CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 aprile 2012
645.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
Pag. 17

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 26 aprile 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Massimo Vari.

  La seduta comincia alle 15.30

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 454.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Emilia Grazia DE BIASI (PD), relatore per la VII Commissione, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni che modificano e integrano alcune di quelle recate dal decreto legislativo n. 44 del 2010 che, attuando la direttiva 2007/65/CE, ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005, originariamente «Testo unico della radiotelevisione», e divenuto, a seguito di tale intervento, «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». In particolare, sono apportate modifiche agli articoli 34, 38 e 44 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, concernenti, rispettivamente, la tutela dei minori, i limiti di affollamento pubblicitario e la promozione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana. Con riguardo al titolo dello schema di decreto legislativo – che, peraltro, riprende quello del decreto legislativo n. 44 del 2010 – segnala l'opportunità di sostituire le parole «concernenti l'esercizio delle attività televisive» con le parole «in materia di servizi di media audiovisivi». Ricorda, infatti, che, a seguito delle modifiche apportate a suo tempo dalla Direttiva 2007/65/CE, il titolo della Direttiva 89/552/CEE è stato sostituito facendo riferimento «al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri Pag. 18concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)». Lo stesso titolo è presente nella versione codificata della direttiva 2010/13/CE. Segnala, inoltre, l'opportunità di valutare la possibilità di modificare con lo schema di decreto in esame anche il titolo del decreto legislativo n. 44 del 2010. Sottolinea, infine, l'opportunità di valutare che, nella premessa dello schema di decreto in esame, si evidenzi che il decreto legislativo n. 44 del 2010 ha modificato il decreto legislativo n. 177 del 2005, anche in considerazione del fatto che il titolo dello stesso schema fa riferimento a modifiche al decreto legislativo n. 44 del 2010, mentre l'articolato modifica direttamente il decreto legislativo n. 177 del 2005.
  Osserva, quindi, che la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che le modifiche proposte tengono conto da un lato dell'esigenza di rimuovere i «profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea (caso pilota EU Pilot 1890/11/INSO) dall'altro di disciplinare autonomamente aspetti non presi espressamente in considerazione dalle direttive comunitarie, ma non in contrasto con le finalità di tutela ad esse sottesi». L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) esplicita che la necessità dell'intervento è derivata dalla necessità di dare attuazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, in quanto il caso pilota prima citato rappresenta una fase di precontenzioso che, se disattesa, porterebbe all'apertura di una procedura di infrazione. Al riguardo, ritiene indispensabile l'acquisizione del citato documento EU Pilot 1890/11/INSO, al fine di conoscere i rilievi formulati da parte della Commissione europea. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 1 dello schema in esame novella l'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante disposizioni a tutela dei minori. Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea che le modifiche proposte sono tese ad uniformare sul piano strettamente lessicale le disposizioni contenute nell'articolo 34 a quelle della direttiva dalla quale originano, al contempo ipotizzando l'arricchimento del testo con enunciati precettivi suggeriti espressamente dal Comitato media e minori. Evidenzia, inoltre, che si è provveduto a sottolineare le diversità che emergono dalla direttiva tra il regime riferibile alle trasmissioni lineari (in chiaro o a pagamento) e quello inerente alle trasmissioni non lineari (ossia, «a richiesta»), in particolare per ciò che attiene alla graduazione delle misure di regolamentazione specifica. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 12 della direttiva 2010/13/UE, corrispondente all'articolo 3-nonies della abrogata direttiva 89/552/CE, dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente. L'articolo 27 della stessa direttiva 2010/13/UE, corrispondente all'articolo 22 della abrogata direttiva 89/552/CE, dispone che gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Tali misure si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Dispone, infine, che, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione. L'articolo 23, comma 1, della medesima direttiva, corrispondente Pag. 19all'articolo 18 della abrogata direttiva 89/552/CE prevede che la percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non debba superare il 20 per cento.
  Rileva, quindi, che i commi 1 e 2 dello schema in esame riguardano, rispettivamente, le «trasmissioni televisive» ritenute gravemente nocive per i minori e le «trasmissioni televisive e radiofoniche» che possono loro nuocere, categorie già disciplinate dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005. All'articolo 1, commi 1 e 2, dell'articolo 34 novellato riterrebbe innanzitutto necessario uniformare i termini, laddove ci si riferisce allo «sviluppo fisico, psichico o morale dei minori» (comma 1) ovvero allo «sviluppo fisico, mentale o morale dei minori» (comma 2). Il comma 3 concerne le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che possono incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, nonché i film vietati ai minori di anni 14, solo aspetto, quest'ultimo, ad essere già disciplinato dal vigente articolo 34. Per quanto concerne le trasmissioni gravemente nocive per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, il comma 1 introduce innanzitutto il divieto assoluto – indipendentemente, cioè, dall'orario di diffusione – per la trasmissione di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta (in quanto, cioè, contrari al buon costume) o che siano stati vietati ai minori di 18 anni. Con questa previsione – che, come riferisce la relazione illustrativa, risponde alle indicazioni del Comitato media e minori – si ripristina, sostanzialmente, il divieto assoluto stabilito per tali categorie di film dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, nel testo previgente le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 44 del 2010. A seguito di tale intervento normativo, infatti, il relativo divieto (comma 3 del testo vigente) è stato limitato alla trasmissione, su tutte le piattaforme, nella fascia oraria tra le 7 e le 23. Osserva, poi, che il comma 1 dispone poi il medesimo divieto assoluto di trasmissione – che viene puntualizzata come «televisiva» ai fini, come evidenzia la relazione illustrativa, di una migliore aderenza al testo dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE – dei programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e, in particolare, dei programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata, ovvero pornografiche, mentre nel testo vigente il divieto è posto «anche in relazione all'orario di diffusione». Come chiarisce meglio il comma 4, tale divieto non si applica ai servizi a richiesta, seppure a determinate condizioni, mentre il testo vigente dispone che sono fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato. In base alla relazione illustrativa, la modifica deriva dalle indicazioni emerse in sede europea. Al riguardo, ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 177 del 2005 definisce «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta», un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelti dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dallo stesso fornitore. La lettera r) definisce «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato. Riterrebbe necessario un chiarimento in relazione al fatto che mentre il comma 1 dell'articolo 34 novellato non sembra fare salve le norme speciali per i servizi a richiesta in relazione ai divieti di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 o per i quali sia stato negato il nulla osta, dal comma 4 si evince che il riferimento è a tutti i divieti disposti dal comma 1.
  Ricorda ancora che sempre il comma 1 prevede un sistema di classificazione dei contenuti, mentre il testo vigente fa riferimento al sistema di classificazione dei soli contenuti ad accesso condizionato, che deve essere adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore Pag. 20di servizi. La procedura per pervenire all'adozione del sistema di classificazione dei contenuti rimane immutata. In particolare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sottopone i criteri per la classificazione all'autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche o integrazioni, li approva entro i successivi 30 giorni. Entro ulteriori trenta giorni i fornitori di servizi ante citati adottano il proprio sistema di classificazione, rispettando i criteri indicati con il decreto ministeriale. Al riguardo, ricorda che con decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 1o aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2011, n. 100, sono stati emanati i criteri generali per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato. Osserva che il decreto dovrà ora essere aggiornato, ovvero dovrà essere disposto l'ampliamento della sua applicazione. Peraltro, vista la valenza generale che sembrerebbe ora assumere il sistema di classificazione dei contenuti, riterrebbe necessario valutare se esso non debba riguardare anche la definizione dei contenuti rilevanti per l'applicazione dei commi 2 e 3, e, in caso positivo, ritiene che occorra modificare la collocazione delle relative previsioni. Osserva, poi, che le norme speciali per i servizi di media audiovisivi a richiesta sono esplicitate nei commi 4, 6 e 12. In particolare, il comma 4 dispone che, per non essere soggetti ai divieti di cui al comma 1 (quindi il riferimento appare essere a tutti i divieti), i servizi a richiesta devono risultare accessibili in modo tale da escludere che i minori li vedano o li ascoltino normalmente, comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione del sistema di protezione di cui al comma 6 e ad idonea segnaletica. Ai sensi del comma 6, la disciplina di dettaglio concernente gli accorgimenti tecnici necessari a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i servizi che possono loro nuocere gravemente – fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e di sistemi di filtraggio – è adottata dall'AGCOM, con procedure di co-regolamentazione, nel rispetto dei criteri generali ivi indicati. La norma riprende sostanzialmente quanto previsto dal vigente articolo 34, comma 5, con riferimento agli accorgimenti tecnici da adottare, specificando, però, che l'effettiva imposizione di una funzione di controllo parentale – che inibisce l'accesso ai contenuti classificabili «a visione non libera» – è condizione necessaria per la deroga ai divieti di cui al comma 1.
  Rileva inoltre che il comma 12 – riprendendo quanto previsto dal vigente articolo 34, comma 11 – specifica che alla disciplina di dettaglio stabilita dall'AGCOM – che vi provvede con proprio regolamento, da adottare «entro il 30 giugno 2010» – i fornitori di servizi sono tenuti a conformarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme, garantendo in ogni caso che i contenuti sono fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate. Al riguardo ricorda che, in attuazione dei commi 5 e 11 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005, l'AGCOM ha emanato la Delibera 22 luglio 2011, n. 220/11/CSP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2011, n. 184. Riterrebbe necessario aggiornare la data prevista del 30 giugno 2010, dal momento che il regolamento emanato dall'AGCOM con delibera n. 220/11 dovrà necessariamente essere aggiornato. Ricorda che il comma 2 riguarda i programmi televisivi e radiofonici potenzialmente nocivi per lo sviluppo fisico, «mentale» o morale dei minori. Per gli stessi si rafforza quanto previsto a legislazione vigente. Infatti, mentre si conferma che essi non possono essere trasmessi, a meno che l'orario di diffusione o altri accorgimenti tecnici escludano i minori dal loro normale ascolto o visione, e che, qualora siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero identificati mediante Pag. 21la presenza di un simbolo visivo, si precisa che quest'ultimo li deve identificare durante tutto il corso della trasmissione – e non più solo all'inizio e nel corso della trasmissione, come prevede la normativa vigente – e deve essere chiaramente percepibile. Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che «si è ritenuto di introdurre la puntualizzazione “sia in chiaro che a pagamento”, dal momento che entrambe le forme di messa a disposizione sono ipotizzabili per i servizi di media lineari». In realtà, il testo vigente dell'articolo 34, comma 2, già include tale specifica. Invece, le modifiche introdotte sembrerebbero volte a rendere sempre identificabili i programmi potenzialmente nocivi per i minori, come indicato nella Direttiva. Al riguardo, tuttavia, evidenzia che l'avvertenza acustica, che rappresenta una delle alternative, non può, ovviamente, concretizzarsi lungo tutta la durata della trasmissione. Riterrebbe opportuno valutare, pertanto, una modifica della disposizione in esame. Inoltre, riterrebbe opportuno valutare l'opportunità di meglio specificare il riferimento alla «scelta dell'ora di trasmissione», anche in considerazione del fatto che il comma 3 – relativamente a fattispecie che appaiono «meno invasive» – individua con esattezza una fascia oraria nell'ambito della quale i film e le opere ivi richiamati non possono essere trasmessi.
  Osserva, poi, che il comma 3 dispone che i film vietati ai minori di 14 anni, nonché le opere a soggetto e i film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso e di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori in assenza di un sistema di controllo parentale, non ricadenti nel divieto di cui al comma 1, non possono essere trasmessi, neanche parzialmente, in chiaro o a pagamento, nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23. Rispetto al testo vigente dell'articolo 34, comma 4, si amplia di mezz'ora la «fascia protetta» (ora corrispondente alla fascia oraria dalle 22.30 alle 23) e il divieto di trasmissione assume portata più generale, non riguardando più solo i film vietati ai minori di 14 anni. Tuttavia, mentre nella disciplina attualmente in vigore tale divieto si estende anche ai servizi forniti a richiesta, nella modifica proposta tali regole sono riferibili ai soli servizi lineari. Al riguardo ricorda, peraltro, che, sulla base dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 97 del 1995, convertito dalla legge n. 203 del 1995, la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengono immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori è consentita già solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7. Ai sensi del comma 5, peraltro, i fornitori dei servizi possono richiedere il nulla osta per la trasmissione televisiva, ai sensi della legge n. 161 del 1962, fuori della suddetta fascia oraria. Segnala, dunque, un problema di coordinamento con la normativa vigente. Inoltre, in relazione ai film e alle trasmissioni cui si riferisce il comma 3, riterrebbe opportuno valutare l'opportunità di prevedere un sistema di identificazione, analogamente a quanto dispone il comma 2. Ricorda, quindi, che il comma 5 introduce nell'ordinamento il principio secondo cui le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette – si intenderebbe, durante le trasmissioni televisive – alle medesime limitazioni previste per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione. Segnala che, contrariamente a quanto afferma la relazione illustrativa, il testo vigente dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005 non contiene analoghe previsioni.
  In conclusione, sottolinea come il divieto di cui al comma 3 non dovrebbe essere necessariamente subordinato all'assenza di un sistema di controllo parentale. Aggiunge, inoltre, quale problema generale, l'assenza, al momento, di un sistema di controllo parentale effettivo, stante la mancanza di idonei supporti tecnologici. Osserva, infatti, come in ordine alle trasmissioni a domanda si possa riscontrare una superficialità dello schema di decreto in esame, nella specie ai commi 4, 5 e 6. Nel dettaglio, rileva come, in riferimento Pag. 22specifico al comma 6, lettere a) e b), non tutti i fornitori di servizi abbiano la disponibilità di offrire gli idonei supporti tecnologici richiesti per l'attivazione, in concreto del divieto. Al riguardo, osserva come, pure nella consapevolezza che sussistono costi di mercato per l'attivazione delle nuove tecnologie, occorra comunque perseguire un necessario bilanciamento con la dovuta tutela dei diritti dei minori. A tal proposito, stigmatizza la contraddizione esistente nel disposto normativo di cui alla lettera a) del comma 6, laddove si prevede che l'effettiva imposizione della funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del divieto di cui al comma 4.

  Giorgio SIMEONI (PdL), relatore per la IX Commissione, fa presente che nel corso della propria relazione si soffermerà sulla disciplina recata dall'articolo 34, ai commi da 7 a 11, e dagli articoli 38 e 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, quale risultante dalle modifiche introdotte dal presente provvedimento, nonché sulle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento medesimo.
  In particolare, la disciplina di cui ai commi da 7 a 11 dell'articolo 34, come modificata dall'articolo 1 del presente provvedimento, non presenta sostanziali differenze rispetto a quella vigente, dal momento che essa riprende in massima parte i contenuti dei commi da 6 a 10 del medesimo articolo 34, nel testo attualmente vigente.
  I commi 7 e 8 confermano quindi l'obbligo per le emittenti televisive, anche analogiche, di osservare la disciplina contenuta nel Codice di autoregolamentazione media e minori, nonché di garantire le specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria dalle 16 alle 19 e nei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riferimento ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva. Si conferma, inoltre, che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
  Il comma 9 conferma che l'impiego di minori di 14 anni in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Il comma 10 concerne la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo nonché di trasmissioni con le medesime finalità rivolte ai genitori, disposte dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché – novità, questa, introdotta dal presente schema di decreto legislativo – con il Sottosegretario con delega per l'informazione e l'editoria. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la disposizione, facendo riferimento più puntualmente, anziché all'intesa con il Sottosegretario con delega per l'informazione e l'editoria, all'intesa con il «Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria».
  Il comma 11 conferma che le quote di riserva per la trasmissione di opere europee – previste dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 – devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, ivi incluse quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori, ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Al riguardo, ritiene necessario apportare una modificazione di carattere formale alla disposizione, eliminando la preposizione «a» prima della parola «produzioni».
  L'articolo 38, in materia di limiti di affollamento pubblicitario, viene invece modificato dall'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo. La modifica introdotta riguarda il comma 12 e dispone che l'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali del libro e della lettura, Pag. 23nonché dei filmati promozionali di opere cinematografiche di nazionalità europea, è condizionata alla trasmissione gratuita o a condizioni di favore, secondo la disciplina stabilita dall'AGCOM con procedure di co-regolamentazione. In sostanza, rispetto alla normativa vigente, il requisito della trasmissione gratuita o agevolata è richiesto per entrambe le citate categorie di messaggi promozionali. Infatti, il vigente comma 12 non prevede che il vincolo della trasmissione gratuita si applichi anche ai brevi messaggi pubblicitari che rappresentano anteprime di opere cinematografiche di nazionalità europea. Inoltre, si prevede l'intervento dell'AGCOM per la definizione della disciplina.
  Infine, l'articolo 44, concernente disposizioni in materia di promozione di opere europee, viene modificato dall'articolo 3 del presente schema di decreto legislativo. Ricordo che il comma 3 del vigente articolo 44 dispone che una quota del 10 per cento degli introiti netti annui delle emittenti televisive – escluse quelle operanti in ambito locale e inclusa, invece, la pay per view – deve essere riservata a produzione, finanziamento e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tale percentuale deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata alle opere recenti, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana, a prescindere dal luogo di produzione. La determinazione dei criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché l'indicazione delle quote percentuali da riservare a queste ultime è affidata ad un decreto di natura non regolamentare, risultante dal concerto dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Con l'articolo 3 del presente provvedimento, si specifica che il citato decreto interministeriale definisce altresì la quota minima percentuale da destinare alla produzione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Inoltre, attraverso una modifica al comma 8 del medesimo articolo 44, si dispone che la verifica dell'osservanza delle disposizioni recate dal predetto articolo 44 non avviene più sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati – come attualmente previsto – ma secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento dell'AGCOM, adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico. Ulteriore effetto delle modifiche introdotte è il coinvolgimento dei due citati dicasteri – attualmente non previsto – anche nell'emanazione del regolamento dell'AGCOM che definisce i criteri per la valutazione delle concessioni di deroghe. Di fatto, tale coinvolgimento dovrebbe avvenire solo all'atto dell'adozione di modifiche a tale regolamento, dal momento che esso è stato già emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 66/09/CONS.
  Infine, fa presente che gli articoli 4 e 5 del presente schema di decreto legislativo contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

  La seduta termina alle 16.