CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 giugno 2012
668.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 52/2012: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
C. 5273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo CERA (UdCpTP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il disegno di legge C. 5273, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
  Il decreto-legge si suddivide in due capi e 17 articoli. Il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 6, reca norme organizzative, le quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, hanno efficacia fino al 31 dicembre 2014, mentre il Capo II, contenente gli articoli da 7 a 16, reca norme di carattere sostanziale.Pag. 94
  L'articolo 1, comma 1, del decreto- legge istituisce un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma del Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze (o dal Vice ministro da lui delegato) e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che svolge attività di indirizzo e coordinamento nel campo della revisione della spesa pubblica.
  Per quanto riguarda i compiti del Comitato interministeriale, segnala innanzitutto, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, quello di ottimizzare l'uso degli immobili.
  Inoltre il Commissario è chiamato a:
   rivedere i programmi di spesa e i trasferimenti destinati alle imprese;
   razionalizzare i servizi e le attività;
   ridimensionare le strutture;
   ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi.

  La disposizione specifica altresì che l'attività del Comitato può ricomprendere l'insieme delle materie indicate dalla direttiva 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio, con cui si è stabilito un obiettivo di riduzione complessiva della spesa pubblica di 4,2 miliardi per l'anno 2012, attraverso una serie di interventi che riguardano: la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti; il ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti; la razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti sul territorio e all'estero; la riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche; la riduzione in termini monetari della spesa per acquisto di beni e servizi; la tendenziale eliminazione di spese di rappresentanza e spese per convegni).
  In tale contesto richiama, in quanto attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, gli interventi per la ricognizione degli immobili in uso; la riduzione della spesa per locazioni e la definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti; l'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni; la restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni; estensione alle società in house dei vincoli vigenti in materia di consulenza.
  A tale proposito ricorda che la Commissione Finanze sta da tempo approfondendo le tematiche concernenti la razionalizzazione dell'uso degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni, dapprima svolgendo un'indagine conoscitiva in materia che si è conclusa con l'approvazione, il 28 luglio 2011, di un documento conclusivo contenete una serie di proposte in materie, e, quindi, attraverso l'esame della proposta di legge C. 4149 Comaroli, della quale è stato elaborato un nuovo testo che è stato adottato come testo base nella seduta del 14 giugno scorso. Tale proposta di legge intende appunto favorire il contenimento e l'ottimizzazione degli spazi, definendo un parametro, consistente nel rapporto tra metri quadrati ad uso ufficio impiegati e numero di addetti, cui le singole amministrazioni devono attenersi, rafforzando i meccanismi di monitoraggio, già previsti a legislazione vigente, circa l'uso degli immobili pubblici o ad uso pubblico, nonché stabilendo limiti più rigorosi alla possibilità per le amministrazioni di avvalersi di immobili in locazione, nonché introducendo meccanismi di responsabilizzazione nella gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione, attraverso la previsione della figura del facility manager.
  I commi da 1-bis a 1-quinquies, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica dettata dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011, sia pure con alcune differenziazioni, derivanti dalla necessità di prorogarne Pag. 95alcuni termini di realizzazione, nonché dall'istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto-legge nell'ambito del processo di spending review, vale a dire il Comitato interministeriale di cui al comma 1 ed il Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
  Al riguardo rammenta che il predetto articolo 01 prevede la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto ad individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di spending review, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato
  In particolare, il comma 1-bis dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 il Governo (invece che il Ministro dell'economia, d'intesa con i Ministri interessati), sulla base della proposta del Comitato interministeriale istituito dal comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 (e non più entro il 30 novembre 2011), un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, nel quale sono specificati gli interventi adottati o in via di adozione (nell'articolo 01 si indicano invece specificamente i settori e le finalità di intervento del programma). Si è inoltre aggiunto, rispetto alle previsioni del citato articolo 01, che al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento.
  Inoltre il comma 1-ter stabilisce che nella risoluzione parlamentare di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2012 (e non più in quella di approvazione del DEF medesimo, già intervenuta) sono indicati i disegni di legge collegati, mediante i quali attuare il predetto programma.
  Il comma 1-quater indica che entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge il Comitato definisce le modalità di predisposizione di tale programma.
  Il comma 1-quinquies prevede altresì che il Governo (e non più il Ministro dell'economia), avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario straordinario, dà inizio, a partire dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (e non più a partire dall'anno 2012) un ciclo di spending review per la definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni dello Stato, proponendo specifiche metodologie per le amministrazioni periferiche.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario, con il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche.
  La nomina del Commissario avviene su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo.
  Oltre alla definizione dei livelli di spesa per gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, competono al Commissario straordinario una serie di compiti aggiuntivi, tra i quali evidenzia, in quanto attinente alle competenze della Commissione Finanze, quello di ottimizzare, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, l'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni ed i costi di gestione delle amministrazioni.
  Il Commissario è altresì chiamato a supervisionare, monitorare e coordinare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni ed a rivedere la spesa delle pubbliche amministrazioni, in qualità di collaboratore del Ministro delegato per il programma di Governo.
  Il comma 2 specifica le pubbliche amministrazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni dell'articolo, individuandole in «tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica, Pag. 96diretta e indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario». In tale ambito si prevede che ciascuna amministrazione potrà individuare un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa.
  Nel testo originario del decreto-legge era contemplata, al comma 3, una disposizione, soppressa nel corso dell'esame presso il Senato, che escludeva all'ambito di applicazione del decreto in esame gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale).
  A norma del comma 4, per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni non commissariate (incluse quelle sottoposte al rientro dai deficit sanitari) il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
  In base al comma 5 le disposizioni del decreto-legge costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 3, comma 1, specifica il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, prevedendo, alla lettera a), che esso dovrà fissare la durata, non superiore ad un anno, dell'organo, nonché, alla lettera b), l'indennità del Commissario, la quale non dovrà essere superiore a quella di dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Ai sensi della lettera c) il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può, inoltre, disporre in merito alla eventuale nomina di due subcommissari, con il compito di coadiuvare il Commissario straordinario, i quali presteranno la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  In base alla lettera d) il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indica gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 2 fissa alcuni obblighi di informazione, prevedendo che, entro 15 giorni dalla sua nomina, il Commissario presenti un programma di lavoro al Comitato interministeriale istituito dall'articolo 1 e che, ai fini della verifica dello stato di attuazione di tale programma, il Commissario è tenuto a presentare al Comitato interministeriale relazioni mensili. Il Programma e le relazioni mensili sono trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Ministro da lui delegato) riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione, trasmessa anche alla Corte dei conti, sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.
  L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi una serie di poteri di coordinamento dell'attività di spending review con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche, a carico delle quali sono introdotti nuovi obblighi informativi.
  In particolare, il comma 1 attribuisce al Commissario il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico e di richiedere ad essi la collaborazione ai fini dell'adempimento delle sue funzioni, nonché il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre ispezioni da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica e Pag. 97del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei confronti delle suddette amministrazioni e società.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama la previsione di cui terzo periodo del comma, inserito nel corso dell'esame al Senato, in base alla quale il Commissario può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di finanza, previe intese con il Comando generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2001, il quale prevede che il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabori con gli organi costituzionali, stabilendo inoltre che tale collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.
  Inoltre si specifica che l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e delle società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti, nonché l'obbligo di ampia collaborazione con il Commissario.
  Il comma 2, ribadendo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, attribuisce al Commissario – fatto salvo quanto specificamente previsto per le regioni – il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.
  I commi 3 e 4 attribuiscono inoltre al Commissario il potere di segnalare al Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento, ovvero i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che comportano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere razionalizzate, soppresse o ridotte e, conseguentemente, di proporre alle amministrazioni i necessari provvedimenti di contenimento della spesa, nonché di esprimere pareri in merito alle iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa.
  Ai sensi del comma 5 il Commissario può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro da questi delegato, o, per le regioni, al Presidente della regione interessata, oppure ancora, per gli enti locali, al Presidente della provincia e al Sindaco interessato, di adottare le seguenti misure:
   sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi, motivandole per ragioni di opportunità;
   introduzione di specifici obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni, finalizzati alla trasparenza e all'esercizio dell'attività di monitoraggio che compete al Commissario.

  In base al comma 6 i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 sono segnalati, al fine dei relativi controlli, al Presidente della Corte dei conti, il quale provvede a comunicare detti provvedimenti alla competente sezione regionale di controllo della stessa Corte.
  Il comma 7 stabilisce che il Commissario segnali alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, tra cui l'attivazione e lo sviluppo di centrali di acquisto regionali, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, scaduto il quale il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
  Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha aggiunto ai compiti del Commissario quello di promuovere lo sviluppo del sistema a rete delle centrali di acquisto, previsto dall'articolo 1, comma 457, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).
  Il comma 8 impone alle amministrazioni interessate di svolgere i compiti previsti dall'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 6 stabilisce i requisiti di nomina del Commissario straordinario, il quale deve essere scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta Pag. 98e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità, precisando inoltre che lo stesso è tenuto a operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
  L'articolo 7, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
  In particolare, il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), estende l'obbligo, ivi previsto, di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip Spa a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (fatta eccezione per gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie).
  La disposizione specifica inoltre che gli enti del Servizio sanitario nazionale, qualora non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto (attraverso le quali tali enti sono obbligati ad approvvigionarsi), sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip.
  Il comma 2, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 450, della predetta legge n. 296 del 2006, estende l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (attualmente previsto per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, limitatamente alle sole amministrazioni statali) anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  L'articolo 8 contiene alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici.
  In particolare, a tali fini il comma 1 prevede che l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) renda pubblici, attraverso il proprio portale internet, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Si tratta dei dati, relativi a contratti di importo superiore a 50.000 euro (importo finora fissato a 150.000 euro e ridotto dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto-legge), relativi al contenuto dei bandi e dei verbali di gara, ai soggetti invitati, all'importo di aggiudicazione, al nominativo dell'affidatario e del progettista, nonché limitatamente ai settori ordinari, all'inizio, agli stati di avanzamento e all'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, all'effettuazione del collaudo, l'importo finale, in modo da consentire la ricerca delle informazioni, anche aggregate, relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.
  Il comma 2, ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, prevede l'obbligo per l'Osservatorio di trasmettere, con cadenza semestrale, i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e, per esso, a Consip Spa, nonché, in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, per l'ambito territoriale di riferimento, alle regioni e, per esse, alle centrali regionali acquisti.
  Come richiamato in precedenza, il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando il citato comma 8 dell'artico 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, abbassa da 150.000 a 50.000 euro l'importo contrattuale superato il quale devono essere osservati gli obblighi di comunicazione previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 8.
  L'articolo 9 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa come centrale di committenza, anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-Pag. 99legge n. 201 del 2011 (che disciplina la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali di avvalersi della Consip Spa come centrale di committenza) e delle disposizioni del decreto-legge in commento.
  L'articolo 10, comma 1, novellando l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2009, rende facoltativo il parere che le centrali di committenza e le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono sono tenute a richiedere a DigitPA sugli schemi di contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati relativamente alla congruità tecnico-economica.
  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009, disponendo che il contributo forfetario per spese di funzionamento, dovuto ai sensi del medesimo articolo 18, comma 3, alla DigitPA dalle amministrazioni contraenti nell'ambito di gare o accordi quadro relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri tecnici di cui al sopra richiamato articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 177.
  L'articolo 11 prevede che i contratti relativi ad acquisti effettuati mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione può comunque essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, il quale stabilisce che il contratto non possa comunque essere stipulato prima del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
  L'articolo 12, comma 1, interviene sul Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che, nel caso di aggiudicazione di contratti pubblici relativi a lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica; la norma è volta ad adeguare il dettato normativo all'orientamento giurisprudenziale sancito della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.13 del 28 luglio 2011, con la quale si è chiarito, risolvendo un contrasto interpretativo insorto in merito, che anche le buste contenenti le offerte tecniche devono essere aperte in seduta pubblica.
  Il comma 2 contiene una disposizione identica a quella introdotta con il comma 1, riferita tuttavia all'aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  Il comma 3, soppresso nel corso dell'esame al Senato, prevede che i commi 1 e 2 si applichino alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 13 elimina l'obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.
  L'articolo 13-bis, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato reca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, contenuta nell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185, il quale, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto una disciplina specifica che prevede la certificazione, da parte delle amministrazioni regionali e locali debitrici, dei crediti vantati nei loro confronti per somministrazioni, forniture e appalti ai fini della cessione dei medesimi crediti a banche o intermediari finanziari.
  Le novelle apportate dalla lettera a):
   estendono il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;Pag. 100
   riducono da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenute a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile;
   rendono obbligatoria (e non più eventuale) la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l'amministrazione non abbia provveduto alla certificazione.

  A tale ultimo riguardo la disposizione precisa che la nomina del Commissario ad acta è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali periferiche, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
  La lettera b), novellando il comma 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185, il quale prevede la nullità della certificazione rilasciata dagli enti locali commissariati e dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, precisa che tale nullità riguarda solo le certificazioni rilasciate dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.
  Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni già rilasciate dai commissari ad acta delle regioni commissariate per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi finanziari, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale novella il comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), relativamente alle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
  In merito rammenta che la previgente formulazione del predetto articolo 28-quater, stabiliva, a partire dal 1o gennaio 2011, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, in toto o in parte, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, previa acquisizione della relativa certificazione da parte del creditore. La norma specifica che, se la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versano all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.
  In tale ambito la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge estende la possibilità di compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, adeguandosi, pertanto, a quanto disposto dall'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 16 del 2012, che ha esteso la procedura di certificazione dei crediti alle amministrazioni statali e agli enti pubblici.
  La lettera b) del comma 2 comprende inoltre nel meccanismo di compensazione anche le certificazioni previste dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge n. 185 del 2008 (sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-bis), cioè le certificazioni conseguenti alla ricognizione dei debiti effettuata dai commissari ad acta per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito Pag. 101di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei relativi piani o programmi operativi.
  Infine, per quanto riguarda la procedura di riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore in caso di mancato versamento all'agente della riscossione dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione stessa, la lettera c) sostituisce il riferimento alla regione, all'ente locale o all'ente del Servizio sanitario nazionale con un più generico riferimento all'ente debitore, in conseguenza delle modifiche apportate al primo periodo dell'articolo 28-quater dal comma 2, che, come richiamato in precedenza, hanno esteso il meccanismo di certificazione anche nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oltre che della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 3 modifica l'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale, inserendo il già citato articolo 28-quater nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e novellando l'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha esteso alle ASL le procedure di certificazione dei crediti e di compensazione con le somme iscritte a ruolo.
  A tale riguardo la lettera a) del comma 3 sopprime l'ultimo periodo del comma 1-bis del predetto articolo 31, il quale stabiliva che, per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, si dovesse applicare comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo, del medesimo articolo 31, che demandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione del comma medesimo – che estendeva agli enti del servizio sanitario nazionale il meccanismo di certificazione dei crediti.
  La lettera b) sopprime invece, al comma 1-ter del medesimo articolo 31, la disposizione in base alla quale le modalità di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle ASL dovevano essere stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto. Tale procedura, risulta infatti superata dal disposto del comma 4, primo periodo, dell'articolo 13-bis, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attuazione delle disposizioni contenute ai commi da 1 a 3 in tema di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  Il comma 4, primo periodo, appena richiamato, prevede che all'attuazione delle disposizioni in tema di certificazione dei crediti si provveda con le medesime modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), il quale demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del già citato decreto-legge n. 185 del 2008.
  Il secondo periodo del comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità sopra descritte possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico che può modificare e integrare i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del medesimo Fondo di garanzia e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che indica la misura degli interventi di garanzia e controgaranzia che può essere effettuati dal Fondo in favore delle piccole e medie imprese.
  L'articolo 14 introduce un principio generale, in forza del quale le amministrazioni pubbliche dovranno adottare misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ciò deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia (cioè i Pag. 102contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività – fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici – ad un unico fornitore).
  Nel corso dell'esame al Senato l'articolo è stato integrato specificando che le misure in esso previste possono essere attuate anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.
  L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario quantificato in a 155.000 euro per l'anno 2012 e a 78.000 euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, relativa al fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 16 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà predisposta dal relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.
Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che il testo unificato è stato illustrato in occasione della precedente seduta di esame del provvedimento.

  Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), relatore, propone di esprimere nulla osta (vedi allegato) sul provvedimento in esame, che investe soltanto marginalmente la competenza della Commissione, sottolineando, in generale, l'esigenza di intervenire quanto prima a livello legislativo per facilitare la soluzione del grave problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche per quanto riguarda il profilo specifico dei rapporti fra le imprese, in considerazione del rilievo cruciale che tale questione assume, nell'attuale fase di crisi economica, per la stessa sopravvivenza di ampie porzioni del tessuto imprenditoriale nazionale.
  In tale contesto la proposta di parere segnala, nelle premesse, come l'articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2011, approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, intenda anch'esso recepire la direttiva 2011/7/UE nell'ordinamento italiano, conferendo una delega legislativa in materia al Governo, anche per quanto riguarda le transazioni commerciali di cui è parte la pubblica amministrazione, e come sia pertanto opportuno coordinare le iniziative legislative in materia, verificando se non sia più opportuno procedere attraverso lo strumento del disegno di legge comunitaria 2011.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 13.45.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
Atto n. 480.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno scorso.

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione non può esprimersi sullo schema di decreto legislativo, non essendo stato ancora acquisito il parere su di esso della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che presumibilmente non si esprimerà in merito neanche in questa settimana.
  In tale contesto, dato che il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 25 giugno prossimo, invita il Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre il predetto termine, prima di emanare in via definitiva il provvedimento.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI assicura che, in considerazione del ritardo della Conferenza Stato-regioni nell'esprimere il proprio parere sul provvedimento, il Governo non procederà all'emanazione del decreto legislativo anche dopo lo spirare del termine del 25 giugno previsto per l'espressione del parere parlamentare, compatibilmente con i termini di esercizio della delega.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 666 del 14 giugno 2012, a pagina 126, prima colonna, alla trentottesima riga, le parole: «l'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 12», ed alla quarantaduesima e quarantatreesima riga le parole: «dettando norme di diretta attuazione, nonché» sono soppresse; alla medesima pagina 126, seconda colonna, seconda riga, le parole: «al sopra richiamato articolo 14, commi da 1 a 19, del disegno di legge comunitaria 2011» sono sostituite dalle seguenti: «alla formulazione dell'articolo 14 del predetto disegno di legge comunitaria 2011, come licenziato dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera al termine dell'esame in sede referente, successivamente modificato nel corso della discussione in Assemblea alla Camera».

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