CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 giugno 2012
666.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 156

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.
C. 5263 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tommaso FOTI (PdL), relatore, preliminarmente osserva che la Commissione avvia oggi l'esame di un provvedimento importante e articolato che definisce una serie di interventi per fronteggiare gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.
  Osserva quindi che, purtroppo, le scosse continuano a verificarsi nei territori già colpiti dagli eventi sismici e il loro ripetersi rende più difficile l'auspicato ritorno alla vita normale. Tuttavia, è necessario agire in maniera tempestiva per una rapido conclusione della fase di messa in sicurezza e ricostruzione che, in questo caso, interessa in prima battuta quella vasta rete d'imprese che formano il tessuto economico e produttivo di una delle zone Pag. 157più vivaci del Paese: occorre, dunque, fare presto e bene perché lo richiede anche la difficile fase economica che stiamo vivendo.
  Ricordare altresì che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 sono state adottate due deliberazioni del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza e alcune ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile conformi alla nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, in corso di esame anch'esso da parte del Parlamento. Il decreto-legge in esame «supera» i provvedimenti commissariali già adottati, prorogando – innanzitutto – lo stato di emergenza e autorizzando i presidenti delle regioni interessate ad assumere importanti poteri di intervento in relazione alle necessità. Il decreto-legge, inoltre, sulla scorta di precedenti decreti emanati in occasione di altri eventi sismici (penso, da ultimo, al decreto-legge n. 39 del 2009 riguardante gli eventi sismici che colpirono l'Abruzzo), reca una disciplina articolata che investe molti ambiti, al fine di potere fronteggiare l'emergenza e avviare la fase della ricostruzione. A differenza di quest'ultimo decreto, che individuava nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, il presente decreto sostanzialmente demanda l'attuazione delle misure ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni interessate, che operano come commissari delegati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.
  Nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per i necessari approfondimenti alla copiosa ed esaustiva documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto-legge ai territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Al riguardo, sottolinea che, in ragione dell'entità dei danni provocati e per favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica nei territori interessati, lo stato di emergenza è prorogato al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi anche dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dagli eventi sismici.
  L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio (comma 1) alimentato, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, mediante un aumento pari a 2 centesimi, fino al 31 dicembre 2012, dell'accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Il Fondo è ulteriormente rimpinguato con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito dal Regolamento (CE) n. 2012/2002, con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, con un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, attraverso riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, sulla scorta di quanto previsto per il nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze definito dal decreto-legge n. 59 del 2012.
  L'articolo 3 dispone che i Presidenti delle regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e con propri provvedimenti, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché gli indennizzi a favore delle imprese (comma 1). Viene quindi definita la disciplina per l'accertamento dei danni e l'erogazione dei relativi contributi (commi 2 e 3) e sono dettate specifiche procedure per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il Pag. 158ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, anche attraverso la possibilità di effettuare il ripristino dell'agibilità degli edifici in attesa della completa definizione della verifica di agibilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 (commi 4, 5, 6 e 7). Vengono quindi previste norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza che dovrà essere comunque effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (commi 8, 9 e 10). Si dispone, inoltre, in ordine alla delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, il ricorso a procedure semplificate (articoli 11 e 12). Da ultimo, il comma 13 autorizza i Presidenti delle Regioni interessate ad adottare tutti i provvedimenti atti a consentire lo spostamento di mezzi, materiali ed attrezzature per l'immediata ripresa delle attività economiche, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  L'articolo 4 prevede che i Presidenti delle regioni interessate, d'intesa tra loro, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi ed entro il limite delle risorse finanziarie ivi individuate, stabiliscano le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici e definiscano le modalità organizzative atte a consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali. Il comma 3 intende accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le predette regioni nell'ambito delle tipologie di intervento originariamente definite e prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi purché non in contrasto con termini fissati a livello comunitario. Il comma 5 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i comuni predispongano ovvero aggiornino, qualora siano già stati adottati, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  L'articolo 5 interviene in materia di edilizia scolastica nelle regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati –, nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.
  L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 luglio 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.
  L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività.
  L'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto ministeriale 1o giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 settembre 2012 (comma 1). Il comma 2 dispone l'introduzione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), di norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture, relativamente Pag. 159ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Successivamente, l'AEEG dovrà disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, ed introdurre agevolazioni, anche di natura tariffaria. L'onere sarà riversato sulle specifiche componenti tariffarie delle bollette. Il comma 3 esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma, purché distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Il comma 4 proroga al 30 settembre 2012 gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, mentre ai sensi del comma 5 sono sospese le sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro. Il comma 6 precisa che gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore. Il comma 7 prevede che gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, potranno accedere alle agevolazioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2013. I commi 8-14 sospendono e differiscono numerosi adempimenti a carico delle aziende zootecniche ubicate nei territori interessati dal sisma, dispongono che le stesse possano derogare alle norme sull'allevamento, e che gli aiuti da erogare o gli investimenti già erogati non vadano persi per il mancato rispetto, da parte degli agricoltori richiedenti, dei correlati obblighi. Il comma 15 dispone che nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna non direttamente colpiti dal sisma si sospenda temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia) e si applichi, invece, il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
  L'articolo 9 autorizza, in favore degli enti locali interessati dal sisma, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.
  L'articolo 10 prevede l'intervento del Fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.
  L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.
  L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvederà la predetta Regione, con propri provvedimenti.
  L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, vengano trasferiti alla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare, società di scopo a responsabilità limitata partecipata al 100 per cento da ISMEA, al fine di abbattere, per le imprese agricole che hanno subito danni, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.
  L'articolo 14 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del Pag. 160Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento, per gli anni 2012 e 2013, del programma di sviluppo rurale 2007-2013.
  L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori (lavoratori subordinati del settore privato, lavoratori a progetto, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali) impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.
  L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma. Per la realizzazione delle iniziative è autorizzata una spesa pari a euro 300.000.
  L'articolo 17 è finalizzato, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa, ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati, al duplice fine di garantire la tempestiva ripresa dell'agibilità dei territori colpiti dal sisma nonché di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine vengono fornite norme di classificazione dei «rifiuti» derivanti da crolli e demolizioni e individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.
  L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo n. 152 del 2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.
  L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività o di ricostruzione con modifiche sostanziali, al fine di consentire alle aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso di potere ripristinare in tempi rapidi le sezioni produttive.
  L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento, prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.
  Osserva, in conclusione, che il provvedimento è complesso e articolato e in alcuni punti necessita di approfondimenti dal punto di vista sostanziale; per tale ragione, nel corso dell'istruttoria parlamentare, sarà opportuno acquisire dal Governo elementi di informazione su alcune norme, anche allo scopo di una migliore formulazione del testo. A suo avviso, appare, comunque, fin da subito opportuno evidenziare come si renderanno necessarie alcune modifiche formali al testo del decreto in esame, atteso che alcune norme sono viziate da refusi che è necessario correggere. Sarà altresì importante, seppure con dovuta rapidità, acquisire ogni utile informazione, osservazione e suggerimento da parte di specifiche associazioni di categoria, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni individuati come attori dal presente decreto.
  Da ultimo, ritiene importante sottolineare alcuni aspetti che, a suo giudizio, dovranno essere oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame del provvedimento.
  In tal senso, reputa anzitutto opportuno che, al fine di dare concretezza ad un Pag. 161effettivo processo di solidarietà, nelle aree colpite dal sisma, alle imprese che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione sia data priorità nell'ambito della liquidazione delle spettanze dovute ai creditori. Sul fronte della delocalizzazione temporanea delle attività produttive ritengo condivisibile l'intento delle norme che indubbiamente produce effetti migliori di quanto ottenuto con le ordinanze di protezione civile fin qui emanate. Tuttavia, la procedura per il rilascio delle relative autorizzazioni appare caratterizzata da una certa farraginosità e da un'eccessiva burocratizzazione che rischiano di vanificare l'obiettivo delle norme in questione. È per questo fortemente auspicabile che si riesca ad addivenire ad una formulazione che non solo consenta, ma garantisca, almeno nel breve periodo, l'effettiva riattivazione del sistema delle imprese, ferma restando la necessità che, a regime, sia assicurato il rispetto di tutte le normative che regolano il corretto esercizio delle attività produttive.
  Ritiene, inoltre, che potrebbe giovare in modo significativo alla ripresa delle attività economiche nelle aree interessate dal sisma, l'introduzione della cosiddetta «fiscalità di vantaggio», subordinatamente all'acquisizione del necessario assenso della Commissione europea, per un periodo di cinque anni. Sarebbe, altresì, necessario un ulteriore differimento al 30 giugno 2013 dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.
  A suo avviso, si dovrebbe approfondire anche la possibilità di introdurre un'apposita deroga alla normativa vigente in materia di locazioni con specifico riferimento agli immobili ad uso diverso.
  Ritiene, infine, opportuno prevedere una relazione semestrale dei Commissari delegati al Parlamento sull'attività svolta.

  Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle grotte turistiche italiane.
C. 3688 Rosato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5161).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

  Roberto TORTOLI, presidente, avverte che il 5 giugno 2012 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 5161 Lanzarin. Poiché tale proposta di legge verte su materia identica a quella recata dalla predetta proposta di legge, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Ermete REALACCI (PD), relatore, nel manifestare la piena disponibilità a giungere rapidamente alla definizione di un testo unificato delle due proposte di legge in esame, sollecita il Governo ad esprimere al più presto il proprio orientamento su un tema largamente condiviso dai gruppi in seno alla Commissione.

  Roberto TORTOLI presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

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AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dell'esame in sede referente del provvedimento C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
C. 4573 Motta.
Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali.
C. 1909 Scilipoti.