CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 aprile 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di «Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici».
Audizione informale di rappresentanti di Amici della Terra.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, rende comunicazioni sulla missione in titolo (vedi allegato).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.35.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012.
C. 4925 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.
Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2012.

Gianluca BENAMATI (PD) segnala l'importanza del recepimento, con l'approvazione del provvedimento in titolo, della direttiva Euratom 2011/70 in materia di gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Al riguardo, fa presente che il quadro normativo nazionale presenta elementi di complessità tali da rendere necessario, proprio per consentire il suo adeguamento alla normativa comunitaria, un adeguato approfondimento delle problematiche esistenti.
Sotto questo profilo, richiama l'attenzione, da un lato, sulle norme introdotte dal precedente Governo con la legge n. 99 del 2009, che contestualmente al varo del programma nucleare aveva istituito l' Agenzia per la sicurezza nucleare e, dall'altro, sulle più recenti norme di legge contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «decreto salva Italia»), che hanno soppresso la citata Agenzia e riattribuito ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente le competenze della Agenzia stessa.
Ciò detto, osserva che la citata direttiva europea, nell'attribuire a ciascuno Stato membro, fra l'altro, la responsabilità ultima riguardo allo smaltimento sicuro e responsabile dei rifiuti radioattivi, e all'istituzione di un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti), prevede espressamente che ciascuno Stato membro istituisca un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.
Sotto quest'ultimo aspetto, è a suo avviso evidente che l'adeguamento del quadro normativo nazionale a quello europeo presenta taluni aspetti problematici e che la discussione sul provvedimento in titolo può costituire un'occasione preziosa per fare chiarezza e per apportare, se necessario, le opportune modifiche alla normativa nazionale.
Conclude, quindi, segnalando l'urgenza di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito della discussione della risoluzione in Commissione n. 7-00774 da lui presentata in materia il 7 febbraio 2012 ed assegnata alle Commissione VIII e X, di cui chiede una rapida calendarizzazione.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, assicura il deputato Benamati che rappresenterà al presidente della Commissione la richiesta testé avanzata di inserire nel calendario dei lavori la discussione della risoluzione a sua firma n. 7-00774.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

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Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione)
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, il parere alla VI Commissione sul decreto legge n. 16 del 2012 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», già approvato dal Senato che si componeva, nel testo originario, di 14 articoli, e che si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori disposizioni.
Con particolare riferimento alle disposizioni di competenza della VIII Commissione, segnala l'articolo 12, ai commi da 8 a 11-ter, recanti disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l'altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l'utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell'impianto. In particolare il comma 8, riproducendo quanto originariamente previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 2/2012 (soppresso dalla legge di conversione n. 28/2012), autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 195/2009. Lo stesso comma dispone il trasferimento alla stessa regione delle risorse necessarie, quantificate in 355.550.240,84 euro. Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato, «tenuto conto dello sforzo della Regione Campania e delle difficoltà sul patto», come affermato nella relazione illustrativa (A.S. 3184). Il comma 10 dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre «ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione» da imposizione fiscale. La relazione ricorda che «sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 195/2009». Il comma 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce la lettera n-ter) all'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario (dettata dal medesimo comma 4) le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e le spese per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. Ai sensi del comma 11-bis, introdotto durante l'esame al Senato, non sono soggette a esecuzione forzata, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata: le somme finalizzate all'acquisto del termovalorizzatore; le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto e destinate alla Regione quale contributo dello Stato; previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, le spese di cui alla lettera n-ter) del comma 4 dell'articolo 32 della L. 183/2011, vale a dire le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore

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di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque.
Fa presente, infine, che il comma 11-ter, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra, prevede la possibilità di mantenere, su richiesta della Regione Campania, per la durata di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 195/2009, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni di interesse della Commissione anche se non strettamente attinenti agli ambiti di competenza, richiama l'attenzione sull'articolo 1, commi 5 e 6, volti a non escludere dalle gare pubbliche il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario; non si intendono pertanto scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti. Aggiungo poi che l'articolo 6, al comma 2, modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'Agenzia del territorio determini, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In dettaglio, la norma è volta a derogare alla procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui si attribuisce ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori all'80 per cento della superficie catastale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio.
Quanto invece all'articolo 4, commi 1-bis, da 5 a 5-quater e da 5-sexies a 5-octies, fa notare che tali disposizioni recano modifiche all'imposta municipale propria - IMU, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In particolare il comma 1-bis, lettera a) esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.
Il comma 5, lettera b) dispone: l'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti; la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico.
La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli.
La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma 5-bis affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Le lettere f) e g) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente

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assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.
La lettera h) del comma 5 reca integrazioni alla disciplina dell'IMU relative, tra l'altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l'anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l'importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM.
La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale.
I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico.
Il comma 5-sexies dispone una riduzione compensativa di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.
I successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.
Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame al termine del dibattito che seguirà la mia relazione, in modo da poter valutare gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dovessero emergere da esso.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin