CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 marzo 2012
629.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 13.

Sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.
Audizione del Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di brigata Giuseppe Zafarana.
(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Giuseppe ZAFARANA, Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e svolgere osservazioni, Francesco Saverio GAROFANI, presidente.

Giuseppe ZAFARANA, Capo I Reparto Comando Generale della Guardia di Finanza, replica ai quesiti e alle osservazioni formulate dal presidente.

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Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di passare ora alla discussione della risoluzione n. 7-00769 dell'onorevole Di Stanislao, sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subìti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito, per poi proseguire con gli altri argomenti previsti dall'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Comunicazione del Presidente.

Ricorda che, a seguito di un attacco con colpi di mortaio, avvenuto lo scorso 24 marzo, contro la F.O.B. (Forward Operative Base) «ICE» in Gulistan, nel settore Sud-Est dell'area di responsabilità italiana, assegnata alla Task Force South-Est, su base del 1o Reggimento Bersaglieri, il sergente Michele Silvestri del 21o Genio Guastatori di Caserta è deceduto ed altri cinque militari italiani sono rimasti feriti. Tre dei militari feriti appartengono al 1o Reggimento Bersaglieri di Cosenza, mentre gli altri due sono, uno del 41o Reggimento Artiglieria «Cordenons» e l'altro del 21o Reggimento Genio Guastatori di Caserta. A nome della Commissione esprime il più sincero cordoglio ai familiari della vittima e formula gli auguri di pronta guarigione ai militari feriti.

7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subìti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 28 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ringrazia, preliminarmente, l'onorevole Di Stanislao per aver dato occasione all'Esecutivo, attraverso la risoluzione in esame, di fare il punto di situazione su una tematica complessa e da lungo tempo dibattuta, già oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, alcune delle quali presentante dallo stesso proponente dell'atto di indirizzo.
Prima, quindi, di procedere all'esame dei singoli impegni posti dalla risoluzione, si sofferma sulle questioni da essa affrontate.
Innanzitutto, fa presente che, fin da quando cominciarono a diffondersi le notizie circa i possibili rischi di contaminazione con uranio impoverito - peraltro, mai usato dalle Forze armate italiane -, la Difesa ha intrapreso molteplici e diversificate attività, riservando costantemente al problema la massima attenzione, nonché considerevoli risorse umane e finanziarie.
Ciò premesso, chiarisce che, sulla base delle risultanze acquisite dall'Osservatorio Epidemiologico della Difesa (OED), il numero dei casi di patologie neoplastiche occorse nel personale militare a partire dal 1991 fino allo scorso 21 febbraio è pari a 3761 unità, di cui 698 riguardano il

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personale che ha preso parte a missioni all'estero e 3063 riguardano invece militari che non hanno mai effettuato attività fuori aerea. I casi di decesso sono stati complessivamente 479, di cui 96 hanno colpito il personale che ha operato in missioni all'estero e 383 il personale rimasto in Italia. Al riguardo, precisa che si tratta del totale dei casi di neoplasia notificati all'OED, senza alcun riferimento a un'eventuale esposizione ad una particolare noxa patogena ambientale, come lascia invece intendere la dichiarazione dell'Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle Forze armate e famiglie dei caduti (ANAVAF).
Ricorda, quindi, che per quanto attiene, invece, al nesso di causalità, la Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura, presieduta dalla senatrice Menapace, preso atto dell'impossibilità scientifica di stabilire un nesso diretto di causa-effetto tra le patologie esaminate e l'utilizzo di uranio impoverito negli armamenti utilizzati in alcuni teatri operativi, ha concluso i propri lavori ritenendo che il solo verificarsi dell'evento patologico debba costituire di per sé elemento sufficiente a determinare per le vittime e per i loro familiari il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge (compreso il riconoscimento della causa di servizio) in tutti i casi in cui l'Amministrazione della Difesa non sia in grado di comprovare la mancanza di detto nesso di causalità (cosiddetto «criterio di probabilità»). Peraltro, a suo giudizio, tale relazione risulta piuttosto difficile da dimostrare.
Evidenzia che i numerosi studi statistici condotti all'estero (valutati in una rassegna sistematica dell'Istituto Superiore di Sanità) sull'incidenza dei tumori nei militari impiegati in diversi scenari operativi, non hanno evidenziato comprovate correlazioni tra patologie ed impiego del personale.
Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale da parte di militari USA in Somalia, osserva che sul punto non sussistono riscontri ufficiali e che sia il sito della «Coalizione internazionale per la messa a bando per le armi all'uranio», sia altri siti antimilitaristi non hanno indicato la Somalia tra i teatri in cui hanno trovato impiego tali munizioni.
Con riferimento, invece, alla sentenza del Tribunale Civile di Firenze, come eccepito in sede di appello dall'Amministrazione della Difesa, precisa che le circostanze ivi sostenute in senso opposto si sono fondate su «meri articoli di stampa, in base ad un malinteso principio di non contestazione».
In relazione alle aree di impiego e alle cautele adottate nei confronti del personale, sottolinea che la questione della paventata pericolosità dell'uranio impoverito - quando è emersa - non è stata né ignorata, né sottaciuta né sottovalutata. Infatti, fin dalle fasi iniziali dell'ingresso dei nostri militari in Kosovo, avendone avuto precedente informazione, si sono potute adottare adeguate misure di prevenzione. In particolare, per quanto riguarda la Bosnia, dopo aver appreso notizie sull'uso di proiettili all'uranio impoverito, sono stati avviati accertamenti e controlli da parte delle nazioni presenti con propri contingenti e le misurazioni svolte hanno escluso inquinamento da uranio impoverito nei luoghi dove i nostri militari sono stati alloggiati e dispiegati. È stata; quindi, definita una lista di provvedimenti, da adottare al fine di ridurre effettivamente al minimo eventuali occasionali rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, diffusa immediatamente alle unità e tutte le misure da adottare, già attivate in teatro, sono state organicamente raccolte nella direttiva emanata dalla Brigata Multinazionale italiana, più nota come direttiva «Bizzarri».
Osserva, poi, che la legge n. 308 del 1981 risulta interamente confluita nel Codice dell'ordinamento militare, come già illustrato nella risposta scritta all'atto n. 4-14261 dello stesso onorevole Di Stanislao.
Ricorda, inoltre, che la Commissione scientifica d'indagine presieduta dal professor Mandelli, pur rilevando un aumento significativo del linfoma di Hodgkin, ha

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escluso, in assenza di documentata evidenza, un'eventuale correlazione fra esposizione all'uranio impoverito e l'accresciuta incidenza della patologia, in accordo con quanto rilevato da altre indagini parallele sui militari e sull'ambiente, a livello nazionale e internazionale.
Quanto all'ipotesi che i casi di malattie e di decessi siano da correlare alla somministrazione di vaccini, essa appare poco sostenibile sia dal punto di vista tecnico-scientifico che etico-deontologico. Infatti, non esistono evidenze scientifiche, anche a livello mondiale, che mostrino un nesso causale tra le patologie neoplastiche e i vaccini, come peraltro già evidenziato dall'AIFA, dal Ministero della Salute e da autorevoli società scientifiche.
Segnala, altresì, che il professor Amadori, presidente del Comitato scientifico, nel gennaio 2011 ha consegnato al Ministro della difesa la relazione finale, i cui contenuti sono stati presentati all'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dal senatore Costa. Essendo stato recentemente rimosso il vincolo di segretezza posto dalla stessa Commissione sugli atti del progetto Signum, il professor Amadori potrà procedere alla pubblicazione dei suoi risultati su riviste mediche specializzate.
Si sofferma, quindi, sulla disciplina relativa agli istituti di indennizzo, precisando che il legislatore - preso atto della situazione determinatasi a seguito delle norme introdotte dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 78 e 79), che rendevano necessario l'accertamento del citato nesso di causalità, consentendo la concessione degli indennizzi solo in rarissimi casi - ha riformato la materia, riformulando (con l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 228 del 2010, convertito con la legge n. 9 del 2011) gli articoli 603 e 1907 del Codice dell'ordinamento militare e recependo così a livello normativo il citato criterio probabilistico.
Passando a trattare delle attività dei poligoni, sottolinea che esse si svolgono nel pieno rispetto delle procedure volte a garantire la sicurezza del personale che vi opera.
In particolare, per il poligono di Capo Teulada, è prevista l'attuazione di linee guida che, oltre alla stretta osservanza del Disciplinare Ambientale prevedono, tra l'altro, lo svolgimento periodico di campagne di monitoraggio ambientale e l'adozione di schede relative alla sicurezza ambientale dei sistemi d'arma impiegati nello stesso poligono.
Per il poligono interforze del Salto di Quirra, a partire dal 2008 è stato adottato in maniera definitiva un Disciplinare Ambientale (attualmente in revisione) che, nel rispetto della normativa, regolamenta le procedure per autorizzare le attività all'interno del poligono.
Per quanto riguarda il poligono di Capo Frasca, i tre pozzi artesiani sono stati regolarmente notificati alle autorità competenti (Provincia e Regione) nel 1994 e l'acqua dei pozzi non è utilizzata per uso umano; non risulta, infine, che, in passato animali si siano addentrati in area di mitragliamento e siano stati colpiti accidentalmente da proiettili, tantomeno che siano stati colpiti ovvero consumati sul posto. Infine, precisa che l'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che, in base ad una richiesta dell'assessorato Sanità della Regione Sardegna, si è costituito un comitato scientifico coordinato dal direttore del dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'Istituto Superiore di Sanità che vede la partecipazione di altri ricercatori, rappresentanti di enti tecnici locali e della Università degli Studi di Firenze, con la finalità di valutare criticamente tutti gli studi ambientali e sanitari ad oggi condotti per l'area d'interesse e, carattere epidemiologico condotto in tutte le aree della Sardegna sedi di poligoni di tiro (Salto di Quirra, Capo di Teulada, Capo di Frasca).
Sulla base dei chiarimenti e delle precisazioni testé fornite, ritiene che non possa essere accolto il primo degli impegni contenuto nella parte dispositiva della risoluzione in quanto tale normativa è stata fedelmente riprodotta nel Codice dell'ordinamento militare, come già illustrato

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nella risposta scritta all'interrogazione n. 4-14261 dell'onorevole Di Stanislao.
Non ritiene, altresì, che possa essere accolto nemmeno il secondo l'impegno, in quanto non sussistono riscontri ufficiali in merito all'utilizzo di specifici dispositivi di protezione individuale da parte di militari USA in Somalia. Evidenzia, inoltre, come le ricerche condotte riguardo alle informazioni sull'eventuale uso dell'uranio impoverito in Somalia abbiano avuto esito negativo, citando al riguardo la risposta - resa in data 15 febbraio 2001 - ad un atto di sindacato ispettivo dal Ministro della difesa pro tempore Sergio Mattarella, presso la Commissione difesa della Camera dei deputati.
Ritiene, invece, che possano essere accolti i rimanenti impegni qualora essi fossero riformulati. In particolare, per il terzo impegno propone di sostituire le prime parole («a fornire elementi in merito»), con le parole «a confermare quanto già affermato riguardo».
Il successivo impegno dovrebbe essere invece riformulato sostituendo la seconda parte dell'impegno con le seguenti parole «già illustrate dal professore Amadori presso la Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Costa».
Per quanto concerne, invece, l'impegno relativo ai dati del comitato di verifica per le cause di servizio, ritiene che lo stesso possa essere accolto con una riformulazione che precisi che tale comitato risulta istituito e operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui parere assume carattere vincolante e obbligatorio per l'amministrazione.
Per quanto riguardo l'ultimo impegno relativo ai poligoni sardi, ritiene che l'impegno debba essere riformulato nel seguente tenore: « a estendere le attività di monitoraggio ambientale e le indagini epidemiologiche già avviate per il PISQ, anche ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e di concerto con le attività in essere da parte della regione Sardegna-Assessorato alla sanità».

Augusto DI STANISLAO (IdV) ringrazia il sottosegretario Magri per aver reso ampie informazioni sulle tematiche della risoluzione in esame. Sottolinea, come l'intento del proprio atto di indirizzo era proprio quello di contribuire a una generale presa di coscienza delle problematiche in esso sottese. Il suo obiettivo è invece quello di fare chiarezza su di esse, non essendo mosso da un mero intento propagandistico quanto piuttosto dalla volontà di farsi carico, da parte sua, di raccogliere elementi di conoscenza, anche con il contributo di associazione interessate al tema che ha avuto occasione recentemente di incontrare a Bruxelles.
Apprezza, quindi, lo sforzo compiuto dal Governo che ha portato a accogliere, pur riformulandoli, gran parte degli impegni previsti, e si dichiara soddisfatto degli elementi di conoscenza emersi nel corso della discussione che consentiranno in futuro di poter approfondire ulteriormente gli aspetti che non hanno purtroppo trovato accoglimento nell'atto in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Antonello GIACOMELLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita il Governo a fornire risposta a un proprio atto di sindacato ispettivo, presentato in Commissione, sulla consegna alle autorità indiane dei due marò responsabili dei noti fatti accaduti sulla nave Lexie.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI dichiara la piena disponibilità del Governo a rispondere tempestivamente in merito, dal momento che ha già avuto cura, in più di un'occasione, di affrontare tali questioni nelle Assemblee delle Camere.

La seduta termina alle 13.50.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), relatore, rileva come il provvedimento in esame involge in modo estremamente incisivo le competenze della Commissione difesa, come testimoniato dalla circostanza che il Ministro Di Paola compaia tra i primi firmatari del decreto-legge. Purtuttavia, in relazione ai criteri che presiedono all'assegnazione dei disegni di legge, la Commissione difesa è chiamata ad esaminare il provvedimento in sede consultiva, ai fini dell'espressione di un parere rinforzato alle Commissioni riunite bilancio e finanze, cui è stata attribuita la funzione referente.
Prima di passare all'illustrazione dei principali contenuti del testo, ricorda che la relazione illustrativa giustifica la necessità e l'urgenza dell'intervento legislativo con l'esigenza di concludere quanto prima la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese. Essa riguarda alcune disposizioni, già oggetto di precedenti modifiche, che conferiscono poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici che, a giudizio della Commissione stessa, sarebbero incompatibili con gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sanciscono il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali.
In questo ambito, l'Italia non è stata la sola a ricevere le censure della Commissione europea. Procedure di infrazione in materia di golden share hanno infatti riguardato anche Portogallo, Regno Unito, Francia, Belgio, Spagna e Germania.
Nello specifico, per l'Italia, i rilievi mossi dalla Commissione europea hanno riguardato la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 (novellata nel 2003), recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, in particolare Eni, Enel, Finmeccanica e Telecom Italia.
La Commissione europea ha riconosciuto che gli interessi collettivi cui fa riferimento la normativa italiana possono essere considerati in astratto come legittimi e che la loro tutela potrebbe quindi giustificare misure restrittive della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento. Tuttavia ha rilevato che le disposizioni nazionali configurano restrizioni inadeguate e/o sproporzionate ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi, ed ha conseguentemente invitato l'Italia a modificare tali disposizioni.
Per quanto riguarda i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato un'apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su «criteri obiettivi, stabili e resi pubblici» e se è giustificato da «motivi imperiosi di interesse generale».
Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico.

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In ogni caso, secondo quanto indicato dalla Commissione medesima, la definizione dei poteri speciali deve rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire deve attribuire allo Stato solo i poteri strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.
Nel descrivere le singole disposizioni del decreto-legge, ritiene utile porre in evidenza le principali differenze rispetto alla normativa previgente contenuta nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994.
La prima differenza riguarda il diverso ambito soggettivo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.
Inoltre, i poteri speciali non sono più connessi alla presenza di una clausola in tal senso negli statuti delle società interessate, (ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332), ma sono direttamente definiti dal decreto legge in esame.
Un ulteriore elemento di diversità rispetto alla previgente disciplina riguarda la definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, che avviene direttamente ad opera della norma di rango legislativo, mentre la previgente disciplina li rimetteva ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, limitandosi a fare un mero, generico riferimento agli «interessi vitali dello Stato».
Ancora, il decreto-legge in esame circoscrive maggiormente l'ambito oggettivo in cui si consente l'uso di poteri speciali, che può avvenire solo per le attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le reti, gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Al riguardo, in passato essi potevano essere esercitati, più genericamente, nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e di altri settori di interesse pubblico.
Va inoltre rilevato che, in base alla nuova normativa, i poteri speciali sono graduati a seconda che si tratti dei settori della difesa o sicurezza (in cui sono conformati in maniera più ampia e pervasiva) ovvero di quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e possono essere esercitati in modo flessibile e proporzionato alle esigenze di volta in volta riscontrate, prevedendosi (all'articolo l, comma 4, ed all'articolo 2, comma 4) che il potere di veto relativo a determinate operazioni possa essere esercitato anche in forma attenuata, attraverso la mera l'imposizione di prescrizioni o condizioni all'operazione.
Da ultimo, si prevede l'aggiornamento almeno triennale dei DPCM di individuazione degli ambiti in cui possono esercitati i predetti poteri.
Tali premesse consentono di comprendere in modo più approfondito la portata delle nome di maggiore interesse della Commissione difesa. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, reca la disciplina dei poteri speciali esercitabili dal soggetto pubblico, indicando i presupposti di esercizio dei suddetti poteri speciali. Come in precedenza rilevato, la disciplina legislativa previgente rimetteva integralmente a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, con l'unico limite di consentire «il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato» (comma 230 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003). Il decreto-legge in esame invece ne indica direttamente due. In primo luogo, occorre che siano individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse «le attività strategiche chiave»; in secondo luogo, si prevede che, per le citate attività, i poteri speciali possano essere esercitati solo in caso di sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Al riguardo, la norma in esame, sebbene operi una distinzione nell'ambito delle «attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale» rispetto alle «attività strategiche chiave»

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non sembra recare elementi di differenziazione in relazione ai quali sarebbero attivabili i poteri speciali. Sarebbe quindi opportuno che il Governo fornisca un chiarimento su quali siano le ragioni sottese a tale distinzione, presumibilmente connessa alla diversa incisività dei poteri speciali esercitabili in concreto.
Altro aspetto di rilievo concerne la disciplina secondaria che, oltre ad individuare le attività di rilevanza strategica, da rinnovare con cadenza triennale (ai sensi del comma 8 dell'articolo 1), dovrà dunque disciplinare il concreto esercizio dei poteri speciali e definire ulteriori disposizioni attuative. La suddetta normativa secondaria è rimessa a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del ministro competente a seconda degli ambiti oggetto di disciplina. Pertanto, il potere di proposta viene riconosciuto al Ministro della difesa o a quello dell'Interno che, per i decreti di cui non siano proponenti, sono invece chiamati a esprimere il proprio concerto. Al riguardo, il testo del decreto-legge consente «uno o più decreti», lasciando intendere che i ministeri proponenti possano agire anche esercitando congiuntamente il potere di proporre al Consiglio dei Ministri un testo unico. Peraltro, non si precisa la natura del decreto, dalla cui entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 3, discente l'effetto abrogativo della precedente normativa, sia di rango legislativo che di rango sub-primario.
Inoltre, la previgente disciplina - in questo differente da quella in esame - prevedeva che fossero i decreti ad individuare le società privatizzate i cui statuti consentono l'esercizio di poteri speciali da parte dell'azionista pubblico. Tra le società che hanno dovuto modificare in tal senso il proprio statuto in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1999 - al fine di concedere poteri speciali al Ministero dell'economia - vi è Finmeccanica S.p.a. Era inoltre previsto che i medesimi decreti fossero previamente comunicati alle competenti Commissioni Su quest'ultimo aspetto, appare dunque opportuno che il rappresentante del Governo specifici i motivi per i quali non sia stata riprodotta nella nuova normativa la procedura di informazione alle Camere.
Ove si verifichino i suddetti presupposti, il Governo potrà quindi esercitare alcuni poteri speciali che, in estrema sintesi, consentono di imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche, affinché sia fornita garanzia relative alla sicurezza degli approvvigionamenti e delle informazioni, nonché ai trasferimenti tecnologici ed al controllo delle esportazioni (lettera a)); porre il veto su delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, quali ad esempio quelle di fusione, scissione trasferimento, mutamento dell'oggetto sociale, scioglimento e così via (lettera b)); opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale (lettera c)).
I commi 2 e 3 dell'articolo 1 disciplinano dettagliatamente gli aspetti procedurali di valutazione delle fattispecie che potrebbero dar luogo all'esercizio dei poteri speciali. Con particolare riferimento all'esercizio del potere di veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o, comunque, di particolare rilevanza, viene richiesta una valutazione della rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, dell'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonché degli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'articolo in esame.
Il richiamato comma 3 individua gli elementi necessari a valutare se esercitare poteri di opposizione all'acquisto di partecipazioni - o imposizione di specifiche

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condizioni - in imprese operanti nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale.
La valutazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si fonda sui seguenti elementi: l'adeguatezza della capacità dell'acquirente sul piano economico, finanziario, tecnico ed organizzativo nonché del progetto industriale; l'esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati.
I commi 4 e 5 disciplinano gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali, le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. Al riguardo, si prevede - a pena di nullità dell'operazione e l'applicazione di rilevanti sanzioni pecuniarie - un obbligo per le imprese di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adozione di alcune tipologie di delibere, nonché una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare. Entro quindici giorni dalla notifica (che può essere sospeso per massimo 10 giorni per ottenere chiarimenti) il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica le proprie determinazioni. La competenza giurisdizionale è riservata la tribunale amministrativo regionale del Lazio.
I commi 6 ed 8 specificano che l'esercizio dei poteri speciali in relazione alle predette attività - che avviene di norma con apposito decreto del Presidente del Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri - ove si intervenga su società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia, sia invece deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Differentemente, sino all'adozione del decreto che definisce le modalità attuative delle disposizione del decreto-legge, le competenze inerenti le proposte per l'esercizio dei poteri speciali sono attribuite, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
Quanto all'articolo 3, richiama sinteticamente i contenuti del comma 1, secondo cui che l'acquisto da parte di soggetti esterni all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, è consentito a condizione di reciprocità. Il comma 3 del medesimo articolo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, dichiara la cessazione di efficacia delle disposizioni, in particolare, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 1999, e le clausole statutarie incompatibili con la presente disciplina in materia di poteri speciali. Il riferimento è alla normativa concernente i poteri speciali del Ministero dell'economia relativi a Finmeccanica S.p.a.
Infine, al comma 5 dell'articolo 3 si specifica che la possibilità di inserire clausole statutarie speciali che fissano un limite massimo di possesso azionario nei confronti del singolo socio del 5 per cento, trova applicazione - oltre che per banche e imprese di assicurazione oggetto di controllo diretto o indiretto pubblico - per le società operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a controllo diretto o indiretto pubblico, e non più genericamente alle società operanti nei settori dei servizi pubblici in via di privatizzazione.
Conclusivamente, osserva che il provvedimento risulta motivato dall'esigenza fondamentale di salvaguardare gli assetti proprietari di società operanti in settori strategici, nonché la governance e la difesa da scalate ostili delle medesime. L'auspicio è che questa nuova disciplina possa quindi essere maggiormente rispondente ai principi dell'ordinamento comunitario e che, soprattutto, possa efficacemente preservare realtà industriali nel campo della

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difesa e della sicurezza da eventi che potrebbero pregiudicare la tutela di supremi interessi dello Stato.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, nell'apprezzare l'esaustiva relazione dell'onorevole Cicu, sottolinea l'importanza del provvedimento, dettato dalla necessità di conformare l'ordinamento interno ai principi definiti dalla copiosa giurisprudenza comunitaria in materia. Esso detta una normativa complessiva ed organica, funzionale ad una regolazione strutturale e tempestiva dei poteri speciali riservati allo Stato. Ciò ha importato l'esigenza di adottare un provvedimento unico, pur se rivolto a fattispecie in parte differenti, e recante anche alcune disposizioni transitorie, al fine di consentire a tale disciplina di essere immediatamente applicabile.
Rileva che per la Difesa assume particolare importanza il contenuto dell'articolo 1, nella parte che riconosce al Presidente del Consiglio la facoltà di esercitare, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, penetranti poteri speciali.
Sottolinea, al riguardo che la lettera c) indica anche la possibilità di opposizione all'acquisto di partecipazioni nelle medesime società, qualora l'acquirente venga a detenere - anche indirettamente e attraverso acquisizioni successive - un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Si tratta, in questo caso, di una valutazione da operare volta per volta, in relazione ai singoli e specifici casi concreti di acquisizione, non essendo possibile inquadrare la sussistenza di una tale minaccia in fattispecie astrattamente predeterminate.
Ricorda altresì che le attività di rilevanza strategica in relazione alle quali i citati poteri possono essere esercitati - senza distinzione alcuna circa l'appartenenza o meno del soggetto acquirente all'Unione europea - saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro della difesa o dell'interno, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, e da aggiornare almeno ogni tre anni Con lo stesso, o con ulteriore decreto, saranno altresì individuate le cosiddette «attività strategiche chiave» che, in considerazione dell'altissima valenza che rivestono nell'ambito del sistema di difesa nazionale, valgono a fornire un importante parametro di valutazione della «pericolosità» dell'investimento estero, utile nell'applicazione degli elementi e criteri elencati dal comma 3.
Infine, evidenzia che il comma 8, allo scopo di consentire l'immediata applicabilità delle disposizioni del decreto-legge, prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, le competenze relative alla proposta di esercizio dei poteri speciali, nonché le attività concernenti gli aspetti procedurali e sanzionatori di cui ai citati commi 4 e 5, siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società partecipate, e al Ministero della difesa o dell'interno, a seconda della rispettiva competenza, per le altre società.
Segnala che, rispetto a quanto stabilito all'articolo 1, la disciplina dei poteri speciali inerenti gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nei quali l'esistenza di una regolamentazione comunitaria di settore e la minore rilevanza dell'interesse protetto lasciano minori gradi di libertà. Ricorda infine che l'articolo 3, oltre a contenere la condizione di reciprocità per l'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, modifica il codice del processo amministrativo al fine di consentire l'impugnabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti di esercizio dei poteri speciali: elemento, questo, indispensabile per la conformità del nuovo regime dei poteri speciali ai principi del diritto comunitario e agli orientamenti consolidati della Corte di giustizia europea.
Soffermandosi sulle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, conferma che la nozione di «attività strategiche chiave» andrà concretamente ad individuare quei settori di massima ed assoluta

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rilevanza per la difesa nazionale, per i quali vi sarà la massima attenzione per ogni operazione societaria che dovesse interessarli e la massima incisività nell'esercizio dei poteri speciali ove ne sussistano i presupposti di legge.
Quanto alla mancata riproposizione della disposizione sulla trasmissione alle Camere del provvedimento che individua le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, rileva che la previgente disciplina recava tale previsione alla luce del fatto che il decreto di individuazione delle società privatizzate veniva adottato una tantum. In base al disposto del comma 8 dell'articolo 1, invece, il provvedimento in esame avrà un aggiornamento periodico. Resta fermo che, in pieno spirito di collaborazione, il Governo dichiara la piena disponibilità ad informare le Commissioni competenti delle determinazioni di volta in volta assunte.

Augusto DI STANISLAO (IdV) rileva che, anche alla luce della condivisibile illustrazione del relatore, il decreto-legge interviene in un settore normativo particolarmente delicato ed auspica, pertanto, che vi sia la possibilità di svolgere ogni utile approfondimento sulle tematiche in oggetto, senza strozzature del dibattito.

Francesco BOSI (UdCpTP) attira l'attenzione sulle norme che differenziano il trattamento per i soggetti che operano in Stati non appartenenti all'Unione europea - per i quali è richiesta una condizione di reciprocità - e sulla disposizione, che appare particolarmente opportuna, che consente di esercitare poteri speciali di opposizione ad operazioni condotte da Stati che hanno legami con il terrorismo o che comunque, non offrano garanzie sul piano della sicurezza internazionale.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che la complessità delle problematiche sottese al provvedimento in esame richieda un attento esame dell'articolato, alla luce della necessità per la commissione difesa, di rendere un parere alle Commissioni di merito particolarmente qualificato. Segnala che, in ogni caso, una parte rilevante della disciplina concretamente operante nel settore sarà definita dai previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Marco BELTRANDI (PD) ritiene doveroso ricordare che la propria forza politica aveva già da tempo avviato iniziative, ad anche una apposita raccolta di firme in sede di procedimento referendario, per sollecitare l'abrogazione della previgente disciplina, che risultava palesemente in contrasto con i principi di libertà dei mercati. Ciò non significa disconoscere l'esigenza di una forma di tutela in settori particolarmente strategici per gli interessi fondamentali di ciascuno Stato. Ma tale esigenza andrebbe sempre contemperata con il principio secondo cui si dovrebbe sempre limitare al minimo la regolazione pubblica dei mercati, non solo in ambito comunitario ma anche nei rapporti con i paesi terzi.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.