CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Doris LO MORO. - Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Esame C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, relatore, in via preliminare, illustra brevemente i contenuti del decreto legge all'esame, che interviene sulla disciplina della così detta golden share, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. In tale contesto, il decreto legge innova profondamente l'assetto normativo previgente, che disciplinava l'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici; il provvedimento in esame invece non subordina più l'esercizio dei poteri speciali alla partecipazione azionaria pubblica, ma ad un requisito di natura oggettiva, rappresentato dai settori e dalle attività di intervento degli operatori economici. Da ciò deriva che i poteri speciali possono essere esercitati sulle società, sia pubbliche che private, operanti negli ambiti indicati nel provvedimento (difesa e sicurezza nazionale, nonché nei settori definiti dal provvedimento di rilevanza strategica).
In proposito, ricorda altresì come la normativa italiana sulla golden share sia stata oggetto di ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10

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giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali. Fa quindi presente che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea contro l'Italia. Tale ricorso non risulta però ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte. A tali esigenze risponde quindi il decreto-legge all'esame.
Venendo quindi ad illustrare alcuni aspetti che più direttamente investono la competenza del Comitato, fa presente che il provvedimento si connota per l'introduzione di due discipline parallele in materia di esercizio dei poteri speciali - distinte ma per moltissimi versi analoghe - rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, cui conseguono evidenti problemi di simmetria tra le due discipline.
Si sofferma quindi sulla questione, della quale si dà diffusamente conto nella proposta di parere che intende presentare, che concerne l'uso delle fonti del diritto e la corretta individuazione degli ambiti di competenza dei diversi strumenti normativi.
La problematica si pone, infatti, in ragione del fatto che il decreto legge prevede l'adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali appaiono riconducibili, in relazione alle funzioni ad essi assegnate ed alle rispettive procedure di adozione, a tre diverse tipologie. Alla prima tipologia devono essere ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri deputati all'individuazione delle attività di rilevanza strategica; alla seconda tipologia vanno invece ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui si prevede l'adozione al fine di esercitare i poteri speciali, mentre alla terza tipologia sono ascrivibili i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai quali è demandata la definizione delle disposizioni attuative degli articoli 1 e 2 del decreto legge. In relazione a tali decreti, rileva che quelli ascrivibili alla seconda tipologia (esercizio dei poteri speciali) sono certamente atti a contenuto politico: la forma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è dunque certamente coerente con il contenuto dell'atto; altrettanto non può invece dirsi in relazione ai decreti riconducibili alla prima ed alla terza categoria, i quali si presentano come atti a contenuto normativo. In questi due casi, dunque, lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conseguentemente appropriato, dovendosi riconoscere a tali atti, invece, la natura di fonte secondaria del diritto. In luogo del suddetto strumento dovrebbe essere dunque correttamente prevista l'adozione di regolamenti di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Dà quindi conto di taluni difetti di coordinamento interno al testo nonché di alcune carenze nella formulazione. A tale ultimo proposito, desidera in particolare segnalare la presenza, all'articolo 2, dell'aggettivo sostantivato «attivi», che, a quanto gli risulta, non ha precedentemente formato oggetto di una definizione a livello legislativo e che sembrerebbe essere una traduzione forse approssimativa dell'inglese asset. La questione, a suo avviso, potrebbe formare oggetto di un a approfondimento presso le Commissioni di merito.
Da ultimo, fa presente che il decreto legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5025 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
il provvedimento reca un contenuto omogeneo, essendo volto a regolare i poteri

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speciali esercitabili dall'Esecutivo in società che operano nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, procedendo contestualmente a coordinare la disciplina introdotta con il previgente quadro normativo;
non appare tuttavia conforme all'esigenza di omogeneità interna di ciascuna partizione del testo, la presenza, all'articolo 3, rubricato Abrogazioni e norme generali e transitorie, della disposizione di cui al comma 1, che integra, invece, la disciplina sostanziale contenuta agli articoli 1, comma 1 e 2, comma 6;
sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
il decreto-legge, nel modificare profondamente la configurazione dei poteri speciali spettanti allo Stato nonché l'individuazione degli stessi soggetti in relazione ai quali tali poteri vengono esercitati (nel quadro normativo previgente l'azionista pubblico esercitava infatti i poteri speciali sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione; il decreto legge disciplina invece l'esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato sulle società operanti negli ambiti della difesa e della sicurezza nazionale, nonché nei settori definiti all'articolo 2 di rilevanza strategica), non sempre procede ad una compiuta abrogazione della normativa incompatibile con la disciplina introdotta; infatti, all'articolo 3, mentre il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, i commi 3 e 4 del medesimo articolo 2 dispongono la cessazione dell'efficacia di altre disposizioni, le quali, conseguentemente, non vengono formalmente abrogate; inoltre, l'articolo 3 non procede ad una completa ricognizione delle norme da abrogare: esso non interviene infatti sugli articoli 3 (possibilità di inserire altre clausole statutarie speciali nello statuto delle società operanti nel settore dei servizi pubblici, delle banche e delle imprese di assicurazione controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici) e 4 (introduzione di una ulteriore clausola, con la quale si stabilisce che l'elezione degli amministratori abbia luogo mediante voto di lista, in connessione con la clausola relativa al limite del possesso azionario) del citato decreto-legge n. 332 del 1994, nonché sulle ulteriori norme contenute nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) volte a completare la disciplina sulla golden share di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, che forma invece oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge in esame; peraltro, anche la formula abrogativa contenuta all'articolo 3, comma 2 (che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1), determina taluni problemi applicativi, non risultando, tra l'altro, chiaro cosa si intenda quando ci si riferisce al «primo dei decreti»: dal tenore letterale della disposizione, infatti, sembrerebbe evincersi che per rendere operativa l'abrogazione sia sufficiente definire le attività di rilevanza strategica in uno solo dei due settori disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 1 (difesa e sicurezza nazionale) e dall'articolo 2 (energia, trasporti e telecomunicazioni);
il provvedimento contiene alcune disposizioni di principio formulate in modo da apparire prive di portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, il comma 3, alinea, menziona, ai fini della valutazione da parte del Governo della minaccia effettiva di grave pregiudizio che giustifica l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il «rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza», mentre, all'articolo 2, il comma 7, alinea, primo periodo, in relazione all'esercizio dei poteri speciali nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, prevede che i suddetti poteri debbano essere «esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori», ancorché il medesimo comma definisca poi i criteri che, per lo stesso fine, il Governo è tenuto a considerare;

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il decreto-legge, agli articoli 1, comma 4, secondo periodo, e 2, comma 4, secondo periodo - laddove dispone che la notifica dell'informativa completa da parte dell'impresa che intenda adottare una delibera o un atto rilevante ai fini dell'esercizio del potere di veto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non determina alcun obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - deroga implicitamente al summenzionato articolo 114;
sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
il decreto-legge, agli articoli 1 e 2 - in materia di poteri speciali, rispettivamente, nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni - prevede l'adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i quali appaiono riconducibili, in relazione alle funzioni ad essi assegnate ed alle rispettive procedure di adozione - a tre diverse tipologie: alla prima tipologia appaiono riconducibili i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, da adottare su proposta dei Ministri di settore e da aggiornare ogni tre anni, volti ad individuare - rispettivamente - «le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale» e «le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»; alla seconda tipologia vanno invece ricondotti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 3 e 6, da adottare «su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri» al fine di esercitare i poteri speciali; alla terza tipologia sono infine riconducibili i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 8, e all'articolo 2, comma 9, da adottare su proposta dei Ministri di settore e, nel caso dell'articolo 2, «sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti», ai quali è demandata la definizione delle disposizioni attuative degli articoli in questione; in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riconducibili alla prima e alla terza tipologia, da un lato, sembrerebbe opportuno evitare che si verifichi una duplicazione ed una successione di adempimenti ai quali sembrerebbe demandata la definizione di una disciplina suscettibile di sovrapposizioni (attuazione delle disposizioni in questione e individuazione delle attività strategiche); dall'altro, si ricorda che, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, demandare ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);
sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
il provvedimento si connota per il ricorso ad una peculiare tecnica normativa - che non agevola né la lettura né la comprensione del testo - consistente nell'introduzione di due distinte ma per moltissimi versi analoghe discipline dei poteri speciali, rispettivamente nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (si vedano l'articolo 1 e l'articolo 3, comma 3) e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (si vedano l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 4), che determina la duplicazione di numerose disposizioni, tra le quali intercorrono lievi differenze, la cui ratio non sempre appare chiara; ad esempio, all'articolo 3, mentre il comma 3 prevede, in materia di difesa e sicurezza nazionale, la cessazione dell'efficacia delle «clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali», il comma 4, in materia di energia, trasporti e telecomunicazioni, dispone la cessazione di efficacia delle «clausole in

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materia di poteri speciali presenti negli statuti societari»;
in relazione alla formulazione del testo, il decreto-legge utilizza talune locuzioni delle quali non appare chiara la portata normativa: ad esempio, all'articolo 1, comma 1, alinea, e al comma 3, lettera a), è presente un riferimento, nell'ambito delle attività strategiche, alle «attività strategiche chiave»; all'articolo 1, il comma 4 prevede, per il caso di violazione delle norme procedurali, la «revoca della relativa autorizzazione», senza che sia precisato a quale autorizzazione ci si intenda riferire, mentre l'articolo 2 si riferisce ai «poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», non risultando chiaro cosa si intenda con l'aggettivo sostantivato «attivi»;
in relazione al coordinamento interno del testo, il decreto legge, all'articolo 3, comma 1 - laddove dispone che l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di «partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1» possa avvenire soltanto a condizioni di reciprocità - da un lato reca una disposizione che dovrebbe essere più opportunamente collocata nell'ambito dei succitati articoli 1 e 2, dei quali integra la disciplina sostanziale e, dall'altro, laddove richiama, ai fini della definizione di «soggetto esterno all'Unione europea», il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), contiene un riferimento interno inesatto, posto che tale ultima disposizione si riferisce invece a «un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati»;
infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), che della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008, che dispone che l'AIR non venga effettuata, tra l'altro, in relazione agli «atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato»;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, commi 1 e 8, e all'articolo 2, commi 1 e 9, sia verificata la congruità delle disposizioni ivi contenute, laddove prevedono l'adozione, in relazione ad entrambi i settori considerati dal decreto legge, sia di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti all'individuazione delle attività strategiche, che di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri cui vengono demandati compiti di attuazione delle norme, anche al fine di evitare che si verifichi una duplicazione ed una successione di adempimenti ai quali sembrerebbe demandata la definizione di una disciplina suscettibile di sovrapposizioni;
siano comunque riformulate le disposizioni contenute ai predetti articoli, nel senso di sostituire, per l'adozione della normativa ivi prevista, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con la previsione di regolamenti di attuazione aventi la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;
per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 2 - che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1 - sia precisato cosa si intenda quando ci si riferisce al «primo dei decreti», chiarendo, in particolare, se, ai fini dell'abrogazione della normativa previgente, si ritenga sufficiente - come recita la lettera del testo - che vengano definite (mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) le attività di rilevanza

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strategica anche in uno solo dei due settori indicati agli articoli 1 e 2; a tal fine si valuti quindi se non sia opportuno subordinare l'operatività dell'abrogazione all'adozione contestuale dei provvedimenti riguardanti i due settori;
per quanto detto in premessa, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si valuti l'inserimento dell'abrogazione, accanto a quella già prevista del citato articolo 2, anche degli articoli 3 e 4 del decreto legge n. 332 del 1994, delle disposizioni contenute ai commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2004, come modificato dal successivo decreto in data 20 maggio 2010;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, si sopprima quanto disposto dal comma 1, inserendo la clausola di reciprocità ivi contenuta per l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di «partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1» nell'ambito dei succitati articoli 1 e 2; in subordine, si proceda quanto meno a sopprimere l'inciso con il quale, ai fini della definizione di «soggetto esterno all'Unione europea», si richiama il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), tenuto conto che tale disposizione si riferisce invece genericamente a «un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati».

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 7, alinea, primo periodo, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere le enunciazioni di principio indicate in premessa;
al fine di coordinare le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2 - che dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, a decorrere dall'entrata in vigore del primo dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 2, comma 1 - con quelle contenute agli articoli 1, comma 8, ultimo periodo, e all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo, che individuano il regime transitorio da applicare nelle more dell'adozione dei decreti recanti attuazione dei suddetti articoli, si dovrebbe esplicitare la sequenza dei due adempimenti (definizione delle attività di rilevanza strategica e attuazione), previsti, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1, da un lato, e all'articolo 1, comma 8 e all'articolo 2, comma 9, dall'altro, specificando, in particolare, che i decreti di individuazione delle attività, da cui discende l'abrogazione della disciplina previgente, debbano necessariamente precedere i decreti di attuazione, nelle more della cui adozione si applica il regime transitorio;
all'articolo 3, commi 3 e 4, si dovrebbe disporre l'abrogazione delle disposizioni normative ivi indicate per le quali si prevede invece la cessazione di efficacia;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 4, che prevede, per il caso di violazione delle norme procedurali, la «revoca della relativa autorizzazione», si dovrebbe precisare a quale autorizzazione ci si intenda riferire;
per quanto detto in premessa, all'articolo 3, si dovrebbe valutare l'opportunità di uniformare la formulazione delle disposizioni contenute ai commi 3 e 4, nella parte in cui si riferiscono alla cessazione di efficacia delle clausole statutarie predisposte in attuazione della previgente normativa in materia di poteri speciali.»

Doris LO MORO, presidente, nel concordare con la proposta di parere formulata

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dal relatore, auspica che le Commissioni di merito - tenuto anche conto che il decreto è all'esame della Camera dei deputati in prima lettura - possano recepire le condizioni ivi contenute. Quanto invece alla questione lessicale, posta dal relatore in relazione all'uso del termine «attivi» del quale non appare chiara la portata normativa, e della quale si dà conto nella sola premessa del parere, si chiede se non sia opportuno renderla oggetto di uno specifico rilievo nella parte dispositiva del parere.

Lino DUILIO, condividendo anch'egli la proposta di parere formulata dal relatore, interviene in relazione alla questione linguistica concernente l'uso del termine «attivi». A suo avviso, infatti, il significato del termine in questione non appare di difficile comprensione, in quanto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 si ricava agevolmente che per «attivi» si intendono le reti e gli impianti ritenuti di rilevanza strategica nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò che invece a suo avviso va rimarcato è la disomogeneità nella formulazione degli articoli 1, che si riferisce alle attività, e 2 che, allo stesso riguardo, usa invece il termine «attivi».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel ringraziare il Comitato per gli approfondimenti condotti e gli spunti di riflessione proposti, si associa alle considerazioni del relatore in merito alla natura non certo semplice, sul piano tecnico, della disciplina all'esame, che riveste al contempo tratti di particolare delicatezza, essendo destinata ad interagire con gli assetti complessivi del sistema economico nazionale. Sono queste le ragioni per cui il Governo non può non condividere l'indicazione di un accurato e meditato approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, al fine di ricercare e individuare ogni possibile soluzione migliorativa del testo, riducendo al minimo i dubbi interpretativi intorno a una disciplina chiamata a dimostrare la propria efficacia regolatoria eminentemente in relazione a fattispecie future. In tale ottica evidenzia come la gran parte dei rilievi prospettati dal relatore gli appaiano condivisibili, anche se - per quanto in particolare concerne l'indicazione volta a ricondurre i previsti decreti del Presidente del Consiglio nell'ambito formale dei regolamenti governativi - segnala l'esigenza di una ulteriore riflessione in merito a tale aspetto, tenendo a mente che il sistema deve poter disporre dei necessari margini di flessibilità.
Venendo poi alla questione lessicale introdotta dagli onorevoli Zaccaria, Lo Moro e Duilio, pur escludendo che le proprie considerazioni possano avere valore dirimente della stessa, fa tuttavia presente che le parole «attivi strategici» non sembrano poter coincidere con la nozione di asset, atteso che quest'ultima prende a riferimento il mero valore economico di una certa attività. Ciò che piuttosto assume rilevanza in questo caso è il legame diretto che viene ad instaurarsi tra una attività o un bene strumentale e gli interessi strategici da tutelare. Ciò che il legislatore con la suddetta definizione normativa ha cercato di inquadrare non è quindi una qualificazione meramente economica ma qualcosa di più complesso. Condivide in ogni caso l'esigenza prospettata dal Comitato di un ulteriore approfondimento nelle sedi di merito.

Roberto ZACCARIA, relatore, replicando al rappresentante del Governo, intende sottolineare come la delicatezza della materia disciplinata dal decreto legge richieda estremo rigore nell'assegnare agli atti di cui si prevede l'adozione un contenuto che sia congruo rispetto alla loro natura. Ad alcuni degli atti in questione è infatti demandato il compito di individuare gli ambiti nei quali lo Stato può esercitare i poteri speciali, finendo di fatto per incidere sulla stessa libertà d'impresa: è quindi importante che la forma propria degli atti a contenuto politico non sia indebitamente estesa anche agli atti di natura secondaria e, quindi, a contenuto normativo. Peraltro, l'unico aggravio procedurale che si determinerebbe ove si

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prevedesse l'adozione di fonti secondarie del diritto in luogo di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarebbe rappresentato dal parere del Consiglio di Stato.
Quanto invece alla questione lessicale sulla quale il Comitato sta dibattendo, ritiene che, anche alla luce delle considerazioni del sottosegretario Polillo, sia sufficiente che la stessa sia prospettata nella sola premessa del parere, fermo restando che l'uso di neologismi nei testi legislativi può dar adito a dubbi interpretativi.
Dopo che Lino DUILIO ha precisato che il termine in questione, inteso come cespite di attività è comunque entrato nel linguaggio comune e che quindi esso, pur non essendo un termine giuridico, ha tuttavia una dimensione sociologica propria, Deodato SCANDEREBECH fa presente come, anche alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, sia condivisibile l'impostazione seguita dal relatore, laddove ha ritenuto di dare conto della questione interpretativa in oggetto nella sola premessa del parere: la complessità del concetto sotteso al termine in questione non avrebbe infatti consentito l'individuazione di un sinonimo da suggerire alle Commissioni di merito.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.25.