CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 maggio 2012
648.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativamente alle macchine per l'applicazione di pesticidi.
Atto n. 453.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 aprile 2012.

  Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni che modificano ed integrano alcune di quelle recate dal decreto legislativo n. 44 del 2010 che, attuando la direttiva 2007/65/CE, ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005, originariamente «Testo unico della radiotelevisione», e divenuto, a seguito di tale intervento, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». In particolare, sono apportate modifiche agli articoli 34, 38 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana.
  La relazione illustrativa dello schema chiarisce che le modifiche proposte tengono conto da un lato dell'esigenza di rimuovere i «profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO) dall'altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi».
  L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) esplicita che la necessità dell'intervento è derivata dalla necessità di dare attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione Ue, in quanto il caso pilota ante citato rappresenta una fase di precontenzioso che, se disattesa, porta all'apertura di una procedura di infrazione.
  Al riguardo, segnala l'opportunità, come già rilevato dal relatore per la VII Commissione nel corso dell'esame da parte delle commissioni riunite VII e IX, che venga trasmessa al Parlamento l'integrale documentazione relativa al caso EU-Pilot.
  Ricorda infatti che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU PILOT – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto, in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.
  Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione.
  Appare evidente che l'esistenza della procedura EU-Pilot 1890711/INSO è risultata determinante nella decisione del Governo di adottare lo schema di decreto legislativo; a maggior ragione risulta necessario che il Parlamento acquisisca elementi di informazione al riguardo. Più in generale, come già emerso nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2012, ritiene che debba essere posto in via generale il tema dell'informazione al Parlamento sulle procedure EU-Pilot, posto che, in considerazione del rilievo che tali procedure stanno assumendo, si potrebbe valutare se includere tale informazione nell'ambito degli obblighi informativi di cui all'articolo 15-bis della legge n. 11 del 2005.Pag. 123
  Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto legislativo, all'articolo 1, comma 1, introduce il divieto assoluto – indipendentemente, cioè, dall'orario di diffusione – per la trasmissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta (in quanto, cioè, contrari al buon costume) o che siano stati vietati ai minori di 18 anni. Si dispone poi il medesimo divieto assoluto di trasmissione – che viene puntualizzata come «televisiva» ai fini, come evidenzia la relazione illustrativa, di una migliore aderenza al testo dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE – dei programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e, in particolare, dei programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche (mentre nel testo vigente il divieto è posto «anche in relazione all'orario di diffusione»).
  Le norme speciali per i servizi di media audiovisivi a richiesta sono esplicitate nei commi 4, 6 e 12. In particolare, il comma 4 dispone che, per non essere soggetti ai divieti di cui al comma 1 (quindi, come evidenziato ante, il riferimento appare essere a tutti i divieti), i servizi a richiesta devono risultare accessibili in modo tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente, comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione del sistema di protezione di cui al comma 6 e ad idonea segnaletica.
  Ai sensi del comma 6, la disciplina di dettaglio concernente gli accorgimenti tecnici necessari a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente (fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e di sistemi di filtraggio) è adottata dall'AGCOM, con procedure di co-regolamentazione, nel rispetto dei criteri generali ivi indicati. La norma riprende sostanzialmente quanto previsto dal vigente articolo 34, comma 5, con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare, specificando, però, che l'effettiva imposizione di una funzione di controllo parentale – che inibisce l'accesso ai contenuti classificabili «a visione non libera» – è condizione necessaria per la deroga ai divieti di cui al comma 1.
  Il comma 12 – riprendendo quanto previsto dal vigente articolo 34, comma 11 – specifica che alla disciplina di dettaglio stabilita dall'AGCOM – che vi provvede con proprio regolamento, da adottare «entro il 30 giugno 2010» – i fornitori di servizi sono tenuti a conformarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme, garantendo in ogni caso che i contenuti sono fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate.
  Come già accennato, il comma 2 riguarda i programmi televisivi e radiofonici potenzialmente nocivi per lo sviluppo fisico, «mentale» o morale dei minori. Per gli stessi si rafforza quanto previsto a legislazione vigente. Infatti, mentre si conferma che essi non possono essere trasmessi, a meno che l'orario di diffusione o altri accorgimenti tecnici escludano i minori dal loro normale ascolto o visione, e che, qualora siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati mediante la presenza di un simbolo visivo, si precisa che quest'ultimo li deve identificare durante tutto il corso della trasmissione (e non più solo all'inizio e nel corso della trasmissione, come prevede la normativa vigente) e deve essere chiaramente percepibile.
  Il comma 3 dispone che i film vietati ai minori di 14 anni, nonché le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori in assenza di un sistema di controllo parentale, non ricadenti nel divieto di cui al comma 1, non possono essere trasmessi, neanche parzialmente, in chiaro o a pagamento, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 23.00.
  Rispetto al testo vigente dell'articolo 34 (comma 4), si amplia di mezz'ora la «fascia protetta» (ora corrispondente alla fascia oraria dalle 22.30 alle 23) e il divieto di trasmissione assume portata più generale (non riguardando più solo i film Pag. 124vietati ai minori di 14 anni). Tuttavia, mentre nella disciplina attualmente in vigore tale divieto si estende anche ai servizi forniti a richiesta, nella modifica proposta tali regole sono riferibili ai soli servizi lineari.
  Il comma 5 introduce nell'ordinamento il principio secondo cui le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette (si intenderebbe, durante le trasmissioni televisive) alle medesime limitazioni previste per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.
  Contrariamente a quanto afferma la relazione illustrativa, il testo vigente dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005 non contiene analoghe previsioni.
  I commi da 7 a 11 del novellato articolo 34 non modificano nella sostanza la disciplina vigente, riprendendo quanto già disposto dai commi 6-10 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005.
  In particolare, i commi 7 e 8 concernono l'obbligo per le emittenti televisive, anche analogiche, di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché di garantire le specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria dalle 16 alle 19 e nei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ex articolo 17, comma 3, legge n. 400 del 1988), previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  Il comma 9 conferma che l'impiego di minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Il comma 10 concerne la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo e di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori.
  Il comma 11 conferma che le quote di riserva per la trasmissione di opere europee – di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 – devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.
  L'articolo 2 sostituisce il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005. In particolare, la novella dispone che l'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali del libro e della lettura, nonché dei filmati promozionali di opere cinematografiche di nazionalità europea, è condizionata alla trasmissione gratuita o a condizioni di favore, secondo la disciplina stabilita dall'AGCOM con procedure di co-regolamentazione.
  L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, concernente disposizioni in materia di promozione di opere europee. Nello specifico, il comma 1 aggiunge un ultimo periodo al comma 3 dell'articolo 44, specificando che, con il decreto interministeriale già previsto dal medesimo comma 3, è, altresì, definita la quota minima percentuale da destinare alla produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Si ricorda che il comma 3, primo periodo, del vigente articolo 44 dispone che una quota del 10 per cento degli introiti netti annui delle emittenti televisive (escluse, ai sensi del comma 6, quelle operanti in ambito locale e inclusa, invece, la pay per view) deve essere riservata a produzione, finanziamento e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Ai sensi del terzo periodo, tale percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata alle opere recenti (diffuse, cioè, entro un termine di cinque anni dalla loro produzione), incluse le opere cinematografiche Pag. 125di espressione originale italiana, a prescindere dal luogo di produzione.
  Il comma 2 dell'articolo 3 modifica il comma 8 dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, disponendo, sostanzialmente, che la verifica dell'osservanza delle disposizioni recate dal medesimo articolo avviene secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento dell'AGCOM. La relazione illustrativa chiarisce che viene così eliminato «un connotato di debolezza» delle procedure di verifica.
  Gli articoli 4 e 5 contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Si sofferma quindi sulle disposizioni della direttiva 2010/137/UE rilevanti ai fini dell'esame dello schema di decreto legislativo.
  L'articolo 12 della direttiva 2010/13/UE (corrispondente all'articolo 3-novies della abrogata direttiva 89/552/CE) dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente.
  L'articolo 27 della stessa direttiva 2010/13/UE (corrispondente all'articolo 22 della abrogata direttiva 89/552/CE) dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Tali misure si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Dispone, infine, che, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.
  L'articolo 23, comma 1, della medesima direttiva (corrispondente all'articolo 18 della abrogata direttiva 89/552/CE) prevede che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non debba superare il 20 per cento.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Atto n. 456.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo scorso 27 febbraio la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione 2011/849) contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/30/UE in materia di etichettatura dei prodotti energetici, il cui termine era fissato al 20 giugno 2011. Lo schema di decreto legislativo interviene quindi, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), per recepire la direttiva 2010/30/UE.
  Ricorda che tale direttiva istituisce un quadro normativo di riferimento sulle misure Pag. 126relative all'informazione da dare agli utilizzatori finali dei prodotti connessi all'energia mediante etichettatura.
  La nuova direttiva si applica sia ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto sul consumo di energia sia a quelli che hanno un impatto indiretto contribuendo alla conservazione dell'energia stessa. Tale estensione dell'ambito oggettivo dovrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
  Nel considerando n. 4 si legge che «migliorare l'efficienza dei prodotti connessi all'energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia dell'Unione europea nel suo complesso. Segue poi il considerando n.5 secondo il quale «La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'UE del 20 per cento in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali.
  Il considerando n. 7, inoltre, afferma che la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all'energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato, detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla direttiva 2009/125/CE, attuata con decreto legislativo n. 15 del 2011, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Il potere di adottare gli atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010.
  In attuazione della direttiva, lo schema di decreto legislativo prevede all'articolo 1 la definizione del campo di applicazione del decreto, riferito ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia, con esclusione dei prodotti usati, dei mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone e della piastrina indicante la potenza apposta sui prodotti per motivi di sicurezza. Attualmente le informazioni sull'efficienza energetica risultano obbligatorie solo per gli elettrodomestici. L'articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di atto delegato inteso come regolamento mediante il quale la Commissione dell'UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto. L'articolo 3 definisce gli obblighi e divieti in materia di informazione. Più in particolare le informazioni relative al consumo di energia di un prodotto sono rese note agli utilizzatori finali con scheda o con etichetta, contemporaneamente viene fatto divieto di apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni non conformi alla normativa in oggetto. Nel caso di prodotti da incasso, tali informazioni saranno fornite solo se previste dagli atti delegati della Commissione. La pubblicità dei prodotti deve fornire indicazioni sulla classe energetica dei prodotti mentre il materiale tecnico promozionale deve fornire informazioni in ordine al consumo energetico. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'etichettatura volontaria fino a quando gli atti delegati non specificheranno per quali prodotti e secondo quali modalità sarà obbligatoria l'etichetta sull'efficienza energetica. L'articolo 4 attribuisce le funzioni di vigilanza in capo al Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle Dogane per il controllo Pag. 127alle frontiere esterne e, in base al successivo articolo 11, del supporto dell'ENEA; gli articoli 5 e 6 disciplinano la responsabilità dei fornitori per l'informazione e l'etichettatura energetica e quella dei distributori per l'esposizione dell'etichetta e presentazione della scheda nell'opuscolo del prodotto. L'articolo 7 rinvia per la vendita a distanza alle disposizioni che verranno emanate con atti delegati. L'articolo 8 dispone che le etichette e le schede sono considerate conformi alla normativa in esame salvo prova contraria e possono quindi essere immessi liberamente sul mercato; in caso di sospetto di informazioni scorrette, il Ministero dello sviluppo economico prescrive ai fornitori di dimostrare l'accuratezza delle informazioni offerte. L'articolo 9 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavoro, di forniture o si servizi, che non rientrino nei «settori esclusi» dall'applicazione del codice dei contratti pubblici acquistano, ove possibile, i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica; tale criterio deve essere rispettato anche nel caso in cui siano previsti forme incentivanti per i prodotti contemplati in un atto delegato. L'articolo 10 disciplina compiti e responsabilità del Ministero per lo sviluppo economico come amministrazione che esercita le funzioni di vigilanza. L'articolo 11 prevede che l'ENEA svolga il supporto tecnico alle attività di vigilanza operando con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 12 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico poteri in sede di controllo sull'applicazione della normativa. L'articolo 13, fatte salve le ipotesi di configurabilità di reato, introduce un sistema di sanzioni amministrative e pecuniarie graduate a seconda della gravità delle condotte tenute dal fornitore e dal distributore; le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. L'articolo 14 dispone le abrogazioni delle disposizioni previgenti in materia di etichettatura per l'indicazione del consumo di energia, tra cui quelle relative agli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, per le lavatrici, per le lavastoviglie e per i condizionatori d'aria. L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 16 reca norme finali e transitorie.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.