CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 marzo 2012
620.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 marzo 2012.

Audizione informale dei rappresentanti della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane (Federcasse) e dell'Associazione nazionale fra le banche popolari (Assopopolari), sugli effetti della disciplina stabilita dall'accordo «Basilea 3» sul credito alle imprese agricole.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.40 alle 13.40.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopesca, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2236 Oliverio e C. 2874 Nastri «Interventi per il settore ittico».

L'audizione informale si è svolta dalle 13.40 alle 14.25.

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni della pesca Agci Agrital-Pesca, Anapi Pesca, Api, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Federcoopesca, Federpesca, Impresa pesca, Lega pesca, Unci Pesca e Unicoop Pesca, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea sulla riforma della politica comune della pesca (COM(2011)417, COM(2011)425, COM(2011)416, COM(2011)424, COM(2011)418, COM(2011)804).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 14.50.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 marzo 2012. - Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
C. 5025 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Angelo ZUCCHI (PD), presidente e relatore, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione, osserva che il decreto-legge contiene specifiche disposizioni dedicate al settore agricolo, che rivestono un'importanza particolare, considerati i problemi di redditività di cui soffrono gli imprenditori agricoli, schiacciati, da un lato, dall'aumento della tassazione e dal rincaro dei carburanti e, dall'altro, dall'incapacità di imporre un prezzo equo e redditivo per il prodotto offerto sul mercato.
Proprio per garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare, l'articolo 62 prevede che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale, devono essere formulati per iscritto e devono contenere, a pena di nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, alcuni elementi relativi alla durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna, modalità di pagamento. I contratti devono essere, altresì, informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. Il mancato rispetto di tali principi tuttavia non sembra comportare la nullità del contratto, ma solo l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 5. Viene, quindi individuato un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici vengono ritenute ope legis sleali.
Si tratta di cinque tipologie di condotta sleale, vietata dal legislatore: l'imposizione anche indiretta di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché di condizioni extracontrattuali e retroattive; l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; il vincolo che subordina la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Il comma 3 dell'articolo 62, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca l'individuazione dei termini legali per i pagamenti nelle transazioni commerciali e quantifica il tasso degli interessi dovuti per il ritardato pagamento. I termini per il versamento del corrispettivo sono di trenta giorni nella cessione di prodotti alimentari deteriorabili e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti. Il termine, nel testo presentato dal Governo, decorreva dalla consegna, o dal ritiro, dei prodotti o delle relative fatture; a seguito della modifica approvata dal Senato, il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Decorso il termine si applicano

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dal giorno successivo gli interessi, il cui saggio è inderogabilmente maggiorato di due punti percentuali.
Strettamente connesso è il comma 4, che stabilisce quali siano gli alimenti deteriorabili, la cui individuazione era stata fatta con il decreto ministeriale 13 maggio 2003, che viene abrogato dal successivo comma 11 dell'articolo in esame.
Viene, quindi, definito il quadro sanzionatorio da applicare al mancato rispetto di quanto statuito con i primi tre commi dell'articolo 62. La mancanza della forma contrattuale scritta e il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal comma 1 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 a 20 mila euro) che deve essere commisurata al valore dei beni oggetto della cessione. La messa in atto delle pratiche vietate, considerate dal comma 2 sleali, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra 516 e 3 mila euro), che deve essere commisurata all'entità del beneficio ricevuto dal soggetto inadempiente. Infine, al mancato rispetto dei termini di pagamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (compresa fra 500 a 500 mila euro), che va messa in rapporto con l'entità del fatturato, della ricorrenza, e della misura del ritardo.
L'organo vigilante cui compete anche l'irrogazione delle sanzioni - ai sensi del comma 8 - è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può anche avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, ma con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. I proventi delle sanzioni devono essere utilizzati per iniziative in materia agroalimentare. In particolare, gli introiti debbono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: in parte al Dicastero dell'economia, che gestisce il Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità (per finanziare iniziative di informazione o l'attività di ricerca, studio e analisi nell'ambito dell'Osservatorio unico delle attività produttive); in parte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole.
Il comma 10 infine fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o, secondo una specifica introdotta dal Senato, comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il Senato ha introdotto un comma 11-bis che differisce l'applicazione dell'intero articolo 62, che esplicherà i suoi effetti decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione. È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che definirà le modalità applicative dell'articolo 62; il provvedimento deve essere emanato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione.
Al riguardo, per completezza di analisi, ricorda che anche in Francia, la legge sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca (n. 2010-874), del 27 luglio 2010, ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di veri e propri «contratti scritti» tra agricoltori e industriali che indichino prezzi e volumi delle consegne. In applicazione di tale legge, ad aprile 2011 è stato nominato un Médiateur des contrats agricoles, che avrà il compito di favorire la conciliazione delle posizioni delle parti rispetto ai contratti.
Due ulteriori articoli di interesse del comparto agricolo sono volti al rilancio del settore attraverso l'utilizzazione appositi finanziamenti.
Si tratta dell'articolo 63, che autorizza l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare Spa (ISA) ad erogare prestiti agevolati utilizzando, nel limite di 5 milioni di euro annui per il triennio, le risorse finanziarie

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rientranti dai prestiti agevolati erogati per conto del Ministero delle politiche agricole. La norma consentirà l'attivazione di un volume di investimenti nel settore agroalimentare quantificabile in 250-300 milioni di euro. L'articolo in esame provvede a rendere disponibili risorse finanziarie aggiuntive per attivare nuovi contratti di filiera nel settore agroalimentare. Resta fermo l'obbligo in capo all'ISA, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2012, di versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, di 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2013 e di 9,2 milioni entro il 31 gennaio 2014, ai fini del raggiungimento degli obblighi di risparmio previsti per il Dicastero agricolo. Nella relazione illustrativa viene ricordato che allo stato è disponibile uno stanziamento di 100 milioni di euro del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) mentre risulta necessario reperire la copertura per le risorse in conto capitale, inizialmente recate dal FAS e poi confluite nel Fondo strategico per il Paese. Sempre secondo i dati riportati nella relazione illustrativa, sono previsti rientri all'ISA di circa 7 milioni di euro all'anno, in un periodo compreso tra il 2014-2020.
L'articolo 64 prevede che l'ISMEA potrà erogare finanziamenti agevolati a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011. L'obiettivo è agevolare le imprese ad accedere a finanziamenti bancari, per contrastare la carenza di liquidità e consentire la realizzazione in particolare dei programmi di sviluppo rurale. La richiamata decisione della Commissione europea ha considerato compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) connesso a prestiti agevolati erogati dall'ISMEA tramite il proprio fondo credito. Si tratta, quindi, di prestiti a tassi ridotti. L'erogazione dei finanziamenti non avviene direttamente ad opera del fondo, ma attraverso il ricorso a banche intermediarie. A ciascun beneficiario è rilasciato un finanziamento in parte a carico del fondo, in parte a carico della banca. La quota di partecipazione del fondo non può superare il 50 per cento ed è rilasciata con un tasso di interesse ridotto, o a tasso zero, mentre la quota bancaria è rilasciata a condizioni di mercato. Il fondo si avvale degli istituti bancari per l'erogazione della propria quota di partecipazione. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, il fondo concorrerà al finanziamento delle operazioni proposte nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, secondo quanto stabilito nello schema di accordo-tipo tra il Ministero, l'ISMEA e le singole regioni, di cui all'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 dicembre 2011. Viene, inoltre specificato che le risorse del fondo dovranno servire anche per ridurre il rischio di disimpegno a carico dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, rischio che il Ministro delle politiche agricole, nell'audizione del 29 febbraio scorso presso la Commissione, ha dichiarato possibile, ribadendo l'intenzione di utilizzare, anche a tal fine, il fondo credito in esame.
L'articolo 65, sostituito dal Senato, al fine di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola, impedisce agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, che ha ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il comma 2 salvaguarda, tuttavia: gli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare; gli impianti da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la medesima, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro i successivi centottanta giorni. Il comma 2 fa inoltre salvo il regime transitorio previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove si stabilisce che le limitazioni per l'ottenimento degli incentivi

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non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1o gennaio 2011. Il comma 3 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicuri la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. Il comma 5 precisa che la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 n. 2003 (ove si prevede, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto) deve intendersi riferita esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
L'articolo 66 modifica la normativa sull'alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali, introducendo, con una correzione apportata dal Senato, la possibilità di disporre la locazione dei terreni in alternativa alla vendita. Come si legge nella relazione illustrativa, la normativa introdotta con l'articolo 7 della legge di stabilità 2012 ha fatto emergere immediatamente problemi legati alle modalità di attuazione, con il rischio del mancato raggiungimento delle finalità della norma, nonché il rischio di speculazioni legato alla durata troppo breve del vincolo di destinazione d'uso.
Più in dettaglio, il comma 1 prevede che l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare sia effettuata entro il 30 giugno di ogni anno (anziché entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, secondo il citato articolo 7), con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile. Sono, invece, espressamente esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni gli immobili statali non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi delle norme sul federalismo demaniale (decreto legislativo n. 85 del 2010) ai fini della loro attribuzione ad enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni), i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale. I decreti di individuazione dei terreni da alienare hanno effetto dichiarativo della proprietà. L'alienazione o locazione viene effettuata: mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro (il precedente valore limite era di 400.000 euro e in luogo della procedura negoziata era previsto il ricorso alla trattativa privata); mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato in base ai valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il decreto non regolamentare d'individuazione dei terreni deve stabilire anche le modalità d'attuazione dell'articolo 66 (così l'ultimo periodo del comma 1, non presente nell'abrogato articolo 7).
Il comma 2 dell'articolo 66 introduce una disposizione (anch'essa non presente nell'articolo 7 della legge n. 183 del 2011) che prevede la possibilità per i beni di cui al comma precedente di formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Nelle procedure di alienazione o locazione dei terreni, per favorire l'inserimento di giovani nel mondo agricolo, il comma 3 attribuisce un diritto di

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prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti dal decreto legislativo n. 185 del 2000.
I commi 4 e 5 individuano, con norme non presenti nell'articolo 7 della legge n.183 del 2011, le agevolazioni ed i benefici di cui possono godere le operazioni di vendita. Ai sensi del comma 4, ai contratti di alienazione in parola si applicano le agevolazioni applicabili: ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento; ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso in base alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001, qualora gli acquirenti (nell'atto o con dichiarazione separata) si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni. Per effetto del suddetto rinvio, in relazione a tali trasferimenti gli onorari notarili sono ridotti ad un sesto ed è disposta l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere (ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di zone montane, richiamato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001).
Il comma 4-bis dell'articolo 66, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che ai contratti di affitto stipulati in base all'articolo in esame siano applicate specifiche agevolazioni e, in particolare: la già citata riduzione degli onorari notarili ad un sesto e l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere (ai sensi del già richiamato articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001); la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali ed agrari su terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli.
Il comma 4-ter, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, novella il comma 3 dell'articolo della legge n. 441 del 1998. Nella sua formulazione vigente, tale norma in sostanza prevede la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicali e agrari per i periodi di imposta durante i quali i relativi terreni vengono concessi in affitto, per usi agricoli, a giovani che non hanno compiuto quaranta anni di età e che possiedono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero che acquisiscano tali qualifiche entro un anno dalla data di stipula del contratto di affitto e sempreché la durata del contratto stesso sia almeno pari a cinque anni. Per effetto delle modifiche operate dal comma in esame: le novellate disposizioni sulla mancata rivalutazione operano a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, e cioè dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; viene specificato che, alla scadenza del contratto, il conduttore ha un diritto di precedenza (sembrerebbe a tal fine opportuno l'utilizzo del termine «prelazione»); sono modificati i requisiti per l'accesso al regime agevolativo, che spetta ai giovani sotto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (e non più di imprenditore agricolo a titolo principale) anche in forma societaria (in quest'ultimo caso, si specifica che la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale); infine, viene allungato da uno a due anni dalla stipula del contratto di affitto il periodo utile per l'acquisizione delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Ai giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati è peraltro consentito l'accesso ai benefici previsti per l'imprenditorialità giovanile.
Il comma 6 dell'articolo 66 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del demanio acquisisca preventivamente l'assenso alla vendita o, per effetto delle modifiche operate dal Senato, all'affitto da parte degli enti gestori.

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Il comma 7 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, all'alienazione o locazione dei beni agricoli e a vocazione agricola di cui siano proprietari, compresi quelli che siano stati loro attribuiti dallo Stato, con il compito di garantirne la massima valorizzazione funzionale. Tanto per le alienazioni che per le cessioni in locazione, le regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del demanio che, in caso di vendita provvederà al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato, al netto dei costi sostenuti e documentati. Per gli enti territoriali, pur nel rispetto della loro autonomia organizzativa, il Senato ha introdotto un vincolo: più del 50 per cento dei beni assegnati deve essere riservato ai giovani (che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età).
Il comma 8, come già anticipato, pone un vincolo di destinazione per i terreni alienati o locati in base all'articolo 66, prevedendo che a tali terreni non possa essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima che siano decorsi di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
Il comma 9 destina le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione - al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte - alla riduzione del debito pubblico. Con disposizioni nuove rispetto al precedente articolo 7 della legge n. 183 del 2011, viene aggiunto l'obbligo, posto a carico degli enti territoriali, di destinare le risorse di loro pertinenza alla riduzione del proprio debito e - in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente - al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Infine, il comma 10 abroga l'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la cui disciplina viene integralmente sostituita dall'articolo in esame. Il Senato ha integrato il comma 10 disponendo anche l'abrogazione dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2009, di disciplina dell'affitto a giovani di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.
L'articolo 67 interviene, invece, in materia di semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni nel settore della pesca, ampliandone il campo di operatività e destinando al finanziamento delle stesse risorse residue del Fondo per il credito peschereccio. In ordine alle procedure, viene prevista l'esclusiva competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vengono aggiunte come ulteriori attività che possono essere oggetto di convenzioni quelle relative alla promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino, alle agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura e all'assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca e degli affari marittimi. Le convenzioni sono finanziate sulle risorse ancora disponibili del Fondo centrale per il credito peschereccio che, seppure soppresso in seguito all'abrogazione della legge istitutiva, mantiene una gestione stralcio ai fini del rientro dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi. La relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo opera una semplificazione delle procedure per la stipula delle convenzioni, ampliandone il campo di operatività ad ulteriori settori quali l'assistenza tecnica e l'agevolazione al credito. Tutto ciò nella consapevolezza della crisi profonda che il settore attraversa e della necessità di potenziare le capacità produttive e generatrici di reddito dell'impresa ittica.
L'articolo 67-bis, introdotto al Senato, stabilisce che l'accertamento sull'avvenuto pagamento presso l'INPS di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalla dismissione di bandiera, o dell'avvenuta costituzione di un apposito deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi, debba essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. La norma, quindi, introduce tempi certi per l'accertamento in modo da velocizzare la procedura di dismissione. Al riguardo, ricorda

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che analoghe disposizioni sono contenute nell'articolo 16 della proposta di legge Oliverio C. 2236, attualmente all'esame della Commissione.
L'articolo 67-ter, introdotto al Senato, attribuisce di fatto funzioni di consulente del lavoro alle cooperative di imprese di pesca, e ai relativi consorzi di imprese, per quanto concerne gli adempimenti in materia di lavoro per conto delle imprese associate. Infatti, il nuovo comma 2-bis dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiunto dall'articolo in esame, introduce la possibilità, per le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese, di svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, per conto delle imprese associate, attribuendo di fatto alle stesse funzioni di consulente del lavoro (o delle categorie equiparate ai sensi della stessa legge) all'interno del gruppo.
Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Luciano AGOSTINI (PD) sottolinea l'esigenza che la discussione sul provvedimento si svolga con la partecipazione del rappresentante del Governo.

Angelo ZUCCHI, presidente e relatore, precisando che informerà il Governo della richiesta del deputato Agostini,rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per il trasferimento della competenza in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 3869 Rosato.

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.
C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza e C. 4544 Dima.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 febbraio 2012, a pagina 245, prima colonna, alla ventottesima riga, le parole: «Paolo RUSSO» sono sostituite con le seguenti «Angelo ZUCCHI».