CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 marzo 2012
631.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti di Infratel Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Piero TESTONI (PdL), relatore, alla luce degli approfondimenti richiesti dal deputato Lovelli nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

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Jonny CROSIO (LNP) ritiene che il Governo dovrebbe avere il coraggio di ammettere, anche in considerazione del consenso popolare che esso sostiene di avere, che il provvedimento in esame è stato imposto dalla Commissione europea. Al riguardo, ricorda che vi sono altri Paesi dell'Unione europea, quali Belgio e Francia, che hanno normative in materia di golden share ben più restrittive di quella prevista dal presente provvedimento, che, invece, a suo avviso, rischia di porre in serio pericolo il controllo di società strategiche per il nostro Paese.

Mario LOVELLI (PD), nel ritenere particolarmente significativa l'osservazione posta dal relatore nella proposta di parere dianzi formulata, che recepisce i rilievi emersi nella seduta di ieri, replicando all'intervento del deputato Crosio, fa presente come i contenuti del provvedimento in esame siano derivati da una procedura di infrazione avviata in sede europea nei confronti dell'Italia. Sottolinea che la vicenda Tirrenia dovrebbe insegnare che, per potersi ottenere risultati concreti, non basta perseguire l'interesse nazionale, ma bisogna tener conto anche dei vincoli comunitari. Nel preannunciare, quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti sul testo del provvedimento sia durante l'esame nelle Commissioni di merito sia nel corso dell'esame in Assemblea.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel preannunciare, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento un espresso richiamo al principio di reciprocità, per evitare di porre vincoli unilaterali a carico dell'Italia, in mancanza di analoghi vincoli assunti da altri Paesi.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che il principio di reciprocità è espressamente richiamato dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, in relazione all'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 marzo 2012. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e X).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite I e X in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, già approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato.
Ricorda che l'esame del provvedimento in seconda lettura deve limitarsi alle parti modificate o introdotte dal Senato.
Per quanto riguarda le norme d'interesse della IX Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 47, comma 2-quater. Ricorda che tale articolo, introdotto alla Camera durante l'esame nelle Commissioni di merito, al fine di favorire la diffusione dei servizi digitali e di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, stabiliva che i

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servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, ovvero quelli connessi all'utilizzazione del cosiddetto «ultimo miglio» da parte degli operatori concorrenti, fossero offerti dall'incumbent (Telecom Italia), in modo disaggregato, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Inoltre, il predetto comma 2-quater prevedeva altresì che fosse garantita agli operatori la possibilità di acquisire i servizi accessori da imprese diverse dall'incumbent, purché di comprovata esperienza ed operanti, sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in regime di concorrenza. In particolare, tali disposizioni venivano collegate con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 201 del 2011, che impone l'abrogazione di alcune restrizioni alla libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche quale, tra gli altri, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. Nel corso dell'esame al Senato, la disposizione è stata modificata sostanzialmente nel senso di attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto delle procedure previste della disciplina comunitaria in materia, le misure idonee ad assicurare ciò che nel testo approvato dalla Camera veniva realizzato con disposizioni immediatamente precettive, prevedendosi altresì l'obbligo di garantire la sicurezza della rete.
Infine, ritengo opportuno segnalare che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato soppresso dall'elenco delle abrogazioni di cui alla tabella A richiamata dall'articolo 62 del presente provvedimento, quella introdotta dalla Camera, al numero 263), che abrogava il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che prevede, tra l'altro, la possibilità di reintegrare, a fronte di situazioni emergenziali, il Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, in misura non superiore a cinque centesimi al litro. A questo riguardo, ricorda che la Commissione Bilancio della Camera, nel proprio parere sul decreto-legge in esame, aveva posto una condizione volta alla soppressione della citata abrogazione e aveva rilevato che quest'ultima non potesse essere consentita, in quanto, da un lato, avrebbe fatto venire meno la fonte di finanziamento del Fondo spese impreviste e, dall'altro, avrebbe potuto non consentire di far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte in tale Fondo, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute per le emergenze, relativamente al pregresso triennio.
In conclusione, nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Carlo MONAI (IdV) ritiene che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 47, comma 2-quater, che affidano all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di dettare regole in materia di offerta disaggregata dei servizi connessi all'utilizzazione del cosiddetto «ultimo miglio», risultino più rispondenti all'esigenza di dotare tali regole della flessibilità richiesta dalla continua evoluzione del progresso tecnologico, che invece mancherebbe nel caso di norme immediatamente precettive. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.