CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 marzo 2012
625.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 marzo 2012. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. - Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.
Atto n. 425.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2012.

Enrico LA LOGGIA, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione della proposta di parere (vedi allegato).

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, illustra alla Commissione l'attività istruttoria svolta per la predisposizione della nuova formulazione della proposta di parere, dando atto che tale attività si è avvalsa della proficua collaborazione del Governo, per la quale ringrazia tutti gli uffici coinvolti.
In merito ai contenuti della nuova formulazione osserva che il comma 1 dell'articolo 1, già contenuto nella proposta presentata il 29 febbraio scorso, permette di inserire il decreto in esame nella prospettiva dell'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre il comma 2, come riformulato, assicura una individuazione equilibrata delle competenze che la regione Lazio può e deve esercitare nel conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. La nuova formulazione dell'articolo 1-bis raccoglie il suggerimento, emerso nei lavori istruttori, di coinvolgere direttamente la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella quantificazione degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Al testo dell'articolo 1-ter, sono state apportate, rispetto alla proposta

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di parere presentata nella seduta del 29 febbraio scorso, limitate modifiche, che, tra l'altro, raccolgono indicazioni provenienti anche dal Governo.
Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II, relative ai beni culturali, la nuova formulazione del parere mantiene sostanzialmente il testo dello schema iniziale, senza recepire le numerose e rilevanti proposte di modifica emerse nel corso dei lavori istruttori. Ricorda che su alcune di tali proposte era stato acquisito anche l'assenso del Governo. Dal momento che, peraltro, non è stato possibile pervenire ad un accordo tra i due relatori che permettesse di inserirle nella proposta di parere, ritiene che la questione dovrà essere di nuovo valutata in sede di esame delle proposte emendative. Ricorda che le problematiche emerse riguardavano la distinzione tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione dei beni, la possibilità per Roma capitale di concorrere alla valorizzazione attraverso la Conferenza delle Soprintendenze avvalendosi dello strumento degli accordi di valorizzazione e la discrasia terminologica tra la definizione di beni culturali contenuta nel relativo codice e il riferimento ai beni storici e artistici contenuti nella legge delega.
Per quanto riguarda i restanti articoli della proposta di parere, precisa che essa contiene le disposizioni condivise dai relatori sulle quali è stato acquisito l'assenso del Governo. Per questa ragione, in considerazione dell'avviso contrario del Governo, non è stato riproposto l'articolo 8-bis contenuto nella proposta di parere presentata il 29 febbraio scorso, concernente il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato in EUR SpA. In proposito sollecita, tuttavia, il Governo ad una ulteriore valutazione, ritenendo che le obiezioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica possano considerarsi superati, considerando che negli ultimi esercizi la società non ha distribuito dividendi. Segnala l'inserimento all'articolo 11 di due disposizioni relative all'attribuzione per legge del patrocinio in giudizio di Roma capitale all'Avvocatura capitolina. Tale attribuzione concerne anche il contenzioso nei confronti della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Per quanto concerne infine le disposizioni finanziarie contenute nell'ultimo Capo, ricorda che anche in questo caso sono state tenute in considerazione le osservazioni formulate dal Governo; i relatori si riservano comunque di valutare le proposte emendative che saranno eventualmente presentate.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), relatore, nel ringraziare l'altro relatore, il Governo e i membri della Commissione per l'intensa attività svolta sul testo del provvedimento all'esame, ritiene che la nuova formulazione della proposta di parere sia idonea a risolvere numerose questioni emerse nel corso del dibattito, ad iniziare dal comma 2 dell'articolo 1, relativo al conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale. Reputa al riguardo che la riformulazione proposta sia equilibrata e rispettosa delle competenze statali e regionali, dal momento che lo Stato e la regione Lazio procedono con legge, rispettivamente statale e regionale, al conferimento delle funzioni amministrative ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza legislativa. È pertanto escluso che lo Stato intervenga nel conferimento di funzioni amministrative ricadenti nelle materie di competenza regionale.
In merito alla procedura di definizione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, disciplinata dall'articolo 1-bis, concorda con il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, quale sede tecnica per la quantificazione dei predetti costi in collaborazione con l'IFEL, e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come sede di decisione politica.
Richiama inoltre la questione relativa al trasferimento dell'intera partecipazione azionaria della società EUR S.p.A. a Roma capitale, attualmente posseduta per il 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Concorda a tale riguardo

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con quanto affermato dall'altro relatore circa le ragioni del mancato inserimento di tale previsione nella nuova formulazione della proposta di parere, in considerazione delle problematiche emerse nel corso delle riunioni istruttorie, con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria. Ricorda a tale proposito che il Governo ha evidenziato la necessità di una copertura finanziaria sul bilancio dello Stato, connessa ai possibili effetti negativi sul saldo netto da finanziare derivanti dal venir meno dei dividendi, per effetto del trasferimento della partecipazione azionaria. Fa presente tuttavia che, come emerge dei bilanci societari, EUR S.p.A. non sembra aver distribuito utili a partire dall'anno 2008. Circostanza che appare confermata anche con riferimento all'esercizio 2011. Ritiene pertanto necessaria una ulteriore valutazione sulla possibilità di disporre il trasferimento a Roma capitale della partecipazione detenuta dallo Stato, e invita a tal fine il Governo a verificare se effettivamente i profili di natura finanziaria impediscano di inserire nel decreto in esame una simile previsione, che risulterebbe pienamente coerente con la funzione strategica che la società EUR S.p.A con il suo asset patrimoniale potrebbe svolgere per lo sviluppo del territorio di Roma capitale.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea il contributo costruttivo che il gruppo della Lega Nord ha recato alla definizione della nuova formulazione della proposta di parere, attraverso la propria attiva partecipazione ai lavori istruttori. Ritiene che anche grazie a questo contributo sia stato evitato l'inserimento di misure del tutto estranee all'oggetto della delega, quali quelle sulla stabilizzazione dei lavoratori precari del comune di Roma o del trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A.
Evidenzia, tuttavia, che numerose proposte del proprio gruppo non trovano riscontro nella nuova formulazione presentata dai relatori nella seduta odierna. Segnala in particolare che diverse disposizioni di tale nuova formulazione non siano riconducibili al contenuto della legge delega; richiama a tale riguardo le previsioni dell'articolo 1-ter, relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali, e quelle dell'articolo 11-bis, che implicano esclusivamente per il comune di Roma deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno. Rileva altresì come la nuova formulazione della proposta di parere mantenga il riferimento ai beni culturali, che rappresentano un ambito di beni più ampio rispetto ai beni storici e artistici, per i quali la legge delega prevede il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative.
Più in generale ricorda che, per quanto concerne i profili di finanziamento delle funzioni conferite, il gruppo della Lega Nord ha proposto l'introduzione di una specifica tassa sui servizi, in modo da far ricadere gli oneri aggiuntivi derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica sui soggetti che usufruiscono dei servizi connessi a tale ruolo, anziché porli a carico della fiscalità generale. Se non si intende porre in essere una soluzione di questo genere, sarebbe a suo avviso auspicabile la creazione di una «capitale reticolare» ossia articolata su tutto il territorio nazionale, ripartendo in tal modo gli oneri tra i diversi territori. Esprime, pertanto, a nome del proprio gruppo una valutazione nel complesso negativa sulla proposta dei relatori, annunciando la presentazione di emendamenti che permettano di superare i profili problematici, che i membri del proprio gruppo hanno evidenziato nel corso dell'esame dello schema di decreto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI in primo luogo dichiara di condividere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 contenuta nel nuovo testo della proposta di parere dei relatori.
Con riferimento alla questione dei beni culturali, ed in particolare della Conferenza delle Soprintendenze, evidenzia che dalla formulazione dell'articolo 2-bis della proposta di parere non appare sufficientemente chiaro il contenuto delle competenze ad essa attribuite, con specifico

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riguardo al rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, previsto dal comma 1. Infatti, al successivo comma 3 tali poteri in materia di rilascio di autorizzazioni e nulla osta non sono ricomprese tra i compiti della Conferenza, che sembra invece titolare di sole funzioni di coordinamento e programmazione. Rileva altresì che l'attribuzione di poteri decisionali alla Conferenza, in considerazione anche del numero di soggetti in essa presenti, potrebbe comportare complicazioni rispetto alla situazione attuale, in cui i poteri autorizzatori spettano esclusivamente al singolo sovrintendente competente in relazione alla natura dell'intervento da autorizzare. Per queste ragioni invita la Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere il periodo del comma 1 dell'articolo 2-bis che, riproducendo quanto già contenuto nel testo iniziale dello schema, fa riferimento al rilascio di titoli autorizzatori e nulla osta.

Enrico LA LOGGIA, presidente, invita la Commissione altresì a valutare con attenzione la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 2-bis, che riproduce, anche in questo caso, il testo iniziale dello schema di decreto legislativo, in base alla quale «il funzionamento e gli effetti» della Conferenza delle Soprintendenze sono disciplinati in conformità di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 per la Conferenza di servizi. Tale previsione, infatti, sembrerebbe attribuire all'attività della Conferenze delle Soprintendenze un valore decisorio nelle materie di propria competenza.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), con riferimento all'intervento del Ministro, ritiene che la Commissione, nella definizione del proprio parere, debba perseguire finalità di semplificazione delle procedure relative alla programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma capitale. Precisa, a tale riguardo, che le modalità con cui si svolge la valorizzazione dei beni culturali sono condizionate dalle decisioni prese in sede di tutela degli stessi beni. Pertanto, nella misura in cui si mira a tener separate le decisioni di tutela da quelle in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione, si rischia di privare di qualunque effetto le decisioni assunte in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione. La Conferenza delle Soprintendenze dovrebbe essere, a suo avviso, il luogo dove le esigenze di tutela e quelle di valorizzazione trovino un momento di confronto, in cui attraverso la sinergia delle diverse competenze la funzione di tutela si faccia carico dei programmi di valorizzazione. Per queste ragioni la Conferenza deve, a suo giudizio, disporre di poteri decisori.

Enrico LA LOGGIA, presidente, nel concordare con quanto osservato dall'onorevole Lanzillotta in merito alla necessità di trovare un coordinamento tra la funzione di tutela e quella di valorizzazione, invita i relatori ad approfondire la questione al fine di giungere ad una nuova formulazione dell'articolo 2-bis, che permetta di conseguire tale obiettivo, assicurando la semplificazione delle procedure necessarie per realizzare gli interventi di valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale che Roma possiede.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che una nuova formulazione dell'articolo in esame nel senso ora prospettato dall'onorevole Lanzillotta modificherebbe la logica e le competenze della Conferenza delle Soprintendenze, la quale si troverebbe a dover decidere anche sui singoli interventi di valorizzazione. Ciò, a suo avviso, si discosta dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 2-bis, il quale assegna alla Conferenza funzioni di programmazione e di coordinamento. Rileva altresì che, nel caso in cui si attribuiscano alla Conferenza poteri decisori, andrebbe meglio definito l'ambito oggettivo in cui tali poteri si eserciterebbero. Ribadisce in ogni caso che, in tali ipotesi, il lavoro della Conferenza non potrebbe che concentrarsi sull'istruttoria puntuale dei singoli interventi, per cui alla Conferenza stessa dovrebbero essere forniti tutti

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gli elementi di informazione, che al momento sono trasmessi all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che le difficoltà evidenziate nell'intervento del Ministro potrebbero essere superate prevedendo che i poteri decisori attribuiti alla Conferenza delle Soprintendenze si esplichino in relazione agli interventi individuati nella programmazione stabilita dalla Conferenza stessa.

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, osserva che la questione potrebbe essere risolta recuperando, in sede di formulazione delle proposte emendative, il testo elaborato nel corso dei lavori istruttori, in base al quale la Conferenza può essere chiamata a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che, in ogni caso, bisognerebbe prevedere che la Conferenza decida in merito al rilascio dei titoli autorizzatori in questione. La formulazione suggerita da ultimo dal collega Causi, infatti, prospetta un'eventualità che, tra l'altro, non si chiarisce da chi possa essere attivata.

Enrico LA LOGGIA, presidente, richiama l'esigenza di precisare non solo le funzioni della Conferenza, ma anche l'ambito al quale si riferiscono le previsioni contenute nel Capo II. Occorre infatti stabilire con certezza se tali previsioni abbiano per oggetto tutto il complesso dei beni culturali o soltanto quelli storici e artistici.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito oggettivo di riferimento delle previsioni del Capo II. Procedendo quindi all'esame delle altre questioni rimaste aperte, rileva che, per quanto riguarda l'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.a., l'assenza di dividendi non può ritenersi una motivazione risolutiva, perché bisogna tener conto del valore patrimoniale di ciò che sarebbe trasferito. Per quanto concerne le misure introdotte nella nuova formulazione della proposta di parere in merito all'avvocatura di Roma capitale, invita la Commissione a riflettere sulla riconducibilità all'oggetto della delega di tali previsioni. Osserva al riguardo che esse potrebbero più appropriatamente essere inserite, qualora la Commissione ne ravvisi l'opportunità, in un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2010, che interveniva sull'organizzazione di Roma capitale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva, sempre con riferimento all'ipotesi di trasferimento a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A., che l'assenza di dividendi registrata negli ultimi tre anni non impedisce che la società produca utili e distribuisca dividendi negli anni successivi, dal momento che questo è il suo scopo sociale. Dichiara inoltre la propria netta contrarietà all'inserimento nel parere delle misure sull'Avvocatura di Roma capitale, contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione. Osserva che qualunque legificazione del ruolo dell'Avvocatura di Roma capitale dovrebbe basarsi su una puntuale e completa informazione sull'organizzazione e il funzionamento di tale struttura.

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, condividendo le argomentazioni formulate dal Ministro e dalla collega Lanzillotta, ritiene che, in sede di esame degli emendamenti, i commi 4 e 5 dell'articolo 11 possano anche essere espunti ed eventualmente essere ripresi inserendo un'osservazione sul medesimo tema che faccia riferimento a successivi interventi legislativi.

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Il deputato Maurizio LEO (PdL), relatore, ritiene opportuno precisare che le misure introdotte dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione hanno una finalità di semplificazione. La prima, in particolare, permette di evitare che il Sindaco debba sottoscrivere, ai fini della costituzione in giudizio, numerosissime procure. Sottolinea quindi che le disposizioni contenute nel comma 5 sono particolarmente necessarie, in quanto consentono il patrocinio in giudizio della gestione commissariale, dal momento che, come evidenziato nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 7 dicembre scorso, tale gestione non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel parere citato si evidenziava pertanto l'opportunità di assicurare la prosecuzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura comunale, come appunto si prevedrebbe nella disposizione in questione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esigenza, manifestatasi nei lavori istruttori, di verificare la correttezza delle disposizioni in merito al patto di stabilità interno contenute nell'articolo 11-bis della nuova formulazione della proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, presidente, segnala che dalle verifiche effettuate anche direttamente con la Ragioneria generale dello Stato, è stato appurato che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 11-bis non comportano un allentamento dei vincoli del patto, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le esclusioni dai vincoli medesimi ivi previste attengono a poste del bilancio dello Stato ben individuabili e già scontate nei saldi.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che deve in ogni caso essere rivista la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 11-bis, dato che sulla base di quella proposta, non è possibile individuare quali siano i finanziamenti che vengono attribuiti direttamente a Roma capitale. Nel caso in cui si tratti dei finanziamenti relativi al trasporto pubblico locale, oltre all'esigenza di specificarlo, ribadisce che sarebbe necessario richiamare le modalità di svolgimento dei servizi medesimi previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca misure in materia di liberalizzazioni.

Il deputato Marco CAUSI (PD), relatore, condivide le perplessità manifestate dalla collega Lanzillotta sul comma 3 dell'articolo 11, rispetto al quale ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma al Presidente che le proposte emendative dovranno essere riferite alla nuova formulazione della proposta di parere, presentata dai relatori nella seduta odierna.

Enrico LA LOGGIA, presidente, conferma che le proposte emendative dovranno riferirsi alla nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta odierna. Rinvia quindi all'ufficio di presidenza, già previsto a conclusione della seduta in corso, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative e di eventuali proposte di parere alternative, nonché per la definizione del calendario del prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.