CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 maggio 2012
654.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 76

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 10.30.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.
Atto n. 476.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Stefano SAGLIA (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il documento in titolo è stato trasmesso dal presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2012, recante misure urgenti in materia di energia; il citato decreto-legge prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico (AU), un Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi Pag. 77dei clienti finali. In particolare, l'articolo 1-bis stabilisce, al comma 2, che i flussi informativi del SII potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di indirizzi generali definiti dall'AEEG, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito. Il successivo comma 3 dispone che gli specifici criteri e le modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili sono adottate dall'AEEG nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.
  Illustra, quindi, il contenuto del decreto-legge, rilevando che con la deliberazione in esame, l'AEEG ha definito i suoi primi orientamenti sulla creazione, in seno al futuro Sistema Informativo Integrato dell'Acquirente unico, della Banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali del settore energetico (BICSE).
  Secondo questi orientamenti la Banca dati sarà gestita da AU nel quadro del SII e sarà accessibile alle imprese di vendita. Conterrà informazioni su tutti i clienti finali con riferimento al regolare svolgimento dei rapporti di vendita e alla tempestività e regolarità dei pagamenti. L'adesione delle imprese alla BICSE sarà facoltativa e il cliente dovrà essere opportunamente informato del trattamento dei suoi dati e potrà consultare la BICSE limitatamente alle informazioni che lo riguardano.
  La creazione della BICSE si rende necessaria alla luce della rilevanza del fenomeno della morosità, che rappresenta un ostacolo allo sviluppo del mercato libero e pesa in varie forme sui prezzi dell'energia.
  L'introduzione del SII è volta ad agevolare e semplificare la gestione del cliente finale, tenuto conto che la separazione delle responsabilità tra distributori e venditori comporta la necessità dell'implementazione di continui scambi di flussi informativi tra i due operatori. La disponibilità di informazioni relative agli inadempimenti contrattuali del cliente finale potrebbe quindi contribuire a minimizzare le registrate asimmetrie informative.
  L'Autorità, con la deliberazione 162/2012/R/com in esame, ha avviato il procedimento finalizzato – una volta ottenuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali – all'implementazione della BICSE.
  Ai fini dell'istituzione e del funzionamento della BICSE dovranno essere successivamente stabiliti, in coerenza con gli indirizzi generali, i livelli di dettaglio delle informazioni in essa contenute, le modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché gli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche al fine di garantire la tutela dei clienti finali.
  Gli indirizzi generali in relazione ai quali viene richiesto il parere alle Commissioni parlamentari competenti sono individuati nella forma di criteri e sono da intendersi come complementari e non alternativi gli uni agli altri.
  La BICSE dovrà contenere informazioni relativamente a tutti i clienti finali distinguibili in:
   a) informazioni desumibili da altri processi che il SII dovrà gestire;
   b) informazioni, appositamente caricate dai soggetti che possono accedere alla BICSE, relative ai rapporti contrattuali di cui sia parte un cliente finale.

  Gli operatori che possono chiedere di accedere alla BICSE sono i soggetti operanti nel settore energetico, come i venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas o gli altri operatori comunque legittimati, sulla base della regolazione emanata dall'Autorità, ad interfacciarsi con il distributore/trasportatore ai fini dell'esecuzione dei contratti e dell'equilibrio del sistema.
  La partecipazione alla BICSE è facoltativa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità rilevi necessario prevedere un gruppo di soggetti obbligati, comprendente, ad esempio, Pag. 78gli esercenti i regimi di tutela con riferimento ai clienti da tali esercenti serviti. I soggetti che richiedono di accedere alla BICSE assumo la qualifica di partecipanti.
  I partecipanti, per poter consultare i dati della BICSE, sono tenuti ad alimentare la BICSE stessa, caricando le informazioni relative ai clienti finali serviti. La BICSE potrà essere consultata solo relativamente ad alcuni momenti del rapporto contrattuale.
  Le informazioni, caricate nella BICSE, relative ai clienti finali e ai punti di prelievo serviti devono essere veritiere, aggiornate e corrette. A tal fine, dovranno essere definiti appositi obblighi in capo ai partecipanti e al Gestore del SII. Ciascun venditore sarà tenuto ad informare il cliente finale sul fatto che le informazioni, caricate nella BICSE, relative al medesimo cliente saranno integrate con quelle archiviate nel Registro Centrale Ufficiale (RCU), e pertanto nel SII, con riferimento ai punti che risultano nella titolarità del cliente finale medesimo.
  Con riferimento alle informazioni relative agli inadempimenti, ciascun partecipante dovrà provvedere a caricare le informazioni entro un termine ritenuto congruo dal momento in cui l'informazione acquisisce titolo ad essere registrata nel sistema. I dati saranno conservati per periodi non superiori ad un triennio in caso di informazioni relative agli inadempimenti mai sanati; i tempi di conservazione dei dati in caso di morosità successivamente sanate risulteranno, invece, non superiori al tempo medio di durata dei contratti di fornitura, pari a un anno. Ciascun cliente ha diritto di richiedere, sia presso i partecipanti che hanno effettuato l'iscrizione sia direttamente presso il Gestore, quali dati relativi alla propria posizione sono contenuti nella BICSE. Il cliente, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre esercitare tutti diritti di cui all'articolo 7 del Codice della privacy, che regola i diritti di accesso ai dati personali da parte dell'interessato ai dati che lo riguardano.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 477.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2002 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli Ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.
  Lo schema di decreto, trasmesso alla Camera il 4 maggio 2012 per l'espressione del parere da parte della X Commissione, è costituito da un articolo unico ed è corredato dalla relazione illustrativa nella quale, peraltro, contestualmente agli elementi di illustrazione della proposta di ripartizione per il 2012, sono forniti elementi di consuntivo sull'utilizzo delle risorse nell'esercizio 2011, come richiesto dalle competenti Commissioni parlamentari nel pareri espressi negli anni precedenti.
  La relazione illustrativa evidenzia che, come già avvenuto nel decorso esercizio, non è stata attribuita la quota tradizionalmente riservata alle PMI a causa della progressiva contrazione delle risorse disponibili. Si è pertanto proceduto ad attribuire tali somme e a ripartire il relativo valore percentuale proporzionalmente tra le altre finalità previste.Pag. 79
  Nel dettaglio la ripartizione dei fondi per il 2012, per un totale pari a 350.576,00 euro, risulta la seguente (comma 1):
   contributo annuo forfetario agli organismi di normalizzazione italiani pari a 252.415,00 (72 per cento del totale) destinati, sotto forma di contributo forfetario, all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) – gli organismi di normalizzazione italiani riconosciuti in sede comunitaria a partire dalla direttiva 83/189/CEE. Il contributo viene concesso a fronte del servizio reso in ottemperanza alla direttiva 98/34/CE sulla procedura di informazione;
   contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128/98) pari a 84.138,00 (24 per cento del totale) sono destinati alla stipula di convenzioni con l'UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza (articolo 46, comma 3, legge n. 128/1998);
   contributo per la elaborazione e diffusione di linee guida applicative per la direttiva macchine (articolo 6, decreto legislativo n. 17/2010) pari a 14.023,00 euro.

  Il comma 2 dell'articolo unico precisa che il contributo agli organismi di normalizzazione sarà ripartito applicando i criteri del decreto ministeriale 16 novembre 1992, n. 568. Ai sensi di tale decreto il contributo annuale forfetario, destinato agli organismi di normazione UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle diverse voci di spesa (spese generali, per riunioni, per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale). Entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà erogata, come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al 20 per cento del contributo già erogato l'anno precedente.
  Quanto al consuntivo sull'utilizzo delle risorse stanziate per il 2011, la somma assegnata per il contributo annuo forfettario, pari a 247.272 euro, ha permesso di concedere un contributo forfettario annuo di 165.302,77 euro all'UNI e di 81.969,23 euro al CEI.
  Le risorse assegnate nel 2011 per la pubblicazione delle norme, pari, secondo la relazione illustrativa, a 82.424,00 euro, hanno permesso di concedere un contributo di 41.212,00 euro all'UNI e una somma di uguale importo al CEI.
  Lo schema in esame prevede, come già accennato, un contributo di 14.023,00 euro (4 per cento del totale) finalizzato all'elaborazione e divulgazione delle linee guida applicative volte ad una corretta attuazione della cosiddetta direttiva macchine. In proposito, ricorda che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 17 del 2010, di recepimento della nuova «direttiva macchine» (direttiva 2006/42/CE), ha disposto che le autorità di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine ai prescritti requisiti essenziali di sicurezza possono avvalersi dell'ISPESL (Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) per lo svolgimento degli accertamenti di carattere tecnico. Si ricorda, altresì che in seguito alla soppressione dell'ISPESL le relative funzioni sono state attribuite all'INAIL.
  Quanto al consuntivo sull'utilizzo delle risorse stanziate per l'esercizio precedente, la relazione precisa che per il 2011 il contributo concesso all'INAIL (ex ISPESL) per l'attività in oggetto, pari a 12.737,49 euro, ha consentito iniziative di elaborazione e diffusione di linee guida applicative presso i fabbricanti di macchine e le amministrazioni pubbliche competenti in materia (ASL, Ispettorati del lavoro), e conseguentemente la pubblicazione di queste informazioni su siti internet, nonché la predisposizione e presentazione di un rapporto biennale sull'attuazione della «direttiva macchine» in Italia.
  Dopo attenta verifica della documentazione fornita dal Governo, formula una proposta di parere favorevole.

Pag. 80

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 468.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Laura FRONER (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto in titolo che integra e corregge il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 che ha attuato la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno.
  Ricorda in proposito che la legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) ha previsto all'articolo 1, comma 3, la procedura per l'emanazione del decreto legislativo in esame; nella medesima disposizione si stabilisce la previa presentazione dell'atto alle Camere per l'espressione del prescritto parere, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge. Il termine per l'espressione del parere è fissato in quaranta giorni trascorsi i quali il decreto può essere in ogni caso emanato; inoltre al comma 5 del medesimo articolo 1 si prevede la possibilità per il Governo di emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati.
  Nella relazione illustrativa si evidenzia che il provvedimento è motivato, in primo luogo, dalla necessità di recepire le modifiche apportate all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, consistenti nell'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA).
  Lo schema in esame è, altresì, volto a rettificare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel testo originario del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'intervento normativo è, infine, finalizzato, sulla base della prima esperienza applicativa, ad ulteriori limitati interventi di semplificazione o parziale liberalizzazione dell'esercizio di alcune attività economiche.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento.
  Gli articoli 1-6 e 10-17 introducono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio attività (DIA) per le seguenti attività:
   somministrazione di alimenti e bevande (l'esercizio di detta attività viene liberalizzato prevedendosi che l'autorizzazione sia necessaria solo per le zone in cui l'apertura degli esercizi è oggetto di programmazione);
   esercizi di vicinato (quelli aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
   spacci interni;
   vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
   vendita per corrispondenza, per mezzo della televisione od altri sistemi di comunicazione;
   attività di facchinaggio;
   intermediazione commerciale e di affari;
   attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere, acconciatore, estetista, e di tinto lavanderia, ovviando, in tale ambito, al vuoto legislativo relativo all'esercizio di attività di lavanderia self-service.

  L'articolo 7, oltre ad introdurre la SCIA anche per l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori, stabilisce che Pag. 81l'attività degli incaricati alle vendite sia da considerarsi abituale e, quindi, non occasionale, quando:
   il soggetto percepisce un reddito superiore a 5.000 euro nell'anno solare di riferimento;
   la relazione illustrativa precisa che l'attività è rilevante ai fini IVA, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito, al netto delle deduzioni forfetarie delle spese, superiore a 5.000 euro;
   è estranea al rapporto di agenzia in quanto non ha l'esclusiva di zona né vincoli di durata e l'incaricato non ha assunto l'obbligo di svolgere attività promozionale nei confronti dell'impresa affidante.

  L'articolo 8 modifica le norme che stabiliscono i requisiti di accesso e d'esercizio delle attività commerciali, con particolare riguardo a quelli morali, di onorabilità e professionali. Più nello specifico:
   si prevede che non possono esercitare tali attività coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza (attualmente il riferimento è solo a quelle non detentive);
   è soppresso come causa ostativa l'infrazione riguardante le norme sui giochi (in quanto contrastante con l'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevede nel caso il provvedimento di sospensione della licenza da parte del Sindaco);
   sono inclusi i reati riguardanti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli che determinano la preclusione all'esercizio dell'attività per cinque anni (attualmente riferito ai soli reati riguardanti in generale le attività commerciali) estendendo al legale rappresentante o ad altra persona preposta a società, associazioni od organismi operanti nel campo il possesso dei requisiti di onorabilità;
   viene limitato il possesso di alcuni requisiti (aver frequentato un corso professionale, aver prestato la propria opera per un certo periodo antecedente e continuativo nel settore alimentare, essere in possesso di un particolare titolo di studio) alle sole attività di commercio rivolte all'alimentazione umana, sopprimendo la necessità che tali requisiti siano posseduti dal legale rappresentante;
   viene, infine, eliminato l'attuale divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso e al dettaglio, prevedendo l'applicazione delle discipline relative alle due attività all'intera superficie del locale.

  L'articolo 9 prevede:
   la liberalizzazione dell'attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati alimentari, sopprimendo la disciplina specifica in materia;
   l'abrogazione dell'albo dei commissari, mandatari e astatori tenuto dalle Camere di commercio;
   la previsione che basta il solo possesso dei requisiti di onorabilità per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare, ivi compresi quelli ortofrutticoli, carnei e ittici.

  L'articolo 14 elimina la Commissione centrale sull'istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri e trasferisce le relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 18 prevede la soppressione di due ruoli, (stimatori e pesatori pubblici e mediatori per le unità da diporto), e semplifica la gestione del ruolo dei periti e degli esperti; viene introdotta la segnalazione di inizio attività (SCIA) per l'attività inerente ai magazzini generali e a quella dei molini.
  L'articolo 19 prevede un sistema sanzionatorio che impone ai soggetti gestori di marchi di inserire sul sito internet tutte le informazioni ritenute importanti affinché le stesse siano idonee a chiarire il significato di taluni marchi.Pag. 82
  L'articolo 20 prevede modifiche e abrogazioni di disposizioni attualmente vigenti al fine di eliminare riferimenti normativi erronei e la duplicazione di disposizioni. Di particolare rilevanza la modifica al codice del consumo di cui alla lettera e) che consente la possibilità di esercitare l'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi anche nei rapporti tra consumatori e prestatori di servizi, in relazione alle disposizioni recate dalla direttiva servizi.
  L'articolo 21 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

  Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 11.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Testo unificato C. 4790 ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Vico, illustra il nuovo testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 4790 e C. 4795, recanti modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. L'obiettivo del testo, comune alle due proposte iniziali, è quello di migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, così da poter sostenere esigenze di liquidità stagionali ed altre necessità operative contingenti; l'ottica è quella, condivisibile, di ampliare gli strumenti di finanziamento delle imprese alternativi al tradizionale meccanismo del credito bancario.
  Segnala in proposito che la Commissione di merito ha avviato la procedura prevista per l'esame in sede legislativa a dimostrazione del sostanziale accordo raggiunto sul testo unificato in esame.
  Entrando nel merito dell'articolato, l'articolo 1 modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese (rispetto alla vigente durata minima di tre mesi) e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione (rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi).
  L'articolo 2 modifica le disposizioni in materia di legittimazione soggettiva all'emissione di cambiali finanziarie di cui all'articolo 2 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994. In particolare, il nuovo comma 2-bis dispone che possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza di determinati requisiti:
   a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;
   b) lo sponsor deve mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
    1. al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
    2. al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); Pag. 83
    3. al 2 per cento del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2).
   c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;
   d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali.

  Il successivo nuovo comma 2-ter prevede, inoltre, che si possa derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate da una banca o da un'impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva fidi, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione.
  Infine, il nuovo comma 2-quater prevede che per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita da garanzie, prestate da una banca o da un'impresa di investimento o da un consorzio di garanzia collettiva fidi, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.
  L'articolo 3 consente la smaterializzazione del titolo; a tal fine, il comma 1 dispone che l'emittente può avvalersi di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. Il successivo comma 2 contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. La richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero complessivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi distintivi del vaglia cambiario (ai sensi dell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669) nonché le eventuali garanzie a supporto dell'emissione.
  Infine, per favorire, anche dal punto di vista fiscale, l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate, il comma 5 prevede inoltre l'esenzione delle stesse dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, ferma restando l'esecutività del titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 22 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.
Audizione di rappresentanti del MEF – Dipartimento del Tesoro e di rappresentanti dell'ENI.
(Svolgimento e conclusione).

  Laura FRONER, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Francesco PARLATO, Capo della Direzione VII (Finanza e privatizzazioni) – Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pag. 84

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni SANGA (PD), Ignazio ABRIGNANI (PdL), Raffaello VIGNALI (PdL), Lido SCARPETTI (PD), Paolo ROMANI (PdL), Alberto TORAZZI (LNP) e Matteo COLANINNO (PD), cui risponde il dottor Francesco PARLATO, Capo della Direzione VII (Finanza e privatizzazioni) – Dipartimento Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Laura FRONER, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e introduce l'audizione di rappresentanti dell'ENI.

  Leonardo BELLODI, Responsabile dei rapporti istituzionali di ENI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Federico TESTA (PD), Stefano SAGLIA (PdL), Margherita Angela MASTROMAURO (PD), Paolo ROMANI (PdL) cui risponde il dottor Leonardo BELLODI, Responsabile dei rapporti istituzionali di ENI.

  Laura FRONER, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.