CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 marzo 2012
626.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 18.05.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Ministero dell'ambiente, che la Commissione proceda prima all'esame di atti comunitari, per passare successivamente

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all'esame in sede referente, e quindi allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione consente

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali.
COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.
COM(2011)896 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), presidente e relatore, fa presente che le proposte di atti comunitari in titolo, vertenti sulla stessa materia degli appalti pubblici, saranno esaminate congiuntamente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento.
Precisa quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente, nell'ambito della cosiddetta fase ascendente, le due proposte di direttiva che modificano la disciplina nel settore degli appalti pubblici.
Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha infatti presentato una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali», vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895) e una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896).
Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori «speciali» a quella dei settori classici.
Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.
Ai fini dell'elaborazione delle nuove misure la Commissione ha tenuto conto dei risultati di due consultazioni pubbliche svolte nel 2011 su due libri verdi riguardanti rispettivamente la modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici, e l'estensione degli appalti elettronici nell'UE.
Ricorda che il Libro verde in materia di appalti pubblici è stato esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, dalla VIII Commissione che, in esito all'esame, ha approvato un documento finale il 14 aprile 2011, successivamente trasmesso alle Istituzioni dell'UE. Il 27 gennaio 2012 la Commissione europea ha risposto apprezzando le osservazioni formulate dalla Camera e assicurando che sarebbero state tenute in debito conto ai fini della preparazione delle nuove proposte in esame.
Rileva che le proposte recano, peraltro, un complesso articolato di disposizioni, che potrebbero avere un delicato impatto sull'ordinamento italiano, che presenta ovviamente caratteristiche peculiari rispetto alle esperienze degli altri Stati membri. Per tale ragione, ritiene che l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione forniti da soggetti esterni sia fondamentale per la comprensione del quadro di riferimento: al fine di fornire orientamenti al Governo in questa importante fase, reputa opportuno che la Commissione proceda allo svolgimento di un ciclo di audizioni e quindi alla votazione di un documento conclusivo.
Per chiarire e adeguare il campo di applicazione dell'attuale quadro normativo, le proposte prospettano la revisione della definizione di determinati concetti chiave quali organismi di diritto pubblico, appalti pubblici di lavori e servizi, e appalti misti, nonché del concetto di diritti speciali o esclusivi. Si procede, inoltre, alla soppressione dell'attuale distinzione tra i cosiddetti «servizi A» (prioritari), soggetti

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integralmente alle procedure previste dalle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE, e «servizi B» (non prioritari) la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti. La futura direttiva che sostituirà la 2004/18 continuerà ad applicarsi alle attività riguardanti il gas e l'energia termica, l'elettricità, l'acqua, i servizi di trasporto, i porti e gli aeroporti, i servizi postali, l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.
Ai sensi degli articoli 12-14 del COM(2011)896, la futura direttiva si applicherà: (a) agli appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle amministrazioni aggiudicatrici il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 milioni di euro e che riguardi i lavori di genio civile, nonché i lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi; (b) agli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200 mila euro allorché tali appalti siano connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera precedente; (c) ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo, a condizione che i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice; (d) agli appalti pubblici e ai concorsi nel settore della difesa e della sicurezza, ad eccezione degli appalti disciplinati dalla specifica direttiva 2009/81/CE, a meno che la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita nel quadro di una procedura di aggiudicazione prevista dalla futura direttiva.
Ai sensi del COM(2011)895, le nuove norme si applicheranno agli appalti il cui valore stimato al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alle seguenti soglie: 400 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione; 5 milioni di euro per gli appalti di lavori. Il COM(2011)896 fissa le seguenti soglie: 5 milioni di euro per gli appalti di lavori; 130 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione organizzati o aggiudicati da autorità governative centrali; 200 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione organizzati e aggiudicati da amministrazioni locali.
Qualora ricorrano determinate condizioni, saranno esclusi dal campo di applicazione della futura direttiva gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica.
Riguardo alla fattispecie dell'accordo pubblico-pubblico, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo se essa non determini un eccessivo margine di discrezionalità, comportando un disallineamento nella disciplina di recepimento adottata a livello nazionale, a scapito della realizzazione di un mercato unico.
Le amministrazioni aggiudicatrici potranno continuare ad avvalersi delle procedure aperta, ristretta o negoziata, precedute da indizione di gara, adeguandole per renderle conformi alle future direttive. Potranno altresì ricorrere ai partenariati per l'innovazione (nuova procedura, della quale darò conto successivamente) e alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando di gara: tenuto conto del suo impatto negativo sulla concorrenza, il ricorso a quest'ultima procedura dovrebbe essere limitato a casi eccezionali. È fatta salva la facoltà degli Stati membri di non recepire nell'ordinamento nazionale la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.
Sotto questo profilo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se le garanzie a tutela dei margini più ampi concessi per negoziare le condizioni di appalto siano sufficienti a prevenire alcune possibili implicazioni quali: i rischi di favoritismi o di decisioni soggettive derivanti dalla più ampia discrezionalità di cui godono le amministrazioni aggiudicatrici nella

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procedura negoziata, anche in relazione al fatto che la concessione di un più ampio spazio di manovra alle amministrazioni aggiudicatrici produrrà risultati utili soltanto qualora esse dispongano dell'esperienza tecnica, delle conoscenze del mercato e delle competenze necessarie per negoziare buone condizioni con i fornitori.
Ritiene che potrebbe inoltre risultare opportuno che il Governo si pronunci sui possibili rimedi atti a scongiurare abusi o discriminazioni, eventualmente circoscrivendo maggiormente i casi di ricorso alla procedura negoziale, mediante l'individuazione di ulteriori strumenti per tutelare i principî di trasparenza e non discriminazione al fine di compensare la maggiore discrezionalità di cui godono le amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di tale procedura.
Aggiunge che un'importante novità della riforma prospettata dalla Commissione consiste nell'ampia diffusione degli appalti online, per semplificare la pubblicazione di informazioni e rendere più efficaci e trasparenti le procedure di aggiudicazione.
Sotto questo profilo, fa presente che sarebbe opportuno chiarire se il sistema italiano di informatizzazione degli appalti è adeguato e tecnicamente attrezzato per recepire le innovazioni prospettate dalla Commissione.
Le nuove misure prospettano un'attenuazione della distinzione tra selezione dei candidati e assegnazione del contratto di appalto: l'obiettivo è quello di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di scegliere la soluzione più pratica in termini di svolgimento della procedura (ad esempio, valutando i criteri di aggiudicazione prima di quelli di selezione o prendendo in considerazione come criterio di aggiudicazione l'organizzazione e la qualità del personale assegnato all'esecuzione dell'appalto). Il COM(2011)895 prevede la possibilità per gli enti appaltanti di stabilire un sistema di qualificazione basato su regole e criteri obiettivi di esclusione e selezione degli operatori economici che chiedono di essere qualificati. Dovrà essere conservato un elenco degli operatori economici qualificati, eventualmente suddiviso in categorie in base alla tipologia di appalto per la cui realizzazione è valida la qualificazione.
Con riferimento alla fase di selezione dei candidati, vengono prospettate inoltre una serie di semplificazioni quali la possibilità per i candidati e gli offerenti di presentare in via preliminare autocertificazioni al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, e di procedere solo in una fase successiva alla presentazione effettiva di prove documentali che tuttavia sarà facilitata dall'introduzione del passaporto europeo per gli appalti pubblici.
Il passaporto europeo dovrà contenere l'identificazione dell'operatore economico, attestare che quest'ultimo non è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi precedentemente richiamati e non è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, dimostrare la sua iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale e il possesso di una particolare autorizzazione. Il passaporto europeo dovrà essere riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste.
Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se le norme che prospettano un'inversione temporale della valutazione dei criteri di aggiudicazione rispetto a quelli di selezione, come pure le norme sull'autocertificazione non debbano essere corredate di maggiori cautele, per evitare il rischio - che smentirebbe l'obiettivo delle stesse di velocizzare alcune procedure - di verificare in una fase troppo avanzata l'improcedibilità della stipula dell'appalto per carenza di requisiti, con il conseguente obbligo di riavviare la procedura.
Si prospetta l'esclusione dalla partecipazione ad un appalto dell'offerente condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici e riciclaggio dei proventi di attività illecite. Dovranno essere altresì esclusi

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dalla partecipazione all'appalto gli operatori oggetto di una sentenza passata in giudicato nella quale si attesta che essi non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi di sicurezza sociale. È prevista tuttavia la possibilità per i candidati interessati di fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.
L'aggiudicazione degli appalti dovrà avvenire sulla base di criteri obiettivi che assicurino il rispetto dei principî di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, nonché la valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettive. In base ad entrambe le proposte, gli appalti dovranno essere aggiudicati sulla base di uno dei seguenti criteri: (a) offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, determinata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto in questione; (b) prezzo più basso (i costi potranno essere valutati, a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice unicamente sulla base del prezzo e secondo un approccio costo-efficacia quale il calcolo del costo del ciclo di vita).
Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno respingere l'offerta qualora non vengano rispettati gli obblighi stabiliti dalla legislazione UE e da quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e di previdenza sociale.
Conformemente all'Accordo sugli appalti pubblici sottoscritto in ambito OMC (Government Procurement Agreement - GPA) si prevede un regime di aggiudicazione semplificato valido per le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali. In particolare tali amministrazioni potranno utilizzare un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara; in tal caso non dovranno pubblicare un bando di gara distinto prima di avviare la procedura di aggiudicazione; inoltre, di comune accordo con i partecipanti, potranno fissare in maniera più flessibile determinati limiti di tempo.
Pur essendo «coperte» da un Accordo internazionale, reputa opportuno che il Governo chiarisca se a suo giudizio tali disposizioni potrebbe non possano produrre effetti discorsivi della concorrenza, e se non si possa valutare di circoscrivere l'ambito di applicazione del regime più favorevole ad appalti di valore limitato entro un determinato ammontare.
Tenuto conto della necessità che gli Stati membri godano di un ampio margine di discrezione nella scelta del fornitore, entrambe le proposte prospettano un regime specifico per l'aggiudicazione degli appalti riferiti servizi sociali o altri servizi specifici (servizi sanitari, servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura, servizi di assicurazione sociale obbligatoria, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, servizi forniti da associazioni sindacali e servizi religiosi). Tale regime contempla, in particolare, soglie più elevate, vale a dire 1 milione di euro per quanto riguarda i servizi che rientrano nel campo di applicazione del COM(2011)895, e 500 mila euro.
Le direttive proposte danno agli acquirenti la possibilità di basare le loro decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori da acquistare. Il calcolo del costo del ciclo di vita dovrà comprendere: a) i costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione di materie prime o alla generazione di risorse, all'uso e al fine vita; b) purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, i costi ambientali esterni direttamente connessi al ciclo di vita quali i costi di emissione dei gas ad effetto serra o di altre emissioni inquinanti, o altri costi di riduzione dei cambiamenti climatici.
Al fine di facilitare gare d'appalto transfrontaliere, si prevede la creazione di un registro online dei certificati, e-Certis, che dovrà essere aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'utilizzo di e-Certis sarà obbligatorio; inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute a richiedere soltanto i modelli di certificati o formulari di prova

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documentale disponibili in e-Certis entro due anni dalla data di recepimento della futura direttiva.
Una questione rilevante per quanto riguarda l'esecuzione dell'appalto è costituita dalle modifiche del contratto durante la sua esecuzione. Con riferimento a tale aspetto, si prospetta, alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'introduzione di un approccio volto a contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la correttezza delle procedure procedendo in caso di modifiche sostanziali ad una nuova aggiudicazione, e dall'altro un certo grado di flessibilità al fine di adattare un appalto in corso di esecuzione per fare fronte a circostanze impreviste. Non saranno considerate sostanziali le modifiche qualora: a) il loro valore non superi le soglie fissate dalle due proposte e sia inferiore al 5 per cento del prezzo del contratto iniziale, a condizione tuttavia che non alterino la natura globale del contratto; b) siano state previste nella documentazione di gara sotto forma di clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili che ne stabiliscono la portata e la natura. È previsto l'obbligo per l'ente aggiudicatario di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea un avviso relativo a tali modifiche.
Le amministrazioni aggiudicatrici, in situazioni espressamente previste dalla normativa nazionale in materia di appalti, potranno procedere alla risoluzione di un contratto relativo alla conclusione di un appalto pubblico durante il suo periodo di validità qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) le deroghe previste in caso di appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica non si applicano in seguito ad una partecipazione privata alla persona giuridica alla quale è stato aggiudicato il contratto; b) una modifica del contratto costituisce una nuova aggiudicazione; c) la Corte di Giustizia dell'UE stabilisce che un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro ha aggiudicato l'appalto in questione senza rispettare gli obblighi derivanti dai trattati e dalla normativa UE in materia di appalti.
Nelle proposte in esame viene individuata una procedura speciale, il «partenariato per l'innovazione», nell'intento di favorire lo sviluppo e l'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi. Il partenariato, che sarà strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, dovrà prevedere che le parti raggiungano obiettivi intermedi e che il pagamento della remunerazione avvenga mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'ente aggiudicatore potrà decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione di avere acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale. L'appalto dovrà comunque essere aggiudicato in base alle regole di procedura negoziata con previa indizione di gara.
Per garantire un migliore accesso delle PMI al mercato degli appalti si prospetta innanzitutto una riduzione degli adempimenti amministrativi nella fase di selezione, e in particolare: a) la semplificazione degli obblighi di informazione; b) la suddivisione dell'appalto pubblico in lotti, omogenei o eterogenei, per renderlo più accessibile alle PMI. Al fine di garantire la concorrenza, nel bando di gara potrà essere precisato il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un unico offerente. A questo riguardo reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo se non sia utile introdurre cautele volte a garantire che la divisione in lotti non rallenti i tempi di realizzazione dei lavori nel loro complesso, e che in ogni caso risulti economicamente non svantaggiosa per la stazione appaltante.
Al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione ed i favoritismi, vige l'obbligo per gli enti appaltanti di trasmettere all'organo di vigilanza il testo dei contratti di appalto conclusi affinché possa esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti. L'accesso a tali documenti dovrà essere garantito a tutti i soggetti interessati, a

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meno che ciò sia contrario all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi soggetti.
Per assicurare un'applicazione ed un controllo coerenti della politica in materia di appalti ed una valutazione sistematica dei suoi risultati in tutta l'UE, si propone l'istituzione in ogni singolo Stato membro di un organo unico indipendente preposto al controllo ed al coordinamento delle attività di attuazione. Il sistema di controllo pubblico, al quale dovranno essere soggette tutte le amministrazioni aggiudicatrici, dovrà essere trasparente ed organizzato in modo tale da evitare conflitti di interesse. In conclusione ritiene utile informare la Commissione che al Parlamento europeo le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, sono state assegnate alla Commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori, che ne ha avviato l'esame il 29 febbraio scorso. L'esame in prima lettura in plenaria è previsto per il 10 dicembre 2012.

Tino IANNUZZI (PD), nel riservarsi di esprimere più diffusamente la propria posizione sul contenuto delle proposte di direttive all'esame nel prosieguo dei lavori della Commissione, segnala tuttavia, fin d'ora, al relatore e ai colleghi la necessità di dedicare grande attenzione almeno a due temi fondamentali e alle connesse problematiche e criticità: il primo relativo alla complessiva disciplina sul general contractor ed il secondo relativo alla definizione di una stabile ed equilibrata normativa sul project financing.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con la proposta del relatore di avviare un ciclo di audizioni per approfondire tutti gli aspetti di una normativa importante e, per alcuni versi problematica, come quella contenuta nelle proposte di direttive europee in esame. Sottolinea, inoltre, l'opportunità che nella discussione in Commissione su tali atti comunitari vengano prese nella dovuta considerazione le recenti proposte, avanzate pubblicamente da esponenti del Governo in carica, relative ad una complessiva revisione della legge obiettivo e del codice degli appalti. In tal senso, rileva anzitutto la necessità che il Governo chiarisca davanti alla Commissione la propria posizione, da un lato, sulle problematiche evidenziate dal relatore e, dall'altro, su come le proposte di direttive comunitarie in esame si intreccino con le preannunciate iniziative di riforma del quadro normativo nazionale di settore. Al riguardo, tuttavia, ritiene di dovere esprimere una forte preoccupazione per il fatto che esponenti del Governo in carica, prima che sia avviato in Parlamento - nel dialogo con tutte le forze di maggioranza e di opposizione - quell'indispensabile lavoro di confronto fra le diverse opzioni e proposte in campo, abbiano ritenuto di dover esprimere apprezzamento per il lavoro condotto sulle tematiche in questione insieme ad alcune illustri fondazioni il cui importante ruolo non può essere tuttavia confuso con quello del Parlamento. Conclude, quindi, ribadendo la propria profonda convinzione che la sede parlamentare sia, sotto tutti gli aspetti, la sede più idonea, e forse l'unica, per ricercare e individuare quel punto di equilibrio e di sintesi politica da cui dipende non solo l'efficacia, ma anche la stabilità e la chiarezza stessa della legislazione.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che la proposta di un ciclo di audizioni sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
COM(2011)897 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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Roberto MORASSUT (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, nell'ambito della cosiddetta fase ascendente, la proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. L'obiettivo della proposta - presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, anche a seguito di due consultazioni pubbliche on-line tenute tra il 12 maggio e il 9 luglio 2010 e dal 5 agosto al 30 settembre 2010 - è di fornire un quadro giuridico certo nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni, ed eliminare gli ostacoli che, da un lato, impediscono agli operatori economici di accedere ai mercati delle concessioni, dall'altro sconsigliano amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di ricorrere a tali strumenti per perseguire i propri fini.
Secondo la Commissione europea l'assenza di un quadro giuridico certo cui ispirare procedure di aggiudicazione a livello nazionale conformi ai principî del diritto dell'Unione impedisce agli operatori economici di entrare nel mercato europeo delle concessioni; accresce il rischio di cancellazione o cessazione anticipata di contratti aggiudicati illegalmente; limita l'intenzione stessa delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di ricorrere a tali forme di partenariato pubblico-privato.
La Commissione ritiene che gli ostacoli all'accesso al mercato delle concessioni siano dovuti alle significative differenze tra le varie discipline nazionali, con particolare riferimento - tra l'altro - alle norme procedurali, ai requisiti di pubblicità e trasparenza, e ai criteri di selezione e di aggiudicazione. Tale frammentazione giuridica sarebbe ulteriormente aggravata da talune pratiche (non prive di profili di opacità) attuate dalle autorità e dagli enti aggiudicatori, quali l'affidamento diretto dei contratti di concessione o comunque l'applicazione di criteri non oggettivi. Tutto ciò - secondo la Commissione - produce condizioni di disparità per gli operatori economici, i quali sono esposti all'aggravio dei costi, ad esempio, per le consulenze giuridiche o per l'acquisizione di conoscenze approfondite delle specifiche condizioni locali. Ulteriore motivo d'intervento indicato dalla Commissione è l'attuale insufficiente tutela giuridica degli offerenti, poiché le vigenti norme concernenti i mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici non si applicano alle concessioni di servizi (e in una certa misura anche alle concessioni di lavori).
Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.
Nel rinviare per il dettaglio delle norme alla documentazione predisposta dagli Uffici, precisa che la proposta reca per altro, un complesso articolato di disposizioni, che potrebbero avere un delicato impatto sull'ordinamento italiano, che presenta ovviamente caratteristiche peculiari rispetto alle esperienze degli altri Stati membri.
Per tale ragione, ritiene che l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione forniti da soggetti esterni sia fondamentale per la comprensione del quadro di riferimento: al fine di fornire orientamenti al Governo in questa importante fase, ritiene che la Commissione debba procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni e infine procedere alla votazione di un documento conclusivo.
La proposta in esame riguarda le procedure applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per concessioni, sia di lavori sia di servizi, il cui valore sia pari o superiore ai 5.000.000 di euro. Per quanto riguarda le concessioni il cui valore sia compreso tra i 2.500.000 e i 5.000.000 di euro vige soltanto l'obbligo di pubblicare l'avviso di aggiudicazione della concessione.
L'ambito di applicazione della proposta dovrebbe quindi estendersi a tutti i servizi, anche quelli di interesse economico generale. Segnala che, in sede di esame della proposta presso la Commissione IMCO (Mercato interno e tutela del consumatore) del Parlamento europeo, il rappresentante

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della Commissione europea ha precisato che ai servizi sociali si applicano esclusivamente le disposizioni relative agli obblighi di informazione.
Fa quindi presente l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla precisa determinazione dell'ambito di applicazione della proposta, in particolare per quanto riguarda le concessioni di servizi portuali e le concessioni di uso di beni demaniali.
La proposta di direttiva fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione, con riferimento al concetto di rischio operativo. In particolare, si precisa che il diritto di gestire i lavori o i servizi indicati nella definizione dei vari tipi di concessione comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale, e che l'assunzione di tale rischio a carico del concessionario sussiste nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione. Nella proposta si specificano inoltre le forme che il rischio economico può assumere: (a) il rischio relativo all'uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; (b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.
Sotto questo profilo, occorrerebbe che fosse meglio chiarita la nozione di rischio, per riuscire a distinguere meglio tra appalti e concessioni.
La proposta fornisce inoltre riferimenti relativi alla durata massima delle concessioni: il limite di durata di una concessione è fissato nel periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.
Al riguardo ritiene che potrebbe risultare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa il rischio che il riferimento al «tempo necessario per recuperare gli investimenti effettuati» si presti a interpretazioni non univoche da parte dei diversi Stati membri. Posto che la valutazione andrebbe effettuata ex ante, e non in vigenza di concessione, potrebbe conseguentemente verificarsi il caso di durate differenti, pur in presenza di fattispecie sostanzialmente coincidenti. Inoltre rileva che si dovrebbe valutare se tale previsione non abbia conseguenze - ove per concessione di servizi si intendesse anche una concessione concernente i beni demaniali - sull'attuale criticità riscontrata tra l'ordinamento dell'Unione europea e le norme dell'ordinamento interno in materia di limiti temporali alle concessioni di beni demaniali. A questo riguardo ricorda che il limite attuale previsto dall'ordinamento interno per le concessioni demaniali è di cinque anni.
È espressamente prevista una serie di fattispecie per le quali deve escludersi l'applicazione della disciplina alla procedura di aggiudicazione. La maggior parte di tali esclusioni ripete un regime analogo a quello previsto nella proposta di riforma della direttiva appalti. In particolare si esclude l'applicazione della disciplina in esame ove si tratti di: concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori; concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui all'allegato III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure da un ente aggiudicatore a una joint venture di cui fa parte.
L'applicazione della proposta è inoltre esclusa rispetto alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza. Infine si prevede che l'applicazione della proposta sia esclusa in caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori ad enti controllati, oppure nel caso in cui l'aggiudicazione dipenda

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da un rapporto di cooperazione per l'esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori. A tal proposito sono previste disposizioni volte a garantire che tali forme di cooperazione pubblico-pubblico esentate dal regime proposto non provochino distorsioni della concorrenza nei confronti di operatori economici privati.
Al riguardo segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le numerose esclusioni contemplate dalla disciplina proposta possano limitarne eccessivamente l'ambito di applicazione, per cui numerose fattispecie potrebbero continuare ad essere rimesse alla discrezionalità degli ordinamenti nazionali, in tal modo contraddicendo, o quanto meno limitando, il perseguimento dell'obiettivo di favorire la realizzazione di un mercato europeo delle concessioni, stanti le notevoli differenze che contraddistinguono le diverse discipline degli Stati membri.
Ritiene che potrebbe in particolare risultare utile chiarire se le fattispecie non contemplate dalla proposta di direttiva, in quanto esplicitamente escluse dal suo ambito di applicazione, continuerebbero ad essere disciplinate dalle regole applicate per le concessioni da ciascun Stato membro ovvero se ricadrebbero nell'ambito di applicazione della nuova disciplina degli appalti, oggetto di una contestuale proposta della Commissione.
La proposta fissa il principio per cui amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori debbano indicare nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Non è consentita la modifica della descrizione della concessione, dei criteri di aggiudicazione e dei requisiti minimi. È previsto altresì l'obbligo generale per amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di garantire nel corso della procedura di aggiudicazione parità di trattamento a tutti gli offerenti, Sempre in tema di trasparenza è previsto che tutte le norme per l'organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, siano stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti. Quest'ultimo aspetto è tuttavia temperato attraverso una articolata disciplina che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di svolgere negoziazioni durante la procedura di aggiudicazione.
A questo riguardo reputa opportuno chiarire se le garanzie offerte dalla disciplina proposta siano tali da assicurare che non siano falsate le condizioni di concorrenza.
È previsto che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendano aggiudicare una concessione, debbano rendere nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione, nel quale occorre inserire una serie di informazioni necessarie, oltre alle informazioni eventualmente ritenute utili dai soggetti aggiudicatori. Il bando di concessione deve essere conforme ai modelli uniformi stabiliti dalla Commissione.
La proposta prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, debbano pubblicare un avviso nel quale si dà conto dell'esito della procedura. Tale obbligo di avviso dell'aggiudicazione è previsto anche per le concessioni di servizi il cui valore sia pari o superiore ai 2 500 000 euro, escluse le concessioni in materia di servizi sociali ed altri servizi specifici.
È inoltre introdotta la pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, stabilendo una procedura ad hoc di comunicazione di tali atti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori alla Commissione europea.
Diverse disposizioni della proposta hanno l'obiettivo di generalizzare l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione per gli adempimenti previsti dalle procedure di aggiudicazione. Entro cinque

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anni dal 30 giugno 2014 (data indicata come termine ultimo entro il quale gli Stati devono adeguare il diritto nazionale alla direttiva), gli Stati membri debbano garantire che tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni siano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica.
Sotto questo profilo, ritiene che potrebbe risultare opportuno valutare la sostenibilità sotto il profilo degli eventuali oneri finanziari e delle risorse umane e strumentali la cui disponibilità potrebbero risultare necessaria per far fronte ai numerosi adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, per quanto concerne il ricorso a procedure informatizzate e gli obblighi di comunicazione previsti.
Riguardo ai criteri di selezione e valutazione qualitativa dei candidati, le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. Le condizioni di partecipazione devono rispondere a principi di non discriminazione e di concorrenza effettiva nonché di proporzionalità all'oggetto della concessione.
La proposta prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad escludere i candidati che abbiano subìto una condanna in via definitiva per: partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato; riciclaggio dei proventi di attività illecite. La proposta prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori debbano escludere il candidato/offerente qualora siano a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che ne dichiari la posizione di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
A tal proposito sottolinea la necessità di richiedere l'avviso del Governo sulle possibili criticità che una tale previsione (insieme ad altre del medesimo tenore) potrebbe implicare, con particolare riguardo alla difficoltà di istituire un sistema compiuto di scambio transfrontaliero di informazioni a livello UE concernente tutte le varie tipologie di irregolarità che determinano l'esclusione di un candidato/offerente da una gara.
La proposta prevede la possibilità per il candidato/offerente che si trovi in una delle situazioni che danno luogo ad esclusione (obbligatoria o facoltativa) di fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prove a suffragio della sua affidabilità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione. È previsto infine l'obbligo generale per gli Stati membri di adottare norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi.
Ritiene che sia opportuno chiarire se consentire la prova di affidabilità non comporti - anche alla luce della normativa interna - un margine eccessivo di discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici.
Per quanto riguarda l'aggiudicazione, essa deve basarsi su criteri obiettivi ispirati a principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Tali criteri devono essere connessi all'oggetto della concessione e non possono attribuire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un'incondizionata libertà di scelta. La proposta impone alle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di indicare nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri di aggiudicazione da essi scelti; in alternativa

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i criteri di aggiudicazione sono semplicemente elencati in ordine decrescente di importanza.
Segnala che sarebbe opportuno che il Governo chiarisse se l'insieme di obblighi di informazione previsti dalla proposta nella fase di selezione e aggiudicazione dei soggetti offerenti non si traduca in un aggravio eccessivo per le amministrazioni aggiudicatrici o per gli enti aggiudicatori; sarebbe inoltre opportuno chiarire se la pubblicazione su siti Internet possa considerarsi una modalità adeguata di adempimento di tali obblighi di informazione (o almeno di una parte di essi).
La proposta lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere che amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (purché sia coerente rispetto all'oggetto della concessione e non si traduca in libertà incondizionata di scelta).
La verifica da parte di amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori della congruità dell'offerta rispetto ai criteri di aggiudicazione selezionati deve avvenire sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.
La proposta consente ai soggetti aggiudicatori un approccio che tenga in considerazione i seguenti costi relativi al ciclo di vita: (a) costi interni, quali i costi di acquisizione, l'uso (ad esempio, consumo energetico e costi di manutenzione) e il fine vita (ad esempio, costi di raccolta e riciclaggio); (b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, purché determinabili in termini monetari (ad esempio il costo delle emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici).
Ai soggetti aggiudicatori è richiesta l'indicazione nei documenti di gara della metodologia specifica impiegata per la valutazione del costo di vita del prodotto/lavoro/servizio. Inoltre si stabiliscono principî cui la metodologia adottata deve comunque conformarsi: in particolare la metodologia deve essere fondata su informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori, concepita per un'applicazione ripetuta o continua, ed infine accessibile a tutte le parti in causa.
La proposta lascia alla discrezionalità dei legislatori nazionali la decisione di rendere obbligatorio o facoltativo l'obbligo, a carico di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, di richiedere all'offerente l'indicazione (nella sua offerta) delle parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché dei subappaltatori proposti. Tale previsione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.
Inoltre viene definito un regime per quanto riguarda le eventuali modifiche delle concessioni in vigenza delle stesse. In particolare, si introduce il concetto di modifica sostanziale delle disposizioni di una concessione (in vigenza della stessa); tale modifica, considerata dalla proposta alla stregua di una nuova aggiudicazione, obbliga amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori all'avvio ex novo di una procedura in conformità della direttiva. In linea di principio, la proposta considera sostanziale una modifica che renda la concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa; tuttavia sono previste condizioni specifiche in presenza delle quali la modifica è comunque considerata sostanziale.
La proposta esclude che una modifica sostanziale richieda una procedura ex novo di aggiudicazione se nello stesso tempo: a) è stata resa necessaria da circostanze imprevedibili per un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligenti; (b) non altera la natura generale della concessione; (c) l'aumento dei prezzi non superi il 50 per cento del valore della concessione originale nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici.
Le disposizioni in esame contemplano, infine, l'estensione dell'ambito di applicazione delle direttive sui ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE) a tutti i contratti di concessione che superano la soglia, così da garantire l'effettiva possibilità

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di adire il giudice per ricorrere contro una decisione di aggiudicazione, e stabilisce alcune norme minime in materia giurisdizionale che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono rispettare.
A conclusione della relazione, informa la Commissione sull'iter della proposta presso il Parlamento europeo, sottolineando che la proposta è stata assegnata alla Commissione mercato interno e tutela del consumatore (IMCO), ed è stato nominato relatore l'on. Philippe Juvin (PPE). L'esame è stato avviato il 29 febbraio, e la prima lettura da parte dell'Assemblea è prevista per l'11 dicembre 2012.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che la proposta di un ciclo di audizioni avanzata dal relatore sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 18.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 18.30.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna.
C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 21 settembre 2011.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ricorda che nella precedente seduta si era svolta la discussione generale sulle proposte di legge in titolo. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) illustra una proposta di testo unificato (vedi allegato 1) delle due proposte di legge in questione, che sottopone all'attenzione della Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ricorda che già nella precedente seduta aveva sollevato la questione dell'opportunità di coinvolgere nella gestione del Parco gli enti e i soggetti privati presenti sul territorio, al fine di creare le condizioni di un'effettiva azione di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico, rispondente e rispettosa, prima di tutto, delle esigenze e delle tradizioni delle comunità che vivono sul territorio. Nel ribadire che tale impostazione, ovviamente, non riguarda solo l'ente parco in questione, ma tutti gli enti parco esistenti sul territorio nazionale, esprime apprezzamento per l'impostazione data dal relatore al proprio lavoro, auspicando che la discussione sul provvedimento in esame e la predisposizione di un testo normativo che consenta di andare nella direzione di un più ampio coinvolgimento nella gestione del parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna, possa costituire un primo passo per una più ampia revisione della legge nazionale sulle aree protette.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di testo unificato illustrata dal relatore.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone quindi di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci predisposto dal

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relatore come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato delle proposte di legge C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci predisposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare a lunedì 26 marzo prossimo, alle ore 16, il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo base testè adottato dalla Commissione.

La Commissione consente.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 18.40.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06462 Dussin ed altri: Iniziative per chiarire la portata e l'ambito di applicazione delle norme relative alle attività di recupero ambientale dei vuoti minerari.

Manuela LANZARIN (LNP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manuela LANZARIN (LNP) ringrazia il sottosegretario Fanelli per la cortese risposta di cui, peraltro, non può che prendere atto. Rileva, infatti, che il suo contenuto conferma la persistenza di una certa confusione da parte del Ministero che spera possa essere fugata con l'emanazione, il più presto possibile, della circolare interpretativa, attualmente in preparazione, secondo quanto riferito dal rappresentante del Governo.

5-06463 Piffari e Di Pietro: Impatto ambientale derivante dall'eventuale utilizzo di «Cdr» nel cementificio di Tavernola Bergamasca.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ringrazia il sottosegretario per la puntuale risposta fornita al suo atto di sindacato ispettivo. Nel fare presente che a Bergamo gli organi di stampa locali hanno riportato nella giornata odierna la notizia della contrarietà della provincia di Bergamo all'utilizzo di Cdr da rifiuti e da pneumatici triturati nel cementificio di Tavernola Bergamasca, prende atto della risposta del Governo che invece evidenzia come la decisione dell'Esecutivo si fondi anche sul parere favorevole espresso in sede istruttoria dalla provincia di Bergamo

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sull'utilizzo del citato Cdr nel cementificio di Tavernola. Ritiene quindi che la risposta fornita consenta alle popolazioni locali di avere piena consapevolezza circa quanto accaduto sull'utilizzo del Cdr.

5-06464 Mariani ed altri: Iniziative relative al progetto di localizzazione di un deposito sottomarino di gas nel comune di Rivara.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela GHIZZONI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, in primo luogo perché nella stessa non si fa alcun cenno, come sarebbe stato, a suo avviso, doveroso, per rispetto del ruolo e delle prerogative parlamentari, all'impegno politico assunto dal Governo in sede di approvazione da parte della VIII Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 25 maggio 2011, di una risoluzione che impegnava il Governo «ad assumere una posizione politica precisa sull'inopportunità della scelta della realizzazione del deposito di gas a Rivara». Sottolinea, inoltre, negativamente, il fatto che nella risposta si omette di riferire che la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto adottata dal Ministero dell'ambiente lo scorso 17 febbraio 2012 è stata assunta nonostante due precedenti deliberati della Commissione ministeriale VIA/VAS con i quali si segnalava l'impossibilità di pronunciarsi per mancanza di elementi conoscitivi essenziali e nonostante le forti perplessità avanzate dall'ISPRA in relazione ai risultati e all'adeguatezza degli accertamenti compiuti.
Stigmatizza, altresì, il fatto che la citata pronuncia di compatibilità ambientale sia stata adottata in violazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 che fa riferimento, non «all'accertamento della fattibilità dello stoccaggio» (come riportato nella citata pronuncia di compatibilità ambientale), ma «all'accertamento della fattibilità del programma dello stoccaggio». In tal modo, di fatto, è stata stravolta la natura stessa degli accertamenti da compiere, i quali, in quanto da riferire al programma di stoccaggio, non avrebbero potuto avere natura diversa da quella di accertamenti tecnico-economici. Nel sottolineare la gravità di questo fatto, denuncia l'illegittimità del citato provvedimento ministeriale, ritenendo che non sia possibile qualificare altrimenti il medesimo provvedimento.
Esprime, infine, la propria delusione per il fatto che il Ministero dell'ambiente abbia ritenuto possibile completare la prima fase del procedimento di compatibilità ambientale del progetto, nonostante fosse formalmente a conoscenza delle ripetute prese di posizioni contrarie di tutti gli enti territoriali interessati e della stessa regione Emilia-Romagna, la cui intesa è per legge indispensabile ai fini della concreta realizzazione del progetto. Dichiara altresì la propria delusione per il fatto che il Ministero dell'ambiente abbia completato la prima fase del procedimento di compatibilità ambientale del progetto, nonostante il fatto che gli enti rappresentativi delle comunità territoriali e la regione Emilia-Romagna abbiano da tempo dato la propria disponibilità alla realizzazione di impianti di stoccaggio di gas naturale in siti diversi da quello di Rivara e, a differenza di questo, sicuri dal punto di vista sia geologico che ambientale. Avviandosi a concludere, giudica quindi incomprensibile l'atteggiamento della società IGM, che pervicacemente persiste nella richiesta di concessione di stoccaggio di gas a Rivara, rifiutandosi di prendere in considerazione ogni ipotesi di realizzare l'impianto in siti diversi da questo. Conclude, richiamando la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo in materia, con cui si chiede al Governo in carica di esprimersi formalmente sull'impegno politico assunto

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in Parlamento dal precedente Governo il 25 maggio 2011, e sollecitandone quindi la risposta.

5-06465 Dionisi e Mondello: Iniziative per agevolare lo smaltimento dei residui di lavorazione dei frantoi oleari liguri.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, comunica che, su richiesta dell'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, la risposta all'interrogazione 5-06465 è rinviata ad altra seduta.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.20.