraverso lo strumento regolamentare. Rileva altresì che l'attenzione alla gestione economica e ad evitare la politicizzazione valgono per tutti gli enti.
  Ringraziando l'onorevole Mancuso per le delucidazioni offerte per quanto riguarda gli IZS, fa notare come in questa materia non ci sia accordo, in quanto, se per l'onorevole Mancuso la presenza dello Stato è troppo poco incisiva, per l'onorevole Molteni è troppo invasiva.
  Richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Pedoto, rileva che, pur avendo gli IZS una funzione nazionale, è difficile configurarli come enti nazionali in quanto sono andati «regionalizzandosi»; fa notare, peraltro, che le regioni non hanno contestato il riordino degli IZS, hanno solo chiesto alcune cose – tra cui l'istituzione del Comitato di supporto strategico. Peraltro, la rappresentanza delle regioni nell'ambito di quest'organo sarà valutata sulla base dell'attività che esso svolgerà concretamente.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella giornata di domani si svolgeranno le audizioni di rappresentanti di diverse organizzazioni sindacali dell'Istituto superiore di sanità. Fa altresì presente che la Commissione, anche a seguito degli ulteriori elementi che acquisirà attraverso le audizioni, potrà addivenire all'adozione di un parere sullo schema di decreto legislativo in esame nel corso della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.10.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00834 Pedoto: Iniziative volte all'adozione di linee guida nazionali per il trattamento delle ulcere cutanee e a garantire forme di rimborso per la loro cura.

7-00835 Mancuso: Iniziative volte all'inserimento delle ulcere cutanee nel Piano sanitario nazionale.

7-00907 Farina Coscioni: Tutela dei cittadini affetti da ulcere cutanee.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Relazione, relativa all'anno 2011, concernente lo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Doc. CCXXXVIII, n. 2.

Petizione n. 1403 del 2012 della signora Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.