CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 maggio 2012
652.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
Pag. 3

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 16 maggio 2012. – Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Discussione sulle conclusioni del Comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

  Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, ricorda che nella seduta del 25 marzo 2009 la Giunta deliberò di costituire, ai sensi dell'articolo 3 del proprio regolamento, un comitato istruttorio al quale affidare il compito di approfondire le tematiche oggetto di una eventuale riforma del regolamento della Giunta medesima ed elaborare una complessiva proposta al riguardo, da sottoporre poi alla Giunta per il regolamento per il tramite del Presidente della Camera. L'iniziativa muoveva dalla constatazione delle numerose problematiche e criticità emerse nel corso della prassi applicativa di diverse disposizioni del regolamento della Giunta, approvato nel 1998 ed entrato in vigore con l'inizio della XIV legislatura.
  Nella citata seduta del 25 marzo 2009 la Giunta convenne, in linea generale, che una proposta di modificazione al proprio regolamento dovesse muovere dall'esigenza di una sufficiente flessibilità delle disposizioni regolamentari, tale da renderle adattabili a qualunque sistema elettorale in vigore, tenendo altresì conto del fatto che la funzionalità e l'efficacia di un sistema di verifica parlamentare dei poteri possono essere notevolmente condizionate dalle formule elettorali di volta in volta vigenti (e in particolare dalla tecnica di riparto dei seggi). Si convenne, altresì, che il Comitato avrebbe potuto elaborare, assieme ad una proposta di modifica del regolamento della Giunta, anche le connesse proposte di modifica da riferire agli articoli 17 e 17-bis del Regolamento della Camera.
  Del Comitato hanno fatto parte, oltre a lui stesso in qualità di coordinatore, e ai due vicepresidenti, onorevoli Orsini e Pisicchio, un componente della Giunta per ciascun gruppo.
  Il Comitato si è riunito otto volte dal 2 febbraio 2011 al 9 maggio 2012, licenziando in tale riunione conclusiva le proposte che sono sottoposte oggi all'attenzione della Giunta plenaria.
  Nel concludere i propri lavori, il Comitato ha convenuto all'unanimità sull'opportunità che la Giunta delle elezioni porti a compimento l'iniziativa volta a delineare una possibile proposta di riforma del proprio regolamento, trasmettendone gli esiti Pag. 4alla Presidenza della Camera affinché di tale proposta possa essere valutata la percorribilità in questo scorcio finale di legislatura, nel più ampio quadro delle eventuali modifiche regolamentari che la Camera dovesse accingersi ad approvare.
  L'iniziale mandato conferito dalla Giunta al Comitato riguardava l'elaborazione di una complessiva proposta di modifica del regolamento della Giunta comprensiva anche delle modificazioni da apportare alla procedura di verifica dei risultati elettorali. Tuttavia, nel corso dei propri lavori il Comitato, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, ha ritenuto di concentrarsi in via prioritaria sulle possibili modifiche agli articoli 15, 16 e 17 (procedura di valutazione delle cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza) e all'articolo 18 (proclamazione di deputati subentranti in corso di legislatura); argomenti, questi, che costituiscono pertanto oggetto delle conclusioni sottoposte oggi alla Giunta plenaria. È stato invece accantonato il tema – pur cruciale alla luce della recente esperienza applicativa – della possibile revisione della procedura di verifica dei risultati elettorali; tema sul quale, evidentemente, inciderebbe in modo rilevante una eventuale riforma dell'attuale legge elettorale.
  Nel corso dei suoi lavori il Comitato ha, inoltre, preso atto e valutato attentamente le possibili ricadute di ordine regolamentare delle recenti novità normative e giurisprudenziali in materia di incompatibilità parlamentare delle cariche elettive monocratiche negli enti locali. Si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, in materia di incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti nonché alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 (comma che, come esplicitamente indicato dalla disposizione, entrerà in vigore «a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto» e dunque, almeno in linea teorica, già sul finire dell'attuale legislatura). Come è noto, tale ultima disposizione prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare di «qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti».
  Alla luce delle predette innovazioni della disciplina in materia di incompatibilità – e al di là dei problemi, pur non irrilevanti, sollevati dall'esigenza di una loro sistematica armonizzazione – nell'ordinamento sono, dunque, ora configurate:
   una fattispecie di incompatibilità estremamente puntuale per le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale;
   una ulteriore fattispecie di incompatibilità – quella introdotta dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011 – ad efficacia differita, in forza della quale, a partire dalla prossima legislatura, diverranno incompatibili con il mandato parlamentare anche le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché le cariche di presidente di provincia.

  Poiché tali nuove cause di incompatibilità non sembrano prestarsi ad alcun margine interpretativo, il Comitato, su sua proposta, ha convenuto circa la necessità di prevedere nel regolamento della Giunta un iter istruttorio e deliberativo semplificato anche per l'accertamento di quelle incompatibilità che, seppur non provviste di espressa copertura costituzionale, presentino una natura immediatamente precettiva in quanto inequivocabilmente previste da disposizioni legislative di rango ordinario. È questo, appunto, il caso dell'incompatibilità introdotta, con decisione di natura additiva, nella legge n. 60 del 1953 ad opera della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, nonché delle nuove incompatibilità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138/Pag. 52011, che diverranno operative con la prossima legislatura. Il Comitato ha quindi ritenuto dette incompatibilità, in ragione del loro carattere inequivoco, tali da meritare la previsione dell'applicazione di un regime procedurale semplificato di accertamento che recepisca e codifichi la prassi applicativa già invalsa presso la Giunta (inizialmente applicata alle incompatibilità direttamente previste da una disposizione di rango costituzionale e, da ultimo, estesa anche alle cariche di sindaco di comune superiore, nel procedimento instaurato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e conclusosi nella seduta del 14 dicembre 2011).
  Più nel dettaglio, le proposte di modifica regolamentare elaborate dal Comitato – che sono in distribuzione a disposizione dei colleghi e che verranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna – mirano anzitutto a semplificare ed accelerare la procedura di accertamento delle incompatibilità con il mandato parlamentare espressamente previste da norme costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria.
  L'applicazione della procedura di valutazione delle incompatibilità disciplinata dal regolamento della Giunta delle elezioni approvato nel 1998 ha, infatti, evidenziato, nella concreta prassi applicativa, diversi elementi critici ai quali appare necessario ed urgente porre rimedio. Anzitutto, al fine di garantire la trasparenza degli incarichi ricoperti dai deputati anche nei confronti della generalità dei cittadini e di stabilire meccanismi dissuasivi per coloro che omettano di dichiarare, in tutto o in parte, le cariche da essi ricoperte, si propongono modifiche all'articolo 15 del regolamento della Giunta volte a dimezzare, rispetto a quanto previsto attualmente, il termine di trenta giorni per la dichiarazione da parte dei deputati delle singole cariche che gli stessi assumano in corso di legislatura; a stabilire per i deputati un obbligo di aggiornamento annuale della dichiarazione delle cariche ricoperte; a prevedere la pubblicazione di tutte le cariche dichiarate sul sito internet della Camera; e a stabilire che il Presidente della Camera comunica all'Assemblea i nominativi dei deputati che non abbiano adempiuto all'obbligo di dichiarazione delle cariche (ivi inclusi i casi di inadempimento all'obbligo di aggiornamento annuale delle cariche ricoperte).
  Quanto alla procedura di esame delle cariche, la vigente procedura, stabilita dagli articoli 16 e 17, richiede diversi correttivi essendo improntata, senza eccezione alcuna, alla piena garanzia dell'istruttoria in contraddittorio anche con riferimento a fattispecie per le quali l'incompatibilità appaia conclamata. La prassi ha reso evidente l'inadeguatezza di una disciplina regolamentare che si applica indifferentemente tanto ai casi di incompatibilità acclarate in quanto inequivocabilmente previste da espresse norme costituzionali o di legge ordinaria quanto alle ipotesi di incompatibilità di non immediata evidenza (e dunque suscettibili di ampi margini di interpretazione, come talune di quelle previste dalla legge n. 60 del 1953) per il cui accertamento le garanzie del contraddittorio appaiono viceversa giustificate.
  La proposta di modifica regolamentare qui avanzata – traendo numerosi spunti dalle proposte di modificazione regolamentare presentate nella corrente legislatura dagli onorevoli Pisicchio, Lenzi e Mario Pepe (Misto) – è volta, pertanto, a definire un iter procedurale semplificato per il tempestivo accertamento delle situazioni di incompatibilità acclarata, mediante la previsione che in tali casi l'istruttoria presso il Comitato per le incompatibilità si riduce ad una mera comunicazione dell'accertamento al deputato interessato (con esclusione, dunque, della facoltà per quest'ultimo di chiedere di essere ascoltato dal Comitato). In particolare, la proposta – oltre a snellire ed accelerare notevolmente lo svolgimento dell'istruttoria presso il Comitato per le incompatibilità – mira anche a codificare, per tutti i casi di incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria, la prassi già invalsa presso la Giunta delle elezioni a partire dalla XV legislatura Pag. 6con riferimento all'esame delle cariche regionali incompatibili ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e, in questa legislatura, estesa anche, come detto, alle cariche di sindaco di comune superiore. In base alla citata prassi, già ora la Giunta prende atto che la proposta di accertamento della incompatibilità fa seguito ad una istruttoria del Comitato il cui oggetto è costituito dalla sola verifica della perdurante titolarità da parte del deputato interessato di una carica incompatibile con il mandato parlamentare in base ad una espressa disposizione di rango o avente rilievo costituzionale.
  Secondo tale prassi, la proposta di accertamento dell'incompatibilità formulata dal Comitato s'intende approvata dalla Giunta senza che questa proceda ad una formale votazione, trattandosi di un accertamento di mero fatto fondato su un espresso divieto costituzionale (per quanto riguarda le cariche regionali di cui all'articolo 122, secondo comma, della Costituzione) o, per il caso, da ultimo verificatosi, dei sindaci di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, su una previsione di legge ordinaria cui una sentenza della Corte costituzionale ha conferito un rilievo indubbiamente costituzionale.
  Le ragioni alla base della proposta di codificare in apposite disposizioni regolamentari la sopra menzionata prassi appaiono evidenti. Si tratta di stabilizzare una modalità procedurale che escluda a priori la possibilità di deliberazioni della Giunta adottate in aperta violazione di puntuali divieti costituzionali o di legge ordinaria; deliberazioni che, ove adottate, non sarebbero oltre tutto impugnabili in altra sede e neppure sottoponibili ad un voto dell'Assemblea, con conseguente irrimediabilità della violazione del precetto normativo che stabilisce l'incompatibilità.
  La procedura di accertamento mediante mera presa d'atto ha consentito alla Giunta di evitare esiti contraddittori e contrastanti con incompatibilità di rango o rilievo costituzionale quali potrebbero derivare se la proposta di incompatibilità per le fattispecie in questione fosse rimessa a deliberazioni a maggioranza.
  La proposta di modifica regolamentare in esame generalizza la procedura di accertamento mediante mera presa d'atto per tutte le incompatibilità che una norma costituzionale o di legge ordinaria stabilisca in modo incontrovertibile.
  Nel dettaglio, all'articolo 16 del regolamento della Giunta si propone di aggiungere un nuovo comma 3 in base al quale non si procede all'istruttoria in contraddittorio ai sensi del comma 2 per l'accertamento delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare previste espressamente da disposizioni costituzionali o da specifiche disposizioni di legge ordinaria e che in tali casi il Comitato, accertata d'ufficio la situazione di perdurante titolarità della carica incompatibile, comunica al deputato interessato gli esiti del suo accertamento e avanza la conseguente proposta di dichiarazione di incompatibilità alla Giunta. Conseguentemente, all'articolo 17, in materia di delibere e procedimento, si propone di inserirvi un comma 1-bis dopo il comma 1, il quale preveda che la Giunta – salva beninteso la possibilità per cinque componenti della Giunta di richiedere, per una sola volta, un ulteriore approfondimento istruttorio da parte del Comitato – prende atto senza procedere a votazioni delle proposte, formulate dal Comitato, di accertamento delle cause di incompatibilità di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 16.
  Quanto alla procedura in Assemblea, si propone anzitutto di ridurre da trenta a dieci giorni il termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei deputati che ricoprano una carica dichiarata incompatibile dalla Giunta. Il vigente articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta prevede attualmente che, trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui esercitare l'opzione, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e di conseguente decadenza dal mandato parlamentare e che l'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione Pag. 7di decadenza. Tale disposizione regolamentare – in base alla quale, in caso di mancata opzione, anche per le cause di incompatibilità espressamente previste da norme costituzionali è richiesto un voto dell'Assemblea, con il conseguente rischio di deliberazioni palesemente contrastanti con il dettato costituzionale – viene precisata con la previsione che per le incompatibilità direttamente stabilite dalla Costituzione, decorso inutilmente il termine per l'opzione (ridotto, come detto, a dieci giorni), viene data all'Assemblea, nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine medesimo, semplice comunicazione della decadenza dal mandato parlamentare del deputato che non abbia rimosso la situazione di incompatibilità. Nella proposta si prevede, peraltro, che resterebbero viceversa oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea, mediante una formale votazione, le proposte di decadenza dal mandato parlamentare nei casi in cui l'incompatibilità, pur inequivocabilmente stabilita dall'ordinamento, sia prevista da disposizioni di legge ordinaria, non sembrando, in tali casi, opportuno sottrarre all'Assemblea il potere di pronunciarsi su incompatibilità non provviste di copertura costituzionale e per il cui accertamento l’iter istruttorio in Giunta abbia già beneficiato delle semplificazioni procedurali introdotte dalla proposta in esame.
  Infine, anche in merito alla procedura prevista in caso di opzione tardiva si rende necessaria una precisazione. Il vigente articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta prevede, infatti, che le opzioni tardivamente formulate non siano efficaci al fine di evitare la deliberazione di decadenza. Tuttavia, la recente prassi applicativa è nel senso di ritenere, per un principio di economia procedurale, validamente presentate, ai fini della cessazione dal mandato parlamentare di cui l'Assemblea prende semplicemente atto, le dimissioni da deputato anche ove presentate oltre il termine di trenta giorni concesso dal Presidente della Camera per esprimere l'opzione. Già ora in via interpretativa, dunque, la previsione regolamentare secondo cui l'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza deve più correttamente leggersi nel senso di ritenere inefficace l'opzione tardiva per la carica di deputato, restando viceversa sempre nella disponibilità del deputato (anche successivamente allo spirare del termine per optare) la facoltà di dimettersi dal mandato parlamentare in ragione di un'accertata incompatibilità. In un'ottica di razionalizzazione della disciplina regolamentare, si propone pertanto di modificare l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 17, nel senso di precisare che l'opzione tardiva è inefficace solo qualora sia espressa a favore del mandato parlamentare. L'opzione tardiva per la carica incompatibile (e, dunque, le dimissioni dal mandato parlamentare) assumerebbe, invece, rilievo attraverso il meccanismo della presa d'atto da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 2, del Regolamento della Camera, mentre l'opzione tardiva per il mandato parlamentare resterebbe inefficace e sanzionabile attraverso le nuove modalità procedurali di cui al citato comma 2-bis.
  In collegamento alla procedura dettata dal nuovo comma 2-bis dell'articolo 17, è conseguentemente proposta una contestuale modifica dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.
  Quanto, poi, alla procedura di accertamento delle ineleggibilità, la stessa rimane sostanzialmente invariata, salvo due modifiche puntuali: 1) la riduzione, al comma 2 dell'articolo 16, del termine per l'inizio dell'istruttoria da parte del Comitato (termine riferito all'avvio dell'istruttoria ad inizio legislatura e ridotto da sei a quattro mesi, ovvero a tre mesi per le situazioni sopravvenute in corso di mandato, come nei casi di ineleggibilità sopravvenuta a causa dell'interdizione di un deputato dai pubblici uffici a seguito di condanna penale); 2) l'esclusione dal contraddittorio in Comitato dei ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità (recependo una prassi restrittiva in forza della quale il Comitato non comunica loro gli sviluppi dell'istruttoria medesima) e la possibilità per gli stessi di Pag. 8rinunciare formalmente all'intervento in seduta pubblica per la discussione di una elezione contestata.
  La proposta elaborata dal Comitato è volta, infine, a modificare anche l'articolo 18 del regolamento della Giunta. Recependo, anche in questo caso, una prassi invalsa a partire dalla XV legislatura, ed ispirata ad un principio di economia organizzativa dei lavori, si propone, in particolare, di prevedere la possibilità che la Giunta, in occasione dello svolgimento delle relazioni di verifica dei poteri, accerti preventivamente i potenziali subentranti ai deputati che dovessero in corso di legislatura cessare dal mandato parlamentare, ferma restando la necessità di procedere di volta in volta all'accertamento qualora insorgessero fatti suscettibili di mutare l'ordine della graduatoria della lista in questione (ad es. nei casi di candidati nel frattempo deceduti, oppure colpiti dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc.).
  In conclusione, desidera ringraziare vivamente tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato, nonché gli uffici della Giunta, per il prezioso contributo offerto, che ha consentito di pervenire alla elaborazione di proposte che spera possano essere largamente condivise dalla Giunta.
  Come i colleghi sanno, se la Giunta farà proprie le conclusioni del Comitato, le proposte in esame sarebbero trasmesse al Presidente della Camera ai fini del loro successivo deferimento alla Giunta per il regolamento. L'approvazione finale spetterebbe, poi, all'Assemblea, con la maggioranza assoluta prescritta dall'articolo 64 della Costituzione e dagli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, del Regolamento della Camera.
  Auspica, pertanto, che su tali proposte si registri in Giunta un diffuso consenso. Si tratta di proposte certamente suscettibili di ulteriori perfezionamenti, ma il cui impianto rispecchia fedelmente, a suo avviso, la comune consapevolezza circa la necessità di rafforzare e rendere maggiormente efficace il ruolo di garanzia istituzionale della Giunta delle elezioni.
  Un ruolo di garanzia che la Giunta è chiamata ad esercitare, nelle materie di sua competenza, anche in risposta alle pressanti istanze che provengono dai cittadini e dal Paese.
  È sua opinione che anche per questa via si possa contribuire a difendere il prestigio dell'Istituzione parlamentare.

  Angelo CERA (UdCpTP), nel condividere i contenuti della relazione del presidente e le proposte di modifica regolamentare elaborate dal Comitato, evidenzia le criticità che a suo giudizio sono sollevate dalla previsione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011 relativa alla incompatibilità con il mandato parlamentare per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti. Si tratta di una previsione del tutto irragionevole, introdotta sotto la pressione delle polemiche sui costi della politica, la quale a suo avviso meriterebbe di essere rivista. Tiene a rimarcare, al riguardo, che i parlamentari che ricoprono anche la carica di sindaco di piccolo comune – candidatisi alla carica locale quando l'incompatibilità in oggetto non era ancora prevista e tra i quali figura egli stesso – non percepiscono un doppio stipendio. Per quanto lo riguarda, anzi, egli stesso ha rinunciato, quale sindaco di un piccolo comune pugliese, al cellulare e all'auto di servizio e, grazie ai risparmi conseguiti dal suo comune, quest'ultimo ha potuto ottenere prestiti con cui finanziare opere pubbliche rilevanti sul territorio. Ma v’è di più: gli elettori hanno eletto i sindaci in questione sapendo che essi rivestivano anche la carica di parlamentari e che, in quanto tali, avrebbero potuto rappresentare più efficacemente gli interessi dei rispettivi territori a livello centrale. Ora questi sindaci dovranno, in forza della nuova causa di incompatibilità, optare all'inizio della prossima legislatura, ciò che darà luogo, a suo avviso, ad un vulnus ai danni della volontà degli elettori locali. Non contesta l'incompatibilità in quanto tale, essendo questa ormai introdotta nell'ordinamento, ma desidera conclusivamente esprimere il proprio disagio Pag. 9per le motivazioni anzidette e si chiede se sia possibile che la Giunta delle elezioni suggerisca un percorso che conduca all'adozione di una soluzione transitoria in forza della quale gli attuali parlamentari che ricoprono anche la carica di sindaco di comune con popolazione al di sotto dei 20 mila abitanti possano portare a termine il proprio mandato elettivo locale, ferma restando l'applicazione della incompatibilità per il futuro.

  Maria Piera PASTORE (LNP), riferendosi alle osservazioni formulate dal collega Cera, sottolinea come le stesse riguardino questione che esula dalle competenze della Giunta, trattandosi di aspetti relativi ad eventuali modifiche legislative. Nel merito della relazione svolta dal presidente, ne condivide i contenuti e preannuncia, pertanto, la posizione favorevole del suo gruppo sulle proposte di modifica regolamentare in esame.

  Donata LENZI (PD) evidenzia come le perplessità manifestate dal collega Cera riguardino la disciplina normativa in materia di incompatibilità dei sindaci, ossia questioni che non appartengono alle competenze della Giunta delle elezioni, chiamata oggi ad occuparsi di ipotesi di modifica delle proprie procedure regolamentari. Se oggi – come si augura – la Giunta si pronunciasse a favore delle proposte di modifica regolamentare in esame, riterrebbe opportuno che tutti i gruppi rappresentati in Giunta diramassero un comunicato stampa congiunto per sottolineare il valore dell'odierna iniziativa, tanto più importante in un momento di denigrazione delle istituzioni, trattandosi di iniziativa con la quale un organo parlamentare mostra una chiara volontà di autoriforma. Si augura pertanto che il presidente e tutti i componenti della Giunta vogliano farsi parte attiva affinché la Presidenza della Camera sia sensibilizzata circa l'opportunità che le proposte in esame, ove condivise dalla Giunta plenaria, possano essere prontamente sottoposte alla Giunta per il regolamento.

  Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) concorda pienamente, a nome del suo gruppo, sulle proposte di modifica regolamentare elaborate dal Comitato ed oggi illustrate dal presidente. Quanto ai rilievi posti dal deputato Cera, osserva come si tratti di rilievi afferenti ad un problema di carattere legislativo: trova pertanto inopportuno che la Giunta in quanto tale segnali le suddette questioni, non spettandole il compito di suggerire modifiche normative, ferma restando naturalmente la possibilità di una iniziativa individuale dei singoli deputati. Il regolamento della Giunta è infatti indifferente a quello che la legge stabilisce oggi o potrà stabilire domani in materia di incompatibilità. Ribadisce in conclusione la posizione favorevole del suo gruppo sulle proposte in esame.

  Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, esprime nuovamente apprezzamento per il lavoro unitario svolto dal Comitato e constata con piacere come tale spirito di condivisione risulti confermato dall'orientamento unanime emerso oggi in Giunta. Concorda con la collega Lenzi sulla opportunità che sia diramato un comunicato stampa congiunto dei gruppi che esalti come sia ancora possibile una volontà di autoriforma del Parlamento nel senso della trasparenza. In secondo luogo, reputa necessario che ciascun componente della Giunta, e i gruppi in essa rappresentati, si impegnino attivamente al fine di seguire gli eventuali futuri lavori della Giunta per il regolamento alla quale si augura che il Presidente della Camera sottoponga rapidamente le proposte in oggetto. Evidenzia poi che, qualora si concretizzassero le prospettive di riforma della legge elettorale, i restanti mesi finali della legislatura potrebbero essere dedicati dalla Giunta ad una valutazione di eventuali ipotesi di riforma delle parti del proprio regolamento concernenti la procedura di verifica dei risultati elettorali.
  Riferendosi quindi ai rilievi svolti dal deputato Cera, reputa fondate le osservazioni relative al ruolo dei sindaci dei piccoli comuni, se non altro alla luce Pag. 10dell'esigenza di evitare che tali comuni si vedano costretti di qui a breve a sostenere i costi di nuove elezioni comunali. Considera, quindi, personalmente ragionevole la richiesta di un intervento di natura legislativa che stabilisca una disciplina transitoria per la fattispecie in esame. Ma la Giunta, in quanto organo di garanzia, non solo non ha competenza in materia ma è bene che si astenga da qualunque tipo di iniziativa che egli reputerebbe inopportuna, oltre che eccedente le proprie funzioni. Ciascun componente della Giunta nell'ambito del proprio gruppo di appartenenza potrà naturalmente adoperarsi come singolo deputato in favore di iniziative politiche, quale quella auspicata dal collega Cera.
  In conclusione, preso atto del dibattito odierno e dell'orientamento unanime emerso a favore delle proposte di modifica regolamentare in esame (vedi allegato), avverte che le stesse si intendono approvate dalla Giunta e saranno formalmente trasmesse al Presidente della Camera.

  La seduta termina alle 14.50.

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