CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto, rinviato nella seduta del 22 marzo 2012.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sta valutando ulteriori modifiche alla proposta di parere formulata dal relatore. In attesa di conoscere le medesime, formula quindi la seguente proposta di parere, riservandosi di introdurre le ulteriori eventuali integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie alla luce dell'esito dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425);

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considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;
rilevato che:
l'articolo 1-bis, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro possibile esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
le disposizioni dell'articolo 1-ter contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti di carattere finanziario;

è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l'attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione;
al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;
è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;
segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. - (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica) - 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.
2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art. 1-ter. - (Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale) - 1. Ai fini dell'individuazione ed

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attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dal commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.
4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.
5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni;

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: sono definite le modalità di aggiungere le seguenti: attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione, e.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. (Disposizioni finanziarie). - 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, ove sia individuata la necessaria compensazione finanziaria, le

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spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto;

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trasferimento delle risorse umane aggiungere la seguente: , strumentali».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze sta valutando le possibili modifiche proposte al testo dello schema di decreto e chiede, pertanto, un ulteriore breve rinvio del seguito del suo esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.15.

Divieto di cumulo di incarichi di amministrazione nelle società a prevalente partecipazione pubblica.
C. 4055 Golfo ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento del quale la Commissione oggi avvia l'esame in sede referente è frutto di un'iniziativa di deputati di diverso orientamento politico e intende promuovere una revisione della normativa in materia di società a prevalente partecipazione pubblica. Si tratta, evidentemente, di una materia assai importante, sulla quale anche il Governo è di recente intervenuto, con il decreto-legge relativo alla cosiddetta «golden share», assegnato il 15 marzo 2012, in sede referente, alle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati.
Fa presente che il testo che oggi la Commissione inizia ad esaminare reca, tuttavia, un intervento assai circoscritto, che - come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge - intende garantire la tutela dell'interesse pubblico proponendo regole ancora più stringenti per fare in modo che coloro che fanno parte delle società a prevalente partecipazione pubblica si dedichino esclusivamente al perseguimento dell'interesse dei cittadini. Più specificamente, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, fa divieto di ricoprire la carica di consigliere di amministrazione o di amministratore in più di una società a prevalente partecipazione pubblica statale,

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regionale, provinciale o comunale. Ai sensi del successivo comma 2, chi riveste più di un incarico nelle società di cui sopra, deve esercitare l'opzione per una di esse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, pena la decadenza, ai sensi del comma 3, da tutte le cariche ricoperte.
Rileva che, come chiarisce anche la relazione illustrativa allegata alla proposta, lo scopo del provvedimento è quello di evitare eccessive concentrazioni di potere in capo a un singolo soggetto e rendere preminente l'interesse dei cittadini per un'efficiente gestione delle società a prevalente partecipazione pubblica. Crede che si tratti di una proposta senza dubbio meritevole di approfondimento e per questo ritiene che se ne debbano valutare con attenzione le implicazioni, anche acquisendo le valutazioni del Governo. In particolare, ritiene che si debba valutare se sia possibile, alla luce del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ipotizzare un intervento normativo anche con riferimento alla nomina di amministratori di società partecipate dalle Regioni. Ricorda, infatti, che con la sentenza n. 151 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006, il quale stabiliva che non potesse essere nominato amministratore di una società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Il giudice costituzionale ha in quella sede evidenziato che - ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione - è competenza del legislatore statale l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, mentre, per ciò che concerne i profili di autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome, «il legislatore statale non dispone in materia di una propria competenza, la quale appartiene, invece, alle stesse Regioni e Province autonome».
Ritiene che nell'ambito dell'istruttoria, si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di rivedere il contenuto del comma 1, al fine di precisare la nozione di «partecipazione pubblica prevalente», chiarendo se essa si riferisca alla partecipazione pubblica maggioritaria ovvero se essa includa anche il controllo. In definitiva, ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione affronti un aspetto assai delicato, relativo alla limitazione dei poteri conferiti dai soggetti pubblici e del cumulo di trattamenti economici, e meriti senz'altro la dovuta considerazione, specialmente in una congiuntura nella quale si manifesta una grande sensibilità per queste tematiche, affrontate anche dalle disposizioni dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, relativo ai limiti ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'evidenziare come il Governo condivida lo spirito del provvedimento, rileva tuttavia come occorra meditare attentamente i rischi connessi all'eccessiva semplificazione del provvedimento. Sottolinea a riguardo come talvolta la partecipazione della stessa persona in più consigli di amministrazione di società facenti parte dello stesso gruppo rappresenti un'esigenza funzionale, al fine di rendere più efficace la partecipazione dei rappresentanti dello Stato in tali organi, favorendo il raccordo interorganico intragruppo. Ricorda inoltre come vi sia già un limite rappresentato dalla partecipazione a 5 consigli di amministrazione imposto dalla Consob e rileva quindi come occorra procedere ad un'attenta riflessione sulla questione. Ribadisce come il Governo sia favorevole all'introduzione di elementi di razionalizzazione nel solco tracciato anche da altri provvedimenti di iniziativa dell'Esecutivo, come la fissazione del tetto alle retribuzioni dei dirigenti pubblici e degli amministratori di società partecipate dallo Stato. Chiede quindi un breve rinvio per potere svolgere i necessari approfondimenti.

Marco MARSILIO (PdL) dichiara in primo luogo di condividere pienamente lo spirito del provvedimento in esame, ricordando di aver presentato proposte emendative di analogo tenore nell'ambito dell'esame di diversi disegni di legge di conversione

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di decreti-legge e di passate manovre finanziarie. Concorda, tuttavia, con le considerazioni del rappresentante del Governo in ordine alla formulazione della proposta di legge in discussione, osservando come nella definizione della nuova disciplina occorrerebbe tenere conto delle peculiarità dei rapporti esistenti all'interno dei gruppi di imprese pubbliche, dal momento che la presenza di un medesimo soggetto all'interno di una pluralità di consigli di amministrazione appare in tali casi giustificabile. Fa presente, infatti, che in questi ultimi casi l'attribuzione di più incarichi di amministrazione ad un solo soggetto risponde anche a logiche funzionali, in quanto l'amministratore della holding è anche amministratore della società partecipata, ed economiche, dal momento che in molte circostanze all'amministratore viene riconosciuto un unico emolumento. Ritiene, per altro verso, che si debba valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni del provvedimento anche alla partecipazione agli organi di controllo dell'impresa, in quanto sono bel noti casi di vero e proprio «collezionismo» di incarichi in questi ultimi organismi, con evidenti conseguenze negative in termini di concentrazione di poteri in un unico soggetto e di mancanza di trasparenza nella gestione. Auspica, pertanto, che vi sia la possibilità di rivedere la formulazione del provvedimento al fine di tenere conto delle osservazioni da lui formulate.

Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea come il tema affrontato dal provvedimento sia particolarmente importante e delicato, evidenziando tuttavia come non convinca la motivazione di fondo del medesimo che risiede essenzialmente nell'esigenza che il singolo amministratore si dedichi all'interesse esclusivo della società di riferimento. Osserva infatti come tale motivazione sia valida solo allorché vi siano conflitti di interessi tra le diverse società partecipate. Rileva inoltre come negli enti locali la partecipazione agli organi delle società partecipate sia normalmente concentrata nella persona dell'assessore alle partecipate osservando come l'introduzione di un divieto rigido di cumulo creerebbe nella realtà degli enti territoriali non poche disfunzioni. Pur condividendo quindi le finalità di moralizzazione del provvedimento, rileva come occorrerà un supplemento di riflessione al fine di valutare tutti gli aspetti problematici e di evitare un'applicazione eccessivamente rigida del divieto di cumulo.

Antonio BORGHESI (IdV)esprime il proprio convinto consenso allo spirito che ispira la proposta di legge in esame, dichiarando di condividere anche la proposta, formulata dall'onorevole Marsilio, di estenderne l'applicazione agli incarichi nei collegi sindacali. Quanto alla formulazione del provvedimento, ritiene comunque opportuno precisare opportunamente il contenuto della nozione di «partecipazione pubblica prevalente», chiarendo se ci si riferisca solo alla partecipazione maggioritaria o anche a partecipazioni di minoranza. Con riferimento, invece, a quanto osservato dal rappresentante del Governo, osserva che le disposizioni vigenti da lui richiamate dovrebbero applicarsi alle sole società quotate, mentre il provvedimento in esame avrebbe una portata più vasta. A tale ultimo riguardo, ritiene che debba anzi valutarsi se estendere la portata del provvedimento anche agli incarichi in enti pubblici economici e in consorzi tra enti. Chiede, pertanto, al relatore di voler verificare la possibilità di pervenire ad una sintesi su questi temi, segnalando che in caso contrario presenterà proposte emendative in tal senso.

Rolando NANNICINI (PD), nell'evidenziare come l'iniziativa legislativa meriti attenzione, osserva tuttavia come la medesima sia limitata. Riterrebbe infatti utile cogliere l'occasione per rivedere anche la legislazione introdotta negli anni '60 in materia di incompatibilità tra mandato parlamentare o locale e partecipazione a consigli di amministrazione di società partecipate. In riferimento all'intervento dell'onorevole Simonetti, osserva come l'assessore alle partecipate di un ente dovrebbe

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rappresentare l'ente medesimo nell'assemblea, piuttosto che negli organi di gestione delle società. Ritiene inoltre opportuno specificare se la proposta di legge si riferisca alle sole società in cui la maggioranza delle quote sia dello Stato ovvero a tutte quelle in cui lo Stato partecipi a prescindere dalla quota societaria. A suo avviso, il divieto di cumulo dovrebbe riguardare tutte le società nelle quali vi è la partecipazione pubblica. Osserva quindi come le nuove norme dovrebbero riguardare anche i collegi sindacali e gli incarichi di revisione. In conclusione rileva come, svolgendo le opportune riflessioni, si dovrebbe fare in modo da combattere l'eccessivo cumulo di incarichi, preservando tuttavia il patrimonio di esperienza accumulato.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, nel ringraziare i colleghi intervenuti per gli spunti di riflessione forniti nell'ambito della discussione, segnala tuttavia l'opportunità di non caricare di eccessivi contenuti il dibattito sulla proposta di legge in esame, che ha una portata limitata. Al fine di assicurare un lavoro proficuo della Commissione, ritiene che sarebbe utile acquisire tempestivamente una valutazione complessiva sul provvedimento, consentendo anche di assumere decisioni utili all'ulteriore seguito dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 12.35.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.
Testo unificato C. 953 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che la proposta di legge reca norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali e che oggetto dell'esame della Commissione nella seduta odierna è il testo unificato adottato dalla Commissione di merito, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Rileva, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, in materia di autonomia scolastica, osserva che il testo, nel richiamare determinate norme sulle quali fondare il riconoscimento dell'autonomia scolastica, non cita le disposizioni vigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e al decreto-legge n. 98 del 2011 che hanno previsto specifici parametri di dimensionamento in base ai quali l'autonomia scolastica può essere riconosciuta. Ricorda, a tale riguardo, che la relazione tecnica al decreto legge n. 98 del 2011 ha considerato l'applicazione dei suddetti parametri funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di dimensionamento della rete scolastica. Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti, da parte del Governo, volti ad escludere che l'attribuzione dell'autonomia scolastica nei termini indicati dalla disposizione in esame possa incidere sui parametri dimensionali per il riconoscimento dell'autonomia, ai quali sono collegati effetti di risparmio. Con riferimento agli articoli da 2 a 8, in materia di organi delle istituzioni scolastiche statali, osserva che il provvedimento in esame, che è assistito da una generale clausola d'invarianza riferita alla finanza pubblica, reca disposizioni istitutive di diversi organi

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aventi specifiche funzioni, alcuni dei quali, come i nuclei di valutazione, non sembrano corrispondere ad organismi attualmente previsti dalla vigente normativa. Per quanto riguarda gli altri organi che trovano corrispondenza in strutture di cui viene prevista la soppressione, rileva che le disposizioni in esame prevedono, tra l'altro, la partecipazione di rappresentanti delle realtà sociali e produttive locali ovvero il collegamento con le comunità locali. Andrebbero quindi esclusi costi connessi al funzionamento delle nuove strutture, nonché alle modalità organizzative ed alle funzioni ad esse assegnate. Rileva che, nel caso dovessero profilarsi eventuali aggravi rispetto ai compiti già svolti dalle strutture interessate, andrebbe verificato se risultino sufficienti le risorse già disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria. Per quanto riguarda i Nuclei di autovalutazione, di nuova istituzione, andrebbero esclusi costi connessi alla loro costituzione e al loro funzionamento. Fa presente che, nell'ambito dei predetti chiarimenti, con specifico riferimento alla partecipazione di membri esterni sia nel Consiglio dell'autonomia sia nel nucleo di autovalutazione, andrebbe chiarito se resta comunque esclusa la corresponsione di emolumenti, indennità e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organismi in questione. In caso contrario, andrebbero indicate le risorse con cui fare fronte a tali oneri.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene che sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente.

Silvana MURA (IdV) osserva come andrebbe esclusa la possibilità di rivedere la nozione di autonomia scolastica in relazione alle disposizioni recate dal provvedimento in esame per le ricadute sulla finanza pubblica che esso comporterebbe. Rileva inoltre come andrebbe comunque precisato che dalla partecipazione agli organi collegiali previsti dalla proposta di legge non deriva alcun diritto a compenso per nessun soggetto.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che il tema dell'autonomia scolastica non possa essere affrontato senza fare riferimento anche alle relative risorse finanziarie. In proposito, ritiene, ad esempio, che sia necessario verificare quante risorse siano destinate a legislazione vigente all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, istituita dall'articolo 1, comma 610, della legge n. 296 del 2006, con sedi nelle diverse regioni italiane.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, anche a fronte delle richieste di chiarimento formulate dal relatore, siano possibili due percorsi procedurali alternativi: chiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ovvero rinviare il seguito del suo esame al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte dell'amministrazione competente, che consentano di rispondere in modo esauriente alle richieste formulate e di escludere l'insorgenza di oneri privi di copertura finanziaria. Nel ritenere preferibile tale secondo percorso procedurale, sottolinea come in via generale vi sia l'esigenza di non effettuare scelte affrettate, in modo da garantire un'armonizzazione tra le valutazioni tecniche e quelle politiche, anche al fine di assicurare un equilibrato rapporto tra i pareri della Commissione e le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato. In questo contesto, ribadisce che allo stato non è possibile effettuare una quantificazione precisa degli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame e che si rende necessario acquisire le valutazioni delle Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di attendere le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato e, in mancanza, valutare l'opportunità di richiedere una relazione tecnica.

Renato CAMBURSANO (Misto) rileva come la Ragioneria generale dello Stato, nello svolgimento delle valutazioni di sua competenza, dovrebbe tenere conto anche del dibattito testé svoltosi in Commissione.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 15/2012: Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.
C. 5049 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda come il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 15 del 2012, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 22 marzo 2012. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. Fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che non sembrano avere riflessi dal punto di vista finanziario. Propone, quindi, di esprimere in merito un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).
Audizione del presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi, Pasquale Natuzzi.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale NATUZZI, presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marco MARSILIO (PdL), Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), Renato CAMBURSANO (Misto), Massimo POLLEDRI (LNP), Lino DUILIO (PD), Francesco BOCCIA (PD), Rolando NANNICINI (PD), ai quali replicano Pasquale NATUZZI, presidente e amministratore delegato del Gruppo Natuzzi, e Vincenzo DI TARANTO, responsabile relazioni istituzionali del Gruppo Natuzzi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.