CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani e Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.35.

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Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Informa quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Barbato sarà svolta per prima.

5-06505 Barbato: Questioni relative all'ipotizzata nomina del dottor Alessandro Profumo alla presidenza del gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara turbato ed indignato per il tenore della risposta fornita, la quale non affronta in alcun modo gli scottanti temi affrontati dall'interrogazione, in cui si evidenzia come il dottor Alessandro Profumo abbia lasciato, nel settembre 2010, percependo una scandalosa liquidazione di circa 40 milioni di euro, il gruppo Unicredit, impegnandosi a non svolgere, per il periodo di un anno, attività per aziende operanti nel settore finanziario. A pochi mesi dalla scadenza del citato periodo, lo stesso Profumo è ora in predicato di assumere la carica di Presidente del Gruppo del Monte dei Paschi di Siena, trovando in tal modo una nuova collocazione, non certo per motivazioni meritocratiche, ma per logiche spartitorie, a conclusione di una lunga faida interna all'interno del Partito democratico, che, come è noto, incide fortemente sulle vicende interne del gruppo MPS. Rileva inoltre come la predetta nomina sollevi notevoli perplessità anche in quanto lo stesso dirigente risulta coinvolto, nella sua precedente carica, nell'inchiesta svolta dalla Guardia di finanza, denominata «Brontos», nel corso della quale sono stante contestati ai principali gruppi creditizi nazionali gravi fenomeni di evasione ed elusione fiscale.
Sottolinea quindi come l'assoluta inerzia del Governo in materia testimoni ulteriormente di come il Governo e la sua maggioranza siano chiaramente succubi delle volontà dei banchieri e dei poteri forti, e siano inclini a premiare gli evasori fiscali, sottoponendo invece i cittadini italiani onesti a vere e proprie forme di tortura, attraverso l'incremento della pressione fiscale e lo smantellamento, attraverso la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, dei meccanismi di tutela nei confronti di questi ultimi.
Si dichiara pertanto assolutamente insoddisfatto della risposta, ammonendo l'Esecutivo circa il fatto che le innumerevoli scelte sbagliate compiute in questi mesi stanno esasperando sempre più gli italiani, precostituendo le condizioni per una vera e propria guerra civile.

5-06500 Cera e Ciccanti: Procedure per la nomina di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale è stata presentata affinché il Governo chiarisca le ragioni che hanno indotto l'Agenzia delle entrate a conferire numerosi incarichi dirigenziali per la copertura di posti vacanti presso alcuni uffici regionali, senza indire procedure concorsuali, né procedendo allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi in precedenza effettuati, con provvedimenti che hanno determinato un giustificato risentimento nell'ambito degli stessi dipendenti dell'Agenzia.
Osserva, quindi, come l'illegittimità dei predetti provvedimenti adottati dal direttore dell'Agenzia - palesemente in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, il quale dispone, al primo comma, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità

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dell'amministrazione e, al terzo comma, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso -, oltre ad essere già stata accertata da alcune pronunce di organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sia confermata dal fatto che l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, all'esame del Senato, contiene una disposizione volta a sanare gli incarichi dirigenziali già affidati dall'Agenzia, di cui non vi sarebbe stato bisogno, evidentemente, se l'attribuzione di tali incarichi fosse avvenuta nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia del tutto insoddisfatto della risposta, in quanto, pur essendo vero che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di adottare provvedimenti di scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, trattandosi di atti discrezionali, l'Agenzia delle entrate ha adottato provvedimenti caratterizzati da un livello di discrezionalità di gran lunga superiore a quello connesso all'esercizio della facoltà di scorrimento, incorrendo nella lampante contraddizione di negare, da un lato, l'assegnazione agli incarichi dirigenziali a coloro che erano risultati idonei nei precedenti concorsi e di concederla, dall'altro, a soggetti che non avevano conseguito alcuna idoneità.
Auspica, quindi, che il Parlamento non consenta l'approvazione di disposizioni ad personas, quale quella recata dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, la quale aggirerebbe, sostanzialmente, le pronunce giurisdizionali già intervenute sulla vicenda e infliggerebbe un grave vulnus al nostro ordinamento.

5-06501 Causi e Fluvi: Iniziative per chiarire la natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per lo sforzo compiuto al fine di dare una risposta soddisfacente agli interroganti, rilevando, tuttavia, come rimanga aperta la questione principale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, dal momento che non è stato chiarito in quali modi si possa, da un lato, chiarire in maniera definitiva la natura della tariffa e, dall'altro, evitare che le società o i comuni che svolgono i servizi di raccolta dei rifiuti, i quali hanno incassato la predetta tariffa, si trovino a dover far fronte da soli agli ingenti costi collegati al contenzioso promosso dai milioni di utenti che hanno diritto al rimborso delle somme riscosse a titolo di IVA. Ritiene quindi necessario continuare ad approfondire tale tema, al fine di dare soluzione al conflitto tra cittadini ed enti locali ancora vivo in merito sul territorio.
Coglie quindi l'occasione per commentare alcune affermazioni fatte in occasione dello svolgimento dell'interrogazione n. 5-06505 dal deputato Barbato, a prima firma del medesimo deputato. A tale riguardo, senza entrare nel merito delle questioni specifiche affrontate dall'atto di sindacato ispettivo, evidenzia come le banche italiane siano ormai tutte private, risultino in larga parte quotate in borsa e siano sottoposte alle regole di trasparenza e vigilanza previste dall'ordinamento, e come pertanto le responsabilità delle scelte in materia di nomine facciano capo gli azionisti delle stesse banche. In tale contesto, pur considerando legittime tutte le opinione circa le ripercussioni che le scelte aziendali possano avere sotto il profilo economico, ritiene impropria e demagogica ogni ulteriore considerazione in merito.

5-06502 Soglia e Ventucci: Regime IVA delle forniture effettuate per il rifornimento di navi utilizzate per la prestazione di servizi di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

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Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA) ringrazia il Sottosegretario per la fedele ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di regime IVA delle forniture destinate alle navi utilizzate per collegamenti marittimi, rilevando tuttavia come la risposta non risolva la problematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) con riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione, rileva come gli atti di sindacato ispettivo contengano spesso, anche implicitamente, come nel caso di specie, l'invito al Governo ad intervenire presso i nostri rappresentanti a Bruxelles, affinché determinate questioni siano risolte senza danneggiare gli operatori del nostro Paese, e tenendo conto anche della particolare conformazione geografica dell'Italia, nel quale, a differenza di molti altri Paesi dell'Unione europea, i collegamenti marittimi con le isole assumono una notevole importanza.
In particolare, ritiene necessario affrancarsi dall'idea che gli organi comunitari siano l'unico centro direzionale dell'Unione europea, la quale, come dimostra l'esperienza, può indurre i Paesi che si dimostrano molto solerti nel dare attuazione alle normative comunitarie, come il nostro, a introdurre nei propri ordinamenti disposizioni a volte incongrue o non ben ponderate.

5-06503 Savino: Unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquacoltura.

Elvira SAVINO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Elvira SAVINO (PdL) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, la quale dà atto dell'esistenza di una disparità di trattamento, come denunciato nell'atto di sindacato ispettivo, tra le cooperative di pescatori e le altre imprese operanti nel settore della pesca, in merito al canone demaniale applicabile alle concessioni di specchi acquei demaniali, che è molto più elevato per le imprese non aventi natura cooperativa.
Rileva, quindi, come l'eliminazione di tale disparità sia necessaria per evitare l'avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, atteso che l'articolo 40, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che la politica comune dell'agricoltura e della pesca deve escludere ogni discriminazione tra produttori, mentre l'articolo 107 del medesimo Trattato dichiara incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Auspica, pertanto, che il Governo assuma ogni iniziativa, eventualmente anche di tipo legislativo, volta all'eliminazione della predetta discriminazione.

5-06504 Fugatti: Proroga del termine per la presentazione della comunicazione relativa ai beni in godimento ai soci e decorrenza delle modifiche normative in tema delle comunicazioni rilevanti ai fini IVA.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Gianluca FORCOLIN (LNP) nel prendere atto della risposta fornita dal Sottosegretario in merito alle recenti disposizioni in materia di beni dell'impresa concessi in godimento ai soci, e della proroga al 15 dicembre 2012 del termine per la presentazione all'Agenzia delle entrate

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della relativa comunicazione, sottolinea la necessità di disporre una proroga anche del termine previsto per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta, poste in essere fino al 31 dicembre 2011, rilevando come la sovrapposizione della scadenza del 30 aprile 2012 con gli adempimenti connessi alla chiusura dei bilanci delle società renderebbe estremamente difficoltoso l'adempimento del predetto obbligo di comunicazione da parte dei contribuenti e dei professionisti, essendo necessario, a tal fine, estrapolare dalle contabilità aziendali, singolarmente, tutte le fatture relative ad operazioni di importo non superiore alla predetta soglia di 3.000 euro.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977.
C. 5018 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5018, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.
Passando ad esaminare il contenuto del Protocollo, l'articolo I sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del vigente testo della Convenzione tra Italia e Singapore per evitare le doppie imposizioni, ratificato dall'Italia con la legge n. 575 del 1978.
La modifica ha lo scopo di attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che nel nuovo testo saranno, per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP, che non era compresa nella convenzione), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, al duplice scopo di fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani, sia dell'Italia sia di Singapore, sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione dell'autorità italiana competente, che è ora il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo III aggiorna il dettato dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 5 della Convenzione, prevedendo un'estensione da sei (come originariamente previsto) a dodici mesi del tempo necessario per acquisire il requisito di «stabile organizzazione» relativamente ai cantieri di costruzione, montaggio o installazione, in conformità agli standard dell'OCSE.
L'articolo IV introducendo nell'articolo 22 della Convenzione originaria un nuovo paragrafo 5, relativamente alla metodologia per evitare le doppie imposizioni, eliminando il meccanismo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo, che riconosce ai soggetti fiscalmente residenti in uno Stato il

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credito d'imposta anche per imposte non pagate nell'altro Stato relativamente a canoni, dividendi e interessi (cosiddette matching credit), in misura non superiore al 10 percento, per i dividendi, al 12,5 per cento, per gli interessi, e al 15 per cento, per i canoni.
La disposizione, stabilisce che tale eliminazione avrà effetto per ciascun periodo d'imposta che inizia dopo un anno dalla data di entrata in vigore del Protocollo.
Inoltre si sostituisce il paragrafo 2 del predetto articolo 22, relativo al trattamento dei soggetti residenti in Italia che posseggano elementi di reddito anche a Singapore, apportandovi alcune correzioni, tra le quali la precisazione che l'imposta pagata a Singapore per la quale spetta la detrazione dall'imposta pagata in Italia è solo l'ammontare pro rata corrispondente alla quota di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
L'articolo V sostituisce integralmente l'articolo 25 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima.
La novità principali della nuova formulazione, che mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, sono contenute nei nuovi paragrafi 4 e 5.
Il primo prevede che lo Stato contraente oggetto di una richiesta di informazioni utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e specifica che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni.
Inoltre il nuovo paragrafo 5 riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
La relazione tecnica evidenzia come tale modifica possa verosimilmente agevolare l'uscita di Singapore dalle «Black List» italiane (cioè nell'elenco degli Stati che non assicurano un adeguato scambio di informazioni in campo tributario), nelle quali è attualmente collocata, nonché un suo futuro collocamento nelle costituende «White List», eliminando il vigente obbligo di interpello da parte dei soggetti imprenditoriali italiane che svolgono attività nel territorio singaporiano.
L'articolo VI disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, prevista alla conclusione dello scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
L'articolo VII precisa che il Protocollo costituisce parte integrante della Convenzione e resta in vigore per tutto il periodo di vigenza della medesima.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) esprime una valutazione positiva sul contenuto del provvedimento, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,

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l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Al riguardo ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato, in sede consultiva, le precedenti versioni del testo unificato delle proposte di legge, esprimendo, nella seduta del 10 novembre 2009, parere favorevole con condizione, ed esprimendo parere favorevole nella seduta del 4 maggio 2010.
Rileva quindi come il contenuto del provvedimento risulti ridotto sia rispetto all'originaria versione del testo sia alla successiva versione dello stesso, entrambe già esaminate dalla Commissione.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, è stato eliminato l'articolo, numerato come articolo 10, che disciplinava lo svolgimento di libera professione intramuraria da parte degli operatori sanitari non medici, rispetto al quale la Commissione, nel parere espresso il 10 novembre 2009, aveva formulato una condizione volta a specificare che i redditi derivanti dallo svolgimento di tali attività libero professionali fossero qualificati, a fini tributari, come assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Passando a sintetizzare il testo trasmesso dalla Commissione Affari sociali, l'articolo 1 stabilisce i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, rinviando ai princìpi di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché prevedendo che il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS), nonché delle aziende ospedaliero-universitarie, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione delle aziende sanitarie previsto dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502.
In tale ambito si prevede che il governo delle attività cliniche deve garantire un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni nelle funzioni programmatorie, nonché il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di rappresentanza del terzo settore.
L'articolo 2 stabilisce il principio che le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, dei medici e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.
L'articolo 3 prevede che le regioni istituiscano, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione, individuandone la composizione, in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente, disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.
La disposizione specifica che il Collegio di direzione concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza, dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
L'articolo 4 disciplina, al comma 1, requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali delle aziende e degli enti del

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Servizio sanitario regionale, stabilendo chele regioni provvedono alla nomina garantendo adeguate misure di pubblicità dei bandi, delle nomine e dei curricula e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, il possesso da parte degli aspiranti stessi di un diploma di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie e settennale negli altri settori, nonché del requisito dell'età anagrafica non superiore a 65 anni.
Il comma 2 stabilisce che le regioni provvedano alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'ottimizzazione e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
L'articolo 5 stabilisce invece i principi che le regioni devono seguire per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Al riguardo si prevede che la selezione viene effettuata da una commissione , la quale, sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dei titoli professionali posseduti, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, seleziona da uno a tre candidati, tra i quale il direttore generale individua il candidato da nominare. Per la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria si stabilisce che essa sia effettuata dal Direttore generale su indicazione del Rettore, su proposta del coordinamento interdipartimentale o dell'analogo competente organo dell'Ateneo, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare.
Il comma 2 specifica che l'incarico di direttore di struttura complessa deve essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi, sulla base del lavoro svolto, nonché dei criteri di valutazione indicati dall'articolo 6 della legge.
In tale contesto il comma 3 disciplina l'incarico di responsabile di struttura semplice, che è attribuito dal direttore generale a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. La norma specifica che gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dell'oggetto, degli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché del trattamento economico.
Il comma 4 esclude la possibilità di avvalersi di contratti a tempo determinato per le finalità dell'articolo.
L'articolo 6 disciplina le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari, demandando alle regioni il compito di definire le relative modalità, sulla base di linee guida elaborate nel rispetto della normativa contrattuale e approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
In tale ambito si specifica che gli strumenti per la valutazione dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento devono rilevare la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, nonché gli indici di soddisfazione degli utenti e valutare le strategie adottate per il contenimento dei costi. La norma indica inoltre che l'esito positivo della valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico almeno di pari rilievo.
L'articolo 7 indica i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie.
L'articolo 8, comma 1, innova la disciplina relativa al limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari, prevedendo che essa sia stabilita al

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compimento del sessantasettesimo anno di età, salva la possibilità di prorogarla, a domanda dell'interessato e sentito il Collegio di direzione dell'Azienda sanitaria, al compimento del settantesimo anno di età.
La disposizione specifica, al comma 2, che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fermo restando che essi, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Tali norme si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 9 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie.
In tale ambito il comma 3 consente alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliero-universitarie e agli IRCCS di costituire organismi o enti no-profit, per la raccolta di fondi atti all'acquisizione di tecnologie sanitarie ritenute di interesse strategico per lo sviluppo della risposta sanitaria aziendale.
L'articolo 10 prevede che le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti internet delle aziende, mentre l'articolo 11 fa salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono all'attuazione della legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
In merito al contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato trasmesso rileva come esso non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.