CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano GRAZIANO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 953 Aprea, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1 fissa i principi generali dell'intervento legislativo, riconoscendo innanzitutto, al comma 1, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, già sancita dall'articolo 117 della Costituzione.
In tale contesto il comma 2 sancisce che ogni istituzione scolastica autonoma è

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parte del sistema nazionale di istruzione, concorrendo ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica, la formazione alla cittadinanza e l'apprendimento lungo tutto il corso della vita; in questa prospettiva si prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscano al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche, assieme alle le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
Il comma 3 riconosce l'autonomia statutaria delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme generali stabilite dal provvedimento, mentre il comma 4 specifica che gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.
Il comma 5 indica, in via generale, che gli organi di governo delle istituzioni scolastiche sono chiamati a promuovere il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, il dialogo tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie, le azioni formative ed educative in rete nel territorio.
L'articolo 2, comma 1, individua gli organi delle istituzioni scolastiche, che sono: il Consiglio dell'autonomia; il dirigente con funzioni di gestione; il Consiglio dei docenti e le sue articolazioni (consigli di classe, commissioni e dipartimenti); il nucleo di autovalutazione.
In tale contesto il comma 2 stabilisce che lo Statuto di ciascuna istituzione scolastica prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.
L'articolo 3 definisce i compiti del Consiglio dell'autonomia, il quale stabilisce l'indirizzo generale dell'attività scolastica, in particolare: adottando e modificando lo statuto e il regolamento di istituto; deliberando il proprio regolamento interno; adottando il piano dell'offerta formativa elaborato dal Consiglio dei docenti; approvando il programma annuale, il bilancio pluriennale di previsione ed il conto consuntivo; designando i componenti del nucleo di autovalutazione; approvando accordi e convenzioni con soggetti esterni.
Il comma 5 specifica che lo Statuto deliberato dal Consiglio non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
I commi 3 e 6 disciplinano la durata in carica del Consiglio, stabilita in tre anni scolastici, il termine di rinnovo (30 settembre successivo alla sua scadenza) ed i casi di scioglimento.
L'articolo 4 regola invece, al comma 1, la composizione del Consiglio dell'autonomia (i cui membri possono variare da nove a tredici), stabilendo i criteri che lo Statuto deve seguire in merito.
La norma specifica, ai commi da 3 a 5, che il Consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno, il quale lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno; che il Consiglio si può riunire anche su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti; che il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del Consiglio dell'autonomia senza diritto di voto, fungendo da segretario; che gli studenti minorenni componenti del Consiglio non hanno diritto di voto sul programma annuale e sul conto consuntivo.
L'articolo 5 definisce il ruolo del dirigente scolastico, il quale ha la legale rappresentanza dell'istituzione, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.
L'articolo 6 regola il Consiglio dei docenti e le sue articolazioni, il quale è presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti; la norma specifica che esso è disciplinato dallo Statuto e può articolarsi in commissioni, dipartimenti e consigli di classe.
Ai sensi del comma 2 al Consiglio spetta la programmazione dell'attività didattica e della valutazione collegiale degli alunni, l'elaborazione del piano dell'offerta

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formativa, in collegamento con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.
La disposizione specifica, ai commi 3 e 4, che l'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti, i quali ne sono responsabili, e che lo Statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe.
In tale contesto il comma 5 prevede che i docenti valutino in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certifichino le competenze, in coerenza con i profili formativi ed i requisiti relativi ai singoli percorsi di studio e con il Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal Consiglio dei docenti.
Ai sensi dell'articolo 7 le istituzioni scolastiche valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, garantendo l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.
L'articolo 8 prevede, al comma 1, che ciascuna istituzione scolastica costituisca, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo, la cui composizione è determinata dallo Statuto in un numero compreso tra tre e sette membri, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal Consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie.
Ai sensi del comma 2 il nucleo di autovalutazione predispone un rapporto annuale pubblico di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI, il quale costituisce parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola.
L'articolo 9 stabilisce che il Consiglio dell'autonomia promuova annualmente una conferenza di rendicontazione sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, inviando inoltre una relazione all'Ufficio scolastico regionale.
L'articolo 10, comma 1, consente alle istituzioni scolastiche autonome di promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome volte ad esercitare un migliore coordinamento delle stesse, nonché di ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica.
Il comma 2 stabilisce che i partner con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai sensi del comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, ovvero organizzazioni non profit.
Il comma 3 prevede che le istituzioni scolastiche definiscano annualmente gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e organizzazioni non profit. In tale contesto si specifica che i contributi di ammontare superiore a 5.000 euro potranno provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.
L'articolo 11 prevede che con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari, sia istituito il Consiglio Nazionale delle autonomie scolastiche, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle

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istituzioni scolastiche autonome, ed a cui partecipano anche rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle associazioni delle Province e dei Comuni, nonché il Presidente dell'INVALSI.
I sensi del comma 2 il Consiglio costituisce organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, enti locali ed autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione, nonché organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola italiana e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
In base al comma 3 le regioni definiscono strumenti, modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente.
In tale contesto il comma 4 prevede che le Regioni istituiscano la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, la quale esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e formative; sull'attuazione delle innovazioni ordinamentali; sul piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa; sull'educazione permanente; sui criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionale; sui piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
Inoltre, ai sensi del comma 5 la Conferenza svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema educativo regionale.
I commi da 6 a 8 disciplinano le Conferenze di ambito territoriale che le Regioni sono chiamate ad istituire; le Conferenze svolgono funzione di coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio, oltre ad esprimere pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica, sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni diversamente abili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.
Alle Conferenze partecipano i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le istituzioni scolastiche, nonché rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.
L'articolo 12 reca l'abrogazione, stabilendone la relativa decorrenza, nonché la cessazione dell'efficacia di alcune disposizioni assorbite dalle nuove norme contenute nel provvedimento.
L'articolo 13 reca una norma di carattere transitorio relativa alle competenze dell'Ufficio scolastico regionale, mentre l'articolo 14 contiene la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo chel'attuazione della legge avvenga con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Evidenzia quindi come il provvedimento non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
Nuovo testo unificato C. 2618 ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino, recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1 inseriscenel testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, un nuovo articolo 17-bis, il quale consente alle lavoratrici di partecipare, nel periodo di congedo di maternità e nel periodo di congedo parentale, a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di una certificazione medica che escluda pregiudizi alla salute della donna e del nascituro.
In tale contesto il comma 2 specifica che la lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione al lavoro (previsto per i lavori da ritenersi gravosi o pregiudizievoli nei tre mesi antecedenti la data presunta del parto ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo unico), conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive.
Inoltre la disposizione specifica che le amministrazioni pubbliche sono tenute, qualora l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive non sia rinviabile, ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. Nel caso in cui le lavoratrici interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati.
Il comma 3 stabilisce che la lavoratrice che interrompe ai sensi dei commi 1 e 2, per congedo di maternità e per congedo parentale, un corso di formazione professionale, ovvero un concorso pubblico, ha diritto di sospendere il corso iniziato e di proseguirlo dopo il congedo medesimo, qualora le sessioni del corso siano ancora attive e il corso stesso continui ad essere funzionale alle esigenze formative o di riqualificazione professionale.
L'articolo 2, comma 1, integra il comma 2 dell'articolo 4 del predetto testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il quale consente che l'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, destinato a sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità, per paternità o in congedo parentale, avvenga anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo stesso, prevedendo che la predetta sostituzione possa avvenire anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Il comma 2 inserisce invece un nuovo comma 1-bis nell'articolo 28 del testo unico, relativo al congedo per paternità (spettante al lavoratore padre per tutta la durata del congedo di maternità), prevedendo che il congedo spetta, alle medesime condizioni e nei medesimi casi, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di maternità previste per tali categorie di lavoratrici.
Il comma 3 conferisce al Governo una delega legislativa per introdurre nell'ordinamento

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l'istituto del congedo di paternità obbligatorio, da riconoscere al padre lavoratore entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
I principi e criteri delle delega, definiti dal comma 4, prevedono:
a) il riconoscimento al padre lavoratore dell'obbligo di astenersi dal lavoro per un determinato periodo di giorni continuativi, non inferiore a tre giorni, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
b) l'individuazione del numero di giorni continuativi per i quali il padre lavoratore è tenuto ad astenersi;
c) la previsione della previa comunicazione al datore di lavoro da parte del lavoratore padre che si avvale del congedo obbligatorio;
d) la posizione a carico del sistema previdenziale di appartenenza dell'indennità prevista per il periodo di congedo obbligatorio del lavoratore padre;
e) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del citato testo unico per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria.

Il comma 5 individua la copertura finanziaria degli eventuali oneri finanziari non compensati derivanti dall'esercizio della delega, autorizzando a tal fine il Governo ad utilizzare parzialmente, le risorse del Fondo per l'occupazione.
Il comma 6 detta le norme procedurali per l'emanazione del decreto legislativo adotta o in forza della delega, prevedendo il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
L'articolo 3 integral'articolo 32 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (relativo al congedo parentale spettante a ciascun genitore nei primi otto anni di vita del figlio), inserendovi un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale, previo accordo con il datore di lavoro, il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso, escludendosi la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi.
Il nuovo comma 4-bis del predetto articolo 32 prevede invece, sempre previo accordo con i rispettivi datori di lavoro, che il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
Il nuovo comma 4-ter indica la documentazione che il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis devono allegare alla richiesta di congedo.
L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 54 del più volte citato testo unico, in materia di divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino.
La lettera a) modifica il comma 4, nel senso di stabilire che il divieto di sospensione dal lavoro della lavoratrice non si applica, oltre che nel caso di sospensione dell'attività dell'azienda, anche nel caso di sospensione dell'attività dell'ufficio o reparto autonomo cui essa è addetta.
La lettera b) integra il comma 7, che estende il divieto di licenziamento anche al padre che fruisca il congedo di paternità previsto dall'articolo 28 del medesimo testo unico, al fine di circoscrivere meglio un riferimento interno allo stesso articolo 28.
La lettera c) sostituisce il comma 9, che estende l'applicazione delle previsioni dell'articolo anche ai casi di adozione di adozione e di affidamento fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Le modifiche apportate sono volte a precisare che la norma si riferisce sia all'adozione nazionale sia all'adozione internazionale, e che il divieto di licenziamento

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del lavoratore o della lavoratrice si applica, in tutti i casi di adozione, dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore che si intende adottare.
Sottolinea quindi come siano pienamente condivisibili gli obiettivi del provvedimento, il quale è volto ad incentivare la natalità, a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura parentale, nonché ad incentivare una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, aspetto, quest'ultimo, che costituisce un presupposto essenziale per migliorare le prospettive di sviluppo economico, nonché per rendere più moderna e democratica la società italiana.
Rileva, peraltro, come il testo unificato non presenti profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tea ALBINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 Santelli C. 586 Compagnon, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Farinone, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 2405 Minardo, C. 2659 Nizzi, C. 2665 Mannucci, C. 4717 Savino, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1 definisce i principi e le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali d'affezione, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, proteggendone la salute e il benessere psico-fisico, rispettando le loro caratteristiche biologiche ed etologiche, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati nel testo.
L'articolo 3 definisce doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione, tra i quali si prevede l'obbligo di identificazione e registrazione nell'anagrafe dei cani e gatti; l'obbligo di denunciare lo smarrimento o il ritrovamento dell'animale; l'obbligo di garantire la salute e il benessere dell'animale; l'obbligo di prevenire attraverso specifiche misure il randagismo e danni o lesioni a persone, animali o cose. Per quanto riguarda specificamente i responsabili di cani, si prevede l'obbligo di utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, di portare con sé la museruola, di adottare ogni possibile precauzione per impedire la fuga dell'animale e prevenire l'aggressione di persone o animali, nonché di raccogliere le deiezioni in ambito urbano.
Si sancisce inoltre il divieto di allontanare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, o di vendere o cedere a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni.
L'articolo 4 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con un proprio atto, sulla base degli standard concertati

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con il Ministero della salute, le procedure d'anagrafe degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale, consultabile sul web, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e verifica a livello centrale. Ai sensi del comma 8 le regioni e le province autonome assicurano lo scambio dei dati della anagrafi canine e feline regionali.
La norma dispone inoltre, ai commi da 2 a 7, circa le modalità di identificazione e registrazione di cani e gatti, nonché, ai commi da 9 a 12, in merito ai microchip da inoculare sottopelle a cani e gatti ai fini della loro identificazione.
L'articolo 5 interviene sulla disciplina del soccorso di animali, con obbligo di segnalare il rinvenimento di animali feriti al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, ovvero ai numeri del soccorso pubblico di emergenza, ed obbligo, per le regioni, di organizzare un servizio di soccorso, attraverso il Servizio veterinario pubblico, con numero unico di attivazione.
L'articolo 6disciplina i casi di decesso degli animali di affezione che devono essere segnalati al servizio veterinario pubblico, ai fini della cancellazione dall'anagrafe degli animali d'affezione, nonché regolamenta le ipotesi di eutanasia degli animali d'affezione, con oneri a carico del proprietario dell'animale, unicamente ad opera di un medico veterinario.
L'articolo 7 prevede che le regioni possono adottare iniziative finalizzate alla prevenzione delle morsicature, alla valutazione dei dati riguardanti le morsicature da parte di animali ai danni di esseri umani e alla formulazione di proposte al fine di prevenirle.
In tale contesto l'articolo 9 stabilisce che le morsicature e le aggressioni di cani siano segnalate al servizio veterinario pubblico, il quale sottopone a controllo i cani responsabili di morsicature o aggressioni e, nel caso di sospetta pericolosità, definisce le misure di prevenzione e l'eventuale intervento terapeutico comportamentale e farmacologico da adottare.
In tale ambito segnala, in quanto presenta profili di interesse per la Commissione Finanze, il comma 4, il quale obbliga il proprietario di un cane di comprovata pericolosità a seguire corsi di formazione e a stipulare una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dall'animale, pena la confisca amministrativa del cane, e fatta salva la facoltà, per il proprietario, di rinunciare alla proprietà dell'animale.
L'articolo 8 stabilisce che le regioni individuino una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale, competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione.
In tale contesto il comma 6 prevede che gli operatori i quali attività economiche con animali d'affezione devono essere in possesso di specifica formazione.
L'articolo 10 disciplina i canili e gattili sanitari, di cui sono responsabili i servizi veterinari pubblici ed i cui requisiti tecnico-strutturali e gestionali sono definiti con decreto del Ministro della salute.
La disposizione regolamenta altresì i casi di adozione degli animali ricoverati nei canili o gattili non reclamati entro il termine di 20 giorni, nonché il trasferimento nei rifugi degli animali.
L'articolo 11 disciplina invece i rifugi, i quali sono chiamati ad ospitare gli animali provenienti dal canile o dal gattile sanitario e gli animali oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari o quelli i cui proprietari siano deceduti o non possano, temporaneamente o definitivamente, assolvere agli obblighi di cura, garantendone il benessere per favorirne il recupero, il reinserimento e la adozione a privati aperti al pubblico.
La norma prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano definiti i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi, i quali devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata e garantire la quotidiana assistenza veterinaria.

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L'articolo 12 disciplina l'affidamento degli animali d'affezione in caso di morte del proprietario, a cura del curatore testamentario del de cuius, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del Tribunale, mentre l'articolo 13 stabilisce che gli animali in dotazione alle Forze armate e di polizia, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore.
L'articolo 14 disciplina i compiti dei comuni in materia, stabilendo, al comma 1, la responsabilità dei sindaci per i cani vaganti ritrovati o catturati sul territorio del comune, nonché per le colonie feline.
Inoltre si prevede, ai commi da 2 a 5 che i comuni, singoli o associati, provvedono: al risanamento dei rifugi esistenti; alla costruzione di nuovi rifugi, alla gestione di rifugi, direttamente o tramite convenzioni con associazioni riconosciute o con soggetti privati; ad adottare regolamenti sulla tutela degli animali e per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi; ad attuare piani di controllo delle nascite.
Inoltre i commi 7 e 8 consentono ai comuni di istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare contemporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi, prevedendo anche forme d'incentivo, e stabilendo inoltre che i comuni costieri o rivieraschi possono individuare, mediante apposita cartellonistica e delimitazioni, una o più spiagge destinate agli animali d'affezione, nonché ad individuare una o più aree verdi destinate agli animali d'affezione.
In tale ambito richiama, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il secondo periodo del comma 2, ai sensi del quale i comuni possono concedere, alle associazioni riconosciute, terreni in comodato, destinati alla realizzazione di canili, gattili, rifugi o cimiteri per animali.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 6, il quale consente ai comuni di deliberare, con proprio regolamento, l'istituzione di una tariffa comunale a carico dei proprietari di cani e gatti, destinata al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell'abbandono, quali: incentivi per l'adozione di animali d'affezione; prestazioni medico-veterinarie di base erogate da medici veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni; espletamento dei piani di controllo delle nascite di cui al comma; controllo della popolazione delle colonie feline.
La disposizione indica che il regolamento istitutivo dell'imposta determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, e specifica che sono esclusi dal pagamento della tariffa comunale i cittadini che abbiano adottato un cane o un gatto dalle strutture comunali o convenzionate con i comuni.
In generale evidenzia come la previsione introduca nell'ordinamento italiano una nuova forma di prelievo tributario di carattere comunale, vincolata al finanziamento di alcune misure.
In merito alla formulazione della disposizione, sottolinea inoltre come essa faccia uso, alternativamente, del termine «imposta» e di quello di «tariffa» e come sia pertanto opportuno armonizzare tali dizioni, utilizzando, più correttamente, il termine «tassa».
L'articolo 15 reca norme in materia di ricovero di animali d'affezione, prevedendo chei comuni, nelle procedure di affidamento ai rifugi del servizio di mantenimento e gestione di animali d'affezione, devono garantire livelli minimi per la loro tutela e il loro benessere, e non devono basarsi unicamente sulla procedura del massimo ribasso.
L'articolo 16 consente alleassociazioni animaliste riconosciute, ai responsabili dei rifugi che si rivolgono alle mense di amministrazioni pubbliche e a quelle di aziende private per distribuire gratuitamente

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prodotti alimentari da destinare esclusivamente all'alimentazione delle colonie feline e degli animali d'affezione ospitati presso i rifugi, nonché ai privati cittadini che accudiscono colonie feline, di applicare la legge n. 155 del 2003, la quale prevede che le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
L'articolo 17 disciplina le attività economiche con animali d'affezione, prevedendo l'autorizzazione del sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico, e previa partecipazione del richiedente ai corsi di formazione professionale organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Si stabilisce inoltre che i titolari delle predette attività devono avvalersi della collaborazione di un medico veterinario libero professionista e devono dare comunicazione, entro 10 giorni, dell'avvenuta cessazione dell'attività, al servizio veterinario pubblico, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione.
La norma specifica che la vigilanza sanitaria sulle strutture che svolgono le attività economiche con animali da affezione è esercitata dal servizio veterinario pubblico.
L'articolo 18, comma 1, vincolai titolari di attività economiche con animali d'affezione, ad eccezione di quelle di toelettatura, di educazione ed addestramento di cani, di dog-sitter e cat-sitter, a tenere un registro annuale di carico e scarico degli animali, vidimato dal servizio veterinario pubblico.
Si prevede inoltre, ai commi da commi da 2 a 4, il divieto di vendita e cessione di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi, il divieto di vendita ambulante, itinerante o presso le fiere di animali d'affezione ed il divieto di vendita di animali ai minori di età.
L'articolo 19 disciplina le fiere, mostre e manifestazioni con l'utilizzo di animali d'affezione, vietando le fiere aventi ad oggetto esclusivamente animali d'affezione e prevedendo che le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, e prevedendo che le manifestazioni itineranti le quali prevedono la presenza di animali d'affezione possono svolgersi solo previo nulla osta del servizio veterinario pubblico, con esclusione della vendita diretta e indiretta e della cessione a qualunque titolo di animali e con l'assistenza obbligatoria di un medico veterinario libero professionista.
Si vietano inoltre: l'impiego di animali d'affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e manifestazioni, nonché di animali in spettacoli ambulanti o di strada e per la pratica dell'accattonaggio; l'offerta di animali d'affezione in premio o in omaggio nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché nelle lotterie; l'esposizione di animali d'affezione con mutilazioni finalizzate solo alle modifiche estetiche, senza motivazioni cliniche certificate da un medico veterinario.
L'articolo 20sancisce il principio che il trasporto degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche della specie, evitando ogni sofferenza e stabilendo il divieto di trasportare animali d'affezione nel bagagliaio dell'autovettura non comunicante con l'abitacolo, nonché di condurre al guinzaglio animali d'affezione legandoli a mezzi di locomozione in movimento.
Il comma 3 consente il trasporto di animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico tenuti al guinzaglio e con la museruola, se cani, all'interno di idonei trasportini, se gatti.
L'articolo 21, comma 1, consente a soggetti pubblici o privati di realizzare cimiteri per animali di affezione; in tale ambito segnala, in quanto incidente sui profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione del secondo periodo

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del comma, ai sensi del quale tali cimiteri, se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità dei cimiteri previsto dall'articolo 824, secondo comma, del codice civile.
Il comma 2 prescrive che i predetti cimiteri siano ubicati in zone idonee ai sensi dello strumento urbanistico adottato dal comune, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti all'igiene e alla sanità pubblica.
L'articolo 22 reca una serie di divietivolti a garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali, tra i quali richiama i divieti di: detenere gli animali in isolamento; lasciare incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico il cane di cui si è responsabile; addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività; detenere, cedere a qualsiasi titolo ed utilizzare collari elettrici e collari a punta; tenere cani legati a catena per prolungati periodi di tempo; tenere gatti legati, molestare, catturare o allontanare i gatti dal loro habitat naturale; importare cani di età inferiore ai tre mesi; somministrare farmaci o sostanze idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche del cane al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping); manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip).
L'articolo 23, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione, vieta, al comma 1, di preparare, detenere e utilizzare esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, ivi compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente.
Il comma 3 prescrive inoltre che le operazioni di derattizzazione e disinfestazione siano effettuate con modalità tali da non nuocere alle persone e agli animali d'affezione.
L'articolo 24 prevede che, qualora ilveterinario emetta diagnosi di sospetto avvelenamento di animali d'affezione, sia tenuto a darne immediata comunicazione al sindaco e al servizio veterinario pubblico.
In tale caso, ai sensi del comma 5, il sindaco territorialmente competente è tenuto a ad attivare le iniziative necessarie alla bonifica dell'area in cui si è verificato l'avvelenamento.
In tale ipotesi, nel caso di decesso dell'animale, il medico veterinario dispone, in base al comma 2, l'invio delle carcasse e di ogni altro campione utile all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, il quale, a norma dei commi 3 e 4, effettua l'autopsia, nonché le opportune analisi, comunicandone gli esiti al medico veterinario che li ha inviati, al servizio veterinario pubblico e, qualora positivi, all'Autorità giudiziaria e al sindaco.
L'articolo 25 obbliga i produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo, ad aggiungere al prodotto una sostanza amaricante che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
Ai sensi dell'articolo 26 il servizio veterinario pubblico è tenuto ad erogare le prestazioni medico-veterinarie di cura e terapia, a verificare ed applicare i microchip di identificazione e a svolgere gli interventi di sterilizzazione, a cani e gatti presso i canili e gattili sanitari e ai gatti appartenenti alle colonie feline.
L'articolo 27 consente, al comma 1,alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, tra le quali il comma 2 indica: la profilassi vaccinale; la profilassi e la cura di malattie zoonotiche; la prevenzione e il controllo delle nascite; l'identificazione elettronica e l'iscrizione all'anagrafe; le prestazioni di medicina veterinaria comportamentale in cani di comprovata pericolosità.
Ai sensi del comma 3 le prestazioni di cui al comma 2 sono erogate da medici veterinari liberi professionisti o dal servizio veterinario pubblico, sulla base di apposito protocollo di intesa sottoscritto

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dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai comuni, con gli Ordini dei medici veterinari e con le organizzazioni veterinarie.
L'articolo 28, comma 1, consenteal servizio veterinario pubblico e alle competenti autorità di pubblica sicurezza di avvalersi delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai fini dell'osservanza delle disposizioni della legge.
In tale contesto il comma 3 stabilisce che la qualifica di guardia particolare giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute è subordinata alla frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dalle regioni e dalle province autonome, ovvero organizzati dalle associazioni riconosciute.
Il comma 2 attribuisce al servizio veterinario pubblico funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito della legge.
Ai sensi dell'articolo 29 le associazioni riconosciute hanno diritto ad essere iscritte nei registri o negli albi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 30 stabilisce il potere sostitutivo del Prefetto nel caso di mancato adempimento da parte dei comuni degli obblighi previsti dal provvedimento.
L'articolo 31 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali, anche tramite specifici accordi fra gli enti locali, le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di Medicina veterinaria, le organizzazioni veterinarie e le associazioni riconosciute in materia.
L'articolo 32 prevede che il Ministero della salute trasmetta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, sulla base dei dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 33, comma 1, prevede l'incremento delle pene previste per i reati di uccisione di animali e di maltrattamenti di animali (disciplinati dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, i quali stabiliscono, rispettivamente, la reclusione da quattro mesi a due anni e la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro),qualora tali reati siano commessi da chi esercita abusivamente la professione di medico veterinario.
Inoltre il comma 2 stabilisce che la pena prevista dall'articolo 544-quinques, secondo comma, del codice penale, per la fattispecie di promozione, organizzazione o direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali (reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000, aumentati da un terzo alla metà) si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni che comportino sevizie o maltrattamenti per gli animali.
L'articolo 34 integra l'articolo 514 del codice di procedura civile, inserendo nell'elenco delle cose assolutamente impignorabili gli animali d'affezione.
L'articolo 35 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni del provvedimento specificamente indicate.
Nel caso di utilizzo in modo improprio, preparazione, miscelazione e abbandono di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive ovvero detenzione, utilizzo o abbandono di alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce, il comma 19 prevede l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.
L'articolo 36 reca alcune norme transitorie per l'applicazione ai canili e gattili sanitari, nonché ai rifugi di nuova realizzazione, dei requisiti tecnico - strutturali e gestionali previsti dall'articolo 10, e per l'adeguamento dei canili e gattili sanitari e i rifugi in attività alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 37 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, ai quali si provvede a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi in

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materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla legge n. 281 del 1991.
L'articolo 38 abroga la legge n. 281 del 1991, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, la quale risulta assorbita dall'intervento legislativo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.