CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 giugno 2012
664.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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  Martedì 12 giugno 2012. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Brescia (Atto di citazione del dottor Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 22).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Enrico COSTA (PdL), relatore, espone che la citazione per danni di cui alla richiesta in titolo scaturisce da affermazioni fatte dal deputato Berlusconi in diverse circostanze. In data 6 aprile 2006, egli, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi, ha sostenuto che, in relazione al processo Mills, i suoi difensori avevano chiesto alla procura di Milano di approfondire alcuni spunti investigativi e, in particolare, di effettuare una rogatoria alle Bahamas per appurare che la pretesa corruzione del testimone Mills in realtà non era avvenuta, essendo i danari a questi pervenuti dovuti ad altro affare. A conclusione di questo intervento l'on. Berlusconi ha sostenuto che fosse un'infamia che i magistrati tramassero contro di lui a spese del contribuente e che pertanto essi dovevano essere considerati indegni. In data 7 aprile 2006, intervenendo nella trasmissione Radioanch'io, l'on. Berlusconi ha reiterato il rilievo che la procura di Milano non avrebbe esperito la rogatoria alle Bahamas e affermato che ciò denotava l'accanimento della procura di Milano nei suoi confronti, sostenuto peraltro con il danaro del contribuente. Nel corso della trasmissione radiofonica, rispondendo ad un'ascoltatrice, l'on. Berlusconi ha precisato che egli non si riferiva a tutta la magistratura, ma soltanto alla procura della Repubblica di Milano. Rispondendo, ancora, a un altro ascoltatore, che faceva rilevare una certa genericità delle sue invettive, il deputato Berlusconi ha sostenuto che la procura mentiva. Successivamente, il 27 febbraio 2010, su varie testate, il deputato Berlusconi tornava a ribadire concetti analoghi ricompresi in articoli giornalistici titolati «giudici talebani».
  Nel costituirsi in giudizio per il tramite dei suoi avvocati, l'on. Berlusconi ha eccepito l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, eccezione che è stata respinta dal tribunale, con conseguente trasmissione degli atti alla Camera. Ad avviso dell'on. Berlusconi, la Giunta e la Camera dovrebbero deliberare per l'insindacabilità giacché l'allora Presidente del Consiglio ha più Pag. 4volte espresso concetti analoghi di critica politica nei confronti della magistratura, che egli ritiene mossa da finalità politiche, sia intra moenia sia extra moenia. Inoltre, rivestendo la qualità di Presidente del Consiglio, all'on. Berlusconi deve essere riconosciuta una maggiore ampiezza nella scelta e nei tempi dell'esercizio delle sue funzioni, le quali peraltro non sono tipizzate dall'articolo 95 della Costituzione. Del resto, molte volte la Camera si è pronunciata in tal senso, da ultimo nel caso dell'azione risarcitoria intentata dal magistrato fiorentino Nencini.
  Non crede che si possa mettere in dubbio che l'accanimento della magistratura milanese nei confronti dell'on. Berlusconi sia un argomento ampiamente sviscerato in sede parlamentare e condiviso peraltro da altri deputati, tra cui egli medesimo.
  Dal punto di vista squisitamente tecnico-processuale, osserva che, nelle dichiarazioni di cui il dottor Robledo si duole, il medesimo dottor Robledo non è mai menzionato per nome. Egli motiva la sua legittimazione attiva nel procedimento in corso solo sulla base del fatto che egli fosse stato, e sia ancora, il procuratore aggiunto della Repubblica di Milano con la delega ai reati contro la pubblica amministrazione. Per questo, secondo lui, egli sarebbe identificabile come persona offesa. In realtà, l'on. Berlusconi non ha mai espresso valutazioni personalmente riferite al dottor Robledo, ma ha semplicemente posto il problema della parzialità politica dell'ufficio giudiziario milanese nel suo complesso. Conclude pertanto per l'insindacabilità, facendo peraltro presente che gioverebbe al prosieguo dell'istruttoria della Giunta l'acquisizione della sentenza nel caso Mills.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), premesso in via generale che il previo atto di sindacato ispettivo o la previa dichiarazione altrimenti resa intra moenia non possono considerarsi l'unico e tassativo addentellato utile per fondare l'insindacabilità parlamentare, rimarca come il processo Mills sia stato un episodio politico di enorme eco. Crede che la giurisprudenza della Corte costituzionale porti ad un'assurdità, quella cioè di intendere il previo svolgimento di un atto parlamentare alla stregua di una polizza fideiussoria ex ante. La conferenza stampa dell'on. Berlusconi si svolgeva a Palazzo Chigi, vale a dire in un luogo massimamente connotato in senso istituzionale e pubblico. Ritiene che quando si tratti di fatti ascritti a un ministro in carica davvero non ci si possa accontentare delle strettoie della giurisprudenza costituzionale in tema di articolo 68, primo comma. Del resto, la Giunta ha ripudiato tale giurisprudenza in un altro caso inerente ad un ministro, carica chiaramente impeditiva dello svolgimento dei tipici atti a disposizione dei parlamentari comuni. Crede certamente utile l'acquisizione della sentenza sul caso Mills, ma, ad ogni modo, concorda sin d'ora sulla proposta d'insindacabilità.

  Marilena SAMPERI (PD) deve viceversa dissentire radicalmente dalla proposta del relatore. Non solo il dottor Robledo appare chiaramente evocato dal tenore letterale degli interventi dell'on. Berlusconi, con ciò rendendosi evidenti i presupposti della sua legittimazione attiva; ma nessuno può negare la differenza tra l'espressione di un'opinione critica e l'attribuzione di un fatto determinato falso e diffamatorio. Allorquando interviene alla radio, il deputato Berlusconi sa già che la rogatoria alle Bahamas era stata inoltrata per il tramite delle competenti autorità e, quindi, accusa consapevolmente e falsamente la procura di Milano di essere stata inadempiente. Per il resto si rifà alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia d'insindacabilità parlamentare e dichiara, a nome del suo gruppo, il voto per la sindacabilità.

  Giuseppe CONSOLO (FLpTP) intende innanzitutto chiarire che, se il deputato Sisto si riferiva al ministro pro tempore Matteoli, ha colto l'esempio sbagliato giacché in quel caso si trattava di fatti totalmente diversi. Nondimeno, trova problematico l'approccio della collega Samperi, Pag. 5anche alla luce dell'insegnamento di Giorgio Lombardi che annetteva alle funzioni politiche dei ministri e dei parlamentari anche la critica più vivace e l'invettiva. Il caso gli sembra meritare un ulteriore approfondimento, anche alla luce della circostanza che l'on. Berlusconi di fatto si trovava di fronte all'imputazione nel caso Mills, come anche è stato ricordato dal relatore. In qualche misura è probabile che egli stesse esercitando facoltà difensive, nelle quali certamente rientra l'enfasi sull'infondatezza delle accuse. Chiede quindi il rinvio del seguito dell'esame per un approfondimento.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) condivide l'approccio prudente e problematico del deputato Consolo, ma teme che la sua ultima osservazione non giovi alla posizione dell'on. Berlusconi, giacché esercitare le facoltà di difesa nel processo penale non significa per ciò stesso espletare il mandato parlamentare. Crede che il deputato Berlusconi sia andato oltre la mera critica politica, sconfinando nell'attribuzione di un fatto determinato. Si associa conclusivamente alla richiesta di rinvio.

  Federico PALOMBA (IdV) si dichiara contrario alla proposta del relatore, la quale è inficiata dall'impostazione per cui l'on. Berlusconi manifesta una ritrosia congenita a limitare l'ambito spaziale e funzionale delle proprie attribuzioni, ritenendole estese a tutta la giornata e a tutto il territorio nazionale (Commenti dei deputati Bianconi, Leone e Paniz). Osserva poi che, nel passaggio in cui il deputato Berlusconi salva tutta la magistratura tranne che la procura di Milano, egli, anziché limitare il danno, lo approfondisce. È evidente infatti che da quella frase si coglie chiaramente come ce l'avesse proprio col dottor Robledo, cristallizzando così la legittimazione attiva di quest'ultimo, il quale – come tutti i cittadini – ha diritto di difendere in giudizio la propria correttezza e la propria dignità.

  Mario PEPE (Misto-R-A), osservato che il deputato Berlusconi nelle dichiarazioni che gli vengono contestate non ha mai fatto il nome del dottor Robledo, ne fa discendere che questi abbia la coda di paglia.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, che convoca sin d'ora per mercoledì 27 giugno 2012, alle ore 9,30; in vista della seduta sarà domandata la copia della sentenza richiesta.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Verdini (doc. IV, n. 28).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, ricorda che il relatore Paniz ha formulato una proposta di diniego.

  Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che la questione all'attenzione della Giunta sia agevolmente risolvibile dalla lettura degli atti. Per stessa ammissione del giudice richiedente, si tratta di distinguere le intercettazioni indirette mirate, quelle cioè in cui il bersaglio individuabile secondo la normale perizia investigativa è il parlamentare, da quelle casuali o fortuite. Dalla documentazione a disposizione della Giunta è chiaro che le molteplici telefonate in cui è stata colta la voce del collega Verdini non sono il frutto di un «mordi e fuggi» telefonico bensì di una chiarissima e intenzionale attività di captazione a carico dell'on. Verdini. Si domanda come si possa sostenere che, intercettando Fusi, non si incorrerà prima o poi nell'area di ascolto del deputato Verdini. Da questo punto di vista le date sono importanti: nel foglio 28 dell'informativa di polizia giudiziaria si dice chiaramente che gli investigatori sanno già che vi sono contatti frequenti tra Verdini e Fusi da molti anni, almeno a partire dal 23 giugno 1998. In quel tempo infatti un notaio di Firenze rogita una cessione di quote societarie cui entrambi partecipano. Ciò è confermato a Pag. 6pagina 117 della medesima informativa, da cui si evince che già dal 1o marzo 2008 i due sono in perduranti rapporti personali. È per questo che il periodo dal 24 aprile 2008 al 2 settembre 2009 non può essere ritenuto un arco temporale di intercettazioni occasionali.
  Citato testualmente l'intervento della collega Samperi della scorsa seduta, per come esso risulta dalla resocontazione sommaria, ne condivide certamente l'impianto ma per i motivi opposti: la politica deve riconquistare il suo spazio respingendo la tigre dell'antipolitica e non cavalcandola dissennatamente. Il dettato costituzionale e l'interpretazione che ne danno le sentenze nn. 113 e 114 del 2011 sono chiari e ad essi occorre attenersi.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) non disconosce lo spessore argomentativo dell'intervento del collega Sisto, abile e suggestivo come sempre. Deve però rimarcare che la Costituzione richiede un'autorizzazione preventiva per intercettare le conversazioni di un parlamentare. Ognuno vede come sia impossibile o, quanto meno, assai difficile per la magistratura avanzare preventivamente una richiesta di captazioni direttamente a carico di un parlamentare. È assai più facile che l'autorità giudiziaria rinunzi in partenza a svolgere tale atto nei confronti dei membri del Parlamento. Oggi si tratta invece di stabilire se le intercettazioni captate sul telefono di altri interlocutori possano essere utilizzate contro un deputato. A tale proposito, le considerazioni del deputato Sisto provano troppo: basterebbe l'interlocuzione abituale e insistita di un terzo con un parlamentare per dire che le intercettazioni a carico di quello siano in realtà mirate a questo, a prescindere dalla posizione e dalla condotta del terzo. Tutto ciò non gli pare sostenibile, essendo invece ancora valido il criterio per cui l'autorizzazione all'utilizzo deve essere negata solo in presenza di evidenze persecutorie e strumentali.

  Armando DIONISI (UdCpTP) ha seguito anch'egli con grande interesse l'intervento del collega Sisto, ma trova esaurienti le spiegazioni del collega Mantini. L'indagine non è principalmente contro l'on. Verdini ma è anzi estesa a episodi più ampi e complessi, che coinvolgono Balducci, Fusi e altri. Gli sembra che l'immunità invocata dal collega Sisto finirebbe per giovare anche a costoro e questo non gli pare auspicabile, ragione per la quale voterà contro la proposta del relatore.

  Maurizio PANIZ (PdL), relatore, osserva che la Giunta deve fare applicazione delle regole costituzionali vigenti, per come esse sono chiaramente evincibili dall'articolo 68 della Costituzione, dalla legge n. 140 del 2003 e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Quanto ha ascoltato dal collega Mantini mette in discussione le norme vigenti e pertanto non gli pare corretto, né conforme a un precedente dell'Assemblea della Camera proprio in ordine al collega Verdini (doc. IV, n. 19), che poi fu assolto dal tribunale dell'Aquila. Crede, viceversa, che una corretta applicazione della disciplina delle intercettazioni dei membri del Parlamento sia stata fatta dall'ordinanza adottata dal tribunale di Napoli nello scorso dicembre, nel corso del giudizio immediato a carico del deputato Alfonso Papa. In tale ordinanza è esclusa ipso facto l'ammissibilità delle intercettazioni delle conversazioni cui ha preso parte il collega Papa. È per questo che crede necessario il diniego dell'autorizzazione di intercettazioni che hanno avuto – sì – come bersaglio un interlocutore abituale del deputato Verdini, ma che facevano certamente emergere la natura sistematica dei contatti tra questo e quello.

  Marilena SAMPERI (PD) precisa che dagli atti si comprende come l'indagine compendî migliaia di intercettazioni, solo una trentina delle quali captano la conversazione del collega Verdini. Non si può in alcun modo sostenere che tali intercettazioni fossero mirate ad aggirare l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e non, invece, a indagare su una realtà illecita cospicua. Peraltro, del caso Papa Pag. 7sarebbe molto più corretto valorizzare i provvedimenti del GIP Giordano, piuttosto che altri. Preannunzia quindi il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

  Francesco Paolo SISTO (PdL), parlando per una precisazione, crede che il GIP di Roma abbia equivocato sul contenuto delle sentenze della Corte costituzionale e crede che il rapporto tra il numero di telefonate cui partecipa un membro del Parlamento e il totale di quelle intercettate nel contesto dell'indagine non sia sempre significativo.

  La Giunta, con 10 voti contrari e 7 favorevoli, respinge la proposta del relatore, conferendo al deputato Mantini il mandato a predisporre per l'Assemblea la relazione nel senso che l'autorizzazione in titolo sia concessa.

  Maurizio PANIZ (PdL) preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza.

  La seduta termina alle 15.50.