CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 aprile 2012
637.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.
Atto n. 447.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.
Ricorda che la direttiva 98/18/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 45 del 2000, era stata modificata, sia nell'articolato che negli allegati tecnici, da tre successive direttive, la 2002/25/CE, la 2003/24/CE e la 2003/75/CE, cosicché tutta la disciplina era stata poi codificata e rifusa con la direttiva 2009/45/CE.
Segnala che, da ultimo, la direttiva 2010/36/UE, al fine di aggiornare la disciplina dell'Unione europea all'evoluzione degli strumenti internazionali, ha modificato la citata direttiva di rifusione 2009/45/CE.

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Rammenta che nel corso degli ultimi anni, infatti, sono state apportate modifiche a numerose norme internazionali IMO (International Maritime Organization) in materia di sicurezza, in particolare a Convenzioni, protocolli codici e risoluzioni, modifiche che necessitavano di essere recepite anche nella normativa comunitaria, sia per renderla coerente rispetto alle norme internazionali che per garantirne un'applicazione uniforme all'interno dell'Unione europea. Tra queste le norme della Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) con le sue successive modificazioni. Si tratta principalmente di requisiti tecnici a tutela della sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro a bordo e di prevenzione dell'inquinamento.
Osserva che lo schema di decreto legislativo in oggetto è quindi volto a recepire la citata direttiva 2010/36/UE ed è costituito da due soli articoli e da tre allegati tecnici.
L'articolo 1, ai commi da 1 a 8, reca le necessarie modifiche, in termini di novella, agli articoli del decreto legislativo n. 45 del 2000, che, come detto, aveva recepito la direttiva 98/18/CE. Le novelle introdotte ricalcano esattamente quelle previste dall'articolo 1 della direttiva 2010/36/UE e riguardano:
la modifica delle definizioni contenute nel predetto decreto legislativo, prevedendosi l'introduzione del riferimento alla versione aggiornata del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci adottato dall'IMO nel maggio 1994 e al codice internazionale di sicurezza per le unità veloci contenuto nella risoluzione dell'IMO del dicembre 2000 (commi 1 e 2);
le modifiche all'ambito di applicazione del predetto decreto legislativo, laddove si prevede l'esclusione delle navi da guerra e da trasporto truppe, sostituendo il riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari, nonché l'adeguamento dell'esclusione delle navi costruite in materiale non metallico attraverso il rinvio ad apposite risoluzioni internazionali (comma 3);
la sostituzione dell'elenco delle categorie in cui si suddividono le unità veloci da passeggeri (categorie A e B) con il riferimento alle categorie delle unità veloci come definite nel codice per le unità veloci del 1994 ovvero in quello del 2000 (comma 4);
l'applicazione alle apparecchiature di navigazione delle navi passeggeri e agli equipaggiamenti marittimi delle norme previste dalla Convenzione SOLAS nella versione aggiornata, nonché, per le navi battenti bandiera di un altro Stato membro e per quelle battenti bandiera italiana, l'introduzione dell'obbligo di rispettare le norme aggiornate della stessa Convenzione SOLAS nel caso di riparazioni e modifiche di grandi entità alle unità veloci passeggeri (commi 5, 6 e 7);
l'introduzione del riferimento alle norme armonizzate sulle ispezioni e certificazioni contenute in una Risoluzione IMO del 2007, per quanto riguarda le visite di controllo da parte delle Autorità marittime (comma 8);
l'integrale sostituzione degli allegati tecnici I, II e III del citato decreto legislativo (comma 9).

L'articolo 2, infine, reca la consueta clausola di neutralità finanziaria.
Osserva che, in sostanza, la nuova disciplina viene recepita dallo schema di decreto legislativo in modo conforme a quanto previsto dalla direttiva 2010/36/UE con l'aggiunta della sostituzione del riferimento alle navi da guerra con quello alle navi militari, in modo da adeguare il decreto legislativo n. 45 del 2000 alla terminologia usata dagli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, come per altro evidenziato dalla relazione illustrativa che correda lo schema di decreto in oggetto.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sullo schema di decreto legislativo in

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esame, si riserva di formulare una proposta di parere a conclusione dell'esame.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la trattazione dei due provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare e che, successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria e alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati nonché della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sulla relazione annuale saranno quindi trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.
Ricorda, infatti, che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Sandro BIASOTTI (PdL), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge comunitaria 2012 e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Ricorda che il disegno di legge comunitaria 2012 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.
Osserva che il provvedimento consta di sette articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti, rispettivamente, 1 e 6 direttive.
Evidenzia che il disegno di legge interviene in diversi settori sia con delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, sia attraverso modifica diretta alla legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.
In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. Ricorda che la distinzione tra i due allegati, come è noto, risiede nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo.
L'articolo 2 detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte già contenuti,

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come rileva anche la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 3 prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
L'articolo 4 detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria, prevedendo, tra l'altro, che i predetti oneri sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, purché ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.
L'articolo 5 conferisce una delega al Governo - da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento - per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie.
L'articolo 6 stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale riguardante la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo.
L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. In tal modo si intende sanare la procedura di infrazione n. 2009/4583.
Segnala che le citate disposizioni non appaiono presentare profili di interesse della IX Commissione. Anche gli allegati A e B, per altro, non recano direttive di competenza della Commissione Trasporti.
Fa presente che la relazione illustrativa che correda il provvedimento in esame fornisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, l'elenco delle direttive, pubblicate nell'anno 2011, da attuare in via amministrativa e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2011. Osserva che, tra di esse, le seguenti appaiono di interesse della Commissione:
2011/15/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, il cui termine di recepimento è scaduto il 16 marzo 2012;
2011/72/UE che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi sul mercato in regime di flessibilità, da recepire entro il 24 settembre 2012;
2011/75/UE che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, da recepire entro il 5 ottobre 2012;
2011/87/UE che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l'applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione, da recepire entro il 9 dicembre 2012;
2011/88/UE che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità, da recepire entro il 24 novembre 2012.

Rileva che la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 fornisce un quadro complessivo delle numerose iniziative assunte dal Governo nel corso dell'anno nell'ambito delle politiche europee. Osserva, in particolare, che la Politica per i trasporti forma oggetto della Parte terza, paragrafo 3, del documento,

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mentre la Politica concernente la società dell'informazione e le nuove tecnologie è illustrata al paragrafo 4.
Per quanto riguarda la Politica dei trasporti, segnala che la relazione è incentrata sulle diverse modalità di trasporto, stradale, marittimo, aereo e ferroviario.
Per quanto riguarda il trasporto stradale, ricorda che la sicurezza dei veicoli rappresenta uno dei settori più regolamentati a livello europeo, tanto che i veicoli sono oggetto di legislazione armonizzata in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente. Osserva che, in particolare, tra i principali provvedimenti europei di interesse, la citata relazione segnala l'adozione della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale che sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione. Tale direttiva obbliga gli Stati membri a collaborare reciprocamente, al fine di identificare i conducenti di veicoli che compiono infrazioni in un altro Stato membro, permettendo così di avviare una procedura di notifica dell'infrazione commessa al codice stradale. Rileva, inoltre, che la predetta relazione ricorda che il gruppo del Consiglio sull'armonizzazione tecnica dei veicoli a motore ha, tra l'altro, esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato. A tale riguardo, rammenta che la citata proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione Trasporti, che, nella seduta del 31 maggio 2011, ha approvato un documento finale in cui si esprime una valutazione positiva sulla proposta stessa con alcune osservazioni con le quali si richiede di valutare la possibilità di prevedere un aumento della massa dei quadricicli leggeri in ordine di marcia ad un valore non inferiore a 400 Kg o, quanto meno, di non modificare l'attuale limite di 350 Kg della massa a vuoto, di introdurre nell'Unione europea «prove di crash» o metodi alternativi di verifica dei componenti preposti alla sicurezza passiva del veicolo nonché di prevedere una gradualità nell'introduzione delle nuove caratteristiche dei veicoli, al fine di dare ai costruttori e ai fornitori il tempo necessario per la transizione, in modo da evitare che un aumento dei prezzi, specialmente per i veicoli del segmento più basso, renda più difficile il rinnovo del parco veicoli, con effetti negativi sull'ambiente e la sicurezza, l'industria e l'occupazione. In proposito, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 ritiene che il citato schema di regolamento rappresenti un dossier molto importante per l'industria nazionale, che potrà giovarsi di un quadro armonizzato europeo, sia in materia di sicurezza e di impatto ambientale dei veicoli, che di controllo del mercato nei confronti di prodotti di provenienza extraeuropea, spesso non conformi alla legislazione europea.
Per quanto concerne il trasporto marittimo, la citata relazione ricorda che, nel quadro delle politiche di miglioramento della qualità dei servizi di trasporto, tutela dei diritti dei passeggeri e armonizzazione delle relative normative tra Stati membri, l'Unione europea ha varato negli ultimi anni una serie di regolamenti e direttive che, nel recepire in modo uniforme e, per quanto possibile univoco, talune Convenzioni internazionali, hanno dettato norme specifiche e particolari per l'attuazione delle predette Convenzioni secondo i principi dell'Unione, fissando termini perentori per il recepimento da parte degli Stati membri. Osserva che la finalità ultima perseguita dall'Unione europea è la messa a punto di un sistema di regole che garantisca elevati livelli di qualità dei servizi e di tutela dell'utenza e un regime di responsabilità che garantisca ai passeggeri un tempestivo risarcimento in caso di incidenti occorsi durante il trasporto via mare a bordo di navi e traghetti. In questo quadro, nell'ambito del Gruppo di lavoro competitività e crescita, il Governo ha sottolineato l'importanza di proseguire attivamente

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in un momento di crisi della cantieristica navale, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo del settore. Ricorda che la Commissione a dicembre 2011, ha informato il Consiglio sulle misure da essa previste a sostegno della cantieristica navale, sottolineando la crisi profonda attraversata dal settore. Particolare enfasi è stata attribuita all'impegno di rivedere le regole degli aiuti di Stato e rafforzare la riconversione del settore verso produzioni a minor impatto ambientale, nonché a sostenere la competitività del settore a livello globale.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, ricorda che nel 2011 il Governo ha continuato a partecipare alla prima fase di attuazione del programma Cielo Unico Europeo, che si prefigge di migliorare la qualità della gestione dei traffico aereo, puntando, tra l'altro, su obiettivi di tutela dell'ambiente, di efficienza e di sicurezza. In materia di aeroporti il Governo ha partecipato alla discussione propedeutica alla predisposizione, da parte della Commissione europea, del cosiddetto «pacchetto aeroporti», composto da tre proposte normative relative all'assegnazione delle bande orarie di decollo e atterraggio sugli aeroporti («slot»), alla gestione dei servizi a terra, alla riduzione delle emissioni sonore. Obiettivo del pacchetto, presentato in occasione del Consiglio dei Ministri dei Trasporti UE del dicembre 2011, è il miglioramento di funzionalità e competitività degli aeroporti dell'Unione, per incrementarne la quota di mercato e promuovere l'Unione come il più efficiente «hub» mondiale, nell'intento di fronteggiare la sempre più forte concorrenza della regione Asia-Pacifico. Per quanto concerne il problema delle emissioni sonore, la Commissione intende concedere piena libertà sulla scelta delle normative alle autorità locali, mantenendo però il controllo sulle decisioni. In tale campo verranno quindi proposte modifiche delle attuali norme (in particolare la Direttiva 2002/130/CE) sul rumore aeroportuale, già attenuato con l'eliminazione degli aeromobili più rumorosi. In questo contesto, il Governo ha contribuito, nel 2011 all'esame delle tematiche relative alla normativa sul sistema di gestione, controllo e trading delle emissioni di gas CO2 da parte del settore dell'aviazione civile. Tale normativa, in vigore a partire dal 2012, prevede di includere i gas serra prodotti dal trasporto aereo nel sistema europeo di scambio delle emissioni ETS, compresi i voli extra UE che prevedono decolli e atterraggi nel territorio dell'Unione europea. La relazione segnala, tuttavia, come l'adozione della normativa proposta dall'Unione europea stia incontrando una forte opposizione internazionale da numerosi Paesi terzi (tra i quali Argentina, Brasile, Cina, Giappone, Russia, Stati Uniti) che chiedono alla UE e ai suoi Stati Membri di escludere i voli extraeuropei dall'ETS. In tema di relazioni esterne, nel 2011 il Governo ha continuato a fornire il suo contributo alla politica UE sul trasporto aereo fondata su tre pilastri: la conformazione degli accordi bilaterali al diritto dell'Unione europea attraverso i cosiddetti «accordi orizzontali», la conclusione di accordi globali tra UE e Stati terzi vicini nell'ambito della politica di vicinato e la conclusione di accordi globali tra UE e altri Stati terzi.
Infine, per quanto attiene al trasporto ferroviario, rileva che la relazione segnala come il processo di liberalizzazione del settore ferroviario europeo sia stato caratterizzato da una serie di direttive europee, i cosiddetti «pacchetti ferroviari», che hanno progressivamente costruito la base giuridico normativa del settore. A questo si sono aggiunte le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), con poteri applicativi pari ai regolamenti europei, che hanno realizzato la «comune» base tecnica per la realizzazione dell'interoperabilità ferroviaria. In particolare, dopo la conclusione del terzo pacchetto ferroviario, la Commissione Europea, notando che in Europa il processo di liberalizzazione (operato con il primo pacchetto) non ha raggiunto i risultati auspicati, ha proposto al Consiglio Europeo una revisione (Recast) del «primo pacchetto», nell'ambito della quale figurano due punti evidenziati anche nel documento conclusivo approvato dalla Commissione

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Trasporti nel corso dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, quali la necessità di una maggior spinta alla separazione nella struttura societaria fra attività di gestione e attività di trasporto nonché l'autonomia dell'Organismo di regolazione del mercato. Al riguardo, la relazione segnala che nel 2011 il Consiglio ha quindi esaminato e approvato una proposta di direttiva che è stata emendata dal Parlamento europeo; pertanto la proposta dovrebbe tornare a breve al Consiglio per la seconda lettura. In questo quadro, il Governo ha sostenuto alcuni punti salienti, tra cui la maggiore e più incisiva apertura del mercato ferroviario, anche nazionale, nonché il rafforzamento delle funzioni degli organismi europei, quali l'ERA, e di un «regulator body» di livello europeo. La relazione evidenzia, tuttavia, come taluni Paesi, soprattutto Francia e Germania, non siano del tutto favorevoli alle aperture del mercato nazionale proposte dall'Italia.
Per quanto riguarda la Politica concernente la società dell'informazione e le nuove tecnologie, osserva che la relazione evidenzia come il Governo abbia partecipato a diversi tavoli di lavoro come quello per la radiodiffusione sonora e televisiva, che si occupa delle problematiche legate all'applicazione della nuova direttiva che estende ed integra la disciplina sulla libera circolazione dei programmi di tipo televisivo in Europa ai nuovi mezzi e servizi di comunicazione elettronica on-line. Inoltre, la relazione segnala l'entrata in vigore, il 25 maggio 2011, di due nuove direttive in materia di comunicazioni elettroniche, che modificano la vigente normativa, rappresentate dalla direttiva «Citizen rights» (diritti dei cittadini) 2009/136/CE e la direttiva «Better Regulation» (miglioramento della regolamentazione) 2009/140/CE.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2012 e sulla relazione concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, per le parti di competenza della IX Commissione, si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame una proposta di relazione sul primo e una proposta di parere sulla seconda.

Mario VALDUCCI, presidente, nel ricordare che, secondo quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a martedì 17 aprile, ore 14, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.