CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 171

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, comunica che i deputati Antonello Soro e Dario Franceschini hanno cessato di far parte della Commissione e sono entrati a farne parte i deputati Marilena Parenti e Mario Adinolfi.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. I commi da 1-bis ad 1-quinquies confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n.138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto- legge in esame nell'ambito del processo di spending review, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.
  L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia Pag. 172e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.
  L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.
  L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.
  L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.
  L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltreché le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.
  L'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare: estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali ; specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1); relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (comma 2).
  L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo inoltre provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.Pag. 173
  L'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.
  L'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L'articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177.
  L'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
  L'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica.
  L'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.
  L'articolo 13-bis reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare: ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale; a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile; a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione; a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.
  Segnala che tali previsioni si inquadrano nella problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello europeo dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE del 29 giugno 2000 (Decreto legislativo n. 231 del 2002), ora sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, il cui termine di recepimento è fissato al 16 marzo 2013.
  In particolare, la riduzione del termine a trenta giorni, prevista nel provvedimento in esame, corrisponde alle indicazioni contenute all'articolo 4 della Direttiva 2011/7/UE, che fissa i termini di pagamento per le transazioni commerciali in cui la parte debitrice è una pubblica amministrazione in trenta giorni, a meno che un diverso termine sia espressamente concordato tra le parti e giustificato dalla particolare natura del contratto. La norma prevede, inoltre, che, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, se il pagamento non è stato ricevuto nei termini e il ritardo è imputabile al debitore, le imprese creditrici hanno diritto agli interessi legali di mora, senza la necessità di un sollecito.
  Ricorda inoltre che è in corso alla Camera l'esame del Testo unificato C. 3970 ed abbinate che – in parziale attuazione Pag. 174della medesima direttiva 2011/7/CE – introduce disposizioni relative ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese. L'atto in questione, che sarà sottoposto all'esame della XIV Commissione in sede consultiva, esclude dal proprio ambito di applicazione le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, rinviando sul punto ad un successivo decreto legislativo, da emanare in forza della delega prevista all'articolo 10 della L. 180/2011 (cosiddetto Statuto delle imprese).
  Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  L'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia.
  Con riferimento a tali disposizioni, ricorda che il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica intesa a stabilire un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'UE che, pur non fissando obiettivi vincolanti, propone l'introduzione di alcuni obblighi giuridici per gli Stati membri intesi a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico nell'UE entro il 2020.
  In particolare, la Commissione ritiene necessario per gli Stati membri garantire che gli enti pubblici acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica (articolo 5). Si tratta, secondo la Commissione, di tenere conto del rispetto dei requisiti di risparmio energetico fissati dalle più recenti normative europee in materia di: etichettatura dei prodotti energetici (direttiva 2010/30/UE); ecoprogettazione (direttiva 2009/125/CE); efficienza energetica dei pneumatici (regolamento n.1222/2009); etichettatura energetica delle apparecchiature per ufficio nel quadro del programma congiunto UE-USA Energy-Star (decisione 2006/1005/CE), requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (direttiva 2010/31/UE).
  Entro il 1o gennaio 2014, è altresì necessario per gli Stati membri assicurare la disponibilità di regimi di certificazione o di qualificazione per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici (articolo 13); promuovere il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a questo mercato, ad esempio, offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica o incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità su base volontaria (articolo 14); rimuovere gli ostacoli di ordine regolamentare che intralciano l'efficienza energetica con particolare riferimento alle pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali (articolo 15).
  L'obiettivo della proposta è anche quello di produrre effetti positivi sul piano della semplificazione amministrativa, sostituendo con un solo strumento le direttive 2006/32/CE sui servizi energetici per i settori di uso finale e 2004/8/CE sulla cogenerazione, e integrando in un unico approccio gli aspetti dell'efficienza e del risparmio energetico.
  Il Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012 ha ribadito l'importanza di raggiungere un accordo sulla proposta in materia di efficienza energetica entro giugno. Il Consiglio energia del 24 novembre 2011 ha sottolineato l'importanza di concedere agli Stati membri flessibilità per applicare le misure più efficienti in termini di costi.
  Il 14 giugno il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno annunciato di aver raggiunto un accordo politico per l'approvazione in prima lettura della proposta di direttiva sull'efficienza energetica. Il testo di compromesso, che non fissa obiettivi vincolanti per gli Stati membri, ma li obbliga tuttavia a definire obiettivi Pag. 175indicativi nazionali di risparmio energetico, sarà sottoposto all'approvazione formale del Consiglio dopo il voto del Parlamento europeo, che potrebbe esaminare il provvedimento nella sessione plenaria del prossimo settembre.
  L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario.
  L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012). Rammenta infine che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fine di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, evidenzia che il nuovo testo del progetto di legge in esame è volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione.
  La disciplina dei sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, e l'utilizzazione, da parte delle ONLUS, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, è stabilita dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
  Per la normativa di dettaglio, il decreto legislativo 219/2006 rinvia ad un decreto interministeriale, fatta salva la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
  Nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione, il provvedimento ha subito alcune modifiche a seguito dell'approvazione di emendamenti.
  Darà conto sinteticamente del contenuto della proposta di legge quale risultante a seguito delle modifiche approvate.
  Il provvedimento si compone di 3 articoli.
  L'articolo 1 sostituisce l'articolo 157 del citato decreto legislativo 219/2006, prevedendo l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale per la definizione di idonei sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati o scaduti, e per l'individuazione di modalità che consentano la donazione ad ONLUS e l'utilizzazione da parte di queste ultime di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e in corso di validità, con esclusione di medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e di quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.
  Viene poi rimesso ad un apposito regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tra l'altro, la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni, l'individuazione dei medicinali non scaduti per la raccolta e la donazione e la previsione della specifiche caratteristiche del riconfezionamento per conto delle ONLUS e delle modalità di effettuazione dello stesso.
  L'articolo 2 consente alle ONLUS la distribuzione gratuita di medicinali, direttamente o tramite altri enti assistenziali, ai soggetti indigenti o bisognosi, dotandosi di personale sanitario previsto per legge per la dispensazione dei farmaci con obbligo di prescrizione. In ogni caso alle ONLUS è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali.Pag. 176
  L'articolo 3 fa salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazione liberale in favore di enti non commerciali e di ONLUS.
  Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, il provvedimento modifica l'articolo 157 del decreto legislativo 219/2006, limitatamente alla disciplina della utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati. Tale disciplina, originariamente inserita nel decreto legislativo 219/2006, non è specificamente prevista nelle direttive 2001/83/CE (e successive modifiche) e 2003/94/CE, cui il decreto legislativo 219 ha dato attuazione. Nelle direttive citate non sono infatti presenti disposizioni riguardanti la utilizzazione dei medicinali non utilizzati.
  Non si segnalano pertanto aspetti rilevanti sotto il profilo delle compatibilità comunitaria della norma in esame.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.
Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 Dal Lago e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Atto n. 469.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Atto n. 478.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
COM(2011)650 def.