CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 marzo 2012
630.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.40.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Testo unificato C. 2618 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola DE MICHELI (PD), relatore, ricorda che il testo unificato in esame reca norme in materia di sostegno alla maternità e la delega al Governo per l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio e che il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di concorsi pubblici e formazione per lavoratrici in maternità, osserva che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di prevedere un'ulteriore sessione dei concorsi appare suscettibile di determinare oneri a carico dell'amministrazione medesima, con particolare riferimento

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ai compensi e ai rimborsi da corrispondere ai membri delle commissioni esaminatrici. Sul punto appare opportuno, pertanto, acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, in materia di sostituzione dei lavoratori in congedo, osserva che, tenuto conto che la norma estende i periodi nei quali è possibile affiancare i lavoratori temporanei e i titolari rientranti dal congedo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari per le pubbliche amministrazioni responsabili dei predetti contratti.
Con riferimento all'articolo 2, comma 2, in materia di estensione al padre lavoratore del diritto di astenersi dal lavoro, rileva che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la disposizione comporti una maggiore spesa, non considerata dalla normativa vigente e, di conseguenza, non scontata nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 2, commi da 3 a 6, recente delega al Governo per l'istituzione del congedo di paternità obbligatorio, osserva che le norme appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento all'indennità da corrispondere al lavoratore in congedo di paternità, a carico dell'ente previdenziale di appartenenza, e alla correlata contribuzione figurativa (a carico del medesimo ente). Appare pertanto necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti derivanti dalla norme, nonché i parametri e le ipotesi utilizzati per le stime di spesa. Rileva inoltre che, tra i principi e i criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, non si rinvengono interventi di carattere compensativo volti ad assicurare, ai sensi del comma 5, risparmi da utilizzare per fare fronte ai predetti effetti di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone che qualora dal decreto legislativo di cui al comma 3 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il Governo è autorizzato a utilizzare parzialmente le risorse di cui all'articolo 21 della legge n. 53 del 2000. Al riguardo, osserva che la disposizione, da un lato, prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, dall'altro, individua una copertura finanziaria suppletiva, attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 21 della n. 53 del 2000. Appare opportuno, pertanto, verificare se la delega prevista dal comma 3, in materia di congedo di paternità obbligatorio, si riferisca a una materia di tale complessità da impedire che si proceda già in sede di conferimento della delega alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla stessa e alla loro eventuale copertura finanziaria. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, infatti, la quantificazione degli oneri derivanti da una delega legislativa deve essere effettuata in sede di conferimento della delega, salvo che ciò non sia possibile in ragione della complessità della materia trattata. In tale ultimo caso, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti, che sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ritiene, quindi, che potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare il comma in esame prevedendo l'esplicito richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e specificando che il decreto legislativo dal quale derivano nuovi o maggiori oneri sarà emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Con riferimento alla possibilità indicata dalla norma di utilizzare le risorse di cui all'articolo 21 della legge n. 53 del 2000, ricorda che le stesse sono iscritte in alcuni capitoli riferiti a spese di natura non rimodulabile dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, trattandosi, sia di oneri inderogabili che di spese obbligatorie, la loro riduzione sembrerebbe possibile solo in presenza di una modifica della normativa sostanziale sulla base della quale le spese in questione sono state iscritte in bilancio. Con riferimento

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all'articolo 3, recante disposizioni in materia di congedo parentale, rileva che, pur considerando che rimangono fermi i limiti temporali attualmente previsti per la durata del congedo parentale, appare necessario acquisire una valutazione del Governo sul possibile impatto organizzativo della norma e sugli eventuali effetti finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento all'articolo 4, recante disposizioni in materia di divieto di licenziamento, osserva che le modifiche introdotte con la norma in esame attengono all'ambito applicativo della disciplina in materia di divieti di licenziamento e di sospensione nei casi di adozioni e di affidamenti, dalla quale non sembrano derivare effetti finanziari. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che al fine di valutare gli effetti finanziari del provvedimento si renda necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame entro un termine di venti giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), relatore, con riferimento alla necessità, per i soggetti interessati, di dotarsi, a regime, delle attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle nuove attività di «meccatronica», ritiene che andrebbe chiarito se gli investimenti richiesti, configurabili come obbligatori, possano dare luogo a un incremento degli oneri deducibili con possibili effetti per la finanza pubblica. Giudica inoltre opportuno acquisire chiarimenti circa le implicazioni di carattere amministrativo, con eventuali riflessi finanziari, che possono derivare dalla necessità di adeguare la documentazione di carattere autorizzatorio, quali denunce di inizio di attività, iscrizioni negli albi delle imprese artigiane e nei registri delle imprese, alle nuove modalità di esercizio delle attività di autoriparazione previste dal testo in esame. Rileva, infatti, come non sia chiaro se le modifiche in esame richiedano l'apertura di nuove procedure autorizzatorie, con un possibile impatto amministrativo sugli enti pubblici titolari di competenze in materia di autorizzazione e di controllo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti e chiede, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi.
Testo unificato C. 4116 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

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Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che, sulla base degli elementi disponibili, sarebbe possibili all'espressione di un parere sul provvedimento, recante condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva come, data la delicatezza dell'argomento oggetto del provvedimento e in considerazione delle numerose richieste di assunzioni di candidati risultati idonei in pubblici concorsi, occorrerebbe un supplemento di riflessione anche con la Commissione di merito per valutare la possibilità di fornire una risposta complessiva alla questione. Chiede quindi un breve rinvio al fine di poter prendere gli opportuni contatti con il relatore in Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.25.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO deposita agli atti della Commissione una nota recante alcuni chiarimenti rispetto alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 953 e abb., recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui all'articolo 11 e il Consiglio dell'autonomia di cui all'articolo 3 sostituiscono, rispettivamente, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Consiglio d'istituto e al loro funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
è necessario che venga espressamente previsto che per la partecipazione al Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche di cui all'articolo 11 non saranno corrisposti emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi spese
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai componenti del Nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
individuare espressamente un organo deputato allo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalle istituzioni scolastiche;
precisare in modo univoco quali siano gli organismi istituzionalmente competenti per i controlli previsti dall'articolo

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3, commi 5 e 6, chiarendo la portata della norma transitoria contenuta nell'articolo 13, al fine di non determinare incertezze interpretative in sede di applicazione delle medesime disposizioni.»

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.
Atto n. 445.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giulio CALVISI (PD), relatore, rileva che il provvedimento prevede l'attuazione della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi; l'articolo 18 della legge comunitaria 2010 ha delegato il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. La relazione tecnica esclude che dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Passa quindi all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Con riferimento agli articoli da 1 a 13, evidenzia come le norme dispongano in materia di responsabilità degli armatori per i crediti marittimi, introducendo l'obbligatorietà di una copertura assicurativa da parte degli armatori o di qualsiasi altro soggetto responsabile della conduzione della nave. Al riguardo osserva che, in materia di controllo, l'articolo 11 del testo in esame richiama la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 53 del 2011. Poiché tale decreto legislativo già prevede sia un obbligo di verifica della certificazione assicurativa delle navi sia un meccanismo di finanziamento delle spese per i controlli e le ispezioni, ritiene che andrebbe chiarito se tale meccanismo tariffario abbia effettivamente corrisposto, in fase di prima applicazione, all'esigenza di fornire integrale copertura, anche dal punto di vista temporale, alle spese per ispezioni e controlli e possa essere utilizzato anche per l'esecuzione degli interventi in esame senza che si determini un impatto negativo in termini organizzativi o finanziari. Inoltre, reputa che andrebbe chiarito su quali soggetti graveranno le eventuali spese connesse ai provvedimenti di espulsione, che non sembrerebbero disciplinati dal decreto legislativo n. 53 del 2011, mentre sono espressamente previsti dall'articolo 11 in esame. Osserva infine che, secondo la relazione tecnica, attualmente le quote di partecipazione dello Stato in società di navigazione hanno una consistenza limitata, tale da non indurre a considerare lo Stato come un armatore e, in quanto tale, obbligato all'assicurazione sulla responsabilità sui crediti marittimi. Al fine di escludere effetti onerosi non previsti, considera necessario che si chiarisca se tale valutazione di irrilevanza possa essere estesa agli altri soggetti, compresi nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti pubblici, che detengono partecipazioni

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in società di navigazione. Reputa necessario infine escludere eventuali implicazioni per le finanze pubbliche derivanti da fattispecie escluse dalla copertura assicurativa ai sensi della disciplina in esame, per le quali potrebbero rendersi necessari interventi di emergenza e/o di ripristino da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur ritenendo che il provvedimento non presenti profili finanziari problematici, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore. Chiede, quindi, di rinviare il seguito del suo esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, tenendo conto delle evoluzioni del dibattito in corso presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, illustra una nuova proposta di parere del seguente tenore:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425);
considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;
rilevato che:
l'articolo 1-bis, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro possibile esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
le disposizioni dell'articolo 1-ter contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti di carattere finanziario;
è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l'attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione;
al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;

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è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;
segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
ART. 1-bis. - (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica) - 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.
2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
ART. 1-ter. - (Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale) - 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.
4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990,

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n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.
5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni;
all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: sono definite le modalità di aggiungere le seguenti: attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione, e.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.
all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
ART. 11-bis - (Disposizioni finanziarie) - 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis e 1-ter del presente decreto.
3. La legge di stabilità provvede alla eventuale compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.
4. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.
all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

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Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trasferimento delle risorse umane aggiungere la seguente: , strumentali».

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che nuova formulazione della proposta di parere presentata dal relatore non sembra risolvere in modo adeguato alcuni dei profili problematici del provvedimento. In particolare, segnala come anche nell'ultima formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si fa riferimento, all'articolo 1, comma 2, all'intervento di una legge regionale per il conferimento di ulteriori funzioni amministrative a Roma capitale, mentre la legge n. 42 del 2009 non prevedeva in alcun modo l'intervento del legislatore regionale. Osserva, inoltre, che dovrebbe esserci un'affermazione più esplicita dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto richiesto dall'articolo 28, comma 4, della legge delega. Ritiene, invece, positivo l'inserimento nella proposta di parere di un meccanismo di chiusura nella disciplina relativa alla definizione della misura e delle modalità del concorso di Roma capitale agli obiettivi di finanza pubblica, per far fronte ad un eventuale mancato accordo tra Roma capitale e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Roberto SIMONETTI (LNP) pur rilevando la sussistenza della generale clausola di invarianza prevista dall'articolo 12, comma 4, del provvedimento in esame, osserva come, nel caso in cui venisse accolta la proposta di parere formulata dal relatore, sarebbero inseriti nel testo del provvedimento elementi che esulano dalla diretta competenza della Commissione, che dovrebbe invece concentrarsi solo sui profili finanziari. Osserva come paradossalmente talune delle disposizioni che si intenderebbe introdurre attraverso le condizioni formulate dal relatore sembrerebbero recare maggiori oneri per la finanza pubblica, come l'inserimento delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, in materia di programmazione di interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale, tra quelle per le quali è possibile derogare al patto di stabilità, aggiungendo che una simile scelta dovrebbe comunque essere rimessa all'apprezzamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Stigmatizza inoltre la scelta di affidare la copertura dei maggiori oneri recati dalle modifiche che si intenderebbe introdurre allo schema di decreto legislativo alla legge di stabilità. Evidenzia inoltre come la deroga all'ordinario regime relativo alle modalità di erogazione delle risorse per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui al comma 4 dell'articolo 11-bis, riprodurrebbe un emendamento presentato dal senatore Stradiotto, sul quale non si è ancora pronunciata la Commissione per l'attuazione sul federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come nelle procedure di attuazione della legge n. 42 del 2009 siano inevitabili sovrapposizioni, anche temporali, tra i lavori delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e quelli della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di concordare con le considerazioni dell'onorevole Simonetti e sollecita un'ulteriore riflessione sulla proposta di parere, anche in considerazione della circostanza che allo stato non è ancora certo l'andamento dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e non è possibile avere certezza in ordine al contenuto della proposta di parere che verrà approvata in quella sede. Invita, pertanto, a non fare il passo più lungo della gamba e a riconsiderare con attenzione anche le implicazioni finanziarie dell'articolo 11-bis che la nuova formulazione della proposta di parere intende introdurre, osservando che il rinvio alla legge di stabilità per la eventuale compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto rischia di introdurre un elemento

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di eccessiva flessibilità, che potrebbe portare ad un sensibile incremento degli oneri per la finanza pubblica, non sempre strettamente riferibili a funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.

Marco CAUSI (PD) osserva che la proposta di parere formulata dall'onorevole Commercio è assolutamente in linea con il lavoro che si sta conducendo presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed in particolare in seno al tavolo tecnico che vede rappresentate tutti i gruppi e il Governo. Rappresenta che, in riferimento alla parte finanziaria, il lavoro può considerarsi concluso.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sia quantomeno singolare che la Commissione bilancio sia in grado di prevedere quali saranno le decisioni assunte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e reputa, pertanto, opportuno che non si proceda all'espressione di un parere in questa seduta, anche in considerazione delle criticità che la nuova formulazione del parere proposto dal relatore presenta sotto il profilo finanziario. Nel ribadire che i lavori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale non sono ancora conclusi, chiede al rappresentante del Governo se ritenga sostenibile sul piano finanziario la proposta di parere presentata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come si ripropongano problemi di metodo già riscontrati in relazione all'esame degli altri schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 42 del 2009.

Bruno TABACCI (Misto-ApI) rileva come sarebbe preferibile avere un quadro definitivo dei lavori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Osserva come la ragione per la quale si giustifica la previsione di una condizione particolare per Roma capitale risiede essenzialmente nella necessità di tutelare interessi di carattere nazionale non limitati al solo comune di Roma. Ritiene che analoghi interessi riguarderebbero ad esempio l'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, che deriva da precisi impegni anche di carattere internazionale dell'Italia. Osserva quindi che se il criterio ispiratore dovrebbe essere quello di consentire lo svolgimento delle funzioni peculiari di Roma capitale nell'interesse generale del Paese, lo schema di decreto in esame e le modifiche proposte sembrano andare invece nella direzione di consentire la crescita della spesa corrente, mentre mancherebbe una politica di investimenti infrastrutturali. Propone quindi di meglio raccordare il lavoro della Commissione con quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, pur comprendendo le osservazioni emerse nel corso del dibattito e le difficoltà procedurali derivanti dall'intreccio delle competenze delle Commissioni bilancio di Camera e Senato e della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, osserva come lo schema in esame sia strettamente correlato all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che, dopo la riforma del 2001, riconosce Roma come capitale della Repubblica ed affida alla legge dello Stato il compito di disciplinarne l'ordinamento. Rileva come, in questo contesto, il Governo abbia inteso individuare alcuni presidi procedurali volti a garantire che dallo schema di decreto in esame non derivino effetti negativi per la finanza pubblica nell'ambito di una procedura «pattizia», che ha visto uno stretto raccordo con il lavoro svolto dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Assicura, quindi, che, pur essendosi in presenza di deroghe alle procedure ordinarie, giustificate dal ruolo riconosciuto alla città di Roma dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, le previsioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore non presentano profili finanziari problematici. Dichiara, pertanto, di concordare

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con tale ultima proposta di parere, rimettendosi alle valutazioni della Commissione in ordine alla decisione sui tempi di espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come, anche in relazione all'intervento dell'onorevole Simonetti, permangano perplessità sull'opportunità di prevedere una copertura, che sembra voler anche intervenire ex post, attraverso la legge annuale di stabilità, come proposto dal relatore all'articolo 11-bis, comma 2-bis. In particolare evidenzia come sarebbe comunque opportuna la fissazione di un limite preciso oltre il quale la spesa non può comunque aumentare, per evitare una eccessiva dilatazione della medesima.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) propone di rinviare di 24 ore l'espressione del parere per svolgere gli opportuni approfondimenti sulle questioni emerse nel corso del dibattito. In particolare chiede al relatore di approfondire le questioni sollevate dall'onorevole Tabacci e dal presidente Giorgetti, con riferimento all'opportunità di coprire le maggiori spese attraverso un rinvio alla legge di stabilità.

Roberto SIMONETTI (LNP) si dichiara colpito da quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, che ha fatto riferimento ad un sistema «pattizio» di elaborazione della proposta di parere che non trova riscontro nelle procedure seguite per l'esame dei precedenti schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009. Quanto al contenuto della proposta di parere, oltre ad esprimere dubbi sulla sua conformità all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, osserva che le disposizioni dell'articolo 11-bis, comma 4, relative all'erogazione a Roma capitale delle risorse destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio rappresentano una sostanziale violazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e del principio di autonomia finanziaria delle Regioni.

Marco CAUSI (PD) osserva come lo schema di decreto legislativo in esame abbia avuto un percorso sostanzialmente analogo a quello degli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 2009. Ribadisce come il tavolo tecnico abbia visto la fattiva partecipazione di tutti i gruppi e come il parere proposto dal relatore rispecchi i risultati di tale lavoro. Con riferimento alla scelta tra lo strumento della legge regionale e quello della legge statale per la regolamentazione dell'ordinamento di Roma capitale, fa presente che si è raggiunto un delicato punto di equilibrio che tiene conto della posizione iniziale del Governo che intendeva devolvere al solo legislatore regionale la materia e quella maggioritaria in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che, anche alla luce dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione rivendicava alla sola legge statale la competenza della disciplina dell'ordinamento di Roma capitale.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, preso atto dell'esito del dibattito, reputa opportuno un ulteriore approfondimento in ordine alla proposta di parere da lui illustrata.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani, in tempo utile a consentire l'espressione del parere prima della conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La seduta termina alle 10.25.