CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
S. 3184 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI, relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Rileva che l'articolo 1 reca disposizioni volte alla rateizzazione dei debiti tributari; l'articolo 2 apporta modifiche alla disciplina delle comunicazioni e degli adempimenti formali e l'articolo 3

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pone una deroga al divieto di contante per trasferimenti superiori a mille euro e dispone agevolazioni negli obblighi fiscali per imprese e contribuenti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che reca disposizioni sulla fiscalità locale. Il comma 2, osserva, interviene per consentire anche alle province della regioni a statuto speciale la variazione delle aliquote sull'imposta sulla RCA; il comma 4 elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali. Evidenzia che il comma 5 intende confermare, per i comuni delle autonomie territoriali a statuto differenziato, l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale, con il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, mentre i commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012 e agli enti locali di ottenere un acconto del settanta per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Rileva che il comma 9 rende più stringente la disciplina sanzionatoria per quelle province e quei comuni che, in condizioni strutturalmente deficitarie, non rispettano la vigente normativa sui conseguenti obblighi di copertura dei costi, mentre il comma 10 sopprime anche nei comuni delle autonomie speciali la vigente addizionale all'accisa dell'energia elettrica e mette a carico delle regioni a statuto differenziato il minor gettito che ne deriva. Riferisce che l'articolo 5 reca norme in materia di studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità ed Equitalia. Osserva che l'articolo 6 interviene nella definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale e modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Sottolinea che l'articolo 7 interviene sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; l'articolo 8 reca puntuali misure di contrasto all'evasione fiscale. Rileva che gli articoli 9 e 10 dispongono norme volte al potenziamento dell'accertamento in materia doganale e di giochi; l'articolo 11 reca specifiche modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative; l'articolo 12 regola il contenzioso in materia tributaria e di riscossione. Ravvisa l'esigenza che si preveda, all'articolo 4, comma 3, che il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria sia ridotto in proporzione alle maggiori entrate ottenute dall'IMU. Segnala quindi di aver presentato un apposito emendamento presso la commissione referente sulla questione delle accise relative ai carburanti dei comuni nei cui territori sono situati giacimenti di gas metano al fine di evitare la biasimevole prassi di talune compagnie che limitano l'estrazione del gas alla soglia altre la quale sarebbero tenute al pagamento delle corrispondenti accise ai comuni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal relatore.

Il deputato Remigio CERONI, relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

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Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Paolo Tancredi, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza. Illustra l'articolo 1, che reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. Fa notare che la differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate. Precisa che le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Rileva che il Governo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel predetto settore; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sottolinea che l'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono affidate le funzioni di individuazione degli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina. Osserva che i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Reputa opportuno che sia prevista l'intesa con le regioni in ordine all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) considerate le esigenze di sicurezza nazionale che afferiscono alla disciplina in oggetto, ritiene preferibile che sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 sia previsto il parere delle regioni interessate.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, nel concordare con le considerazioni del deputato Pizzetti, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA, relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Rileva che l'articolo 1 riconosce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione; lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche. Evidenzia che l'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni

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scolastiche, organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche; la composizione e i compiti assegnati al Consiglio dell'autonomia, al Dirigente scolastico e al Consiglio dei docenti sono disciplinati agli articoli da 3 a 6. Osserva che l'articolo 7 afferisce alla partecipazione ed ai diritti degli studenti e delle famiglie; L'articolo 8 regola i nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, mentre l'articolo 9 dispone che sulle materie devolute alla sua competenza il consiglio dell'autonomia promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali. Si sofferma sull'articolo 10, che stabilisce che le istituzioni scolastiche autonome possono promuovere la costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome; le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività. Evidenzia che l'articolo 11 dispone che con regolamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome; il Consiglio è presieduto dal Ministro e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni. Precisa che il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. Rileva che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale. Fa notare che le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, che esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione nelle materie ivi elencate; la conferenza svolge attività consultiva nelle materie di competenza delle regioni, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale. Aggiunge che le Regioni istituiscono inoltre Conferenze di ambito territoriale per il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio. Ravvisa l'esigenza che, all'articolo 3, comma 2, siano chiarite le finalità della disposizione che attribuisce al dirigente scolastico la proposta sul piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti e adottato dal consiglio dell'autonomia. Esprime quindi talune perplessità sui contenuti dell'articolo 1, comma 5, lettera c).

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) avanza al relatore una richiesta di chiarimento in ordine alle perplessità manifestate in merito alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c). Evidenzia il particolare rilievo che assume il provvedimento in esame; fa notare che pur essendo riconosciuta alla scuola piena autonomia dalle norme costituzionali finora le istituzioni scolastiche non sono state dotate di organi di governo bensì di meri organi di partecipazione. Auspica un iter rapido del provvedimento ed una tempestiva approvazione del medesimo, affinché si pongano le premesse per una piena affermazione del principio dell'autonomia scolastica.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno specificare meglio i contenuti dell'articolo 3, comma 2. Evidenzia quindi che non appare congrua la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), relativo alle proposte avanzate dal dirigente scolastico. Sottolinea, quindi, in merito all'articolo 10, comma 3, che pur comprendendo le finalità di trasparenza perseguite dalla norma si delinea di fatto un non condivisibile vincolo alla facoltà di enti e soggetti privati di effettuare libere elargizioni a favore degli istituti scolastici.

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Il senatore Francesco BEVILACQUA, relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Segnala che la Commissione ha già reso parere contrario sul provvedimento in data 11 novembre 2009 e, successivamente, il 6 maggio 2010 ed è tenuta ad esprimere parere sul nuovo testo unificato rinviato in Commissione con deliberazione dell'Assemblea del 10 giugno 2010. Evidenzia che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge ed è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. Osserva che l'articolo 2 reca norme in materia di autonomia e responsabilità del medico, mentre l'articolo 3 dispone che le regioni istituiscano, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento. Riferisce che l'articolo 4 prevede che le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività da essi svolta, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale. Osserva che l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice, di competenza del direttore generale, e di direzione di struttura complessa, l'affidamento dei quali compete alle Regioni. Evidenzia che l'articolo 6 prevede che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Rileva che l'articolo 7 dispone che le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 8 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti; l'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie. Rileva che l'articolo 10 regola la pubblicità degli atti di verifica del collegio sindacale e l'articolo 11 dispone che sono fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione delle finalità della legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato 4).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3, al comma 4, dispone che il responsabile di un cane deve adottare, tra le altre, le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio; portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; raccogliere le feci del cane in ambito urbano. Riferisce che tali previsioni, ai sensi del comma 5, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Osserva che l'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati con il Ministero della salute, le procedure per l'istituzione e la gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale. Sottolinea che l'articolo 8 stabilisce che le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione, mentre gli articoli 10 e 11 dispongono che il Ministro della salute con proprio decreto, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi. Evidenzia che l'articolo 14 articola i compiti dei comuni di prevenzione e controllo del randagismo, mentre l'articolo 17 stabilisce che le attività economiche con animali d'affezione sono autorizzate dal sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti: zoologia, etologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie. Si sofferma sull'articolo 27, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, nonché sull'articolo 31, che stabilisce che al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sul testo in esame, in quanto la materia trattata appare di piena competenza delle autonomie regionali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur ritenendo eccessivamente prescrittiva ed analitica la regolamentazione recata dal provvedimento, valuta favorevolmente il testo per le finalità perseguite.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) fa notare che talune regioni hanno già regolato

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la materia e gli obiettivi del provvedimento sono peraltro apprezzabili e condivisibili. Sostiene che il testo in esame risponde alle istanze di larga parte della popolazione che vive con animali d'affezione e ne richiede la tutela. Segnala che l'Unione europea ha più volte sollecitato l'Italia a prestare maggiore attenzione alla questione del rispetto degli animali. Valuta quindi favorevolmente i contenuti del provvedimento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime piena contrarietà sul testo in esame, eccessivamente dettagliato in relazione a profili che attengono a competenze delle regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) propone di apporre al parere una specifica condizione volta a richiamare l'attenzione sul rispetto delle prerogative delle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), relatore, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 5).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 15 marzo 2012, n. 622, pagina 99, prima colonna, quarta riga, la parola: «9» si intende sostituita dalle seguenti: «8.30».