CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 122

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 17 articoli suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli 1-6) reca norme organizzative in materia analisi e riordino della spesa pubblica, mentre il Capo II (articoli 7-16) reca norme di carattere sostanziale.
  L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all'ottimizzazione dell'uso degli immobili. I commi da 1-bis ad 1-quinquies confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge in esame nell'ambito del processo di spending review, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.
  L'articolo 2 prevede la nomina – da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di un Commissario straordinario per la razionalizzazione Pag. 123della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione reca l'elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l'attività del Commissario, includendo tra le stesse anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.
  L'articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell'indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l'individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell'invarianza di spesa.
  L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale e invii al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.
  L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l'adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.
  L'articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltreché le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.
  L'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare:
   estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali;
   specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1);
   relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001 (comma 2).

  Esprime perplessità sulla disposizione relativa alla Consip che, a suo avviso, rischia di penalizzare fortemente le piccole e medie imprese senza peraltro ottenere significativi risultati in termine di risparmio, come dimostrato da numerose convenzioni stipulate per l'acquisto di beni e servizi.
  L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio Pag. 124portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni. L'articolo provvede inoltre ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all'Osservatorio riducendo l'importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.
  L'articolo 9 prevede l'utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) del Ministero dell'economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.
  L'articolo 10 rende facoltativa l'acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L'articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l'articolo 18, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 177.
  L'articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
  L'articolo 12, con alcune novelle al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica.
  L'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.
  Esprime apprezzamento per l'articolo 13-bis, introdotto dal Senato che reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare:
   ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;
   a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile;
   a rendere obbligatoria – e non più eventuale – la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione;
   a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.

  Il comma 2 estende la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali. A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN. Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.Pag. 125
  L'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia. Nel corso dell'esame al Senato l'articolo è stato integrato al fine di specificare che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP).
  La relazione illustrativa definisce i contratti di servizio energia quei contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore. Ricorda in proposito che tali contratti sono stati introdotti dalla legge n. 10 del 1991, poi definiti dal regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993) e infine disciplinati nelle caratteristiche dal decreto legislativo n. 165 del 2008, e concentrano in un unico fornitore la manutenzione dell'impianto, l'acquisto del combustibile o comunque della fonte energetica, mentre l'utente finale è tenuto al pagamento di un corrispettivo legato alla misurazione dei consumi.
  La relazione tecnica evidenzia che «il servizio energia, in quanto caratterizzato dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore – in luogo dell'affidamento di una varietà di autonomi e distinti contratti ad una pluralità di fornitori – si basa su uno schema contrattuale produttivo di rilevanti vantaggi in termini di riduzione delle quantità dei consumi e, dunque, della relativa spesa delle bollette energetiche e in termini di disponibilità di impianti riqualificati ed energeticamente più efficienti (la cui vita utile è superiore alla durata contrattuale). Pertanto la disposizione è foriera di risparmi, quantificabili a consuntivo.» Segnala altresì che la relazione illustrativa attribuisce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di servizio energia «anche in deroga alle competenze attualmente previste (articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011) in capo all'Agenzia del demanio in tema di decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzioni sugli immobili». Peraltro, nell'articolo 14 tale deroga non appare esplicitata.
  Ricorda, infine, che il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2011)370) in materia di efficienza energetica volta a stabilire un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'UE che, pur non fissando obiettivi vincolanti, propone l'introduzione di alcuni obblighi giuridici per gli Stati membri intesi a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento di risparmio energetico nell'UE entro il 2020.
  L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario.
  L'articolo 16 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012). Va rammentato che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.
C. 5180 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Mastromauro, Pag. 126sottolinea che il Memorandum, siglato a Roma il 30 settembre 2009, si compone di 12 articoli e ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le forze armate italiane e pakistane, nella prospettiva di consolidare le rispettive capacità difensive, producendo – sia pure indirettamente – una serie di stimoli positivi in alcuni settori economici e commerciali dei due Paesi.
  L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, su base di reciprocità e nel rispetto degli impegni internazionali, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2 le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti, riuniti nella Commissione paritetica per la cooperazione nel settore della difesa, si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'accordo in esame, come anche elaborare eventuali accordi integrativi del Memorandum in oggetto ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.
  L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano in particolare le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa tenendo conto del precedente Memorandum d'intesa bilaterale del 1990; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; la partecipazione ad esercitazioni congiunte bi- o multilaterali; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari.
  Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate all'articolo 4: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.
  Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Pakistan è estremamente ampio: aeromobili, navi, sottomarini, veicoli blindati e corazzati, sistemi di comunicazione e di difesa. Anche nel caso dell'articolo 5, inoltre, le Parti potranno di comune accordo individuare altri armamenti, apparecchiature e munizioni da scambiare, che dovranno però essere elencate in appositi Accordi tecnici aggiuntivi.
  Gli articoli 6 e 7 riguardano gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell'altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. D'altra parte, se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento sarà a carico dello Stato di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi, previa consultazione con lo Stato ricevente di detto personale.
  L'articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Sono previste specifiche consultazioni in caso di sanzioni che Pag. 127la Parte ricevente voglia comminare, ma che contrastino con i principi in vigore nel territorio della Parte inviante per le stesse fattispecie.
  Particolare rilievo assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard del Paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. Dopo aver definito dettagliatamente i concetti di informazioni, documenti e materiali classificati, il testo in esame riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi documento, materiale o tecnologia scambiati in base all'accordo in esame vengano utilizzati nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità del Memorandum in oggetto. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature difensivi, anche se non coperti da riservatezza, a Parti terze, dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni o ai materiali in oggetto. In ogni caso, le misure di sicurezza del presente Memorandum dovranno essere rispettate anche nel caso di informazioni classificate scambiate nel corso della collaborazione tra industrie o agenzia della difesa italiane o pakistane.
  Infine, l'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o, qualora necessario, tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analoghi periodi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con sei mesi di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere, né i diritti ad esse collegati. L'Accordo sarà altresì emendabile (articolo 11) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali.
  Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.
C. 5193 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, on. Mastromauro, sottolinea che l'Accordo in esame mira a promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo tra l'Italia e l'Afghanistan, nel quadro della futura Enduring Partnership con l'Alleanza atlantica e dell'accordo di cooperazione con l'Unione europea.
  L'intesa rappresenta una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di collaborazione italo-afghana attualmente esistenti o da rafforzare: dal dialogo politico alla difesa/sicurezza, alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione economica, alla lotta ai narcotici, agli aspetti culturali.
  L'Accordo all'articolo 1 auspica il rafforzamento della presenza diplomatica e civile del nostro Paese ad Herat e richiama il ruolo-chiave svolto dalla cooperazione regionale per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, definendo al contempo i settori prioritari sui quali si concentrerà la cooperazione italiana.
  L'articolo 2 è focalizzato sull'impegno italiano per lo sviluppo dell'Afghanistan Pag. 128che si concentra soprattutto sulla promozione del buon governo, sul rispetto dei diritti umani, sulla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, sulla lotta al traffico di stupefacenti, il contrasto alla corruzione ed all'illegalità. L'articolo fa riferimento ad un importo di 570 milioni di euro che rappresenta tuttavia – come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge – una mera indicazione della dimensione complessiva dell'impegno italiano a favore della ricostruzione e dello sviluppo dell'Afghanistan, attraverso finanziamenti già deliberati dal Ministero degli Affari esteri. Anche il credito d'aiuto di 150 milioni verrà finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo acceso presso l'Artigiancassa ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo.
  Sempre in base all'articolo 2, il Governo afghano s'impegna ad un'efficace e trasparente allocazione delle risorse finanziarie internazionali, ad una loro gestione responsabile e ad una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato. Per garantire un efficace monitoraggio di questi impegni bilaterali si prevede lo svolgimento di consultazioni annuali italo-afghane tra il Ministero delle finanze di Kabul ed il Ministero degli esteri italiano.
  L'articolo 3, dedicato alle questioni strategico-militari, sancisce l'impegno italiano a sostegno delle Forze nazionali di sicurezza afghane (ANSF), che si attuerà attraverso il canale ISAF ed EUPOL, nei settori della formazione e dell'addestramento.
  L'articolo 4 è dedicato al contrasto alla coltivazione, produzione, lavorazione, traffico e consumo di stupefacenti ed in materia di polizia, rinviando all'Accordo di settore, firmato a Roma il 2 giugno scorso (oggetto di uno specifico ddl di ratifica attualmente all'esame dei diversi ministeri competenti) e richiama l'esigenza di una stretta collaborazione bilaterale in raccordo con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al crimine ed agli stupefacenti.
  L'articolo 5 disciplina la cooperazione in campo economico, sulla base dell'esigenza di promuovere scambi di esperienze e di formazione basate sul modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese, richiamando lo specifico Memorandum d'intesa italo-afghano del 12 aprile 2011, già entrato in vigore.
  L'articolo 6 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione, richiamando contestualmente l'impegno italiano – previa disponibilità di fondi – ad erogare 200 mensilità di borse di studio per corsi di formazione in Italia agli studenti afghani.
  L'articolo 7, che contiene le disposizioni finali e di attuazione dell'Accordo, prevede la creazione di una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli esteri, le cui riunioni si terranno su base annuale.
  Stante la sua natura politica e programmatica, rileva che l'Accordo non produce impegni diretti per le amministrazioni pubbliche coinvolte né è fonte ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala infine che, nella seduta del 30 maggio 2012 presso la Commissione di merito il sottosegretario Staffan de Mistura, richiamando l'esperienza personale vissuta in ambito ONU in Afghanistan, ha raccomandato di procedere rapidamente alla ratifica dell'Accordo in titolo per l'importanza strategica che riveste per il nostro Paese, impegnato significativamente in una delicata missione in quel Paese. In particolare, è stato rilevato come il flusso finanziario che continuerà ad indirizzarsi dall'Italia verso l'Afghanistan dovrà essere collegato ad una verifica dell'uso dei fondi, ma anche dei progressi nel campo dei diritti umani e della condizione delle donne.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.