CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 aprile 2012
634.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 5 GIUGNO 2012

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.
C. 4975 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con Annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 37 della Convenzione e agli articoli da 1 a 14 dell'Annesso, recante Convenzione ONU per le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali a scopi diversi dalla navigazione, rileva preliminarmente che talune disposizioni della Convenzione e del relativo Annesso contengono, come rilevato dalla relazione illustrativa, teorici adempimenti onerosi a carico delle pubbliche amministrazioni che potrebbero tradursi in un aggravamento di carattere amministrativo e, quindi, finanziario. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 7, relativo all'obbligo di non provocare danni gravi; all'articolo 19, inerente l'attuazione urgente delle procedure programmate; all'articolo 25, attinente alla regolamentazione delle acque; all'articolo 26, relativo alle installazioni; all'articolo 28, che regola situazioni di emergenza. Rileva che a tali previsioni andrebbero altresì aggiunte quelle di cui agli articoli da 9 a 18 in materia di scambio di dati e informazioni; gli articoli da 20 a 23, in materia di protezione ambientale; l'articolo 26, in materia di protezione di installazioni. Pur considerando che le previsioni appaiono prevalentemente di carattere programmatico, ritiene che andrebbero comunque forniti elementi volti ad escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che la relazione illustrativa chiarisce che il solo fiume transfrontaliero italiano, possibile oggetto della Convenzione in esame, è l'Isonzo e che tale corso d'acqua è già oggetto di uno specifico Programma di cooperazione transfrontaliera italo-sloveno. La relazione afferma inoltre che l'Italia ha già sottoscritto specifiche Convenzioni in ambito europeo relativamente alla protezione e all'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, nonché agli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali. Non ha pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, compresi quelli derivanti dagli eventuali oneri relativi alla composizione di controversie, atteso che nell'ordinamento italiano sono già vigenti norme - derivanti dalla ratifica di Convenzioni in vigore, dal recepimento di normative comunitarie, nonché da specifici accordi bilaterali - in merito all'utilizzazione dei corsi d'acqua transnazionali. In ogni caso ritiene utile una conferma riguardo alla possibilità di far fronte integralmente - con le risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri per liti e arbitrati - alle spese derivanti da eventuali controversie. La relazione illustrativa, infatti, prevede la possibilità di utilizzo di tali risorse soltanto in relazione al ricorso alla Corte di giustizia, prevista dal testo per la nomina del presidente della Commissione di inchiesta, e per la partecipazione alle riunioni della stessa Commissione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO non formula osservazioni circa l'ulteriore corso dell'iniziativa in esame. In relazione alla richiesta di chiarimenti del relatore circa gli effetti finanziari derivanti degli articoli 7, 9, 18, 19, 20, 23, 25, 26 e 28, fa presente che gli stessi non comportano oneri e le attività ivi previste rientrano nelle ordinarie competenze attribuite alle Amministrazioni interessate, ovvero attengono alle normali modalità di svolgimento delle attività amministrative, come nel caso dell'articolo 7, paragrafo 1. Quanto alle spese per liti ed arbitraggi per dirimere le controversie, nel rappresentare che si tratta di oneri a carattere eventuale, conferma che al relativo pagamento si provvederà con gli stanziamenti previsti nell'ambito dello stato di previsione del Ministro degli affari esteri.

Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4975 Governo, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali

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per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:
le attività previste dagli articoli 7, 9, 18,19, 20, 23, 25, 26 e 28 rientrano nelle ordinarie competenze attribuite alle amministrazioni interessate, ovvero attengono alle normali modalità di svolgimento delle attività amministrative;
alle spese per liti ed arbitraggi per dirimere le controversie, comunque aventi natura eventuale, si provvederà con gli stanziamenti relativi al Ministero degli affari esteri;
rilevato che la relazione illustrativa chiarisce che il solo fiume transfrontaliero, possibile oggetto della Convenzione, è l'Isonzo, che lo stesso è già interessato da uno specifico programma di cooperazione transfrontaliera italo-sloveno, e che l'Italia ha già sottoscritto specifiche Convenzioni in ambito europeo relativamente alla protezione e all'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, nonché agli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur in assenza di relazione tecnica, in ordine alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 28 marzo scorso, osserva che, in una visione macroeconomica, non sono ravvisabili, in via generale, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica derivanti da maggiori investimenti effettuati da operatori privati. Parimenti, circa il possibile impatto amministrativo sulle amministrazioni pubbliche competenti in materia di autorizzazioni e di controlli, segnala che tali procedimenti sono stati oggetto di interventi di profonda semplificazione, per cui è presumibile che tale impatto sia del tutto trascurabile, se non assente.

Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 4574 recante modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale dal provvedimento non deriveranno effetti finanziari negativi per la finanza pubblica connessi ai maggiori investimenti effettuati dagli operatori privati interessati dalle disposizioni e all'attività delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di autorizzazioni e di controllo, che è stata tra l'altro di recente oggetto di interventi di profonda semplificazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

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Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, deposita alcune note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato.

Remigio CERONI (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti nelle note depositate dal rappresentante del Governo,formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4116 e abb., recante disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi;
preso atto dei chiarimenti forniti nelle note depositate dal Governo, in base ai quali:
all'articolo 1, comma 1, al fine di evitare contenziosi in relazione al diritto all'assunzione a tempo indeterminato vantato dai vincitori dei concorso, sarebbe opportuno espungere la previsione di cui al terzo periodo, volta a consentire il reclutamento di soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti anche con contratti di lavoro a tempo determinato;
al medesimo comma 1, ultimo periodo, è necessario prevedere l'individuazione di modalità applicative del suddetto comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie;
al comma 2 dell'articolo 1 occorre prevedere che la possibilità di attingere alle graduatorie dei concorsi da parte degli enti territoriali avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni;
al comma 9 dell'articolo 1 è necessario sopprimere la lettere c) e d), in quanto l'estensione della durata del corso-concorso e della quota dei posti che si riserverebbe alla procedura del corso-concorso, nonché la prevista erogazione delle borse di studio a carico della pubblica amministrazione sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;
osservato, al riguardo, che:
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, che disciplinano l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, introducendo un criterio meritocratico, potranno individuarsi in sede applicativa opportuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di un contenzioso relativo alla mancata assunzione a tempo indeterminato;
ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai partecipanti al corso-concorso previsto dal medesimo articolo è già corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
la durata complessiva delle attività connesse al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non è sostanzialmente incrementata, in quanto a legislazione vigente il corso ha durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione, mentre sulla base della modifica prevista dall'articolo 1, comma 9, lettera c), il corso ha una durata di diciotto mesi, comprensivi di un periodo di applicazione, la cui durata peraltro non è predeterminata;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

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proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie;
All'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: al presente comma aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni;
All'articolo 1, comma 9, lettera c), sostituire le parole: nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
All'articolo 1, comma 9, sopprimere la lettera d).
e con le seguenti osservazioni:
in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 1, terzo periodo, si individuino modalità applicative della disposizione volte ad escludere l'insorgenza di contenziosi tesi a richiedere l'assunzione a tempo indeterminato;
si valuti l'opportunità di limitare la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, in quanto il riferimento a graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 potrebbe consentire di attingere per nuove assunzioni a graduatorie troppo risalenti nel tempo;
appare opportuno introdurre, in deroga al principio del concorso unico previsto dall'articolo 1, comma 4, una disposizione volta a fare salvi i concorsi ad alto tasso di specializzazione promossi dalla Scuola superiore del Ministero dell'economia e delle finanze;
si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni dell'articolo 1, comma 7, con quelle contenute nell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono un analogo contributo per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
si valuti l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, lettera b), in ordine ai requisiti di accesso al corso-concorso di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consentono l'accesso anche ai soggetti in possesso della sola laurea, senza richiedere, come ora previsto, il possesso di una laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, anche in considerazione del fatto che ai dipendenti pubblici verrebbe richiesta, oltre al possesso della laurea, anche un'esperienza professionale quinquennale».

Antonio BORGHESI (IdV) in relazione alla proposta di parere, chiede al relatore di meglio precisare la portata dell'ultima osservazione formulata, con particolare riferimento al richiamo ai diplomi di specializzazione, che non sempre sono titoli postuniversitari.

Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che l'osservazione in questione richiama la terminologia utilizzata dalla legislazione vigente e ritiene quindi preferibile non modificare la proposta di parere.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide la spiegazione fornita dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Principi fondamentali in materia governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo C. 2786 e abb.-A.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, ricordando che la Commissione si era espressa su una precedente formulazione del testo prima del rinvio del suo esame in Commissione da parte dell'Assemblea. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 1 che reca i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, ritiene che non vi sia nulla da osservare nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le disposizioni possano essere attuate nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, come disposto dal testo in esame. Relativamente all'articolo 2, in materia di autonomia e responsabilità del medico, ritiene opportuno, in primo luogo, evidenziare quale sia la portata innovativa della disposizione rispetto alla vigente normativa. Per i profili inerenti la responsabilità di medici operanti nel Servizio sanitario nazionale, occorrerebbe in particolare precisare quali siano le possibili implicazioni per le amministrazioni e le strutture pubbliche presso cui opera il personale medesimo in caso di ristoro di danni prodotti da tale personale nell'esercizio delle proprie funzioni. Con riferimento all'articolo 3, relativo alle funzioni del Collegio di direzione, giudica necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito alle possibili conseguenze finanziarie riconducibili sia alla precisazione che il Collegio di direzione deve essere istituito, non solo nelle aziende, come previsto dalla normativa vigente, ma anche in tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale, sia alla previsione che la sua composizione deve garantire la partecipazione di tutte le professionalità presenti nell'azienda o nell'ente. Relativamente all'articolo 4 recante requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, non ha rilievi da formulare dal momento che le disposizioni appaiono di carattere prevalentemente ordinamentale. Con riferimento all'articolo 5, non ha rilievi da formulare dal momento che le disposizioni, da un lato, hanno natura per lo più procedurale e, dall'altro, richiamano esplicitamente la contrattazione collettiva. Segnala che la mancanza di quest'ultimo riferimento in una precedente versione del testo unificato era stato motivo di rilievo da parte della Ragioneria generale dello Stato. Relativamente all'articolo 8 recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento, rileva che l'aumento di due anni dell'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale appare in linea con la legislazione vigente in materia, che prevede il progressivo innalzamento del requisito di età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico e il suo aggancio al variare della speranza di vita. Tale innalzamento comporta un effetto di risparmio della spesa pensionistica, al netto dell'aumento dell'importo legato alla maturazione di una maggiore anzianità contributiva. Ritiene tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se al personale in esame si applichi la disciplina generale in materia di accesso al pensionamento, recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, con particolare riferimento all'aggancio dei requisiti per l'accesso al pensionamento al variare della speranza di vita. Con riferimento alla disposizione che permette ai professori universitari cessati dalle attività assistenziali di proseguire l'attività di ricerca, segnala che la Ragioneria generale dello Stato ha più volte espresso parere contrario in quanto le disposizioni comporterebbero discriminazioni ed asistematicità all'interno delle medesime categorie, tra professori universitari impegnati in ricerca clinica e quelli che non sono impegnati o tra i dirigenti

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medici di struttura complessa e i dirigenti di struttura semplice, che potrebbero dare luogo a spinte emulative da parte del restante personale. Per quanto concerne l'articolo 9 recante programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie, con riferimento alla costituzione di enti non-profit all'interno delle strutture sanitarie, pur trattandosi di una possibilità e non di un obbligo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere che dall'applicazione della disposizione possano derivare effetti negativi a carico del Servizio sanitario. Con riferimento al comma 1, non ha rilievi da formulare nel presupposto che l'attività di programmazione e di gestione delle tecnologie sanitarie rientri nell'attività istituzionale delle regioni in materia sanitaria. Anche su tale punto giudica opportuna una conferma del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che il provvedimento appare particolarmente complesso e, per evitare di compromettere l'iter del provvedimento, propone di acquisire una relazione tecnica.

Roberto OCCHIUTO, presidente, alla luce della richiesta del rappresentante del Governo, propone di deliberare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il termine di venti giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo in materia di varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima.
Atto n. 447.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giulio CALVISI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo prevede l'attuazione della direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima e che l'attuazione della direttiva è oggetto di apposita delega nell'ambito della legge comunitaria 2010, legge n. 217 del 2011, che all'articolo 18 ha fissato il termine per l'esercizio della delega in tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.
Fa presente, altresì, che la relazione tecnico-normativa allegata allo schema di decreto legislativo segnala che il provvedimento in esame mira alla chiusura della procedura d'infrazione 2011/0851 aperta nei confronti dell'Italia a seguito del mancato recepimento della direttiva 2010/36/CE ed attualmente giunta alla fase di messa in mora e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 2 e agli Allegati I, II e III, recanti norme tecniche in materia di navigazione marittima, rileva che, in base alla normativa vigente, le disposizioni del presente schema di decreto legislativo si applicano alle navi passeggeri con esclusione di quelle militari e da trasporto truppe. Pertanto sembrerebbe che l'ambito di applicazione della presente disciplina interessi le pubbliche amministrazioni, per un verso, in ragione dei compiti di controllo ad esse assegnati e, per altro verso, con riferimento all'esercizio di navi adibite al trasporto passeggeri la cui proprietà sia

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totalmente o parzialmente detenuta da soggetti pubblici. Con riferimento alle funzioni di controllo affidate, in base alla legislazione vigente, al Ministero delle infrastrutture e alle Capitanerie di porto, andrebbe chiarito se l'introduzione delle nuove prescrizioni tecniche possa tradursi in aggravi di carattere organizzativo suscettibili di riflettersi sugli equilibri finanziari delle predette amministrazioni. Per quanto attiene all'esercizio di navi da parte di pubbliche amministrazioni o di società da esse partecipate, osserva che la relazione tecnica esclude effetti onerosi in quanto dalla direttiva 2010/36/UE non deriverebbe la necessità di adeguamenti per le navi già in servizio. Tale affermazione andrebbe circostanziata più puntualmente, tenuto conto che il testo in esame non contiene disposizioni che esonerino le navi in servizio dall'applicazione delle nuove prescrizioni. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se l'affermazione della relazione tecnica debba essere interpretata nel senso che le nuove prescrizioni contenute negli articoli e negli allegati siano già state recepite dalle navi in servizio anche in assenza di un obbligo nazionale in tal senso. In caso contrario e, quindi, nel caso in cui adeguamenti alla flotta o agli equipaggiamenti fossero invece necessari, ritiene che andrebbe chiarito se tali adeguamenti interessino anche navi di diretta proprietà di soggetti pubblici: in tal caso potrebbero infatti prefigurarsi effetti a carico della finanza pubblica. Effetti di carattere indiretto potrebbero, inoltre, determinarsi nel caso di società di navigazione le cui quote di partecipazione siano attualmente detenute da soggetti compresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. In proposito andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi che consentano di verificare se si tratti di effetti apprezzabili per la finanza pubblica. A suo avviso, è inoltre necessario chiarire in modo univoco quali possano essere gli effetti del provvedimento sulle società di navigazione partecipate da amministrazioni pubbliche, al fine di escludere con certezza che possano esservi nuovi oneri per tali compagini societarie. Osserva, infatti, che l'eventuale imposizione di oneri alla società Tirrenia e alle società regionali di navigazione potrebbe determinare effetti negativi per le amministrazioni pubbliche che detengano partecipazioni in tali società e causare un incremento delle tariffe poste a carico degli utenti finali dei servizi di trasporto marittimo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato ed una del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento, sottolineando come i profili evidenziati dal relatore non sembrino comportare oneri per le pubbliche amministrazioni.

Roberto OCCHIUTO, presidente, osserva come si potrebbe inserire nella proposta di parere che il relatore si accinge a presentare, anche un riferimento all'esclusione di eventuali incrementi tariffari a carico delle compagnie di navigazione regionale.

Giulio CALVISI (PD), relatore, concordando con il presidente, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (atto n. 447);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
le modifiche previste alle disposizioni vigenti in materia di prescrizioni tecniche ai fini delle attività di controllo e di visita, affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e trovano comunque integrale copertura a valere sulle entrate derivanti dalle tariffe;

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non è previsto alcun adeguamento tecnico per le navi già in servizio di diretta proprietà di soggetti pubblici,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:
in sede di attuazione del provvedimento occorrerà adottare ogni opportuno accorgimento al fine di evitare aumenti tariffari a carico del settore marittimo».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.
Atto n. 445.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Giulio CALVISI (PD), relatore, richiama la relazione da lui svolta nella seduta del 28 marzo 2012 e fa presente di avere anche svolto gli opportuni contatti con il relatore della Commissione di merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere nulla osta sul seguito dell'esame del provvedimento, deposita una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Giulio CALVISI (PD), relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi (atto n. 445);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
gli oneri derivanti dalle attività di ispezione e controllo previste a legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo n. 53 del 2011, risultano integralmente coperti dai meccanismi di finanziamento tariffario;
l'attività di controllo dei nuovi certificati non comporta ulteriori dispendio di risorse o mezzi, in quanto essa può essere espletata nell'ambito delle ispezioni che già sono svolte a legislazione vigente e non determina effetti negativi in termini organizzativi o finanziari;
il provvedimento di espulsione, richiamato dall'articolo 11, costituisce un'attività tecnica non onerosa, essendo riconducibile ad un mero diniego dell'autorità marittima al rilascio dell'autorizzazione di accesso ai porti dello Stato;
la copertura assicurativa prevista dal provvedimento in esame si affianca e non sostituisce altri tipi di copertura già previsti per gli armatori, pertanto il provvedimento non rende necessari interventi di emergenza ovvero di ripristino da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni,

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. - Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Vittorio Grilli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli.
(Svolgimento e conclusione).

Roberto OCCHIUTO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Il viceministro Vittorio GRILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BRUNETTA (PdL), Lino DUILIO (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Pier Paolo BARETTA (PD), Alfredo MANTOVANO (PdL), Rolando NANNICINI (PD), Francesco BOCCIA (PD) e Maino MARCHI (PD), ai quali replica, con più interventi, il Vice Ministro Vittorio GRILLI.

Roberto OCCHIUTO, presidente, ringrazia il Vice Ministro per il suo significativo contributo all'indagine, che si conclude con la sua audizione.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.