CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 maggio 2012
657.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.
Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

  Il sottosegretario Filippo MILONE, rispondendo alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della precedente seduta, precisa, in primo luogo, che le riduzioni degli assetti organizzativi di livello dirigenziale Pag. 55non generale e dell'organico del personale non dirigenziale non sono state operate per autodeterminazione dal Dicastero. Si tratta, invece, di riduzioni percentuali espressamente e direttamente imposte dalle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138 del 2011.
  Peraltro, come illustrato nelle relazioni di accompagnamento al provvedimento, l'intervento in esame presenta la medesima natura di altri interventi di rideterminazione in riduzione dei citati assetti organizzativi, già realizzati in passato, anch'essi imposti da analoghe norme di rango primario, rispetto alle quali il Governo non può che ottemperare.
  Per completezza di informazione, segnala che nelle Tabelle 2, 3 (con le relative note) e 6 della relazione tecnica risulta, da un lato, che il Dicastero si è limitato a tagliare solo ciò che era imposto e, dall'altro lato, che vi è stata una puntuale, ragionata e motivata distribuzione delle riduzioni fra i diversi settori: Uffici di diretta collaborazione, area tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Ministero, in modo da garantire massima efficienza e funzionalità dell'Amministrazione.
  Venendo ad una delle osservazioni formulate dal relatore, circa l'opportunità di inserire nello schema di regolamento anche disposizioni non aventi effetto ordinamentale, osserva come esse – di numero ridotto – trovino adeguata sistemazione nel provvedimento, dal momento che esso, al pari di quelli precedentemente adottati, è emanato secondo l’iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, di modo che non esistono profili tecnicamente ostativi all'inclusione in esso di disposizioni, per la cui attuazione sarebbe sufficiente un iter approvativo meno garantito. Per altro verso, ciò appare confermato anche dal fatto che – trattandosi in ogni caso di novellare sempre lo stesso testo unico recato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 – la distinzione fra disposizioni con effetti direttamente ordinamentali e altre disposizioni, perde pressoché completamente di pratica rilevanza.
  Con riferimento, invece, alle norme in materia di rappresentanza militare, evidenzia che gli articoli 873 e 874 del citato Testo unico regolamentare rinviano ad un decreto interministeriale la determinazione, rispettivamente, della composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e della composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR). Contestualmente, ai successivi articoli 933 e 934, sono state riprodotte, elevandone così la fonte, anche le tabelle di composizione di COCER e COIR, che erano state già varie volte modificate con i citati decreti interministeriali. Su questo aspetto, è poi intervenuto il parere reso dalla Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, in questa parte, lo schema appesantisca inutilmente l'articolato e che la composizione degli organismi è legittimamente modificabile con semplice decreto interministeriale, senza che emerga alcuna necessità logica di modificare gli articoli 933 e 934, allo scopo di adeguarli al decreto interministeriale intervenuto in materia; infine, che la piena dinamicità del sistema, risulta meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale. A fronte di quanto rappresentato, nell'intendimento di dare piena attuazione alle indicazione del Consiglio di Stato, il Governo ha già predisposto, concertato e approvato, un nuovo decreto interministeriale, che ridetermina la composizione del COCER e dei COIR tenendo conto delle modifiche medio tempore introdotte dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011.
  Pertanto, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, verranno abrogati, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, gli articoli 933 e 934, ripristinando lo status quo ante, rispetto alla compilazione del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, così garantendo la piena dinamicità del sistema, mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale.
  Quanto alla richiesta del relatore di fornire chiarimenti sugli effetti concreti della modifica dell'articolo 89 in materia di sanità Pag. 56militare, specifica che essa è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale ma retto, in realtà dal Sottocapo di Stato maggiore della difesa. In sostanza si vuole consentire, sul piano ordinamentale, data la rilevanza delle attribuzioni della sanità militare soprattutto nei contesti operativi, di porre l'organizzazione sanitaria operativa, direttamente alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa.
  Con riferimento all'ulteriore rilievo mosso dal relatore, circa i possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI di cui all'articolo 320, comma 10, rileva che si tratta di una rimodulazione dei poteri del vertice di ciascuna Forma armata, a tutela della propria operatività, che non determina nuovi o maggiori oneri, né produce alcun altro tipo di effetti finanziari, dal momento che la formulazione prevede che il titolare dell'alloggio ASI continui a pagare il canone concessorio dovuto ed eventualmente aggiornato e non possa essere contestualmente concessionario di altro alloggio.
  Con riferimento, invece, alla richiesta formulata dall'onorevole Di Stanislao, osserva che la riorganizzazione recata dal presente provvedimento non presenta alcun collegamento con il documento conclusivo dei lavori della Commissione di alta consulenza istituita dal precedente Ministro della difesa, che risale ormai al 2010, ma rappresenta esclusivamente l'attuazione imposta di norme recate a livello primario dal decreto legge n. 138 del 2011.
  Infine, in tema di compatibilità e coerenza fra provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale, sottolinea che per la struttura organizzativa del Dicastero discendente dall'attuazione del citato decreto legge n. 138 del 2011 non solo non rappresenta alcun ostacolo rispetto all'attuazione della delega attualmente in esame al Senato per la revisione dello strumento militare nazionale, ma è con essa del tutto coerente. Infatti, i discendenti decreti legislativi ben potranno prevedere tutte le disposizioni, nel rispetto e in attuazione dei principi e criteri direttivi e della normativa vigente, necessarie ad armonizzare i diversi assetti organizzativi del Ministero della difesa rispetto al riformato strumento militare nazionale e ciò tanto meglio quanto tale armonizzazione potrà partire da strutture già riviste e razionalizzate, come risulteranno quelle configurate nel Decreto del Presidente della Repubblica in esame.

  Antonio RUGGHIA (PD) prende atto, positivamente, dell'intenzione del Governo di voler espungere le disposizioni sulla composizione dei consigli della rappresentanza militare, dovendosi tale materia più correttamente collocare in decreti interministeriali. Ritiene, infatti, che tale materia sia incongrua rispetto alle finalità del provvedimento in esame, così come appaiono in contraddizione con gli obiettivi dello schema di decreto, nonché con la logica sottesa all'istituto dell'ASI – le disposizioni che consentono al titolare di un alloggio di servizio ASI di mantenere temporaneamente la conduzione dell'alloggio anche qualora dovesse prestare servizio in una sede diversa.
  Infine, chiede al Governo di chiarire se la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e la conseguente riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale sia in grado di rispondere alle sempre più rilevanti e pressanti esigenze di dare impulso alle attività di valorizzazione degli immobili militari.

  Augusto DI STANISLAO (IdV) conferma le perplessità già manifestate nell'intervento svolto nella precedente seduta, evidenziando come dallo schema di decreto in esame non emerga con evidenza la volontà di mettere in atto un vero e proprio processo di riordino e di razionalizzazione in grado di produrre benefici effetti sui costi per la difesa. Ribadisce, dunque, che lo studio compiuto dalla Commissione incaricata dal precedente Pag. 57ministro della difesa, pur essendo legata agli obiettivi politici del precedente ministro, rappresentava comunque uno strumento di valutazione del processo di ottimizzazione delle risorse, mentre non si ha contezza di quali siano le prospettive in cui si muove l'attuale proposta. Ciò non consente di valutare il provvedimento alla luce di un quadro generale di revisione dello strumento militare, che pure si sta delineando nell'esame del disegno di legge attualmente all'esame del Senato. Per tali ragioni reputa difficile che sul provvedimento si raggiunga quella convergenza che pure sarebbe preziosa quando si discute della riorganizzazione di una struttura servente dello Stato di assoluto rilievo, quale appunto la Difesa.

  Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti al fine di fornire nella prossima seduta compiute risposte alle richieste di chiarimenti avanzate nel corso dell'odierno dibattito.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 15.25.

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.
7-00845 Rugghia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 25 maggio 2012.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che nella seduta del 22 maggio scorso, il rappresentante del Governo aveva proposto talune riformulazioni sul testo di entrambe le risoluzioni in discussione.

  Francesco BOSI (UdCpTP) alla luce delle proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo, si riserva di far pervenire ai colleghi un nuovo testo dell'atto di indirizzo, su cui auspica si possa trovare piena convergenza tra le diverse prospettive, che a suo avviso sono ispirate al medesimo spirito costruttivo di favorire il rilancio dell'Istituto geografico militare.

  Antonio RUGGHIA (PD) esprime apprezzamento per l'iniziativa annunciata dall'onorevole Bosi, in quanto reputa utile compiere ogni sforzo per giungere all'approvazione di un testo unificato delle due risoluzioni su cui vi si la più ampia convergenza.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00826 Rugghia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 aprile 2012.

  Antonio RUGGHIA (PD) esprime apprezzamento per l'attenzione manifestata dal Governo per dare seguito alle problematiche sollevate con la risoluzione a sua firma, che aveva condotto nella seduta dello scorso 18 aprile ad una proposta di Pag. 58riformulazione dell'impegno. Ritiene al riguardo molto importante che nella suddetta riformulazione si sia esplicitata la necessità di determinare il prezzo anche in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, qualora più favorevole per l'acquirente.
  Tuttavia, permangono alcune riserve, dal momento che il testo dell'impegno dell'atto di indirizzo come riformulato non conterrebbe alcun riferimento alla facoltà di rateizzazione del canone, analogamente a quanto invece viene riconosciuto al conduttore. Peraltro, anche alla luce del tempo intercorso, ritiene che il Governo debba adempiere all'impegno in tempi compatibili con il decorso del termine entro cui esercitare la facoltà di acquisto dell'usufrutto di cui all'articolo 404, comma 4 ed in questo senso, non appare congruo il fatto che la parte dispositiva della risoluzioni inizi con la formula «a valutare l'opportunità di».

  Marcello DE ANGELIS (PdL) si associa alle considerazioni dell'onorevole Rugghia. Al riguardo, ricorda che la disciplina regolamentare di questo istituto era stata costruito proprio al fine di agevolare l'acquisto dell'usufrutto da parte dei conduttori e che appare quindi opportuno estenderne le facoltà di rateizzazione anche al coniuge. Ad un più attento esame, non sembrano infatti esservi quelle possibilità di abuso che egli stesso aveva paventato nel suo intervento nel corso della precedente seduta.

  Il sottosegretario Filippo MILONE, alla luce delle indicazioni e delle posizioni espresse nel corso del dibattito, propone un'ulteriore riformulazione della parte dispositiva della risoluzione in esame del seguente tenore: «ad assumere iniziative legislative al fine di prevedere, in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui all'articolo 404, comma 4, del D.P.R 15 marzo 2010, n. 90, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui al primo periodo del citato articolo 404, comma 4, qualora più favorevole per l'acquirente».

  Antonio RUGGHIA (PD) accetta la riformulazione, ringraziando il rappresentante dell'Esecutivo per la disponibilità dimostrata a dare positiva soluzione alla problematica affrontata dalla risoluzione a sua firma.

  Marco BELTRANDI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00826 Rugghia, nel testo ulteriormente riformulato, che assume il numero 8-00177 (vedi allegato).

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

  La seduta comincia alle 15.35.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.
C. 4994 Villecco Calipari.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

  Augusto DI STANISLAO (IdV), relatore, illustra l proposta di legge in esame, composta da quattro articoli, in cui si prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari – in posizione di riserva o in congedo assoluto Pag. 59– profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, in seguito al Trattato di pace del 1947.
  Tale proposta prende le mosse dalle note vicende storiche che hanno riguardato il confine orientale italiano nell'immediato dopoguerra quando, in base al Trattato di pace del 1947, è stato retrocesso in direzione occidentale, in favore della Jugoslavia, che aveva subito l'aggressione nazifascista e figurava in quel momento tra i vincitori, grazie anche all'appoggio sovietico e al movimento di resistenza guidato da Tito. Ricorda, in particolare, che l'articolo 19 del Trattato di pace stabiliva per i cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati nei territori passati alla Jugoslavia (ossia l'Istria, Fiume, Zara e parte del Friuli) l'obbligo di optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'ulteriore l'obbligo, nel secondo caso, di trasferirsi in Italia. In quegli anni circa 300/350 mila italiani lasciarono i territori passati sotto sovranità jugoslava. Nella relazione illustrativa opportunamente si menziona la vicenda di questi profughi che abbandonarono beni ed affetti pur di continuare a dirsi italiani e sfuggire a drammatiche persecuzioni.
  La disciplina in esame intende quindi riconoscere, analogamente a quanto già disposto per altre categorie di soggetti interessati da eventi tragici (legati alla partecipazione dell'Italia ai due conflitti mondiali ma anche ad altre vicende) una promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado che a seguito dell'applicazione del Trattato di pace siano da considerare profughi.
  Passando all'illustrazione analitica del testo ricorda che l'articolo 1 – ai fini dell'individuazione della platea dei soggetti interessati – si riferisce a coloro che abbiano già usufruito dei benefìci di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 recante talune norme in favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. Nel medesimo articolo viene altresì precisato che la promozione al grado superiore è concessa anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza (comma 1) mentre ne sono esclusi i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti (comma 2).
  Ai sensi dell'articolo 2 sono altresì esclusi dal beneficio coloro che a) abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico; b) abbiano riportato nel corso del servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», ovvero giudizi di inidoneità all'avanzamento; c) siano stati condannati con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi.
  L'articolo 3 definisce la data di decorrenza della promozione (fissandola al giorno di collocamento nella riserva o di congedo assoluto, ovvero ad altra data successiva «dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata»). Al comma 2, in ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, si dispone che il passaggio di grado abbia esclusivamente valore onorifico e non produca effetti sul trattamento di quiescenza né alcun altro effetto economico.
  Infine, quanto al procedimento di emanazione del provvedimento di promozione, l'articolo 4 dispone che il beneficio è accordato con decreto del Ministro della difesa, su domanda dei soggetti interessati, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed a seguito del positivo espletamento delle procedure previste dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione.
  Ritiene preliminarmente opportuno, concentrare l'attenzione sulla precisa definizione della platea dei soggetti interessati. Al riguardo, osserva che, pur presupponendo che vi sia un numero esiguo di superstiti, occorra comunque verificare se sia corretto – per realizzare gli obiettivi della legge in esame – riferirsi solo a coloro che «hanno usufruito dei benefìci di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336», come testualmente recita il comma 1 dell'articolo 1. Tale legge, infatti, reca una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali, a favore dei «profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate» (nonché per ex combattenti, Pag. 60partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra). Tuttavia, la citata legge del 1970 (ora abrogata) indica esplicitamente come destinatari esclusivamente i dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici e, secondo quanto precisato in sede giurisprudenziale, costituisce una disciplina non applicabile in via analogica in quanto avente carattere eccezionale (Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 5550 del 30 ottobre 1984).
  In secondo luogo, segnala che la disciplina in esame appare riguardare solo coloro che – pur essendo militari – non abbiano già usufruito di alcuna promozione a titolo onorifico ed in particolare di quella disposta, in via generale, dalla legge n. 325 del 1990. La normativa da ultimo citata si riferisce ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
  Si sofferma, inoltre sull'opportunità di intervenire, per assicurare maggiore chiarezza alle norme, sulla formulazione della disposizione che riguarda la decorrenza della promozione e di quella che prevede la concessione della medesima promozione con decreto ministeriale, dal momento che l'articolo 1070 del codice dell'ordinamento militare prevede invece il decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. Solo per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
  Evidenza, infine, che dalla norma in esame non dovrebbero derivare oneri, trattandosi di promozioni puramente onorifiche. Al riguardo, infatti, l'articolo 4, oltre a richiamare le procedure per il giudizio di avanzamento già contemplate dal citato codice, precisa altresì che le medesime avranno luogo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, lasciando, quindi, intendere che le procedure di valutazione saranno svolte dalle ordinarie Commissioni di valutazione di cui agli articoli 1030 e seguenti del Codice, senza necessità di prevederne nuovi organismi o configurare oneri aggiuntivi per l'espletamento delle operazioni tecnico-amministrative richieste dal conferimento della promozione a titolo onorifico.
  Conclusivamente, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la proposta rappresenta un riconoscimento morale per cittadini italiani duramente colpiti dalle dolorose vicende non solo legate alla seconda guerra mondiale, ma anche al turbolento periodo post-bellico che ha interessato il nostro confine orientale. Su questo appare esservi un'unanime condivisione, peraltro testimoniata dalla circostanza che il progetto di legge è sottoscritto da deputati di diversi gruppi parlamentari.

  Edmondo CIRIELLI, presidente, esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa in oggetto, che assume una forte valenza morale, a favore di una parte della popolazione italiana che ha subito violenze, purtroppo per mano delle potenze che pure hanno combattuto la guerra per affermare i valori di libertà e democrazia. Si tratta di vicende che, nella loro tragicità, hanno colpito in modo simile anche altre popolazioni, quali quella polacca, finlandese e ungherese, su cui si sono abbattute politiche di vera e propria pulizia etnica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

Pag. 61