CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 aprile 2012
636.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. - Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Staffan de Mistura e il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE.
Atto n. 449.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Salvatore CICU (PdL), relatore per la IV Commissione, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 - legge comunitaria 2010 - in attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. La direttiva recava come termine per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.
Peraltro, la citata direttiva è stata poi modificata, limitatamente all'elenco dei prodotti della difesa, con la direttiva n. 80 del 2010, che indicava il 30 giugno 2011 come termine entro cui gli Stati membri dovevano adottare la normativa di recepimento, che deve trovare applicazione a decorrere dal 30 giugno 2012.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame precisa, al riguardo, che la delega deve considerarsi operativa anche ai fini del recepimento di quest'ultima. Viene infatti espressamente richiamato il principio generale secondo cui nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento di una direttiva comunitaria si tiene conto delle modificazioni ad essa apportate fino al momento di esercizio della delega e quello secondo cui le direttive

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riguardanti le stesse materie (o comunque tali da comportare modifiche degli stessi atti normativi) sono attuate con un unico decreto legislativo (lettere f) e i) dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 «legge comunitaria 2009»).
Ricorda che, proprio in relazione all'esigenza di recepire la direttiva 2009/43/CE, nel mese di settembre 2010 era stato presentato dal Governo pro tempore un apposito disegno di legge (A.S. 2404) contenente una ampia delega, che contemplava l'integrale sostituzione della legge che attualmente disciplina la materia: la n. 185 del 1990. Lo scopo dichiarato di tale iniziativa era dunque quello di operare un complessivo riordino della materia, ritenuto necessario per adeguare la normativa interna alle mutate esigenze del comparto difesa e sicurezza e per rafforzare i controlli con nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa. Inoltre, si intendeva realizzare uno snellimento procedurale mirato a semplificare le movimentazioni verso i Paesi membri dell'UE e della NATO, ed a riorganizzare le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni attraverso la creazione di uno «sportello unico» per le imprese. L'iter di tale disegno di legge non è tuttavia proseguito.
In considerazione dell'approssimarsi del termine, con apposito emendamento al disegno di legge comunitaria per il 2010, la delega è stata ricondotta al solo recepimento della direttiva.
Essendo scaduti i termini fissati da entrambe le direttive, il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione, rispettivamente, della direttiva 2009/43/CE e della direttiva 2010/80/UE. Anche il termine per l'esercizio della delega è prossimo a scadenza (17 aprile 2012) anche se, per effetto della presentazione dello schema alle Camere, il termine medesimo risulta prorogato di ulteriori 90 giorni.
Richiama tuttavia l'attenzione delle commissioni sulla circostanza che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2012 è pubblicata un ulteriore direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire anche tale successivo atto normativo comunitario.
Nel ricordare i principi e criteri direttivi della delega contenuta nel richiamato articolo 12 della legge comunitaria per l'anno 2010, sottolinea, in particolare, quello che impone di recepire la direttiva 2009/43 nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 185 del 1990. Al fine di recepire la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, la scelta operata è stata dunque nel senso di novellare incisivamente l'attuale disciplina, recata dalla citata n.185, sui trasferimenti di materiali d'armamento. Quest'ultima individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.
La principale modifica sostanziale si riconnette al fatto che la medesima legge n.185 non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. La normativa comunitaria invece detta regole comuni per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, allo scopo di eliminare dalle normative dei singoli Stati membri tutte le disparità che possono impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere la concorrenza del mercato interno, ostacolando così l'innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea. Inoltre essa mira a

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realizzare un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale. Per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa vi dovrà essere dunque un'autorizzazione preventiva unica, coerente con una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.
Questo salvo talune eccezioni: i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle Forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti o, ancora, di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi.
Quanto alle parti del testo in esame di stretta competenza della Commissione difesa, segnala che, ai sensi del nuovo articolo 2, comma 3, ove reso necessario da disposizioni comunitarie, l'elenco dei materiali della difesa è aggiornato con decreto del Ministro della difesa e che il medesimo articolo prevede che il nulla osta del medesimo ministero di cui al comma 5 sia reso entro 30 giorni, mentre l'attuale disciplina non prevede alcun termine.
Viene inoltre specificato, all'articolo 4, che le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
Il nuovo articolo 10-ter prevede che anche il Ministero della difesa sia destinatario delle comunicazioni circa la volontà di utilizzare per la prima volta un'autorizzazione generale da parte dei soggetti iscritti al citato registro.
È inoltre prevista, all'articolo 10-sexies, commi 3 e 6, l'intesa del Ministero della Difesa sul rilascio della certificazione delle imprese, nonché sulla loro revoca, che avviene da parte dell'UAMA (organo del ministero degli affari esteri).
Inoltre, l'articolo 11, comma 1, viene modificato al fine di prevedere che la comunicazione delle domande di autorizzazione concernenti i materiali di armamento avvenga anche con riguardo al ministero della difesa.
Ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 5, è richiesto il concerto del Ministero della difesa per l'irrogazione delle sanzioni ivi previste da parte del ministero degli affari esteri, salvo che per le sanzioni connesse alla reiterazione delle violazioni, che sono invece disposte dal medesimo ministero della difesa.
Segnala infine che la relazione al Parlamento, già prevista dal vigente articolo 5 della legge n. 185, si arricchisce di nuovi contenuti. Infatti, da un lato essa dovrà dar conto anche delle operazioni svolte a seguito di concessione di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale. Dall'altro lato, ai sensi del nuovo articolo 27, comma 4, essa dovrà contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, come modificata dal testo in esame.

Francesco TEMPESTINI (PD), relatore per la III Commissione, osserva preliminarmente, come accennato dal collega Cicu, che l'attuale normativa che disciplina la materia, ovvero la legge n. 185 del 1990, non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti di materiali per la difesa in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. In questi anni si è invece assistito, in seno all'Unione europea, ad un forte aumento dell'interscambio di materiali, sottosistemi e componenti militari e ad un notevole aumento dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa, sino all'istituzione recente dell'Agenzia europea per la difesa.
Rileva, pertanto, che la soluzione proposta dal legislatore delegato è quella di

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una novella della normativa intesa ad un recepimento delle disposizioni comunitarie in modo strettamente aderente al mandato del rispetto dei principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, dei quali la norma di delega, ovvero la legge comunitaria 2010, impone l'osservanza.
Nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 9 articoli, di cui i primi sei novellano ciascuno un capo della legge n. 185 del 1990, mentre l'articolo 7 novella l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, concernente il registro nazionale delle imprese che effettuano operazioni di import/export di materiali di armamento, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990. Gli articoli 8 e 9 dettano, infine, disposizioni in materia di neutralità finanziaria ed entrata in vigore.
Prende atto, quindi, che resta disciplinata in un unico corpus normativo la materia dei trasferimenti dei materiali di armamento, anche se differenziata e semplificata in relazione a quelli intracomunitari.
In tale prospettiva, si sofferma sull'articolo 2 del provvedimento che ridefinisce - mediante l'articolo aggiuntivo 7-bis - il quadro degli organismi di coordinamento e di controllo della legge n. 185 del 1990, individuando presso il Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri adempimenti previsti dalla normativa del 1990, con particolare riferimento ai controlli. L'individuazione di tale autorità, resa necessaria dall'articolo 9, comma 1, della direttiva, è stata coerentemente effettuata in capo all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), già istituita presso il Ministero degli affari esteri con il DPCM n. 125 del 1994: l'Unità si avvale anche di personale di altre amministrazioni, tra le quali quello della Difesa, in posizione di distacco. Sempre presso la Farnesina, resta confermato il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento, che sarà competente anche per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva. Ricordo che il Comitato consultivo è presieduto dal rappresentante del Ministero degli esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario.
Segnala poi che l'articolo 7-ter precisa opportunamente che spetta al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente normativa. Sono altresì opportunamente rafforzati, aggiungendo l'articolo 20-ter, i poteri di vigilanza del Ministero degli affari esteri che può disporre visite di ispettori designati presso le imprese iscritte al registro nazionale sia accedendo a tutti i locali pertinenti, sia esaminando e acquisendo copia della documentazione rilevante.
Passa quindi ad illustrare l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, che rimaneggia ampiamente il capo IV della legge n. 185 del 1990, articolandolo in tre distinte sezioni: la prima dedicata ai trasferimenti intracomunitari (strutturata su sette articoli, da 10-bis a 10-octies); la seconda dedicata alle operazioni con gli Stati non appartenenti all'UE, comprendente i preesistenti articoli da 11 a 14 e la terza (articoli da 15 a 16-bis) dedicata alle disposizioni comuni. In particolare, la nuova sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari, disciplina la cosiddetta autorizzazione preventiva unica, che, rilasciata dal Ministero degli affari esteri, può assumere una delle tre seguenti forme: a) generale di trasferimento, che si traduce in un elenco di prodotti pubblicato da ciascuno Stato, che così autorizza direttamente i fornitori in esso stabiliti a effettuare trasferimenti di prodotti contemplati nell'elenco a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro (articolo 10-ter); b) globale di trasferimento, che ha durata triennale e viene

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concessa, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare i trasferimenti di specifici prodotti a favore di determinati destinatari autorizzati, situati in uno o più altri Stati membri (articolo 10-quater), c) individuale di trasferimento, rilasciata, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti in una o più spedizioni (articolo 10-quinquies).
Evidenzia inoltre come la medesima sezione, mediante l'articolo 10-sexies, disciplina il rilascio della certificazione di durata triennale - da parte del Ministero degli affari esteri ed in particolare dell'UAMA, d'intesa con il Ministero della Difesa - con la quale le imprese iscritte al registro nazionale sono riconosciute affidabili, e quindi certificate, sulla base di precisi criteri, e possono pertanto ricevere prodotti da fornitori di altri Stati membri. Tra i predetti criteri, ricorda la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle osservazioni. Osserva altresì che il comma 9 dell'articolo 10-sexies prevede che l'elenco delle imprese nazionali certificate sia comunicato alla Commissione europea e al Parlamento europeo nonché agli altri Stati membri. Sarebbe, a suo avviso, opportuno che tale elenco fosse portato a conoscenza anche del Parlamento nazionale.
Fatto presente che i successivi due articoli 10-septies e 10-octies disciplinano rispettivamente gli obblighi dei fornitori e le procedure doganali riguardanti i materiali d'armamento, considera di particolare rilievo alcune altre novelle, come quella dell'articolo 11, comma 1 della legge n. 185, che prevede che la domanda di autorizzazione sia presentata anche per le operazioni di intermediazione, di delocalizzazione produttiva nonché per i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia. L'articolo 17-bis pone a carico dei soggetti interessati gli oneri relativi alle autorizzazioni, alle certificazioni ed ai controlli, prevedendo un tariffario da adottarsi con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli introiti saranno riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente. Al riguardo, auspica un chiarimento da parte del Governo sull'incidenza dei predetti limiti e più in generale sui fondi messi a disposizione dell'UAMA, ad essa necessari perché i poteri di controllo siano effettivamente esercitati.
Richiamando l'attenzione anche sul nuovo articolo 27-bis, contenente obblighi di comunicazione a carico di istituti di credito e intermediari per il contrasto del terrorismo internazionale, segnala poi l'opportunità di approfondire il quadro sanzionatorio delineato dall'articolo 25-bis della legge n. 185 del 1990, che appare suscettibile di un qualche inasprimento. Da ultimo, evidenzia che ai già previsti casi di divieto del trasferimento ovvero di intermediazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, è stato aggiunto il contrasto con gli accordi concernenti la non proliferazione. Conclusivamente, data la rilevanza del provvedimento, invita a valutare l'eventualità di svolgere utili approfondimenti conoscitivi, nel rispetto dei tempi previsti.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, nel sottolineare l'equilibrio normativo del provvedimento che è il frutto dello stretto coordinamento intercorso tra il Ministero degli affari esteri e quello della difesa, si sofferma sulla novità rappresentata dall'autorizzazione intracomunitaria. Valuta inoltre positivamente il rafforzamento del sistema delle garanzie e dei controlli, ribadendo infine l'urgenza di emanare lo schema di decreto legislativo, stante il rischio di incorrere in una procedura di infrazione.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) concorda con quanto da ultimo proposto dall'onorevole Tempestini circa l'opportunità di svolgere un'adeguata istruttoria sul provvedimento, che tratta materie meritevoli di attenzione e approfondimento.

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Edmondo CIRIELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.