CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 maggio 2012
653.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD), indi del presidente Davide CAPARINI.

  La seduta comincia alle 8.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Mario PEPE (PD), presidente, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 3284 Governo.

  La Commissione concorda.

DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.
S. 3284 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, finalizzato ad attuare le previsioni del Documento di economia e finanza 2012 inerenti all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, con l'obiettivo di eliminare inefficienze e ottenere risorse da destinare alla crescita. In tal senso segnala anche l'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di spending review mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato; le analisi individuano eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Riferisce che l'articolo 1 reca l'istituzione di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro per i rapporti col Parlamento delegato per il programma di Governo, dal Pag. 242Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, che svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili. Rileva che l'articolo 2 prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche. Osserva che tra i compiti affidati al Commissario rileva quello di coordinare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organi, uffici, agenzie o soggetti pubblici, e gli enti locali, nonché assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche; nei confronti delle regioni, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, potrà formulare proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole anche al Ministro dell'economia e delle finanze. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce la durata della nomina del Commissario e la sua indennità. Sottolinea che sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce semestralmente al Parlamento e la relazione è trasmessa alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4. Quanto ai poteri del Commissario, osserva, questi potrà segnalare al Consiglio dei ministri o al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate; potrà inoltre proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o, per le regioni, al Presidente della regione interessata, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi e l'introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Fa notare che i poteri di annullamento e revoca, previsti anche per ragioni di opportunità, dovranno essere modulati ed esercitati compatibilmente con il livello di autonomia e di indipendenza delle amministrazioni e degli organi che adottano le procedure. L'articolo 5, rileva, dispone che i provvedimenti adottati saranno segnalati al Presidente della Corte dei conti che, per quanto riguarda le Regioni, li comunicherà alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente. Riferisce che l'articolo 6 detta i requisiti di nomina del Commissario. Passa quindi ad illustrare il Capo II del provvedimento, che contiene norme riguardanti il miglioramento della qualità delle procedure di acquisto centralizzato. Riferisce che l'articolo 7 prevede un rafforzamento del benchmark delle convenzioni Consip da parte delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, introducendo l'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità dei bandi Consip. Evidenzia che l'articolo 8 prevede la pubblicazione da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei dati sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 9 prevede l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni. Rileva che l'articolo 10 esclude, a fini di semplificazione, l'obbligatorietà, per le centrali di committenza e per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, del parere tecnico di DigitPA nei casi di acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. Sottolinea che l'articolo 11 elimina l'obbligo di attendere trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati Pag. 243attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, mentre l'articolo 12 specifica le modalità attraverso cui procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica. Evidenzia che l'articolo 13, al fine di semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi sotto la soglia dell'Unione europea e considerata la possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali, degli strumenti elettronici di acquisto, prevede la cancellazione dell'attribuzione ai segretari comunali dell'emolumento attualmente previsto per gli stessi nel caso di contratti per i quali fungano da ufficiali roganti. Si sofferma quindi sull'articolo 14, che al fine di ridurre i consumi energetici da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede la possibilità di ricorrere a contratti di servizio energia, caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore, anche in deroga alle competenze attualmente previste in capo all'Agenzia del demanio in tema di decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzioni sugli immobili.

  Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'esigenza che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica si cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.

  Mario PEPE (PD), presidente, reputa opportuno che le Regioni svolgano un più incisivo ruolo nel processo di attuazione della razionalizzazione della spesa pubblica. Ritiene quindi necessario che le previsioni del decreto-legge contemplino misure volte ad attivare un efficace ciclo di spending review in conformità ai contenuti recati dalla legge delega sul federalismo fiscale e dai decreti legislativi di attuazione della medesima.

  Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, sulla base delle considerazioni svolte dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.
C. 762 e abb. Ulteriore nuovo testo unificato.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Claudio Molinari, illustra il provvedimento in titolo, che intende estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo. Riferisce che il provvedimento delinea, all'articolo 1, l'estensione delle tutele assicurative ai lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, con particolare riferimento all'indennità contro la disoccupazione e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A tali fini, segnala, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo; per le lavoratrici rientranti nelle predette categorie è corrisposta un'indennità di maternità. Rileva che ai sensi del comma 18 dell'articolo 1, con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, previo parere in sede di Conferenza unificata. Fa notare che il comma 20 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e Pag. 244coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, una deduzione riferita in termini percentuali al compenso annuale fatturato. Osserva che l'articolo 2 prevede la predisposizione di un «foglio di ingaggio», teso a formalizzare i rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo, mentre l'articolo 3 disciplina i requisiti degli agenti degli artisti di spettacolo, quali figure professionali a cui i lavoratori dello spettacolo possono affidarsi per la promozione e gestione della propria professionalità. Riferisce che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. Osserva che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del suddetto registro.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.05.

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