CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania.
(Svolgimento e conclusione).

Mario PEPE (PD), presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Mario CATANIA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Isidoro GOTTARDO (PdL), Luciano PIZZETTI (PD) e Mario PEPE (PD), presidente, nonché la senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD).

Il ministro Mario CATANIA fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE (PD), presidente, ringrazia il ministro per il suo intervento, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Mario PEPE (PD).

La seduta comincia alle 14.55.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato, in data 27 marzo 2012. In ordine alle modifiche apportate dal Senato, segnala che l'articolo 3, comma 16-bis, prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. Rileva che l'individuazione delle regioni beneficiarie e i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Riferisce che l'articolo 4, comma 1-bis, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Evidenzia che il comma 3 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, il richiamato contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria versato dal comune afferisce esclusivamente agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Sottolinea che il comma 5 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria. Fa notare che la suddetta disposizione modifica il comma 8 del predetto articolo 13 stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta per i fabbricati rurali, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. Precisa che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono soggetti all'imposta limitatamente ad una specifica soglia di valore e con talune riduzioni. Osserva che il testo dispone che, per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria venga effettuato in misura pari al cinquanta per cento dell'importo e che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Rileva che il comma 5-bis prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

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nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica.
Testo unificato C. 2744 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), relatore, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 stabilisce che la proposta di legge è volta all'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità e al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Ai sensi dell'articolo 2, evidenzia, il sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria è costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria; dalla rete di conservazione e sicurezza; dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali; dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone, le cui definizioni sono recate dall'articolo 3. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano le azioni di tutela delle varietà e razze locali; il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale. Precisa che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione in situ delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Chiarisce che le regioni, ai sensi dell'articolo 6, istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali e definiscono le procedure in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione. L'articolo 7, fa notare, stabilisce che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione in situ, nell'azienda agricola o ex situ nelle banche del germoplasma; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete di conservazione e sicurezza. Rileva che l'articolo 8 prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, le cui modalità di istituzione e di funzionamento sono definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Evidenzia che gli articoli 9 e 10 recano norme a tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica ed in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio; l'articolo 11 modifica la legge quadro sulle aree protette mentre l'articolo 12 dispone che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di piante di provenienza non locale, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. Si sofferma sull'articolo 13, che prevede che la biodiversità microbica è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Rileva che gli articoli 14 e 15 prevedono il rapporto sullo stato della

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biodiversità agraria e la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria, mentre gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e norme volte a disciplinare il contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione. Rileva che l'articolo 18 prevede che al fine di sensibilizzare la popolazione e di sostenere le produzioni agrarie e alimentari il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome promuovono azioni positive per la tutela della biodiversità agraria.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.