CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 giugno 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.20.

Pag. 108

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5273, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2012, quindi all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 4149 e C. 4843, in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.
  Avverte, quindi, che, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stato inserito all'ordine del giorno della seduta odierna, alle ore 14,45, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5256, recante disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospettiva di crescita, in quanto, diversamente da quanto in precedenza comunicato, la discussione in Assemblea di tale provvedimento dovrebbe iniziare già nella seduta di lunedì 25 giugno prossimo.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il contenuto del provvedimento è stato illustrato dal relatore nella seduta di ieri.

  Angelo CERA (UdCpTP), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1), la quale, nelle premesse, oltre a condividere l'obiettivo del decreto – legge di ottimizzare l'uso degli immobili in uso da parte delle pubbliche amministrazioni, sotteso anche alla proposta di legge, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, C. 4149 Comaroli ed abbinata, ed a valutare positivamente le misure di cui all'articolo 13-bis del decreto – legge, volte a rafforzare ed ampliare la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, segnala l'esigenza che alle norme organizzative contenute nel provvedimento facciano seguito concreti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, in generale, e, in particolare, dell'Amministrazione finanziaria.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento si è proceduto Pag. 109all'abbinamento della proposta di legge C. 4843 Moffa, recante disposizioni per la riduzione del debito e per la promozione degli investimenti e dello sviluppo mediante la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché all'adozione come testo base del nuovo testo della proposta di legge C. 4149.
  Propone pertanto, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base alle ore 12 di martedì 26 giugno prossimo.
  In tale contesto sottolinea come l'adozione, da parte del Governo, dei provvedimenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica potrà certamente incidere sulle prospettive dell’iter parlamentare del provvedimento, rilevando comunque l'opportunità di valorizzare il notevole lavoro svolto dalla Commissione Finanze per quanto riguarda l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.30.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione n. 5-07151 Barbato sarà svolta in altra seduta.

5-07147 Ventucci: Iniziative per tutelare i risparmiatori italiani danneggiati dal fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex.

  Cosimo VENTUCCI (PdL) illustra la propria interrogazione, ricordando come la stampa abbia dato notizia della perdita di circa 26 milioni di euro subita da circa 400 risparmiatori italiani a seguito del fallimento della società di intermediazione mobiliare GForex, la quale prometteva ai predetti investitori rapidi e ingenti guadagni, da conseguire, in particolare, attraverso attività di arbitraggio sui cambi delle monete.
  Rileva, in proposito, come sia tuttora oscura la dinamica che ha provocato il dissesto della predetta società, sottolineando, in particolare, come risulti assai inquietante che sia stato possibile raccogliere risparmi presso il pubblico indistinto, per destinarli ad attività finanziarie speculative del tutto opache, operate attraverso società estere, probabilmente ubicate in paradisi fiscali, senza che intervenissero per tempo i meccanismi di vigilanza preposti alla garanzia della trasparenza ed alla tutela dei risparmiatori.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Cosimo VENTUCCI (PdL) ringrazia il Sottosegretario per le dettagliate informazioni fornite in merito alla cancellazione della società GForex dall'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario, disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze a luglio dello scorso anno, alle iniziative intraprese dal Ministero degli affari esteri a tutela degli interessi dei 400 investitori italiani coinvolti nel dissesto, nonché all'impegno assunto dalla nostra Ambasciata ad Abu Dhabi affinché il contenzioso in essere sia risolto con tempestività, dichiarandosi, tuttavia, non soddisfatto della risposta, la quale omette di precisare se siano stati correttamente esercitati i poteri che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità di vigilanza nazionali e, con specifico riferimento all'esigenza Pag. 110di evitare che in futuro possano ripetersi vicende analoghe, come mai non si sia riusciti a impedire che fosse perpetrata l'ennesima truffa ai danni dei risparmiatori italiani.

5-07148 Fugatti: Problematiche derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni a seguito dell'introduzione dell'IMU.

  Giacomo CHIAPPORI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giacomo CHIAPPORI (LNP), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, esprime grande preoccupazione, anche in qualità di sindaco del Comune di Diano Marina, per le gravi difficoltà nella gestione dei bilanci dei comuni che l'introduzione dell'IMU e la disciplina degli aspetti di contabilità pubblica connessi all'applicazione dell'imposta rischiano di determinare in molte realtà locali.
  In proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet del medesimo Dipartimento, mentre il successivo comma 17 dispone che le risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), destinate al singolo ente, sono ridotte in misura proporzionale qualora il comune incassi dall'applicazione dell'IMU un gettito maggiore rispetto a quanto introitato dall'ICI del 2010.
  Rileva quindi come, in numerosissimi casi, sia estremamente elevata la differenza tra il gettito atteso dallo Stato e quello stimato dai comuni che avevano già predisposto le proprie proiezioni.
  Inoltre, i primi dati pubblicati dall'Istituto per la finanza e l'economia locale evidenziano, da un lato, come l'ammontare complessivo del Fondo sperimentale di riequilibrio sarà pari a 6,8 miliardi di euro, con una riduzione di 4,2 miliardi di euro rispetto all'ammontare del 2011, a causa della compensazione dell'IMU di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, e, dall'altro, come le risorse destinate a ciascun ente siano nettamente inferiori rispetto all'anno precedente, proprio a causa della variazione compensativa dell'IMU.
  In particolare, di fronte ad un taglio così incisivo al fondo sperimentale di riequilibrio, i comuni non saranno in grado di recuperare il gettito dell'imposta municipale propria previsto dal Ministero, con evidenti problemi di liquidità per gli enti locali. Nel caso specifico di Diano Marina, ad esempio, per effetto dei tagli effettuati al Fondo sperimentale di riequilibrio e della detrazione IMU, il Comune si vedrebbe non solo azzerati trasferimenti erariali per 1,2 milioni di euro, ma dovrebbe addirittura rendere allo Stato oltre 460.000 euro, in quanto il taglio effettuato al predetto Fondo sarebbe maggiore delle risorse spettanti al Comune.
  Ritiene, pertanto, che a tale drammatica situazione, aggravata dal fallimento delle iniziative miranti ad escludere dal Patto di stabilità interno gli introiti provenienti dal gettito IMU, si debba in qualche modo porre rimedio, onde evitare che gli enti locali siano costretti, in virtù delle riduzioni di trasferimenti, ad aumentare l'imposizione fiscale.

5-07149 Cera: Ripristino delle risorse per l'applicazione del regime tributario agevolato ai redditi derivanti da premi di produttività.

  Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ringrazia il sottosegretario per la risposta, rilevando, tuttavia, come la stessa non contenga Pag. 111alcun elemento ulteriore rispetto alla risposta fornita dal Vice Ministro Grilli all'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02302, lasciando quindi tuttora irrisolta la problematica oggetto dei due atti di sindacato ispettivo.
  Pur riconoscendo che la definizione dei limiti di reddito e di somma erogata, rispettivamente, a 30.000 e a 2.500 euro – ai fini dell'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10 per cento delle erogazioni aziendali relative a prestazioni di lavoro straordinario, supplementare o a incrementi di produttività nel settore privato – è da ricondurre alle disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2012, approvata quando era in carica il precedente Governo, sottolinea come le misure contenute nel decreto attuativo della predetta normativa, emanato con ben cinque mesi di ritardo, continuino a determinare un danno per i lavoratori, quantificabile tra i 1.000 e i 1.200 euro annui.
  A tale proposito, rileva come l'emanazione del predetto decreto attuativo dovesse essere preceduta, soprattutto nell'attuale contesto di grave crisi economica, da una maggiore riflessione, anche alla luce del fatto che il Governo si accingeva a presentare al Parlamento un disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.
  Ribadisce, pertanto, l'urgenza di ripristinare entro la fine dell'anno, in modo da consentire l'effettuazione del conguaglio, i fondi necessari per riportare i limiti di reddito e di somma erogata, rispettivamente, a 40.000 e a 6.000 euro, come promesso più volte dal Ministro Fornero, in modo da restituire ai lavoratori e alle aziende uno strumento di incentivazione rivelatosi utile ed efficace, che consentirebbe ai lavoratori e alle loro famiglie di essere meno penalizzati dalla crisi in atto.

5-07150 Fluvi: Applicazione di un canone agevolato al contratto di locazione fra l'Agenzia del demanio e il Circolo «Società Due Ponti» di Siena per l'utilizzo di un immobile di proprietà statale.

  Susanna CENNI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Susanna CENNI (PD) rileva come la risposta del sottosegretario abbia completamente eluso il quesito posto dagli interroganti, ai quali erano già note sia le caratteristiche dell'immobile utilizzato dal Circolo «Società Due Ponti» di Siena – nato nel 1908 come associazione di mutuo soccorso denominata «Il Risorgimento ai Due Ponti» –, sia le determinazioni assunte dall'Agenzia del demanio con riferimento alla richiesta, avanzata dalla medesima associazione, di ottenere il rinnovo della locazione a canone agevolato.
  Evidenziando, in particolare, le peculiarità del soggetto richiedente, che svolge da molti decenni il ruolo di centro di aggregazione e di promozione sociale a servizio della comunità locale, nonché il fatto che il Circolo ha finanziato o eseguito direttamente, nel corso degli anni, opere di ammodernamento e ristrutturazione dei locali, contribuendo di fatto all'elevazione del valore di mercato dell'immobile, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Ministro dell'economia e delle finanze di intraprendere iniziative affinché il nuovo contratto di locazione prevedesse un canone agevolato rispetto ai valori di mercato e, comunque, di entità tale da consentire all'associazione di continuare a svolgere le proprie attività sociali e assistenziali.
  Rileva, quindi, come il canone di circa 21.000 euro annui, proposto dall'Agenzia del demanio, risulti insostenibile per il Circolo «Società Due Ponti», dichiarandosi pertanto del tutto insoddisfatta della risposta.

  Gianfranco CONTE, presidente, con riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione n. 5-07150, rileva come essa attenga ad una tematica più generale da tempo all'attenzione della Commissione, la quale sta esaminando, in sede referente, la proposta di legge C. 4149, relativa all'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazione, a conferma di come tali tematiche necessitino di essere affrontate in termini incisivi.Pag. 112
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Lavoro, il disegno di legge C. 5256, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospettiva di crescita. A tale proposito segnala come l'inizio della discussione in Assemblea dovrebbe essere anticipato alla seduta di lunedì 25 giugno, e come pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso entro la settimana in corso.
  Passando quindi al contenuto del decreto – legge, l'articolo 1, al comma 1, indica gli obiettivi generali del disegno di legge di riforma, consistenti nella realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
  I commi da 2 a 6 prevedono l'istituzione di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), volto a verificare lo stato di attuazione degli interventi e a valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata nell'impiego e di uscita da esso.
  Al sistema di monitoraggio e valutazione, che è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre istituzioni competenti, concorrono le parti sociali, nonché l'INPS e l'ISTAT, chiamati ad organizzare delle banche dati informatizzate anonime, aperte ad enti di ricerca e università.
  Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione è chiamato a produrre rapporti annuali sullo stato di attuazione delle singole misure.
  Il comma 7 prevede che le disposizioni del provvedimento, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscano principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (con esclusione del personale in regime di diritto pubblico), mentre il comma 8 stabilisce che, a tali fini, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individui e definisca, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.
  Il comma 9 modifica in più parti il decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato, in particolare: escludendo il requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nell'ipotesi di stipulazione di un primo contratto di lavoro a termine, Pag. 113purché esso sia di durata non superiore a un anno, nei casi in cui in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi, nonché ai fini della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato; prolungando i limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i quali il contratto a termine si considera a tempo indeterminato, nonché prolungando l'intervallo di tempo oltre il quale la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente si considera come assunzione a tempo indeterminato.
  Il comma 10 sopprime il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di contratti di somministrazione di lavoro, il quale attualmente esclude i contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali, dall'applicazione della norma secondo cui i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
  I commi 11 e 12 ampliano, con riferimento alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1o gennaio 2013, i termini per l'impugnazione (anche extragiudiziale) e per il successivo ricorso giudiziale (o per la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato), nel contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
  Il comma 13 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, relativamente al risarcimento del danno subito dal lavoratore nelle ipotesi di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, al fine di chiarire che l'indennità onnicomprensiva costituisce l'unico risarcimento spettante al lavoratore.
  I commi 14 e 15 sopprimono il contratto di inserimento, attraverso l'abrogazione degli articoli da 54 a 59 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che attualmente ne dettano la disciplina.
  I commi da 16 a 19 modificano la disciplina generale dell'apprendistato, in particolare: richiedendo che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi; incrementando, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro; escludendo in ogni caso la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato; prevedendo che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
  Il comma 20 modifica la disciplina delle «clausole flessibili o elastiche» (relative alla relative alla variazione della collocazione temporale o alla durata della prestazione lavorativa) che possono essere inserite nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale, prevedendo, in particolare, che i contratti collettivi stabiliscano altresì condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l'eliminazione o la modifica delle predette clausole flessibili ed elastiche e che al lavoratore è riconosciuta la facoltà, in determinati casi, di revocare il consenso prestato all'inserimento di tali clausole.
  I commi 21 e 22 intervengono sulla disciplina del lavoro intermittente (cosiddetto lavoro a chiamata o job on call), in particolare abbassando il limite minimo ed innalzando il limite massimo di età del lavoratore entro i quali il contratto di Pag. 114lavoro intermittente può sempre essere concluso (a prescindere, cioè, dal fatto che si tratti di ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva); introducendo l'obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro, con modalità semplificate, alla Direzione territoriale del lavoro competente; sopprimendo la norma in base alla quale, nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
  I commi da 23 a 25, intervengono sulla disciplina del lavoro a progetto, in particolare: limitando il ricorso al contratto di lavoro a progetto unicamente a progetti specifici ed escludendo che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; prevedendo tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta debba esservi anche «il risultato finale che si intende conseguire»; stabilendo che il corrispettivo non possa essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi; introducendo la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore; disponendo che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, siano considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti, fatte salve la prova contraria a carico del committente ed escluse le prestazioni di elevata professionalità.
  Il comma 24 detta una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  Il comma 26 introduce la presunzione che, salvi alcuni casi indicati dalla norma, le prestazioni rese da titolari di partita IVA devono considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare; il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
  Il comma 27 reca una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione.
  I commi da 28 a 31 intervengono sulla normativa in materia di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, al fine di rafforzarne la disciplina antielusiva.
  In particolare, il comma 28 prevede che, qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, stabilendo, in caso di violazione di tale divieto, che il rapporto con tutti gli associati si consideri rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  Il comma 29 fa salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della legge, siano stati certificati.Pag. 115
  Il comma 30 introduce una più efficace disciplina antielusiva, disponendo che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  I commi 32 e 33 restringono il campo di operatività dell'istituto del lavoro accessorio (per il quale l'assolvimento degli obblighi contributivi avviene attraverso i cosiddetti «voucher»). In particolare: si prevede che l'importo complessivo dei compensi a titolo di lavoro accessorio non può essere superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti; si prevede che le attività svolte a favore di ciascun imprenditore commerciale o professionista non possono comunque superare i 2.000 euro annui; si escludono le casalinghe dal novero dei soggetti abilitati al lavoro accessorio nel settore agricolo; si specifica che le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; si elimina la possibilità, per le imprese familiari, di ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo, in ciascun anno fiscale, fino a 10.000 euro; si prevede che i compensi percepiti dei lavoratori stranieri nell'ambito del lavoro accessorio rilevino nel calcolo del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; si dispone l'adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali.
  I commi da 34 a 36 intervengono sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.
  In particolare, il comma 34 prevede la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, volto a rivederne la disciplina dei tirocini formativi, ed a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività, riconoscendo di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta.
  In tale ambito il comma 35 dispone che la mancata corresponsione dell'indennità comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
  I commi da 37 a 41 modificano la normativa in materia di licenziamenti individuali, disponendo in primo luogo, al comma 37, che la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi (mentre la norma vigente prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare i motivi solo su richiesta del lavoratore).
  I commi 38 e 39 riducono invece da 270 a 180 giorni, per i licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della legge, il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato.
  Il comma 40 introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cioè per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa).
  Il comma 41 prevede che il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 640 del 1966, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo Pag. 116l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
  I commi 42 e 43 modificano la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
  In particolare, nel caso di licenziamento nullo (perché discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto) o intimato in forma orale, è sostanzialmente confermata la normativa vigente, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, nonché un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a 5 mensilità.
  Nel caso di licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, rispetto alla disciplina vigente, che prevede in ogni caso l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese oltre i 15 dipendenti, si introduce una distinzione tra:
   mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato ovvero a fatto che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari: in questi casi continua a valere la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
   mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi: in questi casi non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

  Nel caso, invece, di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale; tuttavia, il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
  Nel caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura disciplinare o della procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice riconosce al lavoratore un'indennità risarcitoria complessiva determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale.
  I commi da 44 a 46 incidono sulla normativa in materia di licenziamenti collettivi.
  In particolare, i commi 44 e 45 intervengono sulla procedura sindacale che deve seguire il datore di lavoro il quale intenda intimare licenziamenti collettivi, prevedendo che la comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l'impresa deve effettuare nei confronti di determinati soggetti pubblici, avvenga non contestualmente, bensì entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati, e che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (con la quale inizia la procedura di licenziamento collettivo) sono sanabili nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura.
  Il comma 46 adegua le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi o inefficaci, intimati ai singoli lavoratori all'esito della procedura di licenziamento collettivo, al nuovo testo dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
  In tale ambito si prevede che:
   in caso di recesso intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applichi la reintegrazione nel posto di lavoro e una Pag. 117indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità;
   in caso di recesso intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista dall'articolo 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991, si applichi un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale;
   in caso di recesso intimato violando i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità si applichi la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità.

  I commi da 47 a 69 introducono un rito speciale per le controversie relative all'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Tale rito, che elimina tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio, si svolge essenzialmente in due fasi: una prima fase, necessaria, volta ad assicurare una tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda; una seconda fase, eventuale,che prende avvio con l'opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto.
  L'articolo 2, comma 1, istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, la quale, ai sensi del comma 2, si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché, in base al comma 3, degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
  Ai sensi del comma 4, l'ASPI è corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione e possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre il comma 5 esclude dalla fruizione dell'ASPI i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 1, comma 40, del disegno di legge.
  I commi da 6 a 10 disciplinano l'importo e le modalità di calcolo dell'ASPI, rapportandola alla retribuzione globale lorda percepita nell'ultimo biennio, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.
  In ogni caso, l'ASPI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima non superi, nel 2013, l'importo mensile di 1.180 euro. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a tale importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. È comunque stabilito un massimale erogabile, che mensilmente risulta essere pari a 1.119,32 euro.
  È prevista, inoltre, una riduzione della misura dello strumento in relazione alla sua durata, pari al 15 per cento dopo i primi 6 mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione. Si stabilisce altresì il riconoscimento, per i periodi di fruizione dell'ASPI, dei contributi figurativi, nella misura settimanale Pag. 118pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni.
  Il comma 11 prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data, che l'ASPI venga corrisposta, per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, mentre per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti.
  I commi da 12 a 14 disciplinano la procedura per l'erogazione dell'ASPI, prevedendo che essa spetti dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la relativa domanda, a condizione che permanga la condizione di disoccupazione.
  I commi da 15 a 19 disciplinano la sospensione d'ufficio della fruizione dell'ASPI – fino ad un massimo di sei mesi – in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato, nonché la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (la riduzione è pari all'80 per cento del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma). In caso di sospensione i periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di sostegno.
  I commi da 20 a 24 introducono un'ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato «mini-ASPI», volto ad assicurare, dal 1o gennaio 2013, i lavoratori che non abbiano i requisiti per la fruizione dell'ASPI. Tale mini-ASPI sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-ASPI può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'ASPI.
  I commi da 25 a 39 definiscono le modalità di contribuzione per il finanziamento del nuovo sistema di indennità (ASPI e mini-ASPI), in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro per gli strumenti di sostegno del reddito che verranno sostituiti a regime.
  In particolare, si dispone l'applicazione di un'aliquota (pari all'1,31 per cento) per i lavoratori a tempo indeterminato, nonché di un contributo addizionale (a carico del datore di lavoro), per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatte salve specifiche eccezioni.
  Inoltre, si prevede un ulteriore contributo, analogo al contributo stabilito per l'indennità di mobilità, a carico del datore di lavoro, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  Ai sensi dei commi 40 e 41, si decade dalla fruizione dell'ASPI e della mini-ASPI nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'INPS del reddito anno che si presume di avere dall'attività stessa; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASPI.
  Tale decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituzione dell'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
  Il comma 42 individua nel comitato provinciale dell'INPS l'organo chiamato a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti anche le prestazioni dell'ASPI, mentre il comma 43 prevede che il comitato amministratore Pag. 119della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti possa decidere, in merito all'ASPI, in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione.
  Il comma 44 specifica che, in relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, mentre il comma 45 indica la durata massima legale delle prestazioni erogate ai soggetti interessati dagli eventi di disoccupazione, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, prevedendo che la durata di tali trattamenti aumenti in misura proporzionale all'età dei beneficiari (distinguendo tra soggetti la cui età anagrafica sia inferiore a 50 anni; sia pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni; sia pari o superiore a 55 anni).
  Il comma 46 ridefinisce, con un progressivo ridimensionamento, per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di mobilità, fino al pieno assorbimento nell'ambito dell'ASPI, dal 1o gennaio 2017.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 47 a 50, che intervengono sulla disciplina dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili prevista dall'articolo 6-quater del decreto – legge n. 7 del 2005.
  In particolare, il comma 47 stabilisce che le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale (che attualmente ammonta a 4,5 euro, a seguito dei ripetuti interventi in tal senso susseguitisi a partire dall'introduzione dell'addizionale, istituita, nella misura originaria di un euro, dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003) siano riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, a decorrere dal 1o gennaio 2016. Fino al 31 dicembre 2015 le somme a titolo di addizionale continuano ad essere versate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
  Il comma 48, lettera a), stabilisce che la destinazione dell'incremento dell'addizionale, prevista dal citato articolo 6-quater del decreto – legge n. 7 del 2005 abbia termine al 31 dicembre 2015. La previsione si collega alla nuova destinazione disposta, dal comma 47, a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  La lettera b) del comma 48 introduce tre nuovi commi nel citato articolo 6-quater.
  Il nuovo comma 3-bis stabilisce che la riscossione dell'incremento dell'addizionale previsto dal più volte citato articolo 6-quater sia curata dai gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco, facendo obbligo alle compagnie aeree di versare gli importi di loro competenza entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge il relativo obbligo.
  Il nuovo comma 3-ter dispone che i gestori di servizi aeroportuali comunichino mensilmente all'INPS, secondo modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo, le somme riscosse, le quali sono versate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, in materia di versamento unitario e la compensazione di tributi, contributi ed altre somme da pagare a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con applicazione delle disposizioni sanzionatorie e di riscossione, previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000, per i contributi previdenziali obbligatori.
  Ai sensi del nuovo comma 3-quater tale comunicazione mensile all'INPS costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva.
  Il comma 49 riconosce in favore dei gestori dei servizi aeroportuali una somma parti allo 0,25 per cento del gettito totale, a titolo di ristoro per le spese di riscossione Pag. 120e comunicazione. Inoltre si prevede che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione disposti dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 6-quater, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro, a cura dell'INPS.
  Il comma 50 include tra le somme che possono essere oggetto di versamento unitario e di compensazione, le somme che i gestori dei diritti aeroportuali sono tenuti a versare all'INPS, ai sensi del già citato articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005.
  Il comma 51 prevede, a decorrere dal 2013, l'erogazione di un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi, (cosiddetti lavoratori a progetto), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, a condizione che vengano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:
   abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
   abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro;
   con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata presso l'INPS, un numero di mensilità non inferiore a uno;
   abbiano avuto un periodo di disoccupazione, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;
   risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata INPS.

  Ai sensi del comma 52, l'indennità è pari al 5 per cento del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
  Tale somma viene liquidata, in base al comma 53, in un'unica soluzione, se di importo pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro, se superiore.
  Il comma 54 specifica che per i soggetti i quali abbiano maturato il diritto alla fruizione dell'indennità previgente entro la data del 31 dicembre 2011, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti entro la medesima data.
  Ai sensi del comma 56, in via transitoria, per il triennio 2013-2015:
   il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell'anno precedente alla gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, è ridotto a tre mesi;
   l'indennità viene elevata dal 5 al 7 per cento del minimale annuo di reddito;
   sono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione della richiamata indennità nella misura di 60 milioni annui di euro per il citato triennio a valere, per l'anno 2013, sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili e, per gli anni 2014 e 2015, sull'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

  Il comma 57 prevede un incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, stabilendo in particolare un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, al 33 per cento (dal 27 per cento attuale) e al 24 per cento (dal 18 per cento attuale) – per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico – a regime dal 2018.
  I commi da 58 a 63 prevedono, come sanzione accessoria, la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali di cui siano titolari soggetti condannati per reati Pag. 121di particolare allarme sociale (associazione con finalità di terrorismo; attentato per finalità terroristiche o di eversione; sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; associazione di tipo mafioso e delitti commessi per agevolare l'attività della stessa o avvalendosi delle condizioni di intimidazione derivanti dall'appartenenza all'associazione; scambio elettorale politico-mafioso; strage). In tale ambito si prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca sono versate dagli enti erogatori delle prestazioni all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, della richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
  I commi da 64 a 67 consentono, per il periodo transitorio 2013-2016, la concessione, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, di ammortizzatori sociali in deroga (trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, trattamenti di sostegno del reddito nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego), in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Tali trattamenti sono concessi, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Il comma 68, estende, dal 1o gennaio 2013, gli incrementi delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, concernenti gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS, disposti dall'articolo 24, comma 23, del decreto-legge n. 201 del 2011, agli imprenditori agricoli professionali.
  I commi da 69 a 73 recano una serie di abrogazioni e modifiche al fine di coordinamento con la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali recata dal provvedimento in esame.
  In particolare, il comma 70 sopprime, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca.
  L'articolo 3, comma 1, estende, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi alle seguenti imprese:
   imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
   agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
   imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
   imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
   imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

  I commi 2 e 3 prevedono l'erogazione a regime, a decorrere dal 2013, di uno specifico strumento di sostegno al reddito introdotto, dall'articolo 19, comma 12, del decreto-legge n. 185 del 2008, e successivamente più volte prorogato, a favore di specifiche categorie di lavoratori del settore portuale (addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali), in termini identici a quelli stabiliti da discipline transitorie per gli anni precedenti.
  I commi da 4 a 13 istituiscono presso l'INPS fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa Pag. 122per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
  In particolare, si prevede l'obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi possono perseguire ulteriori finalità in aggiunta a quelle espressamente individuate in precedenza, e segnatamente possono:
   assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
   prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
   contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

  I commi da 14 a 18 introducono un modello di costituzione dei fondi di solidarietà alternativo a quello dei fondi di solidarietà bilaterali previsto dai precedenti commi da 4 a 13 dell'articolo.
  Inoltre, è riconosciuta, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l'erogazione dell'ASPI (per un periodo massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di specifici requisiti, a condizione che ci sia un intervento integrativo da parte dei fondi bilaterali disciplinati dall'articolo medesimo (o dei fondi di solidarietà bilaterali) pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa.
  I commi da 19 a 21 prevedono, rinviando ad un apposito decreto interministeriale di natura non regolamentare, l'istituzione di un fondo di solidarietà residuale, per i settori in cui non siano stati attivati, entro il 31 marzo 2013, i fondi di solidarietà bilaterali.
  I commi da 22 a 25 individuano i criteri di ripartizione dei contributi di finanziamento dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale.
  In particolare, viene prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura di 2/3 e a carico dei lavoratori nella misura di 1/3. Sono altresì contemplati specifici contributi addizionali a carico del datore di lavoro in caso di erogazione degli assegni ordinari e straordinari di sostegno al reddito da parte dei fondi stessi, da calcolarsi in relazione alla misura delle prestazioni erogate.
  I commi da 26 a 30 dettano la disciplina finanziaria dei fondi di solidarietà, prevedendo, in particolare, l'obbligo del pareggio di pareggio; la impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziarie; l'obbligo di presentare bilanci di previsione a 8 anni basati sullo scenario macroeconomico definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si stabilisce inoltre la possibilità di modificare il regolamento del fondo in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale interministeriale, sulla base di una proposta del comitato amministratore.
  È prevista, infine, la possibilità di adeguamento dell'aliquota in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare.
  I commi da 31 a 34 indicano espressamente le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà bilaterali.
  Tali prestazioni consistono, in primo luogo, in un assegno ordinario di importo pari alla integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili nell'ambito di un biennio (mobile), in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di CIG e Pag. 123CIGS. Sono altresì stabilite ulteriori tipologie di prestazione che possono essere erogate dai fondi, quali prestazioni integrative (per importi o durate) rispetto all'ASPI ed assegni straordinari di sostegno al reddito in favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi cinque anni e che siano interessati da processi di agevolazione all'esodo.
  I commi da 35 a 41 disciplinano le modalità di gestione dei fondi di solidarietà bilaterali, cui provvede un comitato amministratore per ciascun fondo.
  I commi 42 e 43, adeguano, rinviando ad appositi decreti, la disciplina dei fondi di solidarietà già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, a specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, sulla base di accordi e contratti collettivi da stipularsi entro il 30 giugno 2013.
  I commi 44 e 45 prevedono, rispettivamente, l'adeguamento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo e del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto ferroviario a specifiche disposizioni del provvedimento.
  I commi 46 e 47 recano una serie di abrogazioni, con diverse decorrenze, in relazione agli interventi normativi di cui ai commi da 1 a 45 dell'articolo 3, con i quali viene ridefinito un quadro di tutele per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.
  Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi 48 e 49, che novellano le disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito e disciplinato dall'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), il quale consente ai mutuatari, per i contratti di mutuo relativi all'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, di chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate, provvedendo al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.
  In primo luogo, si precisa che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  Inoltre, si estende la possibilità di sospensione delle rate anche ai mutui:
   oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ovvero cartolarizzati ai sensi della legge n. 130 del 1999;
   erogati per portabilità tramite surroga, ai sensi delle norme che disciplinano la portabilità dei mutui;
   che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.

  Si precisano altresì, articolandole, le condizioni alle quali non opera la sospensione del pagamento, prevedendo che la sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
   presentino un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
   fruiscono di agevolazioni pubbliche;
   per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi straordinari, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno Pag. 124degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

  Si specifica quindi che il Fondo si farà carico, in luogo dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari alla sospensione, degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommato a tale parametro.
  La disposizione codifica quindi le condizioni alle quali si accede ai benefici della sospensione e dell'intervento del Fondo, subordinando l'ammissione al beneficio esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
   cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
   cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
   morte o riconoscimento di handicap grave.

  L'articolo 4, ai commi da 1 a 7, prevede, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo.
  In tale ipotesi, il datore di lavoro è inoltre tenuto a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavoratori interessati. L'accordo può concernere esclusivamente lavoratori in grado di raggiungere i requisiti per il pensionamento entro quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  I commi da 8 a 11 introducono, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro a favore di determinate categorie di lavoratori.
  La riduzione è modulata, per quanto riguarda la durata, all'età dei lavoratori, al loro status lavorativo e alla tipologia contrattuale applicata.
  Il beneficio contributivo di dodici mesi è riconosciuto anche per i lavoratori utilizzati in regime di somministrazione a tempo determinato.
  All'introduzione di tale tipologia di nuovi incentivi si connette, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 15, del disegno di legge, la contestuale soppressione dell'istituto del contratto di inserimento.
  I commi da 12 a 15 intervengono su diversi aspetti della disciplina relativa all'applicazione di tutti gli istituti di incentivo all'occupazione, definendo, in tale ambito, determinate fattispecie di esclusione del riconoscimento degli incentivi stessi.
  Si precisa, inoltre, che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore abbia prestato l'attività, in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Inoltre, viene modificata la norma che esclude il riconoscimento di specifici incentivi Pag. 125(sgravi contributivi in caso di assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di lavoratori che da almeno 24 mesi siano o disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS) nel caso in cui l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
  I commi da 16 a 23 modificano la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, in particolare estendendo la durata del periodo in cui opera l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e introducendo modalità alternative di convalida.
  I commi da 24 a 26 prevedono due misure sperimentali, in materia di maternità e paternità, per gli anni 2013-2015, con l'obiettivo di dare sostegno alla genitorialità, promuovendo «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». In particolare, si introduce l'obbligo, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno; inoltre si prevede la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui usufruire al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale.
  Il comma 27 interviene su alcune disposizioni della legge n. 68 del 1999, in materia di diritto al lavoro dei disabili, al fine di favorire maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.
  I commi 28 e 29 intervengono sugli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, in particolare rendendo permanente lo sgravio contributivo previsto per i contratti di produttività dall'articolo unico, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007.
  Il comma 30 modifica la disciplina relativa al prolungamento del soggiorno dello straniero extracomunitario nell'ipotesi di perdita del posto di lavoro, elevando a un anno il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e prevedendo che il permesso per attesa occupazione sia valido per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita.
  Il comma 31 interviene sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere o di servizi per quanto attiene ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori.
  Il comma 32, nell'ambito della regolazione dei trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie, prevede che tali trattamenti possano essere definiti non solo dalla contrattazione collettiva nazionale, come attualmente previsto, ma anche, in via delegata, dalla contrattazione decentrata.
  Il comma 33 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 181 del 2000, al fine di definire livelli essenziali delle prestazioni rese dai servizi per l'impiego nei confronti di beneficiari di ammortizzatori sociali e di strumenti di integrazione salariale.
  I commi da 34 a 37 prevedono che, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei, sia definito un sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.
  I commi 38 e 39 recano misure di semplificazione in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione.
  I commi da 40 a 45 regolano alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale, legate al rifiuto di un'offerta di lavoro congrua o di partecipazione ad attività formative.Pag. 126
  I commi 46 e 47 abrogano alcune disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti di sostegno del reddito, conseguentemente all'introduzione di una nuova disciplina della materia ad opera dei commi da 40 a 45.
  I commi da 48 a 50 modificano la delega già conferita al Governo e non ancora esercitata in materia di servizi per l'impiego, differendone il termine, estendendone l'ambito alle politiche attive, prevedendo l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e aggiungendo altri principi e criteri direttivi.
  I commi da 51 a 54 definiscono gli aspetti essenziali delle politiche in materia di apprendimento permanente, da determinare a livello nazionale in sede Conferenza unificata.
  I commi da 55 a 57 disciplinano l'istituzione di reti territoriali di servizi di istruzione, formazione e lavoro, indicando in tale ambito alcune azioni prioritarie.
  I commi da 58 a 61 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.
  I commi 62 e 63 conferiscono una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, finalizzati a promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa.
  I commi da 64 a 68 istituiscono un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze basato su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale che fanno riferimento a un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
  I commi da 69 a 71 recano la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal disegno di legge e la relativa clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo a tal fine, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, che il Ministro dell'economia provveda, a decorrere dall'anno 2013, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 72 a 76, i quali recano norme di natura tributaria.
  In particolare, il comma 72 riduce la percentuale deducibile, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri componenti negativi (perdite, oneri fiscali/contributivi, etc.) relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
  In dettaglio, viene ridotta dal 40 al 27,5 per cento la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
  Resta ferma l'elevazione della deducibilità all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella modificata misura del 27,5 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. La legge specifica di quali componenti dei costi e dei canoni non si deve tener conto ai fini del calcolo della deduzione, modulando tale limitazioni anche in base alla forma giuridica dell'impresa.
  Inoltre, viene ridotta dal 90 al 70 per cento la quota deducibile di costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
  Ai sensi del comma 73, le modifiche introdotte dal comma 72 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in Pag. 127vigore della legge in commento. Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione dovrà assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle nuove norme in esame (queste ultime, come osserva la relazione tecnica, hanno di conseguenza efficacia anche sulla determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione).
  Il comma 74 ridetermina le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF, a tal fine novellando l'articolo 37, comma 4-bis del TUIR.
  In particolare, dal 2013 viene diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
  Al riguardo ricorda che, ai sensi della normativa vigente, la determinazione dei redditi dei fabbricati avviene mediante l'applicazione delle tariffe catastali ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta; tuttavia, ove l'immobile sia locato e il canone risultante dal relativo contratto, ridotto forfettariamente di una percentuale specificata dalla legge, sia superiore al reddito come sopra determinato, la base imponibile è costituita dal medesimo canone, al netto della riduzione forfettaria. Per effetto delle modifiche apportate dalla norma in commento, la suddetta percentuale è ridotta dal 15 al 5 per cento a decorrere dal 2013.
  Da ultimo, i commi 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 hanno fissato al 35 per cento la riduzione applicabile per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico; tali norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
  Il comma 75 incrementa, a decorrere dal 1o luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili; tale addizionale, incrementata nel tempo fino a raggiungere l'attuale misura di 4,5 euro, passerebbe dunque a 6,5 euro dal 1o luglio 2013. La disposizione mantiene fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 48 del disegno di legge, illustrato in precedenza, che dal 1o gennaio 2016 modifica la destinazione delle maggiori somme che derivano dall'incremento dell'addizionale disposto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005.
  Il comma 76 limita la percentuale di deducibilità del contributo sanitario obbligatorio relativo ai premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR dispone la deducibilità integrale ai fini IRPEF del contributo, qualora l'impresa di assicurazione abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente. Per effetto della novella in commento, a decorrere dal 2012, la deducibilità verrebbe limitata alla quota di contributo eccedente l'importo di 40 euro.
  Il comma 77 dispone per alcuni enti l'adozione, a decorrere dal 2013, nell'ambito della propria autonomia, di misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento per realizzare una riduzione complessiva di spese in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le disposizione in esame quantifica le riduzioni, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e 72 milioni di euro per l'INPS.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 78, il quale prevede l'adozione di misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge n. 183 del 2011 (che ha previsto l'adozione da parte dell'AAMS, nell'ambito della propria autonomia, di misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento, Pag. 128nell'ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, a decorrere dall'esercizio 2012), quantificate in 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013.
  Infine, il comma 79 prevede per i Ministeri vigilanti la verifica dell'attuazione degli adempimenti sopra indicati, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti richiamate nei commi 77 e 78, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
  Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 129